La sentenza del BUNDESVERFASSUNGSGERICHT sul Programma della bce in tema di acquisto di titoli Di Stato: c’era da aspettarserla !

Di Pietro Troianiello*
Sommario: 1. I limiti al primato del diritto dell’Unione europea per gli atti ultra vires2. Il “dialogo” tra la Corte costituzionale tedesca e la Corte di giustizia. 3. La recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca: alcune osservazioni
1. I limiti al primato del diritto dell’Unione europea per gli atti ultra vires. La nota sentenza n. 170/1984 – Granital – della Corte costituzionale italiana ha rappresentato per anni il punto d’incontro tra le diverse posizioni in tema di primato del diritto comunitario, da un lato quella della Corte di giustizia, dall’altro quelle delle Corte costituzionali dei Paesi membri1. Detta pronuncia ha trovato poi riscontro nella giurisprudenza costitu­zionale tedesca. La Corte costituzionale tedesca, che negli anni Settanta ave­va assunto atteggiamenti a difesa dell’esercizio della sovranità simili a quelli presi in precedenza dalla Corte costituzionale ita­liana, con ordinanza del 22 ottobre 1986, ha mutato la propria posizione, giungendo a conclusioni analoghe a quelle contenute nella sentenza n. 170/19842 Anche la Corte costituzionale tedesca ha peraltro evidenziato che avreb­be ricominciato a sindacare il comportamento delle istituzioni del­l’Unio­ne (solo) nel caso in cui queste ultime e la Corte di giustizia fossero venute meno al proprio impegno di tutelare i diritti dell’uomo. Limiti al primato del diritto comunitario sono stati delineati – seppur con sfumature diverse tra loro – anche da altri Corti supreme dei Paesi membri3 Nell’ambito del riconoscimento del primato del diritto dell’Unione come appena delineato, il contrasto tra norma comunitaria e diritti fondamentali della persona è stato definito dalla Corte costituzionale italiana «estremamente improbabile, ma pur sempre possibile»4 e fino a qualche anno fa l’eventuale conflitto era considerato un problema «più teorico che pratico»5 In realtà, non è andata proprio così! Le prime avvisaglie vi sono state già nel 2005 quando ben tre Corti costituzionali – quella polacca (sentenza del 27 aprile 2005), quella tedesca (sentenza del 18 luglio 2005) e quella cipriota (sentenza del 7 novembre 2005) – hanno annullato le norme di recepimento della Decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo per contrasto con le norme costituzionali6 La questione formalmente non incideva direttamente sul principio del primato del

* Professore di Diritto internazionale dei trasporti presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e Avvocato in Roma.
1 Corte cost., sentenza dell’8 giugno 1984, n. 170. Autorevole dottrina (G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, Padova, Cedam, 2012, p. 191) ha affermato che la dialettica tra Corte di giustizia e Corti costituzionali dei Paesi membri dell’Unione europea è «sfociata in un risultato che almeno sul piano pratico lascia aperti pochi e non rilevanti problemi».
2 La Corte costituzionale tedesca ha espressamente dichiarato di aver maturato il proprio nuovo orientamento tenendo conto dell’illustrazione della decisione della Corte costituzionale italiana contenuta in un articolo del presidente della Consulta, Prof. La Pergola (La Pergola – Del Duca, Community Law, international law an the Italian Constitution, in Amer. J. Inter. L., 1985, p. 598 ss.).
3 Limiti sono stati previsti dal Consiglio di Stato e dal Consiglio costituzionale della Repubblica francese, dalla Corte suprema del Regno Unito, dal Tribunale costituzionale spagnolo, dalla Corte suprema irlandese, dal Tribunale costituzionale polacco, dalla Corte suprema danese e dalla Corte costituzionale ungherese.
4 Così Corte cost., sentenza Fragd del 13 aprile 1989, n. 232.
5 Così G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, cit. supra, nota 4, (cfr. nota 326, p. 198), alla luce della «insussistenza del rischio “attentati” alle costituzioni nazionali» (così M. Orlandi, L’evoluzione del primato del diritto dell’Unione europea, Torino, Utet, 2012, p. 37 ss.). Contra, P. Perlingieri (Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, ESI, 2004, p. 109 ss.), che invece vede concrete possibilità di violazioni con conseguente applicazione dei c.d. «controlimiti».
6 Per la verità, nel 2005 anche alcuni giudici italiani hanno emesso pronunce non proprio in linea con la giurisprudenza comunitaria (Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2005, n. 4297).

diritto dell’Unione europea, in quanto erano le norme di recepimento ad essere state dichiarate contrastanti con i principi costituzionali, ma è pur sempre di rilievo in quanto investiva comunque la normativa co­mu­nitaria da recepire. La giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco, con tre note sentenze7, ha inoltre affermato la competenza “nazionale” a giudicare se gli atti delle istituzioni europee sono adottati nei limiti delle competenze loro attribuite dai trattati. Secondo tale giurisprudenza l’Unione europea è una mera unione di Stati, i quali rimangono pienamente sovrani e “Signori dei Trattati”. La Corte costituzionale danese nel 2016 (caso Ajos8), a valle della sen­tenza Dansk Industri9, ha dichiarato che i principi generali di diritto del­l’Unione europea non possono vincolare l’ordinamento danese non aven­do base giuridica nei trattati, con la conseguenza che la giurisprudenza comunitaria sulla non discriminazione in ragione dell’età non può trovare applicazione in Danimarca. Si sono così delineati i due tipi di limiti del primato del diritto del­l’Unio­ne europea: quelli derivanti da possibili violazioni dei diritti fondamentali sanciti a livello costituzionale e quelli derivanti dall’adozione di atti delle istituzioni comunitarie che vanno oltre le competenze attribuite a queste ultime dai trattati (c.d. atti “ultra vires“).
2. Il “dialogo” tra la Corte costituzionale tedesca e la Corte di giustizia. Nell’ambito del dialogo tra Corti – che in realtà, a tratti, sembra un vero e proprio scontro – si inseriscono le pronunce relative alla politica monetaria dell’Unione europea. Al fine di contenere gli effetti della crisi del debito sovrano, la Banca centrale europea (BCE) ha posto in essere una serie di misure tese a sostenere i Paesi dell’Eurozona, quali operazioni di politica monetaria non convenzionale consistenti nell’acquisto di titoli di debito pubblico (“OMT”, quantitative easing). Con la sentenza del 21 giugno 2016, la Corte costituzionale tedesca ha confermato che il programma OMT, come interpretato ex art. 267 TFUE dalla Corte di giustizia10, non va oltre le competenze attribuite dai Trattati alla BCE11, ma al contempo, rispetto alle motivazioni dei giudici di Lussemburgo, ha individuato una serie di condizioni che si è riservata di applicare in futuro al fine di valutare la legittimità delle misure poste in essere dalla BCE12. La Corte di giustizia aveva, invero, ritenuto la misura in questione di politica monetaria e, dunque, rientrante nelle competenze della BCE e non di politica economica e, in quanto tale, ultra vires. Alla luce della notevole discrezionalità tecnica – peraltro di alto livello – che pervadono misure del genere, la statuizione della Corte appare più che condivisibile. La Corte costituzionale lamenta, tuttavia, che la Corte di giustizia non ha risposto alla problematica sollevata dai giudici tedeschi nel rinvio pregiudiziale in merito al presunto
7 Sentenza Maastricht Urteil del 12 ottobre 1993; Lissabon Urteil del 30 gennaio 2009 e Mangold-Beschluss del 6 luglio 2010
8 Sentenza del 6 dicembre 2016 in causa n. 15/2014.
9 Sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2016 in causa n. C-441/14, in Raccolta digitale (Raccolta generale), aprile 2016, EU:C:2016:278.
10 Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2015 in causa n. C-62/14, in Raccolta digitale (Raccolta generale), giugno 2015, EU:C:2015:400
11 Il c.d. Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) è stato sindacato anche dalla Corte suprema dell’Estonia (sentenza del 12 luglio 2012); la Corte suprema irlandese ha rinviato ex art. 267 TFUE la questione della compatibilità del MES con il Trattato nel caso Pringle (sentenza della Corte di giustizia del 27 novembre 2012 in causa n. C-370/12, in Raccolta digitale (Raccolta generale), novembre 2012, EU:C:2012:756).
12 E. CANNIZZARO (Il futuro dell’Unione europea alla luce della sentenza del BVERFG sugli “OMT” e della Brexit, in Int’l Lis, 2016, 2, p. 62 ss.) ritiene che la scelta di condizionare dal­l’interno il sistema comunitario da parte della Corte costituzionale tedesca sia un modo per riaffermare il primato dei valori della comunità nazionale sull’assetto dei valori comuni del­l’in­tegrazione.
deficit di legittimazione democratica della BCE, la quale, operando in modo indipendente e priva di controlli esterni, metterebbe a rischio il rispetto del principio di sovranità popolare e la conse­guente identità costituzionale dei singoli Stati membri, che invece l’Unio­ne europea deve rispettare13. Il procedimento ha avuto origine da due ricorsi presentati alla Corte costituzionale tedesca: uno raccoglieva una corposa serie di ricorsi individuali (più di undicimila firmatari14 e uno presentato da un organo costituzionale. In particolare, i ricorrenti lamentavano – come sostenuto da una forte corrente di opinione in Germania – la circostanza che il piano Salva-Euro instaurato dalla BCE potesse sostanziarsi in una indebita limitazione di sovranità delle istituzioni federali tedesche, che sarebbero state vincolate a partecipare alle OMT per la quota di loro competenza, trasferendo il rischio di esposizione economica del piano all’economia nazionale tedesca, in assenza di una legittimazione democratica del piano in oggetto e della stessa BCE nel caso in esame. Quello che appare rilevante è, dunque, che nel sistema attuale di funzionamento della struttura istituzionale il giudice costituzionale tedesco abbia ravvisato la necessità di un controllo sull’esercizio delle prerogative istituzionali dell’Unione, su sollecitazione in tal senso di numerosi cittadini. Ed invero, la Corte costituzionale tedesca ben conosce i limitati potere del giudice dinanzi ad atti di elevata discrezionalità tecnica (c.d. “sindacato debole”)15 quali sono le misure di politica monetaria della BCE e, dunque, prima il rinvio ex art. 267 TFUE effettuato alla Corte di giustizia, e poi la sentenza del 21 giugno 2016, rappresentano una sorta di dichiarata “sfiducia” nelle politiche poste in essere dalle istituzioni comunitarie, che – in primis, la Commissione – non sembrano davvero attente alle concrete necessità dei cittadini, con decisioni e comportamenti molto e, talvolta, troppo, distanti, che non portano alla soluzione dei problemi reali. Ulteriore rinvio pregiudiziale è stato di recente effettuato dalla Corte costituzionale tedesca in merito al programma della BCE di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (c.d. «quantitative easing»16). In particolare, il rinvio è stato effettuato nell’ambito di quattro ricorsi per esame di costituzionalità proposti da alcuni cittadini e relativi al­l’ap­plicabilità in Germania di una serie di decisioni della BCE sul contributo apportato dalla Banca centrale tedesca, dal Governo tedesco e dal Par­lamento tedesco all’attuazione di dette decisioni ovvero circa l’asserita iner­zia delle istituzioni nazionali di fronte a queste ultime. A sostegno delle domande, i ricorrenti sostengono la natura ultra vires delle decisioni della BCE in quanto violerebbero la ripartizione di competenze tra Unione europea e Stati membri, in contrasto anche con il principio di democrazia previsto dalla costituzione tedesca e, dunque, con pregiudizio all’identità costituzionale della Germania. Di assoluto interesse nel giudizio dinanzi la Corte di giustizia è l’ec­ce­zio­ne preliminare di inammissibilità della domanda pregiudiziale sollevata dal Governo italiano. In particolare, il Governo italiano ha evidenziato che il giudice del rinvio non richiede una sentenza, ma un mero parere della Corte di giustizia, considerato che la Corte costituzionale non riconosce valore vincolante alla risposta al quesito formulato ex art. 267 TFUE, ritenendo invero di avere la responsabilità ultima di pronunciarsi sulla validità della decisione della BCE alla luce delle condizioni e dei limiti fissati dalla Costituzione tedesca. Si trattava, dunque, di un tema di fondo relativo al dialogo tra Corti e delle relative
13 La sentenza della Corte costituzionale tedesca viene vista come un evidente segnale negativo nel dialogo tra Corti da D. Sarmiento (An Instruction Manual to stop a Judicial rebellion (before it is too late, of course), in Verfassungblog del 2 febbraio 2017.
14 Trattasi di numeri da “class action”, più che da questioni di legittimità costituzionale.
15 Per una recente revisione di detto potere del giudice nel senso di «un sindacato pieno di maggiore attendibilità» vedi la sentenza del Consiglio di Stato n. 4990 del 15 luglio 2019.
16 Trattasi della Decisione della BCE del 4 marzo 2015 n. 774 e ss.mm. ii.

modalità di interlocuzione multilivello, ma – in modo “evasivo” – i giudici di Lussemburgo nella sentenza17 si sono limitati a citare quanto stabilito nella precedente pronuncia in argomento (in tema di OMT, Gauwalier, causa n. C-62/14), senza fare neanche cenno ai recenti sviluppi di cui alla nota vicenda Taricco18 e alle altre che hanno affrontato il tema del primato del diritto dell’Unione europea.

Una risposta o, meglio, un silenzio che davvero non aiuta nel rapporto tra Corti nella attuale fase, priva di quella armonia da più parti invocata19, ma che sembra invero mancare.

Nel merito, poi, i giudici di Lussemburgo confermano quanto già stabilito, con argomentazioni che appaiono invero del tutto condivisibili, nel precedente caso circa la legittimità delle decisioni del Sistema europeo di Banche centrali (SEBC). Opportunamente, ricordano che il fatto che un’analisi economica sia oggetto di contestazioni non è sufficiente, di per sé solo, a dimostrare l’esistenza di un manifesto errore di valutazione asseri­tamente commesso dal SEBC, considerato il carattere controverso che pre­sentano normalmente le questioni di politica monetaria e l’ampio potere di discrezionalità tecnica di cui gode il SEBC quando quest’ultimo opera con diligenza e precisione20.

Sulla scorta di quanto affermato anche dall’Avvocato Generale nelle sue conclusioni21, la Corte di giustizia ha ribadito, infine, che uno Stato mem­bro non può fondarsi sulle facilitazioni di finanziamento derivanti dal­le misure di politica monetaria dell’Unione europea per rinunciare a con­durre una sana politica di bilancio.

La Corte costituzionale tedesca si è altresì pronunciata sul ricorso avverso la riforma della BCE, che, a parere dei ricorrenti, prevedendo il passaggio al meccanismo di supervisione bancaria unica, toglierebbe alle autorità nazionali diritti chiave in contrasto con la Costituzione. I giudici tedeschi hanno rigettato il ricorso, dando però un’interpretazione restrittiva dei poteri di supervisione della BCE: la supervisione rimane principalmente un compito nazionale, mentre la BCE deve intervenire soltanto in casi eccezionali22.

Tale pronuncia appare, invero, in contrasto con quanto stabilito in argomento dalla Corte di giustizia, secondo la quale la supervisione bancaria è stata totalmente trasferita alla BCE, residuando alle autorità nazionali il controllo solo sulle banche di piccole dimensioni

3. La recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca: alcune osservazioni. Alla luce di questa disamina è possibile dare una chiave di lettura ai recenti sviluppi del dialogo tra le Corti.
Qualche anno fa il giudice nazionale – compreso il Giudice delle leggi – non avrebbe avuto particolari dubbi sul primato del diritto comunitario o, meglio, non avrebbe avuto motivo di sollevare questioni circa la prevalenza del diritto dell’Unione europea. Oggi, però, che quest’ultima non si è dimostrata capace di gestire importanti criticità – la crisi
17 Sentenza della Corte di giustizia dell’11 dicembre 2018 in causa n. C-493/17, Heinrich Weiss e a., in Raccolta digitale (Raccolta generale), dicembre 2018, EU:C:2018:1000.
18 Sulla vicenda Taricco, cfr. V. RUBINO, La tutela interordinamentale dei diritti fon­­da­men­tali dopo la sentenza n. 115/2018 della Cor­te co­sti­tu­zio­nale italiana: quali ricadute nello spazio eco­nomico e giu­ridico europeo?, in Dir. com. sc. int., 2019, p. 123 ss.
19 Sul punto vedi S. Sciarra, Rule of Law and mutual trust: a short note on Constitutional Courts as “Institutions of pluralism”, in Dir. Un. Eur., 2018, p. 431 ss.
20 In realtà, appare che la Corte di giustizia abbia comunque valutato la correttezza delle decisioni oggetto di giudizio: «Risulta da quanto precede che il SEBC ha tenuto debito conto dei rischi ai quali l’importante volume degli acquisti di attività realizzati a titolo del PSPP poteva, eventualmente, esporre le banche centrali degli Stati membri, e che esso, alla luce degli interessi in gioco, ha ritenuto che convenisse non introdurre una regola generale di ripartizione delle perdite» (così, punto 98, della sentenza cit. supra, nota 31).
21 Vedi punto 87 delle conclusioni dell’Avvocato Generale Melchior Whatelet del 4 ottobre 2018, peraltro ampiamente richiamate in più punti della sentenza.
22 Sentenza Zweiten Senats del 30 luglio 2019.

economica, lo sviluppo digitale, i rifugiati, la Brexit23 – le Corti nazionali, anche in situazioni limite, si riservano di verificare la compatibilità degli atti comunitari, comprese le sentenze della Corte di giustizia, con la propria Costituzione.

Anche in questi giorni, in tema di diffusione e contenimento del Covid-19, le azioni delle istituzioni comunitarie – che pur si sono attivate – non sono state di certo immediate e ben definite, anzi, in alcuni ed eclatanti casi è stato necessario ritornare a stretto gito sui propri passi, finanche con formali scuse ai Paesi coinvolti (Italia).

Ciò che sembra trasparire dai recenti scambi dialettici tra Corti è che le Corte costituzionali, attraverso le proprie decisioni, effettuino un vero e proprio controllo dell’operato delle istituzioni comunitarie24(Corte di giustizia compresa25), le quali, non avendo dimostrato di possedere le capacità di gestire le criticità che l’Europa unita è stata chiamata ad affrontare specialmente dopo la crisi del 200926, necessitano di un maggiore controllo da parte delle Corti nazionali, quale espressione delle preoccupazioni dei cittadini in merito alle politiche dell’Unione che non si sono dimostrate effettivamente brillanti.

Anni fa, forse il Tribunale costituzionale tedesco non avrebbe neanche effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia chiedendo – tra l’altro – di giudicare una presunta inerzia del Parlamento tedesco in relazione ad atti comunitari, considerato che appaiono quesiti inammissibili in quanto aventi ad oggetto atti non giuridici dell’Unione.

Ulteriore riprova di maggiori controlli sull’operato delle istituzioni comunitarie e, in particolare, in tema di politica monetaria, è rappresentata dal fatto che si è progressivamente intensificato anche l’impiego dello strumento delle interrogazioni alla BCE: si è passati dalle 10 interrogazioni presentate dai parlamentari europei nel 2009 alle 179 del 2015.

In tale problematico contesto, nel quale le istituzioni dell’Unione non riescono a dare soluzioni ai diversi problemi che hanno il compito di risolvere, i giudici nazionali esprimono e traducono il disagio dei cittadini nei confronti di un’Europa che appare essere una struttura istituzionale poco efficace o addirittura a loro avversa; con il rischio di non rendere visibili i vantaggi che l’Unione apporta o, meglio, se ben funzionante, è in grado di apportare27.

Dunque, la sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 maggio 2020 sul quantitative easing è da inserire in tale articolato dialogo e non sembra possa stupire più di tanto, per quanto i media l’abbiano presentata come una inaspettata “doccia fredda” per l’Europa nella attuale fase emergenziale da Covid-19.

Ed invero, i giudici tedeschi hanno ritenuto che la BCE non abbia (finora) dimostrato che le misure previste da detto programma siano proporzionate rispetto all’obiettivo che si prefiggono in tema di politica monetaria e, dunque, in quanto atti ultra vires rispetto all’art. 19 TUE, confliggono con norme fondamentali dell’ordinamento tedesco.

Pur rilevando che non vi è stata violazione della disciplina in tema di politica monetaria e che le misure e gli aiuti finanziari dell’Unione europea (compresi quelli della BCE) relativi all’attuale emergenza da Covid-19 non sono oggetto della decisione, viene espressamente

23 La Brexit è peraltro questione oltremodo complessa e articolata, e la Corte di giustizia è stata già chiamata ad esprimersi in argomento (vedi sentenza della Corte di giustizia del 10 dicembre 2018 in causa n. C-621/18, in Raccolta digitale (Raccolta generale), dicembre 2018, EU:C:2018:999).
24 Con riferimento agli atti della BCE e alla politica monetaria dell’Unione europea in generale, ha utilizzato la calzante espressione “controllo democratico”, R. Ibrido (Il controllo democratico della politica monetaria: equilibri costituzionali e integrazione europea dopo le sentenze OMT, in Federalismi.it, n. 5/2017).
25 D. Sarmiento, An Instruction Manual, cit. supra, nota 28, ritiene che le sentenze delle Corte costituzionali tedesca (caso OMT), danese (caso Ajos) e italiana (saga Taricco) esprimano l’insoddisfazione di dette Corti nei confronti delle decisioni della Corte di giustizia.
26 Sul senso di sfiducia dei cittadini e delle imprese nei confronti delle istituzioni comunitarie e sugli effetti negativi di tale sfiducia sull’intera costruzione europea, mi sia consentito il rinvio a P. Troianiello, L’efficacia dei provvedimenti di competition advocacy dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito della cooperazione di cui al Regolamento (Ce) n. 1/2003, in questa Dir. com. sc. int, n. 3/2013, p. 499 ss.
27 La sentenza della Corte costituzionale italiana n. 269/2017 è stata considerata un «riflesso di un’indiscutibile debolezza istituzionale degli organi dell’Unione e degli stessi fondamenti pattizi dell’ordinamento europeo» (così F. S. Marini, I diritti europei e il rapporto tra le Corti: le novità della sentenza n. 269 del 2017, in Federalismi.it, n. 4/2018).

affermato che la succitata sentenza della Corte di giustizia resa in sede di rinvio pregiudiziale non può trovare applicazione in quanto in conflitto con il principio di proporzionalità. Nel rilevare tale violazione, i giudici tedeschi criticano nel merito la pronuncia della Corte di Lussemburgo, mettendo in risalto che non vi è una previsione dell’impatto economico del programma né vi è una disamina tesa a verificare se esso sia effettivamente commisurato ai benefici monetari; e ciò rileva proprio perché le misure previste da detto programma hanno conseguenze economiche e sociali su tutti i cittadini, quali gli azionisti, i proprietari di immobili, i risparmiatori e gli assicurati, con rischi significativi di perdita del risparmio.    

La Corte costituzionale tedesca afferma – in maniera emblematica – che è suo onere coordinare (seppur in casi ritenuti “rari”) il lavoro affidato alla Corte di giustizia, operando con una valenza giuridica di livello pari a quella riconosciuta a quest’ultima, pur rilevando, con affermazioni che oggi appaiono quasi di mero “stile”, il primato del diritto dell’Unione europea.

E’ stato così imposto alla Banca centrale tedesca di partecipare all’attuazione del programma solo qualora entro 3 mesi la BCE dia sufficienti spiegazioni circa la proporzionalità del programma stesso rispetto agli effetti economici e fiscali correlati.

Ad oggi non è ancora chiaro come le varie istituzioni adempiranno a tale obbligo e, in particolare, se la BCE adempirà o meno (la prima “risposta” della BCE è consistita in un richiamo alla sentenza Weiss e al primato del diritto dell’Unione europea), ma nel merito della questione, non può non ribadirsi che quanto affermato dai giudici di Lussemburgo appare del tutto condivisibile.

 Ed invero, alla luce dell’ampia discrezionalità tecnica che caratterizzano le misure di politica monetaria della BCE, la sentenza del 5 maggio 2020 appare un (ulteriore) atto di “sfiducia” nelle politiche poste in essere dalle istituzioni comunitarie, più che altro finalizzato a sollecitare una maggiore attenzione di dette istituzioni alle problematiche dei cittadini, e non certo una questione giuridica di notevole rilievo, che,  in realtà, potrà essere superata con una certa agilità dalle strutture europee coinvolte.

Infine, nel momento in cui il “clima” istituzionale europeo volgerà al bello, facendo in modo che le varie criticità che attualmente l’Europa ha difficoltà a gestire vengano invece risolte attraverso politiche ben attuate e realmente vicine alle necessità dei cittadini (prima fra tutte, l’emergenza da Covid-19, ma poi anche con riferimento al Green Deal), tutto ciò ben potrà trasformarsi in un motivo di rafforzamento per il processo di integrazione europea, contenendo al contempo le rivendicazioni delle sovranità nazionali, con conseguente miglioramento del dialogo tra Corti. Ed invero, venuta così meno la necessità di un esteso (e, forse, ad oggi, eccessivo) controllo dell’operato delle istituzioni comunitarie attraverso l’intervento delle Corti nazionali, il dialogo con la Corte di giustizia potrà svilupparsi su basi di assoluta fiducia e leale collaborazione, con conseguente miglioramento della tutela giurisdizionale dei diritti.

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