{"id":5447,"date":"2023-11-30T00:14:07","date_gmt":"2023-11-29T23:14:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/?p=5447"},"modified":"2023-11-30T00:18:37","modified_gmt":"2023-11-29T23:18:37","slug":"sull-obbligo-di-rinvio-pregiudiziale-il-consiglio-di-stato-non-vuole-proprio-decidersi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/sull-obbligo-di-rinvio-pregiudiziale-il-consiglio-di-stato-non-vuole-proprio-decidersi\/","title":{"rendered":"Sull &#8216; obbligo di rinvio pregiudiziale il consiglio di stato non vuole proprio decidersi"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai sensi dell\u2019art. 267 TFUE, quando in una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale di ultima istanza &#8211; inteso quale giudice le cui sentenze non sono soggette ad impugnazione \u2013 viene sollevata una questione relativa all\u2019interpretazione del diritto euro-unitario, detto giudice ha l\u2019obbligo di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea<a href=\"#_ftn1\" id=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con specifico riferimento all\u2019obbligo di rinvio ai Giudici di Lussemburgo, il tenore letterale della norma appare, dunque, sufficientemente chiaro e il giudice deve effettuare il rinvio eventualmente disapplicando le eventuali previsioni interne che limitano o ostacolano l\u2019adempimento di tale obbligo<a href=\"#_ftn2\" id=\"_ftnref2\">[2]<\/a>. Di solito, sono le parti in giudizio a formulare la richiesta di rinvio e a suggerire i quesiti da sottoporre alla Corte, ma la decisione del rinvio \u00e8 solo del giudice nazionale (cosiddetto procedimento \u201cda giudice a giudice\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le possibili eccezioni all\u2019obbligo di rinvio del giudice di ultima istanza \u2013 questione materialmente identica ad una gi\u00e0 decisa o quesito privo di ragionevole dubbio interpretativo<a href=\"#_ftn3\" id=\"_ftnref3\">[3]<\/a> \u2013 sono state strettamente correlate dalla Corte di Giustizia a criteri oggettivi, al fine di evitare di attribuire al giudice nazionale (di ultima istanza) un eccessivo margine di discrezionalit\u00e0 in merito alla scelta di attivare o meno lo strumento pregiudiziale.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, ad oggi, i giudici di ultima istanza e, in particolare i giudici del Consiglio di Stato, nutrono articolati dubbi, che impattano in maniera significativa sull\u2019applicazione di un istituto chiave nel sistema euro-unitario quale \u00e8 il meccanismo di cui all\u2019art. 267 TFUE<a href=\"#_ftn4\" id=\"_ftnref4\">[4]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Consiglio di Stato, infatti, ha affermato che l\u2019obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE grava su detto giudice quale giudice di ultima istanza nell\u2019ambito dell\u2019ordinamento processuale italiano e \u201c<em>La violazione di tale obbligo \u00e8 idonea a configurare un inadempimento dello Stato membro, la cui responsabilit\u00e0 pu\u00f2 essere affermata a prescindere dalla natura dell\u2019organo statale che abbia dato luogo alla trasgressione, quindi, anche se si tratti di un\u2019istituzione costituzionalmente indipendente, qual \u00e8 il giudice nazionale (Corte di giustizia, sentenza del 4 ottobre 2018, in causa C-416\/17,&nbsp;Commissione c. Repubblica francese, punto 107)<\/em>\u201d (cos\u00ec CdS, Sez. IV, sent. n. 6290\/2021, punto 14.5).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, le condizioni poste dalla Corte di Giustizia per escludere l\u2019obbligo di rinvio pregiudiziale gravante sul giudice di ultima istanza ex art. 267 TFUE e, in particolare, quelle indicate dalla sentenza Cilfit che escludono l\u2019obbligo in caso di assenza di ragionevoli dubbi circa la soluzione della questione di interpretazione del diritto unionale sollevata in giudizio, risulterebbero \u201c<em>foriere di responsabilit\u00e0 civile per il giudice supremo nazionale italiano, in base alla norma sancita dall\u2019art. 2, comma 3-bis, l. n. 117 del 1988<\/em>\u201d (cos\u00ec CdS, Sez. IV, sent. n. 6290\/2021, punto 14.10<a href=\"#_ftn5\" id=\"_ftnref5\">[5]<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;Secondo i Giudici di Palazzo Spada ci\u00f2 comporterebbe che \u201c<em>allo scopo di prevenire la proposizione dell\u2019azione di risarcimento del danno (ma anche la certezza di essere coinvolti in un accertamento disciplinare ai sensi dell\u2019art. 9, comma 1, l. n. 117 cit., pure dopo le precisazioni operate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 169 del 2021) &#8211; il giudice nazionale \u00e8 costretto a disporre un rinvio pregiudiziale pur che sia, allungando di molto i tempi di risoluzione della controversia, in violazione del principio costituzionale (art. 111, comma 2, Cost.) ed europeo (art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea), della ragionevole durata del processo<\/em>\u201d (cos\u00ec CdS, Sez. IV, sent. n. 6290\/2021, punto 14.10<a href=\"#_ftn6\" id=\"_ftnref6\">[6]<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E\u2019 stato cos\u00ec richiesto alla Corte di Giustizia di verificare \u2013 tra l\u2019atro \u2013 <em>\u201cse \u2013 per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi \u2013 sia possibile interpretare l\u2019art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l\u2019azione, ad un procedimento per responsabilit\u00e0 civile e disciplinare\u201d<a href=\"#_ftn7\" id=\"_ftnref7\"><strong>[7]<\/strong><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I Giudici di Lussemburgo sul punto hanno stabilito che l\u2019obbligo di rinvio pregiudiziale sussiste qualora vi siano orientamenti giurisprudenziali divergenti in seno agli organi giurisdizionali di un medesimo Stato membro (cfr. CGUE, sentenza 6.10.2021, C-561\/2019, Consorzio Italian Management, punto 49 in particolare<a href=\"#_ftn8\" id=\"_ftnref8\">[8]<\/a>; CGUE, sentenza 15.12.2022, C-144\/2022, punti 45 e 53) e anche se la normativa nazionale in questione sia stata dichiarata conforme alla Costituzione da una sentenza della Corte Costituzionale dello Stato membro (cfr. CGUE, sentenza del 22.2.2022, C-430\/21).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Consiglio di Stato ha di recente nuovamente affrontato il tema dell\u2019obbligo per il giudice di ultima istanza di rinvio ex art. 267 TFUE ed ha cos\u00ec rilevato un contrasto tra le Sezioni: la Quarta Sezione, con la sentenza n. 2532 del 26.4.2018, ha ritenuto che l\u2019omessa pronuncia sull\u2019istanza di rimessione per travisamento del contenuto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea configuri un errore revocatorio; la Quinta Sezione, con la sentenza n. 838 del 28.1.2021, ha affermato che l\u2019omesso rinvio alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE non \u00e8 un errore di fatto idoneo alla revocazione della sentenza, ma \u00e8 un errore di diritto che non pu\u00f2 essere fatto valere con ricorso per revocazione. &nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono state, dunque, sottoposte all\u2019Adunanza plenaria due questioni: a) se e a quali condizioni la condotta del giudice che ometta di pronunciarsi sull\u2019istanza di rinvio alla Corte di giustizia dell\u2019Unione europea formulata da una delle parti in causa ex art. 267 TFUE sia qualificabile come omissione di pronuncia dovuta ad errore di fatto con conseguente ammissibilit\u00e0 della revocazione della sentenza pronunciata; b) in particolare, se configuri l\u2019omissione di pronuncia di cui sopra il caso in cui il giudice non si sia pronunciato sull\u2019istanza di rinvio in conseguenza di un fraintendimento in cui \u00e8 incorso in merito alla questione di possibile incompatibilit\u00e0 delle disposizioni interne da applicare per risolvere la controversia con il diritto dell\u2019Unione europea prospettata dalla parte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019Adunanza plenaria, con l\u2019Ordinanza n. 13 del 19.4.2023, sulla scorta di motivazioni di ordine squisitamente processuale e non del tutto convincenti, ha restituito gli atti alla Sezione remittente senza esaminare i quesiti formulati, specificando altres\u00ec che detta Sezione avrebbe dovuto rivalutare le questioni solo nel caso in cui gli altri motivi del ricorso per revocazione fossero risultati inammissibili o infondati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, il ricorso \u00e8 stato respinto, senza rimettere nuovamente le questioni all\u2019Adunanza plenaria n\u00e9 rinviare alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE i quesiti formulati dalle parti in giudizio<a href=\"#_ftn9\" id=\"_ftnref9\">[9]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dunque, pur essendo stata sollevata una questione di assoluto rilievo in tema di obbligatoriet\u00e0 del rinvio pregiudiziale, l\u2019Adunanza Plenaria, con motivazioni peraltro poco persuasive, non si \u00e8 pronunciata, lasciando in questo modo permanere un ampio margine di discrezionalit\u00e0 in merito alla scelta del giudice di ultima istanza di attivare o meno lo strumento pregiudiziale, che, nelle intenzioni della Corte di Giustizia delineate nelle succitate pronunce, andrebbe eliminato. Tale margine di discrezionalit\u00e0, infatti, in quanto non ancorato a criteri oggettivi, nella pratica risulta spesso eccessivo, specie nel senso di non effettuare il rinvio pur in presenza di questioni che coinvolgono in modo evidente la compatibilit\u00e0 delle misure nazionali con il diritto dell\u2019Unione europea, con inevitabile lesione delle tutele giurisdizionali e delle prerogative riconosciute ai singoli dal diritto euro-unitario.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\"><\/a>* Professore di Diritto internazionale dei trasporti presso l\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e Avvocato in Roma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[1] In argomento, per tutti, vedi G. Tesauro, Manuale di Diritto dell\u2019Unione europea, Editoriale Scientifica, 2021, vol. I, pagg. 440 ss.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref2\" id=\"_ftn2\">[2]<\/a> Vedi Corte Giust. 20.10.2011, C-396\/09, Interedil, punto 35.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref3\" id=\"_ftn3\">[3]<\/a> Vedi Corte Giust. 6.10.1982, Cilfit, punti 14 ss.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref4\" id=\"_ftn4\">[4]<\/a> L\u2019obbligatoriet\u00e0 del rinvio pregiudiziale \u00e8 stato definito un \u201c<em>mito<\/em>\u201d da G. Tulumello, in \u201cIl rinvio pregiudiziale fra mito e realt\u00e0\u201d, pubblicato l\u20198.10.2021 in <a href=\"http:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.giustizia-amministrativa.it<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref5\" id=\"_ftn5\">[5]<\/a> L\u2019art. 2, comma 3-bis, l. n. 117 del 1988&nbsp; prevede che \u201c<em>Fermo restando il giudizio di responsabilit\u00e0 contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonch\u00e9 del diritto dell&#8217;Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonch\u00e9 dell&#8217;inescusabilit\u00e0 e della gravit\u00e0 dell&#8217;inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell&#8217;Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell&#8217;obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell&#8217;articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, nonch\u00e9 del contrasto dell&#8217;atto o del provvedimento con l&#8217;interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref6\" id=\"_ftn6\">[6]<\/a> In argomento vedi, C. Peraro, Il mancato rinvio pregiudiziale d\u2019interpretazione nello spazio giuridico europeo: quale tutela multilivello per i singoli ?, in Freedom, Security &amp; Justice: European Legal Studies, 2022, n. 1, pagg. 279 ss. e dottrina ivi citata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref7\" id=\"_ftn7\">[7]<\/a> Cos\u00ec CdS, Sez. IV, sent. n. 6290\/2021, punto 17, quesito B; CdS, Sez. IV, sent. n. 490\/2022; nonch\u00e9 CdS, Sez. IV, sent. n. 4741 del 10.6.2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref8\" id=\"_ftn8\">[8]<\/a> Con l\u2019Ordinanza n. 2545 del 6.4.2022, il Consiglio di Stato, Sez. IV, anche dopo le statuizioni in argomento di cui alla sentenza della Corte di Giustizia Consorzio Italian Management, ha confermato il rinvio alla Corte di Giustizia formulato con la citata sentenza n. 6290\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref9\" id=\"_ftn9\">[9]<\/a> Vedi Dispositivo di sentenza n. 8719 del 6.10.2023.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ai sensi dell\u2019art. 267 TFUE, quando in una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale di ultima istanza &#8211; inteso quale giudice le cui sentenze non sono soggette ad impugnazione \u2013 viene sollevata una questione relativa all\u2019interpretazione del diritto euro-unitario, detto giudice ha l\u2019obbligo di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea[1]. &#8230; <a title=\"Sull &#8216; obbligo di rinvio pregiudiziale il consiglio di stato non vuole proprio decidersi\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/sull-obbligo-di-rinvio-pregiudiziale-il-consiglio-di-stato-non-vuole-proprio-decidersi\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Sull &#8216; obbligo di rinvio pregiudiziale il consiglio di stato non vuole proprio decidersi\">Lire la suite<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_ppma_block_editor_authors":""},"categories":[31],"tags":[],"ppma_author":[47],"class_list":["post-5447","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-focus"],"authors":[{"term_id":47,"user_id":5,"is_guest":0,"slug":"pietro-troianiello","display_name":"Pietro Troianiello","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8ed6cb377bd087cd7da6c125e26cfbb92737e5d1698565ad140ba2aa5e185710?s=96&d=mm&r=g","author_category":"","first_name":"Pietro","last_name":"Troianiello","user_url":"","job_title":"","description":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5447","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5447"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5447\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5447"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5447"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5447"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=5447"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}