L’ ”overturismo” come attività inquinante

Nel 1995 affrontavo l’argomento del turismo nella prospettiva del diritto dell’Unione Europea. Una monografia pubblicata l’anno successivo (1996) per i tipi della Cedam (oggi Kluwer) dal titolo “Profilo comunitario del turismo”.

La complessità normativa e la natura del turismo

In premessa scrivevo:

“Lo studio delle problematiche che riguardano l’adozione e l’applicazione di norme giuridiche in materia di turismo presenta notevoli complessità. Le ragioni si ricollegano alla peculiare natura del turismo il cui impatto sugli ordinamenti giuridici non è mai univoco né di immediato effetto.”

Elaborato negli anni ’70 come fenomeno ricreativo legato al tempo libero, il turismo oggi è fortemente diversificato nelle forme e nei contenuti. Per questo motivo, non si lascia facilmente definire da un precetto legislativo.

Il viaggio è ormai parte integrante del nostro agire sociale. A pagina 5 scrivevo:

“Per quanto riguarda la definizione di turismo, che chiarisca almeno a grandi linee quale sia l’oggetto della ricerca, occorre assumere come base del nostro discorso l’insieme delle attività che entrano in relazione con il temporaneo spostamento nello spazio dell’uomo e dei suoi consumi.”

Dal che può dirsi turista:

“Colui che si sposta secondo motivazioni diverse dalla sua abituale residenza per trasferirsi temporaneamente in un’altra località dove vi pernotta almeno una notte.”

È condizione necessaria il rientro nella residenza abituale entro tre mesi, come avviene ad esempio nel caso del “visto turistico”.

Escursionisti, economia e società

Oggi, la nozione di turismo appare onnicomprensiva, includendo anche gli escursionisti (coloro che non pernottano ma si spostano in giornata).

Sempre a pagina 5 scrivevo:

“Pur evidenziandosi nella definizione di turismo la natura essenzialmente economica, […] non può non rilevarsi il profilo sociologico, culturale e politico del turismo, nel senso di attività incentivante i rapporti personali, veicolo di integrazione tra i popoli, arricchimento di valori propri di altre culture.”

E a pagina 6:

“Il turismo come elemento essenziale della qualità della vita.”

Turismo come bisogno primario

Il turismo, a pagina 11, è descritto come:

“Forse l’unico bisogno tra quelli diffusi nella nostra società che risponde a domande interiori, che non è creato artificialmente, né è indotto – esclusivamente – dal consumismo o dalla competizione per il superfluo.”

Sempre più risorsa di prima necessità, è legato alla necessità di rigenerarsi dallo stress quotidiano.

L’esercizio turistico dovrebbe essere impiegato in attività non necessitate, come il viaggio per svago. Tuttavia, si parla oggi anche di turismo per motivi di lavoro, religioso, termale, per motivi di salute, ecc. (pag. 17).

La pluralità dei “turismi”

Il turismo si configura sotto una pluralità di esigenze. Non è un’attività univoca, bensì si parla sempre più spesso di “turismi”.

L’interdisciplinarietà del fenomeno è una sua ricchezza:

“Una disciplina eccellente nel panorama delle politiche nazionali, europee e internazionali.” (pag. 17)

Si è anche ipotizzato il turismo come bene giuridico e diritto individuale acquisito. Una definizione audace, che lo configura come bene immateriale con tre valenze fondamentali: economica, sociale e culturale.

A pagina 20:

“È riconosciuto a ciascun individuo di disporre di un periodo da dedicare anche al turismo. Il turismo quindi come elemento determinante della qualità della vita di ciascun individuo.”

Un diritto naturale e costituzionale

Il diritto al turismo è dunque espressione di un bisogno primario, con valore fisiologico, culturale, e integratore sociale.

  • Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (ONU):
    • Art. 13: diritto di circolare liberamente, lasciare qualsiasi paese e rientrarvi.
    • Art. 24: diritto al riposo, al tempo libero, a ferie periodiche pagate.
  • Costituzione Italiana:
    • Art. 16: diritto di circolare e soggiornare liberamente sul territorio nazionale.

A pagina 21 affermavo:

“Il diritto al turismo è un diritto costituzionalmente garantito, fondato su norme e principi specifici, ancorché su una nozione ‘evanescente’, ancora non ben definita.”

Nel 2025, definirei ancora oggi il “caleidoscopio-turismo”.

Overturismo e necessità di regolamentazione

Già nel 1995 affermavo che il turismo, nella sua espressione peggiore, andava controllato e contenuto, pena la sua trasformazione in attività inquinante.

E oggi lo vediamo concretamente con il fenomeno dell’overturismo, un sovraccarico di visitatori in siti turistici che compromette l’equilibrio ambientale, sociale e culturale.

Le aberrazioni ambientali e strutturali degli ultimi anni, anche in termini di ricettività e fruibilità dei beni, ne sono la prova.

Se nel 2025 è facilissimo individuare mete e prenotare alloggi grazie a internet, è altrettanto vero che – dopo anni di incentivi al turismo – è giunto il momento di una regolamentazione specifica, nel rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dal diritto nazionale e internazionale.

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