{"id":3988,"date":"2022-04-04T16:39:20","date_gmt":"2022-04-04T14:39:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/?p=3988"},"modified":"2022-04-26T23:23:15","modified_gmt":"2022-04-26T21:23:15","slug":"due-riflessioni-connesse-sulla-brexit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/due-riflessioni-connesse-sulla-brexit\/","title":{"rendered":"Due riflessioni connesse sulla Brexit&#8230;"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"3988\" class=\"elementor elementor-3988\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c927b9a elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c927b9a\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ccc8182\" data-id=\"ccc8182\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-69ae515 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"69ae515\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ol><li>La sentenza della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea nella causa Wightman e a. contro Secretary of State \u201cfor Exiting the European Union<\/li><\/ol><ol><li>La sentenza della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea (d\u2019ora in avanti \u201cla Corte\u201d) nella causa Wightman e contro Secretary of State \u201cfor Exiting the European Union\u201d<sup>1<\/sup> ha stabilito che, dal punto di vista squisitamente giuridico [di diritto dell\u2019Unione europea (d\u2019ora in avanti \u201cdiritto UE\u201d)] il Regno Unito \u00e8 libero di revocare unilateralmente la notifica della propria intenzione di recedere dall\u2019Unione europea. Una simile revoca, decisa nel rispetto delle norme nazionali di rango costituzionale, avrebbe come effetto, ove attuata, che il Regno Unito resterebbe nell\u2019Unione a termini invariati quanto al proprio <em>status <\/em>di Stato membro. Ancorch\u00e9 il Regno Unito abbia notificato all\u2019Unione la volont\u00e0 di recedere attivando la procedura ex art. 50 TUE<sup>2<\/sup> in esito al referendum del 23 giugno 2016 nel quale la maggioranza dell\u2019elettorato britannico si \u00e8 espressa a favore dell\u2019uscita (c.d. \u201cLeave\u201d).<\/li><\/ol><p>La sentenza trae origine da un ricorso presentato da alcuni membri del Parlamento del Regno Unito, del Parlamento scozzese e del Parlamento europeo alla Court of Session [Corte Suprema civile (Scozia, Regno Unito)] al fine di far accertare se, prima della scadenza del termine di due anni prevista dalla norma, la notifica di cui all\u2019articolo 50 TUE possa essere unilateralmente revocata con la conseguenza che il Regno Unito possa restare nell\u2019Unione.<\/p><p>Il 3 ottobre 2018, la Court of Session ha sottoposto una questione pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea (TFUE) alla Corte di giustizia, precisando che una sua risposta consentir\u00e0 ai membri della House of Commons (Camera dei Comuni) di sapere, al momento di pronunciarsi sull\u2019accordo di recesso, se esistano non due, bens\u00ec tre opzioni applicabili alla fattispecie, vale a dire: a) il recesso dall\u2019Unione senza accordo (c.d. \u201cno deal\u201d), b) il recesso dall\u2019Unione con un accordo, ovvero, c) la revoca unilaterale della notifica dell\u2019intenzione di recedere e quindi la permanenza del Regno Unito nell\u2019Unione.<\/p><p>Attesa l\u2019urgenza insita nella sua domanda, in considerazione dei tempi stretti e, in particolare, del fatto che l\u2019accordo di recesso deve ottenere l\u2019approvazione del Parlamento del Regno Unito giacch\u00e9 stabilisce le regole applicabili alle future relazioni del Regno Unito con l\u2019Unione, la Court of Session ha chiesto l\u2019applicazione<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8c58e75 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"8c58e75\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-99995b5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"99995b5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<Sup>1<\/sup> Causa C-621\/18 consultabile in ECLI:EU:C:2018:9<br>\n\n<Sup>2<\/Sup> Art. 50 TUE: \u201cOgni Stato membro pu\u00f2 decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall&#8217;Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l&#8217;Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalit\u00e0 del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l&#8217;Unione. L&#8217;accordo \u00e8 negoziato conformemente all&#8217;articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea. Esso \u00e8 concluso a nome dell&#8217;Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell&#8217;accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d&#8217;intesa con lo Stato membro interessato, decida all&#8217;unanimit\u00e0 di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa n\u00e9 alle deliberazioni n\u00e9 alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s&#8217;intende quella definita conformemente all&#8217;articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea. 5. Se lo Stato che ha receduto dall&#8217;Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta \u00e8 oggetto della procedura di cui all&#8217;articolo 49\u201d.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1422359 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1422359\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ol><li><p>del procedimento accelerato<sup>3<\/sup>, richiesta che il Presidente della Corte di giustizia, sentiti il giudice relatore e l\u2019avvocato generale, ha accolto con una propria ordinaza datata 19 ottobre 2018.<\/p><p>Ricordo che il procedimento accelerato \u2013 da non confondere con il procedimento d\u2019urgenza \u2013 consente alla Corte di giustizia di pronunciarsi pi\u00f9 rapidamente rispetto al procedimento ordinario laddove la natura della causa richieda un suo rapido trattamento.<\/p><p>\u00a0<\/p><ol><li>Due valutazioni preliminari da fare una pi\u00f9 politica l\u2019altra squisitamente La prima riguarda il connotato politico e storico della questione. La notifica del Regno Unito ha dato avvio, per la prima volta nella storia della Comunit\u00e0\/Unione europea, alla procedura di recesso, di \u201cuscita\u201d, di uno Stato membro. Come si dir\u00e0 pi\u00f9 avanti, oltre all\u2019importanza dottrinale e <em>pro futuro <\/em>della questione sollevata, le sue conseguenze pratiche sono innegabili, come lo \u00e8 la sua incidenza sulla controversia principale.<\/li><\/ol><p>L\u2019art. 50 TUE disciplina la negoziazione e la conclusione di un \u201caccordo di recesso\u201d tra l\u2019Unione e lo Stato membro nel rispetto della procedura prevista dall\u2019art. 218, par. 3 TFUE<sup>4<\/sup>. Tuttavia, in mancanza di un tale accordo, possibilit\u00e0 a tutt\u2019oggi non remota e inverosimile, i trattati cessano comunque di essere applicati al medesimo Stato due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo decida all\u2019unanimit\u00e0 di prorogare tale termine. Poich\u00e9 il parlamento britannico deve dare la propria approvazione finale, sia se si giunge a un accordo di recesso sia in mancanza dello stesso, vari membri di detto parlamento hanno sostenuto, a ragione, che la revocabilit\u00e0 della notifica dell\u2019intenzione di recedere apre una terza via, cio\u00e8 a dire, la possibilit\u00e0 di restare nell\u2019Unione a fronte di una \u201cBrexit\u201d non soddisfacente.<\/p><p>Il giudice (scozzese) del rinvio ha condiviso siffatta prospettiva, argomentando che la risposta della Corte, in quanto interprete supremo del diritto dell\u2019Unione, consente ai deputati britannici di avere una visione precisa delle opzioni disponibili al momento di esprimere il loro voto.<\/p><p>La Corte, riunita in composizione plenaria attesa l\u2019importanza della questione, rileva che l\u2019articolo 50 TUE persegue un duplice obiettivo, da un lato, sancire il diritto sovrano di uno Stato membro di recedere dall\u2019Unione, dall\u2019altro, predisporre una procedura <em>ad hoc <\/em>volta a consentire che tale recesso si realizzi in modo organizzato e composto. Il carattere sovrano del diritto di recesso postula l\u2019esistenza di un diritto per lo Stato membro di ritirare unilateralmente la notifica della sua intenzione di recedere dall\u2019Unione fino a che non sia entrato in vigore un accordo di recesso ovvero, in mancanza, finch\u00e9 non sia scaduto il termine di due anni, eventualmente prorogato dal Consiglio europeo all\u2019unanimit\u00e0.<\/p><p>In effetti, attesa la novit\u00e0 della questione e il silenzio della norma in tal senso, la richiesta dell\u2019interpretazione (autentica) della Corte \u00e8 sembrata quanto mai opportuna posto che, se il diritto al recesso \u00e8 un diritto \u201cistituzionalizzato\u201d dello Stato membro (quantomeno) dopo la riforma di Lisbona 2009, \u00e8 altrettanto verosimile il corrispondente diritto di riconsiderare l\u2019azione proposta e ritornare sui propri passi, ancorch\u00e9 in una fase intermedia e non a procedura conclusa.<\/p><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-63e4dcd elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"63e4dcd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3a0ae18 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3a0ae18\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>3 Art. 105 Regolamento di procedura della Corte di giustizia. Il procedimento d\u2019urgenza invece \u00e8 previsto dall\u2019art. 267, 4\u00b0 co. TFUE e dall\u2019art. 107 del medesimo regolamento di procedura.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>4 Art. 218, par. 3 TFUE: \u201cLa Commissione, o l&#8217;alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l&#8217;accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l&#8217;avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell&#8217;accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell&#8217;Unione\u201d.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2133b37 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2133b37\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Tuttavia, secondo la Corte<sup>5<\/sup>, la revoca deve essere decisa all\u2019esito di un processo democratico nel rispetto delle norme costituzionali nazionali. Ci\u00f2 perch\u00e9, se da un lato, al momento della presentazione della domanda di recesso nessuna condizione ulteriore \u00e8 richiesta, fatta salva la volont\u00e0 politica del governo, dall\u2019altro, nell\u2019abbandonare la procedura di recesso (in corso) e quindi decidere di rimanere a pieno titolo nell\u2019Unione, non \u00e8 sufficiente la volont\u00e0 governativa giacch\u00e9 la Corte richiede il coinvolgimento degli organi della rappresentanza democratica<sup>6<\/sup>.<\/p><p>Tale decisione, univoca e incondizionata, dev\u2019essere comunicata per iscritto al Consiglio europeo conformemente alle norme costituzionali dello Stato.<\/p><p>Qualora lo Stato non abbia interrotto la procedura di recesso e pertanto \u00e8 divenuto uno \u201cStato terzo\u201d a tutti gli effetti, dovesse ripensarci e chiedere nuovamente l\u2019adesione, tale richiesta \u00e8 oggetto della procedura di cui all&#8217;articolo 49 TUE senza alcuna eccezione e senza canali privilegiati.<\/p><p>\u00a0<\/p><ol><li>In conclusione, secondo la Corte, la <em>ratio <\/em>della sua decisione va ricondotta ai principi fondamentali del diritto dell\u2019integrazione europea; sarebbe contrario all\u2019oggetto dei trattati consistente nel creare \u201cun\u2019Unione sempre pi\u00f9 stretta tra i popoli dell\u2019Europa\u201d spingere al recesso uno Stato membro che, avendo notificato la propria intenzione di recedere dall\u2019Unione conformemente alle proprie norme costituzionali e in seguito ad un processo democratico, decide di ripensarci e di revocare la notifica presentata al Consiglio europeo. Sottoporre il diritto di revoca, come proposto durante il dibattimento dal Consiglio e dalla Commissione, a un\u2019approvazione da parte del Consiglio europeo (cio\u00e8 ad una istituzione dell\u2019Unione), all\u2019unanimit\u00e0, trasformerebbe un diritto unilaterale sovrano dello Stato membro in un diritto condizionato (dal diritto UE) e sarebbe incompatibile con il principio secondo il quale uno Stato membro non pu\u00f2 essere costretto a recedere dall\u2019Unione contro la propria volont\u00e0. La medesima volont\u00e0 politica che lo ha indotto ad aderire ai valori comuni dell\u2019intera Unione europea (art. 2 TUE).<\/li><\/ol><p>\u00a0<\/p><p>To be continued&#8230;<\/p><p>\u00a0<\/p><ol><li>Felicit\u00e0 vuole dire \u201cBrexit\u201d.<\/li><\/ol><p>I cittadini britannici sono pi\u00f9 felici dei cittadini dell\u2019Unione europea?<\/p><p>\u00a0<\/p><p>I cittadini britannici una volta liberati dal \u201cgiogo\u201d dell\u2019Unione europea \u2013 quindi diventati \u201cextracomunitari\u201d \u2013 saranno pi\u00f9 felici dei connazionali cittadini dei singoli Stati membri e per ci\u00f2 anche cittadini dell\u2019Unione europea?<\/p><p>L\u2019esigua maggioranza dei cittadini britannici che nel referendum del 23 giugno 2016 sostennero che versavano in una condizione di infelicit\u00e0 a causa dell\u2019apparteneza del Regno Unito all\u2019Unione europea riacquisteranno la felicit\u00e0 (ritenuta) smarrita?\u201d \u201cPeraltro, alla luce degli eventi e delle difficolt\u00e0 del distacco emerse nel corso degli anni della negoziazione di due accordi (internazionali) per una uscita ordinata del Regno Unito dalla UE, crediamo fermamente, che non sono pochi i cittadini britannici che, a tutt\u2019oggi, riconsiderebbero il loro voto. Invertendo, ove consultati nuovamente, l\u2019esigua maggioranza dell\u2019esito del referendum del 2016 che, lo ricordiamo, \u00e8 stata il 51.9% a favore del \u201cleave\u201d \u2013 cio\u00e8 17.410,742 voti \u2013 rispetto al 48.1% del \u201cremain\u201d \u2013<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-48985c3 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"48985c3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f03bd81 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f03bd81\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>5 Punto 67 della sentenza.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>6 Cfr. M. Puglia, art. 50 TUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell\u2019Unione europea, II Edizione, Milano, Giuffr\u00e8 Editore, 2014, p. 338ss.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3bfc3b6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3bfc3b6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>cio\u00e8 16.141,241 voti. Per non scendere nel dettaglio della tipologia dei votanti in rapporto alle variegate aree regionali e culturali del Regno Unito.<\/p><p>Il lavoro affonda le radici in alcune banali riflessioni fatte prima, durante e dopo la lunga e complessa gestazione che ha portato, dopo pi\u00f9 di quattro anni di negoziati e, talvolta, di tragiche votazioni dell\u2019House of Commons (la \u201cCamera bassa\u201d del Parlamento britannico) alla rinuncia del Regno Unito (UK) a far parte dell\u2019Unione europea.<\/p><p>Dal 1951 \u2013 data della istituzione della (prima) Comunit\u00e0 europea del Carbone e dell\u2019Acciaio (CECA) \u2013 primo e unico caso nella storia dell\u2019integrazione europea e, si auspica, l\u2019ultimo, confidando ancora nella bont\u00e0 del progetto europeo.<\/p><p>Ci siamo chiesti se l\u2019homo <em>europaeus <\/em>\u00e8 oggigiorno felice.<\/p><p>Gli europei continentali, i cittadini UE e, soprattutto, le istituzioni UE e i governi degli Stati membri hanno come obiettivo prioritario il raggiungimento della felicit\u00e0, della \u201ccomune\u201d felicit\u00e0? E, se la risposta \u00e8 positiva, quale felicit\u00e0?<\/p><p>Possiamo affermare che l\u2019emozione della felicit\u00e0 \u2013 avventura scivolosa ed eccitante al tempo stesso \u2013 varia da persona a persona, da luogo a luogo, da regione a regione, da Stato a Stato? Dal che se ne pu\u00f2 ricavare che la \u201cbuona politica aiuta a raggiungere pi\u00f9 facilmente la felicit\u00e0? E pertanto il diritto, che ne \u00e8 la sua espressione materiale, tangibile e percepibile, \u00e8 \u2013 o pu\u00f2 essere \u2013 uno strumento essenziale a tal fine?<\/p><p>Nell\u2019Europa istituzionalizzata dell\u2019Unione europea che, com\u2019\u00e8 noto, rappresenta un caso pressoch\u00e9 unico al mondo di processo pacifico, costituente e federale tra Stati sovrani (senza l\u2019uso della forza militare) a che punto stiamo?<\/p><p>I cittadini britannici una volta abbandonata definitivamente l\u2019Unione saranno di nuovo \u201cfelici e sovrani\u201d, ovvero, pi\u00f9 felici, liberi e sovrani di quando erano anche \u201ccittadini dell\u2019Unione europea?<\/p><p>Ergo, semplificando, felicit\u00e0 = sovranit\u00e0? Quale sovranit\u00e0? Degli Stati, dei governi e\/o dei cittadini?<\/p><p>Riacquistare la sovranit\u00e0 (legislativa\/decisionale) aiuta ad essere pi\u00f9 felici? E liberi? In un mondo globalizzato e sempre pi\u00f9 interconnesso? E di conseguenza: integrazione europea versus felicit\u00e0\/libert\u00e0? Quanto alla felicit\u00e0 connessa alla Brexit, occorrer\u00e0 attendere qualche tempo prima di poter valutare le conseguenze reali e, ai fini del presente studio, stabilire chi sar\u00e0 pi\u00f9 \u201cfelice\u201d tra i cittadini britannici e i cittadini europei continentali, ovvero, tra gli Stati membri dell\u201dUnione europea e il Regno Unito.<\/p><p>\u00c8 ancora prematuro tirare le somme di un divorzio \u2013 da qualcuno annunciato gi\u00e0 da anni posto che, dopo varie traversie all\u2019interno delle istituzioni britanniche, solo dal 31 gennaio 2020 \u2013 vale a dire circa tre anni e mezzo dall\u2019esito del referendum del 23 giugno 2016 \u2013 il Regno Unito \u00e8 uscito (formalmente stante la sua notifica) dall\u2019Unione europea ed ha viceversa iniziato la necessaria procedura del post- recesso che, ove completata, lo porter\u00e0 completamente fuori dall\u2019UE; e solo allora si potr\u00e0 ritenere uno Stato sovrano, autonomo e indipendente. Ma \u00e8 proprio cos\u00ec?<\/p><p>Ci\u00f2 perch\u00e9 gli esiti del \u201cdeal\u201d, come si \u00e8 visto, non sono stati soddisfacenti e le difficolt\u00e0 di una completa uscita indolore \u00e8 stata solo in parte raggiunta, considerata,<\/p><p>\u00a0<\/p><p>come si vedr\u00e0, la portata di un accordo di tipo \u201ctransitorio\u201d e insoddisfacente per entrambe le Parti. \u201cTuttavia, e paradossalmente, non vi \u00e8 alcun dubbio che lo storico recesso del Regno Unito ha costituito nei fatti uno spartiacque \u2013 giuridico, politico economico e sociale \u2013 sia sul piano nazionale britannico sia su quello propriamente unionale dell\u2019Europa integrata.<\/p><p>Le ripercussioni si avranno anche nella dimensione extra-europea laddove si considerino, da un lato, il mondo sempre pi\u00f9 interconnesso e globalizzato, dall\u2019altro, l\u2019export\/import di prodotti e servizi \u201ceuropei\u201d nei\/dai mercati mondiali.<\/p><p>La lunga e complessa formalizzazione di Brexit ha mostrato le difficolt\u00e0 per i governi britannici che si sono avvicendati per realizzare una rapida (e indolore) uscita dall\u2019Unione, posto che il Paese \u00e8 rimasto diviso \u2013 un sostanziale 50% di opinioni divergenti \u2013 sin dal referendum del 2016 con almeno la met\u00e0 dei cittadini britannici (\u201cfelici\u201d?) e parte delle istituzioni nazionali (anch\u2019esse \u201cfelici\u201d di rimanere nella UE?) a dir poco dubbiosi sulla bont\u00e0 della scelta referendaria di lasciare l\u2019Unione europea.\u201d \u201cPer non parlare della questione \u201cScozia\u201d, che da fatto puramente interno al Regno Unito sta diventando una questione europea. Ed inoltre, durante tutta la negoziazione della Brexit (e ancora oggi) la \u201cquestione irlandese\u201d \u00e8 sempre stata il nodo pi\u00f9 gravoso e rimane a tutt\u2019oggi una questione ancora non risolta completamente.<\/p><p>Tralasciando altres\u00ec la questione \u201cCornovaglia\u201d \u2013 la terra di Re Art\u00f9 \u2013 che da territorio-contea pro-Brexit al referendum del 2016 parrebbe averci ripensato, in quanto, essendo una delle regioni pi\u00f9 estreme del profondo sud della Gran Bretagna, arretrata e depressa, necessita assolutamente dei fondi UE anche in considerazione del 55% dei suoi prodotti destinati al\u2019Unione europea, da dove peraltro provengono il 47% delle importazioni.<\/p><p>La tematica della comune felicit\u00e0 nell\u2019Unione europea \u00e8 collegata con altri valori e principi fondamentali giacch\u00e9, a nostro avviso e per gli obiettivi che ci si propone, appaiono intimamente collegati \u2013 se non addirittura indispensabili \u2013 al raggiungimento della felicit\u00e0, soggettiva ovvero collettiva.<\/p><p>Per ci\u00f2 che attiene alla scienza giuridica occorre specificare ulteriormente che si prender\u00e0 come punto di partenza del presente studio il \u201cright to pursuit of happiness\u201d<\/p><p>\u2013 cio\u00e8 a dire il diritto dell\u2019individuo attraverso la collettivit\u00e0 di perseguire la felicit\u00e0 \u2013 cos\u00ec come declinato nella gi\u00e0 citata formulazione \u201crivoluzionaria\u201d della Dichiarazione d\u2019indipendenza degli Stati Uniti d\u2019America del 1776. Che, va sottolineato, \u00e8 stata influenzata decisamente nella sua redazione dagli intellettuali, illuministi e filosofi di quel secolo, italiani, europei e quindi americani, in particolare da Gaetano Filangieri, autorevole giurista e intellettuale napoletano, una delle voci pi\u00f9 prestigiose della coscienza europea di quegli anni.<\/p><p>Quindi la felicit\u00e0, individuale e collettiva, come corollario della libert\u00e0, della pace e della dignit\u00e0 \u201cattraverso il diritto: Cicerone infatti, occorre ricordarlo, affermava \u201c<em>servi legum sumus, ut liberi esse possimus\u201d<\/em>.<\/p><p>Sicch\u00e9, se alla base della scelta dei cittadini britannici \u00e8 ipotizzabile il trasferimento dei tre valori collegati \u2013 \u201cfelicit\u00e0-sovranit\u00e0-libert\u00e0\u201d \u2013 dalla dipendenza dall\u2019ordinamento UE e dalle \u201cleggi europee\u201d all\u2019ordinamento britannico, la scelta referendaria vorrebbe significare essere (pi\u00f9) liberi e felici rispetto al diritto UE con il ritorno alla soggezione della (sola) legge britannica ritenuta pi\u00f9 confacente e idonea ai bisogni del Popolo di Sua Maest\u00e0.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Il che ci fa riflettere su di un punto a nostro parere paradossale: il Regno Unito, a ben vedere, non appare per niente una Nazione coesa e unitaria, con un solo Popolo e una sua identit\u00e0 unica ed indissolubile, bens\u00ec rappresenta uno Stato composito costituito da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord che, quanto a diversit\u00e0 e disparit\u00e0 di storia e cultura, non appare tanto pi\u00f9 omogeneo e coeso dell\u2019Unione europea. Sicch\u00e9, occorrerebbe pensare ad una vita in termini collettivi e non come soddisfazione esclusivamente individuale anche con riguardo al raggiungimento della felicit\u00e0.<\/p><p>Infatti l\u2019idea di felicit\u00e0 ci fa pensare sempre alla nostra felicit\u00e0 personale, raramente a quella del genere umano e anzi siamo indotti sovente a preoccuparci pochissimo della felicit\u00e0 degli altri per perseguire la nostra. Da ultimo la guerra Russo-Ucraina ha diviso i cittadini su questo punto. Evidentemente in Europa (dell\u2019Unione europea) lo \u201cstare insieme\u201d \u2013 da circa settanta anni \u2013 a garanzia della pace tra i Popoli non pu\u00f2 bastare pi\u00f9; questo \u00e8 un dato oramai evidente. Eppure la pace tra i Popoli nell\u2019Unione europea \u00e8 innegabilmente un presupposto \u2013 seppure scontato \u2013 ma che nessuno pu\u00f2 contestare, laddove pace e felicit\u00e0 appaiono nella nostra analisi valori strettamente collegati: l\u2019uno postula l\u2019altro, senza la pace \u2013 militare, economica, sociale \u2013 ovvero in periodo di crisi economica reiterata negli anni, disagio sociale, povert\u00e0 e aumento delle disuguaglianze \u2013 non pu\u00f2 esserci la felicit\u00e0 dell\u2019individuo e men che meno della collettivit\u00e0. Come detto, appare possibile sostenere che la felicit\u00e0 nell\u2019Unione europea \u00e8 strettamente connessa alla condizione di pace, di giustizia e di solidariet\u00e0 tra i Popoli.<\/p><p>E questo \u00e8 un primo punto fermo di partenza di queste breve riflessioni, un \u201cfocus\u201d appunto&#8230;<\/p><p>Inoltre, non pu\u00f2 esserci felicit\u00e0 se all\u2019individuo (ma anche alla collettivit\u00e0 e soprattutto alle minoranze) non \u00e8 riconosciuta e salvaguardata la sua dignit\u00e0.<\/p><p>La dignit\u00e0 umana in quanto diritto inalienabile della persona.<\/p><p>L\u2019applicazione sostanziale dei principi e valori test\u00e9 citati costituiscono il fondamento del raggiungimento della felicit\u00e0 nell\u2019Unione europea prima durante e dopo Brexit. Secondo questa prospettiva, la morale che si evince \u00e8 che gli esseri umani sono felici se possono dare un senso alla loro vita e, ad esempio, rendendosi utili agli altri e alla collettivit\u00e0.<\/p><p>Vale la pena fare alcune ulteriori considerazioni della complessa problematica. Giacch\u00e9 non c\u2019\u00e8 dubbio che la realizzazione della \u201cBrexit\u201d si \u00e8 dimostrata molto pi\u00f9 difficile e complicata di quanto taluni pensassero.<\/p><p>Se \u00e8 vero che \u201c<em>Brexit means Brexit<\/em>\u201d (cio\u00e8 uscire dalla UE vuole dire lasciare la UE e cos\u00ec sia) \u2013 espressione ambigua ed intrisa di un genuino fine populismo \u2013 nel senso che va rispettata la scelta del popolo britannico, \u00e8 vero parimenti che c\u2019\u00e8 ancora chi non riesce a comprendere con chiarezza cosa significhi concretamente quell\u2019espressione, giacch\u00e9, stante il caos generalizzato in cui versa il Regno Unito, l\u2019uscita dalla UE non ha ancora, a tutt\u2019oggi, un valore univoco per tutti. Per il governo britannico, per l\u2019Unione europea e per i cittadini britannici e UE.<\/p><p>Non senza prima segnalare che anche dopo la chiusura della procedura di uscita, il<\/p><p>31 dicembre 2020, pur avendo le Parti negoziato faticosamente e stipulato un accordo per i futuri rapporti commerciali, (\u201c<em>EU-UK Trade and Cooperation Agreement\u201d<\/em>) le questioni, come si vedr\u00e0, non sembrano risolte con un evidente malcontento da entrambe le Parti. Il braccio di ferro tra UK e UE quindi continua.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Il Regno Unito dal 1\u00b0 gennaio 2021, perdendo lo <em>status <\/em>di membro dell\u2019Unione Europea \u00e8 diventato <em>sic et simpliciter <\/em>uno Stato extra-UE, e pertanto, perdurando nel deal l\u2019assenza di regolamentazioni specifiche in molte materie \u201csensibili\u201d, si dovr\u00e0 presumibilmente procedere \u201ca vista\u201d senza regole prefissate, in attesa di disciplinare in modo dettagliato i futuri rapporti.<\/p><p>Ci\u00f2 perch\u00e9, come si vedr\u00e0 tra breve, l\u2019accordo UE-UK scaturito dalla snervante e difficile negoziazione \u00e8 una sorta di compromesso al ribasso. Come dire si \u00e8 deciso di non decidere! Di codificare nell\u2019accordo solo alcuni \u201cdossier\u201d, posticipando le materie pi\u00f9 sensibili. Appare evidente che le relazioni economico-commerciali del Regno Unito con l\u2019Unione europea (e quindi, semplificando, con gli altri 27 Stati membri) dopo circa mezzo secolo di interdipendenza e coesione sono pressoch\u00e9 integrate e (inter)dipendenti. In una prospettiva di lungo periodo \u00e8 possibile che il Regno Unito si discosti parzialmente \u2013 ma non completamente \u2013 dalle politiche UE e possa optare per altre \u201calleanze\u201d commerciali (USA, Cina, India ecc.), ma al momento attuale anche in occasione della guerra Russo-Ucraina non mi sembra che il regno Unito si sia discostato dalle scelte comuni europee e transatlantiche.<\/p><p>Secondo un sondaggio condotto da Ipsos MORI la gran parte dei cittadini britannici \u00e8 scontenta di come \u00e8 stata gestita la Brexit sin dall\u2019inizio e, anche alla luce dei recenti sondaggi sulle esportazioni britanniche. Anche perch\u00e9, nello specifico caso \u201cBrexit\u201d, occorre disciplinare gli \u201cstandard\u201d comuni dei rapporti commerciali (e non solo) considerati i rapporti consolidati tra UK e UE e tenendo conto pure che la \u201cspecial relationship\u201d con gli USA (fortemente sollecitata dal Presidente Trump in un\u2019ottica di anti-europeismo-atlantismo) \u00e8 necessariamente da riconsiderare con diversi accenti e sfumature.<\/p><p>Democrazia e felicit\u00e0 costituiscono un altro \u201casset\u201d fondamentale della presente analisi.<\/p><p>L\u2019accordo tra l\u2019Unione europea ed il Regno Unito il 24 dicembre 2020, anche definito \u201cl\u2019accordo della viglilia di Natale ad una generale valutazione del testo e delle clausole (EU-UK Trade and Cooperation Agreement) \u00e8 l\u2019espressione tangibile e incontestabile che le Parti non hanno ammorbidito le loro posizioni e non hanno trovato un punto di intesa nel merito delle questioni pi\u00f9 sensibili. La questione non \u00e8 quindi conclusa, anzi, \u00e8 una questione ancora \u201caperta\u201d da decidere una volta che la guerra Russo-Ucraina sar\u00e0 conclusa..<\/p><p>Infatti, \u00e8 facilmente prevedibile che nei prossimi tempi (<em>rectius <\/em>\u201canni\u201d) il testo sar\u00e0 ancora oggetto di importanti negoziati per risolvere le (tante) clausole vuote lasciate in sospeso. Si tratta essenzialmente di un testo raffazzonato prodromico a numerose modifiche e integrazioni che dovranno essere (ri)negoziate. Vi \u00e8 poi un\u2019ipotesi pi\u00f9 di \u201cfantapolitica\u201d che di \u201crealpolitik\u201d: ipotizzare nel prossimo futuro, con un diverso governo, il (ri)avvicinamento del Regno Unito all\u2019Unione europea \u2013 aspetto questo improbabile ma pur sempre possibile \u2013 dopo aver compreso e soprattutto \u201ctestato\u201d nel medio-lungo periodo l\u2019esperienza del recesso.<\/p><p>Ovviamente nel rispetto delle regole di accesso di nuovi Stati europei ai sensi dell\u2019articolo 49 TUE.<\/p><p>Il Regno Unito, infatti, ove mai chiedesse di riacquistare nuovamente lo status di membro dell\u2019Unione europea dovr\u00e0, senza alcuna agevolazione, rispettare la procedura di ammissione ordinaria che si applica indistintamente a qualsiasi Stato terzo \u201ceuropeo\u201d sebbene sia stato gi\u00e0 membro UE. E questo approccio si dovrebbe applicare anche all\u2019Ucraina che a quanto pare ha gi\u00e0 formalmente chiesto di entrare<\/p><p>\u00a0<\/p><p>nell\u2019Unione europea. E non per motivazioni politiche, bens\u00ec esclusivamente per profili giuridici non essendo prevista nei Trattati una procedura \u201cd\u2019urgenza\u201d ovvero \u201csemplificata\u201d.<\/p><p>Non c\u2019\u00e8 dubbio che, se da un lato, il fenomeno Brexit ha fatto (ri)emergere profonde fratture tra gli Stati nazionali che compongono il Regno Unito minando la sua stabilit\u00e0 e coesione, dall\u2019altro, una sorta di riappacificazione tra gli Stati UE sembrerebbe emersa proprio grazie alla incredibile guerra Russo-Ucraina.<\/p><p>Ma questo \u00e8 un altro capitolo&#8230;<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentenza della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea nella causa Wightman e a. contro Secretary of State \u201cfor Exiting the European Union La sentenza della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea (d\u2019ora in avanti \u201cla Corte\u201d) nella causa Wightman e contro Secretary of State \u201cfor Exiting the European Union\u201d1 ha stabilito che, dal punto di vista &#8230; <a title=\"Due riflessioni connesse sulla Brexit&#8230;\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/due-riflessioni-connesse-sulla-brexit\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Due riflessioni connesse sulla Brexit&#8230;\">Lire la suite<\/a><\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"ppma_author":[43],"class_list":["post-3988","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-focus"],"authors":[{"term_id":43,"user_id":2,"is_guest":0,"slug":"massimo-fragola","display_name":"Massimo Fragola","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/f926600dc025a3d860036990925c608dd03bc422cf109b42fde13d60d942917d?s=96&d=mm&r=g","author_category":"","first_name":"Massimo","last_name":"Fragola","user_url":"","job_title":"","description":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3988","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3988"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3988\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3988"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3988"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3988"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=3988"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}