{"id":4553,"date":"2022-10-16T19:00:54","date_gmt":"2022-10-16T17:00:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/?p=4553"},"modified":"2026-10-11T23:40:00","modified_gmt":"2026-10-11T21:40:00","slug":"declarations-e-positivizzazioni-dei-diritti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/declarations-e-positivizzazioni-dei-diritti\/","title":{"rendered":"&#8220;D\u00e9clarations&#8221; e positivizzazioni dei diritti nel costituzionalismo moderno e contemporaneo. Parabole evolutive e problematiche di effettivit\u00e0 dei diritti fondamentali"},"content":{"rendered":"<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li><em>Valore politico e forza giuridica della D\u00e9claration des droits de l\u2019homme et du citoyen, fra prospettive illuministiche e limiti del quadro economico<\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fra i molti profili che meriterebbero di essere affrontati con riguardo al tema evocato nel titolo di questa riflessione, uno riguarda la modalit\u00e0 per affrontare la stessa questione della natura e della forza prescrittiva delle <em>D\u00e9clarations des droits<\/em> <em>(de l\u2019homme et du citoyen<\/em>) (e pi\u00f9 in generale delle Carte dei diritti), che i movimenti filosofici e politici europei avevano elaborato ed affermato a partire dal Settecento illuministico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sotto tale profilo, nell\u2019approccio che, originariamente, aveva riguardato soprattutto la filosofia politica, ci si deve interrogare sui risalenti presupposti (soprattutto gius-naturalistici) di tali <em>d\u00e9clarations (des droits)<\/em> e, pi\u00f9 in concreto, se si dia (o meno) un fondamento assoluto dei diritti dell\u2019uomo e se tale fondamento appaia obiettivo, certo o anche solo possibile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo altro, diverso approccio, fondato su una concezione non meramente normativistica del diritto, la questione si pone come ricerca delle manifestazioni indefettibili dei diritti dell\u2019uomo e soprattutto come loro assunzione nei documenti giuridici fondamentali degli Stati, e come tutela giurisdizionale apprestata dagli ordinamenti affinch\u00e9 ne sia pienamente sancita la vigenza e con essa l\u2019effettivit\u00e0 della loro tutela.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come si osserva, cos\u00ec, due diverse angolazioni di analisi e la loro integrazione risultano parimenti essenziali nella ricerca relativa alla fondamentale tematica che ora ci occupa. Le inevitabili limitazioni di spazio rispetto alle esigenze di analisi di un tema tanto ampio, cos\u00ec, imporranno un mero accenno alle questioni poste dall\u2019approccio filosofico per concentrarci maggiormente, nel seguito, sul profilo giuridico-costituzionale e con esso sui profili della positivizzazione costituzionale dei diritti umani nel tempo (e nel vigente ordinamento costituzionale) e delle relative tutele.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quanto al primo punto, \u00e8 da osservare come le Dichiarazioni e le Carte dei diritti umani \u2013 nella risalente esperienza storico-politica britannica, in quella nordamericana e in quella francese \u2013 non potrebbero comprendersi qualora si volesse prescindere dal loro presupposto politico-filosofico, qualora cio\u00e8 se ne volesse negare l\u2019originaria fonte politica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo una opinione comune, tale presupposto deve cogliersi nella dottrina dei diritti naturali che si accompagna e si perfeziona nella teoria filosofica del giusnaturalismo moderno, trovando il suo massimo interprete in John Locke. Secondo tale orientamento di pensiero l\u2019uomo, in quanto tale, ha dei diritti che, per natura, lo definiscono libero ed eguale. Nessuno \u2013 nemmeno lo Stato \u2013 pu\u00f2 mettere in questione o alienare tali diritti, originandosi in capo ad ogni individuo, in diversa ipotesi, un vero e proprio \u2018diritto di resistenza\u2019 finalizzato con il suo esercizio a contestare e quindi superare ogni forma di gestione del potere politico incapace di garantire l\u2019ambito dei diritti naturali dell\u2019uomo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le origini risalenti di tale pensiero si riconducono alla filosofia greca e alla fede cristiana, la quale ha fondato nuovi presupposti antropologici a partire dalla propria concezione della persona umana come testimonianza e manifestazione di una naturalit\u00e0 liberata e proiettata nella trascendenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il giusnaturalismo, cos\u00ec, soprattutto nel corso del XVI e XVII secolo, esisterebbero diritti innati, inerenti ad ogni singolo individuo che lo Stato non \u00e8 chiamato a fondare o attribuire quanto piuttosto a riconoscere e a \u2018d\u00e9clarer\u2019.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di qui la contestualit\u00e0 nello Stato liberale delle Dichiarazioni dei diritti che precedono e accompagnano l\u2019affermazione del costituzionalismo liberal-democratico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con tali Dichiarazioni si ha il passaggio da una fase teorico-etica \u2013 nella quale l\u2019uomo, gli uomini rivendicano se stessi quali centri delle cose, quali valori intrinseci, assoluti e astorici (in base ad un rivendicato stato di natura libero ed eguale) \u2013 ad una nuova fase, originale, in cui l\u2019affermazione di tali presupposti etico-filosofici viene proposta come fondativa e legittimante un nuovo ordine politico nella forma di Stato che su tale ordine si basa: lo Stato liberal-democratico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tale prospettiva, nel sottolineare la centralit\u00e0 dei diritti naturali, le Dichiarazioni dei diritti, che precedono le costituzioni degli Stati dell\u2019America del Nord (a partire dal 1776) e la Rivoluzione francese (del 1789), costituiscono il primo passaggio da una fase etico-politica di tali diritti ad una pi\u00f9 propriamente giuridica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tema, tuttavia, non si pu\u00f2 certo dire che i diritti contenuti nelle Dichiarazioni abbiano gi\u00e0 <em>hic et nunc<\/em> un contenuto normativo e quindi azionabile nei confronti dello Stato da parte di ogni singolo individuo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Piuttosto, tali Carte esprimono valori e ideali politico-filosofici che il nuovo Stato e la nuova classe egemone nella lotta politica e nei processi rivoluzionari \u2013 la borghesia \u2013 pone a base della propria azione politica, predisponendo nuove regole e nuovi organi in modo che il sistema di diritti e di libert\u00e0 che ne risulter\u00e0 previsto possa realizzarsi attraverso la rottura dell\u2019originario potere statuale assoluto e la sua limitazione; \u00e8 in questo senso che si parla di <em>Stato legale<\/em> e di <em>Stato di diritto<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proseguendo nel tempo, l\u2019esperienza costituzionale inglese \u2013 a partire dalla <em>Magna<\/em> <em>Charta <\/em>del 1225 \u2013 e in modo diverso da quanto avverr\u00e0 nelcostituzionalismo rivoluzionario francese (1789-1791) \u2013 consente di osservare come, accanto ad un processo di maturazione storica della percezione e della rivendicazione di diritti naturali nei confronti del Sovrano, si affermi un processo giuridico-costituzionale di \u2018concessioni\u2019 sovrane (costituzioni <em>octroy\u00e9es)<\/em>, le quali, nell\u2019avviare il percorso del moderno costituzionalismo, costituiscono il risultato di un vero e proprio <em>patto-contratto<\/em> volto, fra i propri fini, alla regolazione di uno scontro fra monarchia ed altre forze sociali via via emergenti nella societ\u00e0 civile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una sorta di smisurata <em>fictio<\/em> <em>iuris,<\/em> pertanto, assiste l\u2019originario costituzionalismo, in quanto la figura giuridica della concessione, atto unilaterale del Sovrano che regola forme e limiti dell\u2019obbligo politico <em>(pactum subiectionis)<\/em> del governato e al contempo del Sovrano-governante, in realt\u00e0, cerca di salvaguardare il principio di superiorit\u00e0 del Sovrano, dovendosi osservare che nella realt\u00e0 essa (concessione) \u00e8 piuttosto il risultato di un accordo bilaterale, di un contratto se non liberamente stipulato, almeno accolto da parte del Sovrano e del popolo. \u00c8 in tal senso che si fa lucidamente osservare da parte di Norberto Bobbio come la teoria del diritto naturale, a ben cogliere, si caratterizzi come un atteggiamento ideologico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ambiguit\u00e0 di tale teorica consisterebbe nel fatto che, mentre l\u2019evoluzione storica degli individui procede per tappe successive da uno stato iniziale di schiavit\u00f9 ad uno di conquista di spazi crescenti di libert\u00e0, tale approccio dottrinario opererebbe all\u2019inverso, \u201cponendo all\u2019inizio come fondamento e quindi come <em>prius<\/em> quello che storicamente \u00e8 il risultato, il <em>posterius\u201d<\/em> (N<em>. <\/em>Bobbio). In tale osservazione, cos\u00ec, si potrebbe cogliere come affermazione dei diritti naturali e teoria del contratto sociale costituiscono due teorie destinate ad incontrarsi per legittimare l\u2019esercizio del potere politico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sotto tale profilo, la tesi lockiana deriva dal proporre come presupposto dell\u2019esercizio legittimo del potere politico l\u2019inerenza in capo ad ogni singolo individuo di diritti naturali non dipendenti dal Sovrano. Il Sovrano spiega e giustifica la sua presenza per consentire la massima esplicazione di tali diritti compatibili con la conservazione della pace sociale e della protezione all\u2019esterno dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 richiamato, in estrema sintesi, della caratterizzazione delle Dichiarazioni dei diritti in base a presupposti giusnaturalistici e contrattualistici \u2013 che nel fondo non riescono a superare, come si \u00e8 visto, una sicura ambiguit\u00e0 \u2013 se ne potrebbe concludere \u2013 sotto questo primo profilo \u2013 che esse costituiscono, prima ancora che un documento giuridico, la testimonianza di una funzione di \u2018correzione progressiva\u2019 delle modalit\u00e0 storiche relative al rapporto dialettico fra libert\u00e0 e autorit\u00e0, fra societ\u00e0 e Stato. Pertanto, \u201cla storicit\u00e0, la circostanzialit\u00e0 delle Dichiarazioni, come si \u00e8 osservato, consacrano quanto ai diritti concessioni o accordi piuttosto che diritti naturali assoluti o essenziali\u201d (F. Battaglia).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il che non vuol dire che tali diritti non emergano e non si facciano valere, sia pure lentamente. E ci\u00f2 pu\u00f2 affermarsi a partire dal <em>Bill of Rights<\/em> (1689) fino alla pi\u00f9 recente Dichiarazione universale dei diritti dell\u2019uomo (l0 dicembre 1947), la quale rappresenta la logica e ultima conseguenza di un processo che gradualmente ha portato alla certezza che l\u2019intera umanit\u00e0 conviene e condivide una tavola comune di valori, che per tale motivo, possano ritenersi a buona ragione razionali in quanto universali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questo passaggio, l\u2019affermazione dei diritti dell\u2019uomo non costituisce pi\u00f9 e soltanto testimonianza ed espressione di un processo evolutivo nella cultura politica e giuridica ma il punto di approdo per l\u2019affermazione di un sistema dei diritti nel senso effettivo del termine, cio\u00e8 diritti positivi ed effettivi e dunque rivendicabili e azionabili nei confronti di altri soggetti e dello stesso Stato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In senso pi\u00f9 tecnico, questa fase si registra nel corso della prima met\u00e0 del secolo scorso attraverso l\u2019integrazione delle Dichiarazioni dei diritti nel corpo stesso della Costituzione, che fino ad allora venivano contenute in <em>Preamboli<\/em> precedenti le Costituzioni in senso stretto, assumendone per ci\u00f2 stesso contenuto normativo ed effettivit\u00e0, dal momento che tali Dichiarazioni divenute positivizzazione dei diritti fondamentali dell\u2019uomo (e del cittadino) ne assumono le garanzie apprestate in generale dall\u2019ordinamento costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tale fase evolutiva dalla teoria politica al diritto, se \u00e8 indubbio che l\u2019affermazione dei diritti dell\u2019uomo acquista in concretezza \u2013 con le relative garanzie assicurate dalla Costituzione \u2013 non \u00e8 meno vero che essa perda in universalit\u00e0, dal momento che il processo di costituzionalizzazione dei diritti dell\u2019uomo, aderendo alle singole realt\u00e0 costituzionali (con le relative culture e sensibilit\u00e0), da una parte, seleziona l\u2019ambito della tutela e del riconoscimento da operare ma soprattutto opera una distinzione nell\u2019ambito dei diritti da positivizzare a tutto favore dei diritti del cittadino rispetto a quelli pi\u00f9 generali \u2013 anche se talora meno puntuali \u2013 dei diritti dell\u2019uomo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Analisi diversa deve farsi con riferimento alla Dichiarazione universale del 1948, quando si rifletta alle difficolt\u00e0 di predisporre un adeguato sistema di garanzie dei diritti dell\u2019uomo a livello mondiale, in una comunit\u00e0 come quella internazionale in cui mancano tuttora e forse mancheranno ancora in futuro le condizioni per l\u2019affermazione di un processo di monopolio legittimo della forza, alla stregua di quanto \u00e8 avvenuto con la nascita dello Stato moderno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale Dichiarazione deve cogliersi cos\u00ec come un punto di partenza per ulteriori sviluppi in materia di protezione globale dei diritti dell\u2019uomo. Come si \u00e8 fatto notare, essa \u201crappresenta la coscienza storica che l\u2019umanit\u00e0 ha dei propri valori fondamentali nella seconda met\u00e0 del XX secolo. \u00c8 una sintesi del passato e un\u2019ispirazione per il futuro; ma le sue tavole non sono state una volta per sempre scolpite\u201d (N. Bobbio).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con ci\u00f2 si vuole osservare, da una parte, che l\u2019enorme sviluppo della tecnica e il relativo impatto sulle societ\u00e0 e sulle modalit\u00e0 nuove di espressione dei diritti dell\u2019uomo (diritti della IIIa generazione) e, dall\u2019altra, la espansivit\u00e0 pi\u00f9 che la restrizione delle aspettative di diritti sociali in tale contesto impongano di interrogarsi \u2013 (oltre e) pi\u00f9 che sui fondamenti dei diritti dell\u2019uomo \u2013 sulle modalit\u00e0 di proteggerli, di garantirli.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le brutalit\u00e0 operate durante il nazismo e il fascismo, ieri, e nei regimi autoritari odierni (nello scrivere, fra le molte persone finite nelle maglie violente dei sistemi autoritari o anche solo illiberali, penso alla tragica solitudine di Giulio Regeni nelle mani dei poliziotti egiziani fino alla sua brutale soppressione) rendono quanto mai convincente l\u2019osservazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prendendo ancora a prestito le lucide analisi di N. Bobbio, si deve osservare, in tal senso, che \u201cnon si pu\u00f2 porre il problema dei diritti dell\u2019uomo astraendolo dai due grandi problemi del nostro tempo, che sono i problemi della guerra e della miseria, dell\u2019assurdo contrasto tra l\u2019eccesso di potenza che ha creato le condizioni per una guerra sterminatrice e l\u2019eccesso di impotenza che condanna grandi masse alla fame. A chiunque si proponga di fare un esame spregiudicato dello sviluppo dei diritti dell\u2019uomo dopo la seconda guerra mondiale consiglierei questo salutare esercizio: leggere la Dichiarazione universale e poi guardarsi intorno. Sar\u00e0 costretto a riconoscere che, nonostante le anticipazioni illuminate dei filosofi, le ardite formulazioni dei giuristi, gli sforzi dei politici di buona volont\u00e0, il cammino da percorrere \u00e8 ancora lungo. E gli parr\u00e0 che la storia umana, per quanto vecchia di millenni, paragonata agli enormi compiti che ci spettano, sia forse appena cominciata\u201d (N. Bobbio).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cos\u00ec ridimensionata ogni utopica credenza sul significato politico e sulla forza giuridica delle Dichiarazioni dei diritti (da quella francese del 1789 a quella dell\u2019ONU del1948), un\u2019analisi pi\u00f9 pacata e pi\u00f9 realistica imporrebbe di affrontare le modalit\u00e0 attraverso cui tali Dichiarazioni riescono a conseguire efficaci risultati attuativi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Affermandolo con estrema sintesi, si pu\u00f2 dire, in tal senso, che le strade sono differenziate operando in modo diverso e con diversi risultati con riferimento alle prime Dichiarazioni <em>(in primis<\/em> quella francese del 1789) e alla Dichiarazione universale del 1948. Quanto alla seconda, senza pretendere di operare un lungo elenco, si deve dire che le aspirazioni universali contenute nella Dichiarazione Universale del 1948 hanno svolto un significativo ruolo politico nel senso della promozionalit\u00e0 dei diritti dell\u2019uomo a livello universale e nel senso dell\u2019applicazione a specifiche problematiche che la comunit\u00e0 internazionale ha dovuto di volta in volta affrontare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fra gli atti pi\u00f9 significativi, che sono stati diversamente recepiti nei singoli paesi (con trattati o altro) sono almeno da ricordare in tal senso: 1) la Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo (1950); 2) la Convenzione sui diritti politici della donna (1952); 3) la Dichiarazione-Convenzione sull\u2019eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1963); 4) la Dichiarazione sulla concessione dell\u2019indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali (1960); 5) la Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (1958).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019insieme di tali atti, secondo un elenco inevitabilmente incompleto, rinvia ad una questione pi\u00f9 tecnico-giuridica che \u00e8 anche politica, relativa alla natura meramente programmatica per il diritto interno dei singoli stati dei diritti dell\u2019uomo protetti attraverso tali Dichiarazioni-Convenzioni. La Dichiarazione universale e molte delle richiamate Dichiarazioni non costituiscono oggetto di veri e propri Trattati e quindi non producono effetti giuridici sul diritto interno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In verit\u00e0, la questione non si porrebbe per ordinamenti costituzionali come quello italiano, la cui protezione dei diritti (civili e sociali) dell\u2019uomo non pone significativi problemi (soprattutto in tema di forme della carcerazione che sconfinano nella vera e propria tortura o in trattamenti inumani e degradanti, come sottolineato nella censura sancita nel caso <em>Torregiani<\/em>), bench\u00e9 non manchino richiami e condanne del Tribunale europeo dei diritti dell\u2019uomo (Strasburgo) e di Amnesty International, quanto piuttosto per quegli ordinamenti in cui l\u2019accoglimento come valore da proteggere della persona umana e dei suoi diritti non risulta tuttora culturalmente, politicamente e costituzionalmente conseguito. Per tutti, basti richiamare la persistenza della pena di morte in ordinamenti formalmente democratici, a partire dagli USA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qui assistiamo, come si vede, ad una evidente contraddizione secondo cui \u201crispetto alla tutela internazionale dei diritti dell\u2019uomo ci troviamo oggi in una fase in cui l\u00e0 dove essa sarebbe possibile non \u00e8 forse del tutto necessaria e dove sarebbe necessaria \u00e8 meno possibile\u201d (N. Bobbio). Una contradizione \u2013 questa \u2013, come si vede, che ripropone la questione delle garanzie a livello internazionale dei diritti dell\u2019uomo che pu\u00f2 unicamente conseguirsi se gli Stati converranno e stipuleranno di istituire un Tribunale internazionale dei diritti dell\u2019uomo, la cui giurisprudenza venga accolta nel diritto interno e costituisca vincolo concreto (e verificabile) per i governi dei singoli Stati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un problema di tipo diverso si pone per gli ordinamenti costituzionali che hanno recepito e garantito i diritti fondamentali dell\u2019uomo. In modo articolato, da Stato a Stato, secondo le diverse previsioni costituzionali, ma comunque sul presupposto del loro generale accoglimento, i diritti fondamentali costituiscono \u2013 nelle costituzioni europee del secondo dopoguerra \u2013 oggetto di tutela costituzionale, nel quadro pi\u00f9 ampio di un \u2018costituzionalismo a pi\u00f9 livelli\u2019 fondate su carte europee e sulla giurisprudenza delle relative Corti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questo senso, senza poter qui approfondire il tema \u00e8 almeno da richiamare la Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione, incorporata nel TUE, con la stessa sua forza giuridica, nonch\u00e9 la CEDU e la coraggiosa giurisprudenza fondata su di essa del Tribunale dei diritti dell\u2019uomo di Strasburgo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In un simile concerto di giurisprudenze europee, la giurisprudenza costituzionale nei singoli paesi UE ha arricchito e consolidato la protezione costituzionale dei diritti fondamentali, portando a compimento, con l\u2019affermazione di un principio di costituzionalit\u00e0, l\u2019originario Stato di diritto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Problematiche certo non mancano sia con riferimento alla questione delle norme accolte come parametro di riferimento del controllo della costituzionalit\u00e0 delle leggi, sia, pi\u00f9 in particolare, con riguardo alla nozione stessa e al contenuto dei diritti fondamentali (il cui concetto risulta talora vago e indeterminato quanto agli ambiti di estensione) e con riferimento alle procedure di azionabilit\u00e0 delle garanzie giurisdizionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le questioni pi\u00f9 in particolare si pongono \u2013 pi\u00f9 che con riguardo alle libert\u00e0 classiche e ai pi\u00f9 consolidati diritti sociali \u2013 con riferimento alla estensione della protezione giurisdizionale ai c.d. diritti della IIIa generazione, come il diritto alla pace, all\u2019ambiente, all\u2019accesso universale all\u2019acqua, all\u2019accesso (parimenti universale) a internet, il diritto alla conoscenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Certo, \u00e8 possibile, operando attraverso una interpretazione estensiva delle norme costituzionali, dedurre dal testo costituzionale tutte le sue potenzialit\u00e0 normative. Rimane altrettanto vero che sarebbe eccessivo attribuire ai padri costituenti una completa lungimiranza sulla evoluzione della societ\u00e0; come pure sarebbe certamente inadeguato per la cultura civile e politica contemporanea non proporsi una riflessione pi\u00f9 adeguata e compiuta sulle nuove forme e i nuovi contenuti dei diritti dell\u2019uomo nella societ\u00e0 contemporanea alle soglie del nuovo millennio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una riflessione che si concluda con la integrazione della Carta universale dei diritti e con l\u2019adeguamento dei singoli ordinamenti costituzionali in modo da apprestare in forme effettive ed efficaci \u2013 anche attraverso la protezione giurisdizionale dei diritti fondamentali \u2013 una pi\u00f9 adeguata protezione della dignit\u00e0 umana, delle libert\u00e0 e delle aspettative di serenit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>2. Dalle \u2018Dichiarazioni dei diritti\u201d fino alla loro positivizzazione e alla relativa tutela nel costituzionalismo contemporaneo<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con l\u2019affermazione del principio di sovranit\u00e0 popolare (<em>Dichiarazione dei diritti dell\u2019uomo e del cittadino, <\/em>1789) e della rappresentanza politica, nella sua evoluzione bisecolare, il processo di trasformazione dello Stato moderno, sia nella sua legittimazione democratica (con la fondazione di una democrazia di tipo rappresentativo) sia nelle forme della organizzazione politica (sulla base di un \u2018nuovo\u2019 principio di separazione dei poteri, alla cui elaborazione hanno lavorato i filosofi politici inglesi e successivamente quelli francesi), \u00e8 approdato, con Montesquieu, a precise formule costituzionali a cui si richiameranno gli Stati europei e pluralisti al momento di rompere con le risalenti esperienze assolutistiche del potere politico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Preparato dall\u2019apporto fondamentale del pensiero filosofico e politico (prima inglese e poi anche francese) e da un inedito accordo fra la borghesia commerciale del tempo e i componenti del cd terzo stato, cos\u00ec, negli ultimi due secoli, con le Rivoluzioni borghesi, la forma dello Stato moderna assume una nuova veste, completamente diversa da quella dello Stato feudale, assoluto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nasce in questo modo lo Stato moderno, ispirato a princ\u00ecpi liberal-democratici, e con esso nascono le nuove forme costituzionali della democrazia parlamentare; in tale quadro si afferma l\u2019idea rivoluzionaria della legge quale espressione della volont\u00e0 generale portata ad esistenza dai delegati del popolo in Parlamento e che per tale ragione si presenta come unico strumento di democrazia che non ammette controlli esterni sui relativi contenuti decisionali. Si tratta di una forma di Stato che per molti decenni rimarr\u00e0 segnata dalle idee liberal-democratiche che ne costituivano la base culturale e sociale originaria e soprattutto dalla limitazione censitaria del suffragio (<em>Stato monoclasse<\/em>, secondo l\u2019efficace qualificazione di Massimo Severo Giannini). Una forma di Stato che per questa specifica ragione non si era dimostrata idonea a resistere alle lusinghe totalitarie, che si accompagnarono con profonde trasformazioni autoritarie dello Stato dagli anni \u201920 agli anni \u201940 del secolo scorso nella quasi totalit\u00e0 degli Stati europei, tranne quello britannico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se dello Stato moderno si vogliono cogliere le dinamiche profonde, che lo hanno segnato nella sua discontinuit\u00e0 con la fase liberal-democratica della sua organizzazione statale e i regimi totalitari degli anni appena citati, occorre richiamare due principali idee guida e al contempo due culture politiche che hanno accompagnato il processo evolutivo del costituzionalismo moderno, affermando l\u2019esigenza di ripensare ad una idea di Stato nuovo per la democrazia, allorch\u00e9 lo Stato totalitario sar\u00e0 sconfitto in tutta Europa e sar\u00e0 ricacciato dalle contrade dei diversi paesi quasi ovunque con una eroica lotta di resistenza, come \u00e8 avvenuto in Italia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019ordinamento costituzionale italiano del 1947, pi\u00f9 in particolare, tali idee fanno riferimento alla centralit\u00e0 della persona umana, alla stretta integrazione costituzionale fra libert\u00e0 ed uguaglianza, e all\u2019apporto fondamentale del lavoro come processo partecipativo e come garanzia costituzionalizzata dei diritti dei lavoratori nel quadro di un evoluto governo democratico dell\u2019economia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella sua versione contemporanea, in tale prospettiva, la democrazia costituzionale ha registrato una ulteriore, fondamentale, trasformazione dello Stato nella direzione della valorizzazione della partecipazione politico-partitica alla formazione della sua volont\u00e0 (<em>Stato di partiti<\/em>) ed in quella della valorizzazione e della crescita dei compiti assegnati dalla Costituzione alla garanzia dei diritti e delle libert\u00e0, a partire dai diritti sociali (<em>Stato sociale<\/em> <em>di diritto<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alla base di questi nuovi \u2018compiti\u2019 dello Stato, ritroviamo un profondo cambiamento costituzionale consistente nell\u2019assumere il principio di eguaglianza sostanziale, accanto a quella dell\u2019uguaglianza formale, come base dell\u2019azione dei pubblici poteri verso la societ\u00e0 e verso i singoli individui.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tal modo, cambiano in modo profondo fini e modalit\u00e0 di essere e di operare dello Stato, ormai non pi\u00f9 guardiano esterno del mercato economico e del suo funzionamento, secondo il classico brocardo <em>laissez-faire laissez-passer<\/em>; al contempo, cambia lo stesso statuto dei diritti e delle libert\u00e0, la cui effettivit\u00e0 dipender\u00e0 non pi\u00f9 solo dall\u2019esercizio individuale delle libert\u00e0, in uno scenario economico e sociale di tipo competitivo (ma anche asimmetrico fra capitale e lavoro), bens\u00ec dalle nuove funzioni cui lo Stato \u00e8 chiamato per dare attuazione al suo programma di giustizia sociale e di eguagliamento formale e sostanziale dei soggetti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019individuo, cos\u00ec, non \u00e8 pi\u00f9 solo all\u2019interno di un mercato che premia i soli soggetti forti e a fronte di uno Stato (che pu\u00f2 e sa essere) oppressivo, come Hobbes ricordava nel suo Leviatano. L\u2019individuo \u2013 ora divenuto persona in modo pieno \u2013 vede garantito il progetto e l\u2019obiettivo dell\u2019eguaglianza effettiva rispetto ai soggetti pi\u00f9 forti nel mercato e nella societ\u00e0. In tal modo, lo Stato sociale diviene uno Stato sussidiario, la cui azione, in particolare, giova ai soggetti deboli, i quali, in assenza di un suo intervento, rischierebbero di vedere pregiudicata la pienezza della propria persona, dei relativi diritti e delle libert\u00e0, a partire dalla dignit\u00e0 umana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con modalit\u00e0 diverse, le Costituzioni del secondo dopoguerra si atteggiano in modo similare. In un simile quadro evolutivo, lo Stato costituzionale contemporaneo ha conosciuto la limitazione dei suoi poteri con modalit\u00e0 differenziate; da una parte, mediante l\u2019assoggettamento dell\u2019amministrazione e dei suoi atti al giudice amministrativo e dall\u2019altro mediante l\u2019assoggettamento del Parlamento e della legge alle Corti costituzionali. La giurisdizione come potere autonomo e indipendente dello Stato vede in tal modo pienamente riconosciuta la propria funzione al servizio di un progetto egualitario di soggezione di tutti e di ognuno alla legge, senza discriminazioni di sorta (che si tratti di censo o di potere economico non rileva). Accanto a tale garanzia, il significato profondo della giurisdizione risiede nella cultura della limitazione del potere dello Stato (<em>Stato legale<\/em>) quale massima garanzia dei diritti e delle libert\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tanto brevemente richiamato, sia pure in modo molto generale, delle tematiche della evoluzione dello Stato e del costituzionalismo, si possono richiamare in grande sintesi i passaggi fondamentali di questo processo evolutivo che muovono dalla formazione dello Stato costituzionale (liberale nella ispirazione ideologica, rappresentativo nelle forme politico-istituzionali della legittimazione politica del potere, borghese prima della sua trasformazione in sociale) fino alla razionalizzazione delle forme di governo registrate nel costituzionalismo contemporaneo, attraverso l\u2019evoluzione dei singoli paesi nel corso dei due secoli da poco lasciati alle nostre spalle ma soprattutto a partire dagli anni \u201920 del secolo scorso e poi, in modo pi\u00f9 organico, con la previsione di controlli di costituzionalit\u00e0 delle leggi e con la introduzione di princ\u00ecpi di rigidit\u00e0 nelle Costituzioni del secondo dopoguerra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019accostarsi a tali tematiche, rimangono comunque fondamentali da porsi i centrali interrogativi sui contenuti e l\u2019effettivit\u00e0 delle libert\u00e0 e di cercare delle risposte convincenti e realistiche nella storia del costituzionalismo contemporaneo. Una storia costituzionale che, nel primo ventennio del nuovo millennio e nel bel mezzo di una turbolenza formidabile del processo di integrazione europea, ha visto consumarsi, con le cangianti idee sul rapporto fra libert\u00e0 e potere, fra persone e Stato, risalenti categorie e modelli di legittimazione politica e di organizzazione del potere costituzionale, fino alle forme accolte nel costituzionalismo del secondo dopoguerra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta di formule evolute, come si ricorder\u00e0 in modo molto schematico, di razionalizzazione nella forma dello Stato e nella forma di governo che, al contempo, riguardano l\u2019arricchimento del catalogo dei diritti fondamentali e la previsione di adeguati <em>checks and balances <\/em>volti ad evitare ogni rischioso sbilanciamento nel rapporto fra i poteri costituzionali (e in particolare nella forma di governo).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale processo di trasformazione, infatti, vede portare alle estreme, ragionevoli, conseguenze il processo di partecipazione politica, <em>in unum<\/em> con l\u2019universalizzazione del suffragio e con esso legittimare (istituzionalmente) soggetti politico-comunitari, come i partiti politici che si sono dimostrati capaci \u2013 prima di implodere essi stessi \u2013 di democratizzare lo Stato con l\u2019apporto del loro concorso plurale alla determinazione della sua volont\u00e0. \u00c8 quanto rileviamo con la formula dello \u2018Stato dei partiti\u2019 o meglio ancora con quella dello Stato della partecipazione politica diffusa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un simile scenario evolutivo spinge ora a proporre alcune riflessioni di tipo generale che muovono dall\u2019analisi della crisi di nozioni e di categorie interpretative fondamentali affermatesi nel costituzionalismo contemporaneo per procedere (nelle more di un auspicato indirizzo di congrue previsioni internazionali in merito) verso una lenta affermazione di un (quasi) costituzionalismo sovranazionale europeo, che \u00e8 tuttora <em>statu nascenti<\/em> ma che pare destinato a porsi come una trasformazione inevitabile \u2013 se non perfino necessaria \u2013 dei costituzionalismi nazionali, a fronte del processo attualmente raggiunto dal processo di integrazione delle economie nazionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La complessa architettura del costituzionalismo contemporaneo alla quale si legano gran parte delle presenti conquiste in termini di civilt\u00e0 e di giustizia sociale e le concrete aspettative in termini di organizzazione dei poteri e di tutela dei diritti, agli inizi del nuovo millennio, cos\u00ec, sembra scomporsi e incrinarsi sotto l\u2019influsso di una moltitudine di forze e di tendenze che fanno vacillare quelle forme e quei modi di essere dello Stato costituzionale apparsi mezzo secolo fa saldi e definitivi perch\u00e9 appropriati a una democrazia concepita come patrimonio di ciascuno e di tutti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo \u2018Stato sociale\u2019, lo \u2018Stato sovrano\u2019, lo \u2018Stato dei partiti\u2019, forme storiche di questo Stato e di questa democrazia che coniuga libert\u00e0 ed equit\u00e0, pluralismo sociale e pluralismo dei poteri, manifestano attualmente i segni della loro decadenza, coinvolgendo inevitabilmente nel disfacimento quei princ\u00ecpi e quei valori che rappresentano l\u2019impalcatura di tutto il costituzionalismo del Novecento e che solo in queste forme contemporanee della statualit\u00e0 riescono a trovare il loro naturale quanto armonioso campo di espansione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La crisi dello Stato contemporaneo si rivela, in tale quadro, profonda e complessa perch\u00e9 variegata e poliedrica; una crisi di forme e di sostanza, di strumenti e di obiettivi, di princ\u00ecpi organizzativi non sempre rivedibili e di princ\u00ecpi ispiratori inderogabili. Questa discrasia tra mezzi e fini che corrode la schiusa architettura ideale del costituzionalismo democratico \u00e8 particolarmente evidente e intensa nel processo di destrutturazione del <em>Welfare State<\/em>, in atto ormai da pi\u00f9 tempo in presenza della crisi fiscale degli Stati e dei relativi fenomeni economici e sociali connessi alla globalizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La crisi dello Stato sociale, in tale ottica, non rappresenta solo il fallimento di un modello politico dell\u2019economia che vanta il merito storico di aver consentito l\u2019equilibrio sociale in regime capitalistico. Tale crisi rappresenta anche l\u2019appannamento di uno Stato costituzionale che assume la dignit\u00e0 dell\u2019uomo come suo punto di partenza storico-culturale e che fissa una scala di valori dominanti come base di questa dignit\u00e0 e come linea direttrice del proprio sviluppo funzionale. Con la crisi del sistema economico e del mercato del lavoro, cos\u00ec, lo Stato sociale \u2013 speranza per molti, mezzo di sopravvivenza per tanti, privilegio per alcuni \u2013 rivela una sua caratteristica molto importante, quella di una forma di Stato che proclama i diritti di tutti ma senza poterne sempre assicurare l\u2019effettivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se la crisi dello Stato sociale tende a destrutturare l\u2019ampio e complesso sistema creato da un costituzionalismo in cui la linearit\u00e0 della tradizione liberale si fonde con la complessit\u00e0 della democrazia sociale, la crisi dello Stato-Nazione che a esso si accompagna sembra invece piegarlo dentro un ordine di cose e di tendenze che sfuggono alle sue regole e alle sue determinazioni. Nell\u2019era della globalizzazione in cui il tutto domina sulle parti, l\u2019universale sul particolare, tra nuovi luoghi e nuovi detentori del potere, si disperde, infatti, quell\u2019attributo essenziale della personalit\u00e0 politico-giuridica dello Stato che lo rende istanza originaria, indipendente e suprema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sovranit\u00e0, grande sfida delle Rivoluzioni liberali, diventa, cos\u00ec, l\u2019incommensurabile miraggio del nuovo millennio, la copertura rituale di uno Stato che, privo delle sue fondamenta, della sua autorit\u00e0, si trasforma in \u2018non Stato\u2019, in mero elemento costitutivo di una realt\u00e0 in continua evoluzione. Intaccata l\u2019essenza stessa della statualit\u00e0, questo vecchio sovrano ormai senza scettro si destruttura e si sfalda avviandosi verso un lento e forse inesorabile declino, sollevando molti dubbi sulla sua capacit\u00e0 di riassorbire la crisi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo processo erosivo del potere sovrano che scandisce la crisi dello Stato contemporaneo e del costituzionalismo che l\u2019ha prodotto, comincia storicamente con la perdita del governo statale dell\u2019economia. L\u2019esaurirsi dell\u2019economia nazionale e il sorgere di economie aperte oltre i confini nazionali, con elevato grado di dipendenza dal sistema economico mondiale, infrange, infatti, la storica coincidenza tra mercato e territorio dello Stato, finendo cos\u00ec per privare quest\u2019ultimo di un vasto ambito statale d\u2019intervento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tale prospettiva, la lunga e contraddittoria esperienza delle Costituzioni del Novecento, iniziata con la riappropriazione dell\u2019economico da parte del politico, sembra chiudersi, cos\u00ec, sulla scia di uno Stato sempre meno sovrano, sempre pi\u00f9 spettatore inerme e cassa di risonanza dei grandi processi economico-decisionali che si snodano al di l\u00e0 dei suoi confini geopolitici e che gli sfuggono con il loro dinamismo, sovrastandolo con la loro portata e rendendo incerti i suoi processi decisionali. Nato per governare l\u2019economia, insomma, lo Stato sociale finisce per piegarsi alle sue esigenze, alle sue tendenze, alle sue forze; forze che si sommano e si fertilizzano, determinando la crisi dello Stato sovrano e, con esso, anche il disfacimento del mondo democratico, delle sue istituzioni, delle sue leggi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">All\u2019affermazione di un simile processo di mondializzazione dei processi economici corrisponde una crisi della sovranit\u00e0 degli Stati contemporanei surrogata dalla crescente centralit\u00e0 del mercato e del contratto come categorie paradigmatiche di un nuovo costituzionalismo conservatore, che si presentano come tali da fondare nuove interpretazioni delle stesse norme costituzionali che erano state poste alla base delle modellistiche di Stato sociale nelle Costituzioni del secondo dopoguerra. La latitudine della crisi in cui si dibatte lo Stato contemporaneo come Stato costituzionale e democratico sospinge, dunque, non solo a ripensare i <em>topoi<\/em> classici del costituzionalismo, ossia le garanzie imposte costituzionalmente a tutti i poteri a tutela dei diritti fondamentali, ma anche a ripensare ad un costituzionalismo sganciato dai suoi luoghi classici, vale a dire disgiunto dalla statualit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se la destrutturazione della sovranit\u00e0 e la decadenza del<em> Welfare<\/em> hanno alterato profondamente i tratti originari dello Stato costituzionale, occorre altres\u00ec rilevare che tale diminuita capacit\u00e0 d\u2019intervento e di controllo dell\u2019economia finisce per privare partiti e parlamenti dei \u201ctradizionali bersagli verso cui dirigere i loro colpi per indirizzare e correggere la crescita economica sulla base di interessi e visioni del mondo non prettamente economicistiche\u201d, accentuando, cos\u00ec, agli inizi della nuovo secolo, quella crisi degli attori e degli istituti della rappresentanza politica nella quale \u00e8 possibile leggere anche il declino dello Stato contemporaneo come \u2018Stato dei partiti\u2019 e del modello di democrazia partecipativa che ne sta alla base.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ripercorrendo i sentieri di una storia ormai secolare, cos\u00ec, non \u00e8 difficile comprendere che i partiti politici hanno rappresentato il presupposto dello sviluppo democratico della societ\u00e0, avendo \u2018educato\u2019 quest\u2019ultima ad aggregarsi per esprimere le proprie domande e a organizzarsi per entrare nello Stato, e che spesso la \u2018democrazia <em>dei<\/em> partiti\u2019 si \u00e8 trasformata in una \u2018democrazia <em>per i<\/em> partiti\u2019, che li vede fare del Parlamento una cassa di risonanza di dinamiche e di decisioni politiche assunte al di fuori delle sue aule, occupare le istituzioni dello Stato e utilizzare le sue risorse ai fini del conseguimento del consenso secondo logiche \u2018pigliatutto\u2019 che esulano dai canoni classici dell\u2019agire partitico e minano, con la capacit\u00e0 programmatica degli stessi, quella stessa legittimit\u00e0 politica che li aveva resi pilastro portante della democrazia costituzionale pluralista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Strutturalmente inadeguati a rappresentare e a mediare i nuovi conflitti e i nuovi <em>clevages<\/em> della societ\u00e0 post-industriale, i protagonisti assoluti della democrazia rappresentativa di questo secolo, gradualmente, smettono di essere i detentori esclusivi della funzione di raccordo tra Stato e societ\u00e0. Tale funzione finisce, infatti, per essere talora superata, talora compressa, tanto sul piano delle domande sociali, che spesso trova canali di democrazia quasi diretta, quanto sul piano dei processi di formazione degli orientamenti collettivi che, sempre pi\u00f9 basati sulle immagini e sui messaggi diretti di una politica mediatizzata e personalizzata, si allontanano dalle forme e dagli strumenti tradizionali della comunicazione e dell\u2019agire politico. Tendenze \u2018plebiscitarie\u2019 e tendenze \u2018pubbliche\u2019 della democrazia, insomma, che scardinano il monopolio partitico della rappresentanza degli interessi e sollecitano processi revisionistici delle loro identit\u00e0 e del loro agire. Tali processi ridimensionano, ma non annullano, gli spazi di quei partiti che in modo pi\u00f9 o meno adeguato hanno rappresentato per mezzo secolo l\u2019impalcatura materiale dello Stato costituzionale, schiudendo, in questo scenario di inizio millennio, nuovi, quanto ambigui, orizzonti per la democrazia. Mutate le condizioni politiche, economiche e sociali del secondo dopoguerra, \u00e8 difficile stabilire quanta parte resti di quello Stato del pluralismo politico commisurato a una \u201cdemocrazia che per essere politica e soltanto politica non fu economica e per essere borghese e soltanto borghese, nonostante la forza numerica dei partiti socialdemocratici, non fu popolare\u201d. La crisi della sovranit\u00e0, la decadenza del <em>Welfare<\/em>, il ridimensionamento del <em>Parteienstaat<\/em>, infatti, hanno alterato profondamente i tratti di questa forma di Stato e di questa democrazia con ovvie ed evidenti conseguenze per il positivo perseguimento delle finalit\u00e0 statali, per il reale funzionamento delle istituzioni formali, per l\u2019effettiva realizzabilit\u00e0 delle libert\u00e0 individuali e collettive.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Valore politico e forza giuridica della D\u00e9claration des droits de l\u2019homme et du citoyen, fra prospettive illuministiche e limiti del quadro economico Fra i molti profili che meriterebbero di essere affrontati con riguardo al tema evocato nel titolo di questa riflessione, uno riguarda la modalit\u00e0 per affrontare la stessa questione della natura e della forza &#8230; <a title=\"&#8220;D\u00e9clarations&#8221; e positivizzazioni dei diritti nel costituzionalismo moderno e contemporaneo. 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