{"id":6220,"date":"2025-03-31T01:07:19","date_gmt":"2025-03-30T23:07:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/?p=6220"},"modified":"2026-10-11T23:39:58","modified_gmt":"2026-10-11T21:39:58","slug":"osservatorio-sulle-attivita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/osservatorio-sulle-attivita\/","title":{"rendered":"Undiscovered Country: tariffe doganali, unilateralismo e diritto internazionale"},"content":{"rendered":"<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Il 4 marzo 2025 il Presidente Trump ha adottato dazi doganali del 25% nei confronti di numerosi prodotti originari del Canada e del Messico, sostenendo che essi mirano ad indurre i due vicini a intensificare la lotta contro il traffico di fentanyl e l\u2019immigrazione illegale, contro i quali avrebbero fino ad oggi fatto molto poco.<br>Misure siffatte, che mirano ad indurre o imporre a uno Stato di adottare<br>comportamenti o misure che altrimenti, in loro assenza, non avrebbe adottato, sono probabilmente incompatibili con il divieto consuetudinario di ingerenza e rappresentano quelle che sono dette pratiche di \u201ccoercizione economica\u201d.<br>Va detto che pure in un contesto come quello contemporaneo, caratterizzato da un sempre crescente bi- e unilateralismo, i rapporti economici e commerciali fra Stati continuano comunque, anche se spesso solo in una prospettiva di base, ad essere regolati da un approccio di tipo multilaterale; comportamenti siffatti, quindi, non solo rappresentano possibili violazioni del divieto di ingerenza, come detto, ma costituiscono<br>al contempo forme estreme di unilateralismo \u201caggressivo\u201d.<br>Ricordiamo che neppure due anni or sono, il 30 maggio 2023, proprio gli USA, assieme all\u2019Unione europea, avevano adottato una dichiarazione congiunta che riconosceva la comune preoccupazione per il continuo ricorso alla coercizione economica, utilizzata da altri Stati con crescente frequenza negli ultimi anni al fine di \u201cindebolire le legittime decisioni politiche di altri governi\u201d, e ribadiva il comune impegno \u201ca rafforzare la cooperazione in qualsiasi forum rilevante, inclusa la piattaforma di<br>coordinamento del G7 sulla coercizione economica\u201d e \u201csfruttare appieno i (\u2026) rispettivi strumenti per contrastare la coercizione economica\u201d.<br>Ad ogni modo il Presidente USA ha anche indicato di voler eliminare, attraverso l\u2019imposizione dei dazi, una serie di \u201csquilibri commerciali\u201d di cui gli USA sarebbero vittime: il 13 febbraio aveva gi\u00e0 annunciato il \u201cFair and Reciprocal Plan\u201d, contenuto in un Presidential Memorandum \u2013 un tipo di direttiva emessa dal Presidente per gestire e governare le azioni, le pratiche e le politiche dei vari dipartimenti e agenzie federali,<br>dotato di forza di legge e che viene solitamente utilizzato per delegare compiti, indirizzare specifiche agenzie governative a fare qualcosa o per avviare un processo di regolamentazione \u2013 che mirerebbe appunto a ristabilire \u201cl\u2019equit\u00e0\u201d nelle relazioni commerciali degli Stati Uniti.<br>L\u2019obiettivo del piano sarebbe, insomma, quello di correggere supposti \u201csquilibri\u201d del commercio internazionale, mettere al primo posto i lavoratori americani, migliorare la competitivit\u00e0 industriale, ridurre il deficit commerciale e rafforzare la sicurezza economica e nazionale statunitense.<br>Il documento evidenzia diverse pratiche commerciali non reciproche e ingiuste da parte di altri Paesi (il Brasile applicherebbe una tariffa del 18% sull\u2019etanolo americano, mentre gli USA applicano sull\u2019analogo prodotto importato solo il 2,5%; l\u2019India imporrebbe una tariffa del 100% sulle motociclette statunitensi, rispetto al 2,4% applicato dagli USA; l\u2019Unione Europea (UE) vieterebbe l\u2019importazione di molluschi da 48 Stati americani, mentre gli USA consentono le importazioni europee senza restrizioni e applicherebbe una tariffa del 10% sulle auto importate, contro il 2,5% degli USA), critica l\u2019imposizione di tasse sui servizi digitali da parte di Paesi come Canada e Francia e sostiene, infondatamente, la natura sostanzialmente tariffaria delle norme applicabili ai<br>servizi digitali (le quali, invece, qualora le si volesse leggere come ostacoli<br>agli scambi, andrebbero interpretate come misure di natura non tariffaria e ostacoli tecnici) e dell\u2019IVA.<br>Il piano, che elogia i risultati commerciali del primo mandato di Trump, come la sostituzione del North American Free Trade Agreement (NAFTA) con lo United States \u2013 Mexico \u2013 Canada Agreement (USMCA), la protezione del settore dell\u2019acciaio e dell\u2019alluminio e le misure adottate contro la Cina per il furto di propriet\u00e0 intellettuale, propone, quindi, tariffe asseritamente reciproche.<br>Qualche giorno dopo, nel corso di una lunga conferenza stampa il Presidente ha pure rilasciato ai giornalisti presenti alla Casa Bianca una serie di dichiarazioni di pi\u00f9 ampio respiro, relative alle attivit\u00e0 che i \u201csuoi\u201d Stati Uniti intenderebbero complessivamente realizzare sul piano delle relazioni internazionali, toccando i principali contesti di rilevanza per la situazione internazionale attuale, dalla guerra tra Russia e Ucraina al conflitto Israelo-Palestinese e al destino di Gaza, fino, appunto, alle questioni di rilevanza economica.<br>Ora, sorvolando sul surreale video prodotto con l\u2019intelligenza artificiale diffuso sui canali social della Casa Bianca, che ci prospetta una futura Gaza come un resort, una sorta di \u201criviera\u201d in cui troneggerebbe una statua d\u2019oro dello stesso Presidente, ricordiamo che quest\u2019ultimo ha dichiarato che intende adottare dazi doganali nei confronti dei prodotti<br>europei fino al 25% del loro valore, perch\u00e9 l\u2019Unione europea sarebbe stata creata \u201cto screw over the US\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>Prescindiamo pure da quest\u2019ultima affermazione, storicamente talmente falsa al punto da esser anch\u2019essa surreale (v. Tajoli), e cerchiamo invece di capire se il diritto internazionale contemporaneo legittimi o consenta una siffatta adozione.<br>Come noto, dall\u2019istituzione dell\u2019Organizzazione mondiale del commercio (OMC), avvenuta nel 1995 e di cui gli stessi Stati Uniti sono stati tra i principali promotori, la materia dei dazi doganali sugli scambi di merci \u00e8 regolata, sul piano internazionale, da una serie di obblighi contemplati da una parte del sistema di Accordi gestiti e amministrati dalla stessa OMC, e, in particolare, da quelli contenuti nell\u2019Allegato 1A all\u2019Accordo che<br>istituisce l\u2019Organizzazione mondiale del commercio e di cui l\u2019Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio del 1994 (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) costituisce il perno.<br>Ad essi si fa riferimento complessivamente come \u201cil sistema merci\u201d. (sul punto, e su tutto il sistema commerciale multilaterale, v., ampiamente, P. Picone, A. Ligustro).<br>Tale sistema non contempla un divieto assoluto di dazi doganali, i quali, anzi, in applicazione del principio di protezione doganale esclusiva e del connesso divieto di restrizioni quantitative (l\u2019art. XI GATT ne prevede l\u2019eliminazione generale), costituiscono per gli Stati gli unici strumenti legittimi di restrizione degli scambi internazionali, essendo gli altri, e in particolare le restrizioni quantitative, appunto, vietati da detti Accordi.<br>Il sistema di regole dell\u2019OMC contempla pure un obbligo, quello del trattamento generalizzato della nazione pi\u00f9 favorita, in base al quale, ai sensi dell\u2019art. I del GATT, ogni vantaggio tariffario concesso da uno Stato membro ad un altro Stato si estende automaticamente a tutti i Membri dell\u2019OMC. Nel momento in cui un Membro accorda a un altro Stato un determinato livello di dazio doganale, quindi, lo stesso si estende a tutti<br>i prodotti similari provenienti da qualsiasi Membro dell\u2019Organizzazione.<br>Ci\u00f2 ha comportato nel tempo, il \u201cconsolidamento\u201d verso il basso dei dazi doganali.<br>Il sistema commerciale multilaterale, insomma, estende a tutti i Membri i benefici concessi anche solo ad uno di essi, al fine di vietare forme di discriminazione, e garantire cos\u00ec il loro pari trattamento: l\u2019adozione di tassi doganali \u201cgenerali\u201d pi\u00f9 elevati in danno di solo uno dei Membri, in assenza di specifiche cause di giustificazione, \u00e8, quindi, in linea di principio, vietata dalle norme del sistema commerciale multilaterale stesso. Ed \u00e8 proprio grazie a questo meccanismo che, negli ultimi decenni, come dicevamo, il livello medio dei dazi doganali \u00e8 sceso a valori molto molto bassi rispetto a un tempo, promuovendo gli scambi.<br>Ora, va ricordato che l\u2019art. XIX GATT e l\u2019Accordo sulle misure di salvaguardia (su entrambi v. Pi\u00e9rola-Castro), i quali sono forme di applicazione di quel principio di reciprocit\u00e0 che permea il sistema commerciale multilaterale tutto, consentono una modifica delle concessioni tariffarie gi\u00e0 previste, qualora uno Stato si trovi in presenza<br>della necessit\u00e0 di combattere un grave pregiudizio per le produzioni nazionali che sia conseguenza di un imprevisto aumento delle importazioni, e che l\u2019art. XII GATT permette un\u2019analoga modifica peggiorativa al fine di tutelare la bilancia dei pagamenti:<br>essi, per\u00f2, si riferiscono a situazioni momentanee e comunque imprevedibili, ci\u00f2 che non appaiono essere quelle invocate dal Presidente Trump.<br>Quanto, poi, alle norme che consentono una modifica delle concessioni tariffarie (XXVII GATT), esse la condizionano a una serie di obblighi procedurali e a un negoziato con i Paesi interessati, vietando quindi la revoca unilaterale sic et simpliciter data.<br>Quanto poi, specificamente, al detto principio di reciprocit\u00e0, esso rappresenta, con le sue peculiarit\u00e0, un elemento centrale per il sistema OMC: esso, ad esempio, sotto il profilo negoziale, costituisce il parametro giuridico per determinare la \u201ccompensazione\u201d dovuta qualora un Membro dell\u2019OMC volesse rinegoziare una concessione (\u201cin such negotiations and agreement, which may include provision for compensatory adjustment<br>with respect to other products, the contracting parties concerned shall endeavour to maintain a general level of reciprocal and mutually advantageous concessio\u201d).<br>L\u2019art. 22.4 dell\u2019Intesa sulla risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Understanding, DSU), pur senza farvi riferimento esplicito, lo utilizza poi come criterio per valutare la congruit\u00e0 di una ritorsione autorizzabile nei confronti di uno Stato che non rispetti una decisione degli Organi di soluzione delle controversie (\u201cThe level of the suspension of concessions or other obligations authorized by the DSB shall be equivalent to the level of the nullification or impairment\u201d).<br>Ora, va detto che nel contesto multilaterale tale principio non assume carattere \u201cspecifico\u201d, pi\u00f9 adatto a rapporti bilaterali, nei quali \u00e8 possibile misurare con una certa precisione un trattamento equivalente (Keohane), quanto, piuttosto, \u201cdiffuso\u201d, che non \u00e8 cio\u00e8 da intendersi in termini di perfetta equivalenza tra quanto concesso e quanto ottenuto<br>(non \u201ctrade volumes\u201d, ma \u201ctrade opportunities\u201d).<\/li>\n\n\n\n<li>La possibilit\u00e0 di adottare dazi pi\u00f9 alti \u00e8, invece, consentita in presenza della necessit\u00e0 di tutelare valori non commerciali, come la vita e la salute (art. XX GATT) o la sicurezza nazionale (art. XXI GATT), oppure, in base a un meccanismo diverso, come mezzo di reazione a comportamenti illegittimi posti in essere da altri Membri, come pu\u00f2 avvenire, ad esempio, in applicazione dell\u2019Accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative \u2013 come quelle adottate dall\u2019Unione europea nei confronti delle automobili<br>elettriche cinesi le quali, secondo l\u2019UE, si avvantaggiano di sovvenzioni pubbliche cinesi, su cui ci permettiamo di rinviare a Ruotolo \u2013 oppure per reagire a un altro comportamento vietato da un altro Accordo, il dumping sui prezzi, cio\u00e8, in buona sostanza, la vendita all\u2019estero di un prodotto al di al di sotto del suo valore \u201cnormale\u201d per aggredire il mercato<br>(v. De Baere, du Parc, Van Damme). Anche in questi casi, per\u00f2, sono previste condizioni sia di rito sia di sostanza per l\u2019applicazione delle relative misure.<\/li>\n\n\n\n<li>Avverso strumenti qualificabili come di coercizione economica, per\u00f2, l\u2019UE, in particolare, potrebbe reagire, oltre che attraverso i meccanismi previsti dal sistema commerciale multilaterale (i quali attualmente, per\u00f2, si limitano alla possibilit\u00e0 di fare ricorso di primo grado dinanzi ai panel, in considerazione del blocco dell\u2019Organo d\u2019Appello dovuto alla mancata nomina dei nuovi giudici, del fatto che gli Stati Uniti non sono parte del Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement, MPIA) applicando il regolamento (UE) 2023\/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 sulla protezione dell\u2019Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di Paesi terzi, il c.d. anti-coercion instrument, ACI.<br>Lo strumento in questione, adottato nella consapevolezza della sempre maggiore frequenza con la quale si verificano atteggiamenti di coercizione economica, attesta l\u2019esistenza di un atteggiamento spesso anch\u2019 esso unilateralista da parte dell\u2019UE e, in buona sostanza, consente alla stessa l\u2019adozione di misure, di natura essenzialmente tariffaria, ai fini di deterrenza, volte a reagire a comportamenti di coercizione economica<br>adottati dagli altri Stati (in dottrina v. Silingardi).<br>Lo strumento prevede un particolare procedimento con un riparto di competenze tra varie istituzioni dell\u2019Unione Europea (essenzialmente con la Commissione detentrice di un potere di indagine e proposta e il Consiglio con poteri decisori) che, in qualche maniera, ricorda quello del Trade Barriers Regulation (TBR), ed attesta comunque la consapevolezza della scarsa efficienza attuale del sistema commerciale multilaterale con<br>il quale, il meccanismo in parola, presenta pure profili di incompatibilit\u00e0, in particolare consentendo l\u2019adozione di sanzioni senza la necessaria autorizzazione da parte degli organi dell\u2019OMC, e questo in violazione dell\u2019art. 23, par. 2, lett. c) DSU, e bypassando il principio di esclusivit\u00e0 del relativo sistema di soluzione delle controversie.<br>Anche questo elemento si fa quindi registrare come uno di quelli che potrebbe contribuire ad indebolire il sistema commerciale multilaterale<\/li>\n\n\n\n<li>Va detto, poi, che l\u2019atteggiamento assunto dal Presidente degli Stati Uniti in materia di rapporti commerciali con l\u2019estero non \u00e8 inedito, e, anzi, si era gi\u00e0 verificato in passato: durante il primo mandato del Presidente Trump, gli Stati Uniti, come pure accennato, avevano ad esempio imposto un gran numero di dazi su acciaio e alluminio europei (US Section 232), nonch\u00e9 su altri prodotti provenienti da singoli Stati membri; le<br>questioni si erano poi risolte consensualmente, ma, come abbiamo visto, oggi le medesime misure si ripresentano sullo scenario internazionale.<br>L\u2019elemento di novit\u00e0 \u00e8, probabilmente, la grande \u201cschiettezza\u201d, per cos\u00ec dire, con la quale determinate dichiarazioni sono oggi rilasciate, come se fosse stato eliminato, per un verso quel velo di formalit\u00e0 tipico delle relazioni internazionali, e per altro, ogni riferimento al diritto internazionale.<br>Sotto un profilo pi\u00f9 generale, infatti, va ricordato che gli Stati, anche nel caso di patenti violazioni di obblighi di diritto internazionale, parlano sempre e comunque \u201cla lingua\u201d del diritto internazionale, anche solo per (cercare di) giustificare i propri comportamenti, ancorch\u00e9 non giuridicamente giustificabili: la Russia di Putin, ad esempio,<br>con riguardo alla sua \u201coperazione militare speciale\u201d contro l\u2019Ucraina \u2013 che, in realt\u00e0, \u00e8 un crimine di aggressione \u2013 ha affermato di stare agendo nell\u2019esercizio del diritto di legittima difesa dalla NATO, garantito dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla corrispondente norma di diritto internazionale generale, e che le popolazioni russofone della Crimea e del Donbass invocano il loro diritto all\u2019autodeterminazione e desiderano<br>quindi che i loro territori diventino parte della Russia; parimenti ha fatto Israele, invocando, pure qui impropriamente, il diritto alla legittima difesa contro gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, e ci\u00f2 mentre realizzava e realizza una serie di sistematiche violazioni del diritto internazionale umanitario (a sua volta, secondo Israele, giustificate dal fatto che i combattenti di Hamas si nasconderebbero tra i civili) e, con ogni probabilit\u00e0, un crimine di genocidio.<br>L\u2019amministrazione statunitense attuale e in particolare il suo Presidente, invece, non ha mai fatto e non fa riferimento a cause di giustificazione della violazione di obblighi di diritto internazionale che, anzi, non sono neppure citati, come se gli Stati Uniti ne fossero del tutto svincolati.<br>Il che, ovviamente, non \u00e8.<br>E la volont\u00e0 degli USA attuali di ignorare il diritto internazionale non si limita, purtroppo, al solo settore economico: l\u2019elenco delle iniziative in tal senso \u00e8 lungo e drammatico e comprende, tra gli altri, minacce all\u2019integrit\u00e0 di un numero crescente di Stati, il ritiro da istituzioni e strumenti internazionali come l\u2019Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 e l\u2019Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il trasferimento forzato di<br>due milioni di palestinesi da Gaza, il rifiuto di rispettare gli obblighi nei confronti di richiedenti asilo e rifugiati, l\u2019adozione di sanzioni contro membri della Corte penale internazionale.<br>Si tratta di elementi che, per\u00f2, non sono passati inosservati, neppure negli USA stessi: il 13 febbraio 2025 la American Society of International Law ha diffuso uno statement \u201cRegarding the United States and the International Rule of Law\u201d a firma della sua Presidentessa, M\u00e9lida Hodgson, in cui si evidenzia come \u201cthis retreat from international law is an unparalleled abdication of American responsibility and leaves a<br>vacuum that will only invite chaos, conflict, and violence, ultimately weakening the United States\u201d.<br>Dal canto suo, l\u2019Unione Europea, pure nella sua non enorme rilevanza nel contesto globale contemporaneo, fa apprezzabilmente segnare quanto meno una differenza di approccio e risponde facendo esplicitamente riferimento agli obblighi internazionali e al fatto che, qualora gli Stati Uniti dovessero violarli, essa reagir\u00e0 nel rispetto dei meccanismi e degli strumenti da esso previsti e ci ricorda quindi che il diritto internazionale deve ancora giocare il suo ruolo di \u201cmite civilizzatore delle nazioni\u201d.<\/li>\n<\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":24,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_ppma_block_editor_authors":""},"categories":[31],"tags":[],"ppma_author":[62],"class_list":["post-6220","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-focus"],"authors":[{"term_id":62,"user_id":24,"is_guest":0,"slug":"gianpaolo-maria-ruotolo","display_name":"Gianpaolo Maria Ruotolo","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ebdf2b78afa28d71842dde9e2e03f1139b164be0e5e235e0493bb6d4d8171ca2?s=96&d=mm&r=g","author_category":"","first_name":"Gianpaolo Maria","last_name":"Ruotolo","user_url":"","job_title":"","description":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6220","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/24"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6220"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6220\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17491,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6220\/revisions\/17491"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6220"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6220"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6220"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=6220"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}