{"id":2290,"date":"2020-05-07T11:47:13","date_gmt":"2020-05-07T09:47:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/?p=2290"},"modified":"2020-05-07T12:21:54","modified_gmt":"2020-05-07T10:21:54","slug":"un-primo-commento-a-caldo-sulla-sentenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/fr\/un-primo-commento-a-caldo-sulla-sentenza\/","title":{"rendered":"Un primo commento \u201ca caldo\u201d sulla sentenza del Tribunale costituzionale tedesco (Bundesverfassungsgericht) di marted\u00ec 5 maggio 2020"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2290\" class=\"elementor elementor-2290\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2b3a40c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"2b3a40c\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d6176ae\" data-id=\"d6176ae\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-262c041 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"262c041\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tUna decisione che, come un fulmine a ciel sereno coinvolge la Banca Centrale europea (BCE) e il suo programma di misure \u201cnon convenzionali\u201d meglio noto come quantitative easing (Qe).\nL\u2019atteggiamento del Bundesverfassungsgericht non \u00e8 nuovo giacch\u00e8 non \u00e8 la prima volta che il Tribunale costituzionale tedesco si pone in contrapposizione alle decisioni della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea (CGUE) e, per specificare meglio, al diritto dell\u2019Unione europea complessivamente inteso. Anche la Corte costituzionale italiana ha avuto negli anni un\u2019atteggiamento dello stesso tipo passando da momenti di \u201cpax europea\u201d a conflitti importanti con la CGUE. Evidentemente la sentenza non aiuta a rasserenare gli animi nel perdurante scetticismo di ampie fasce di cittadini italiani nei confronti dell\u2019Unione europea, peraltro da ultimo alimentata dalla querelle intorno al famigerato MES e alle linee di credito in aiuto agli Stati membri a causa del COVID-19. Anzi, la sentenza funge da detonatore gettando altra benzina sul fuoco alle gi\u00e0 pretestuose argomentazioni di chi, contrario all\u2019integrazione europea, \u201ca prescindere\u201d, disporr\u00e0 di ulteriori argomenti da sciorinare dalle ribalte mediatiche.\nAlcune considerazioni preliminari dal punto di vista strettamente giuridico in due battute:\n1) pu\u00f2 la Corte costituzionale di uno Stato membro (per quanto autorevole) porre un ultimatum, parlerei di una vera e propria intimidazione, alla Banca Centrale europea (BCE) organo indipendente ed autonomo? La risposta \u00e8 a mio avviso negativa; ancorch\u00e8 il principio di leale cooperazione pu\u00f2 essere applicato alla fattispecie. Dal che, a mio avviso, si evincerebbe un\u2019azione ultra vires (\u201criconvenzionale\u201d) del medesimo Tribunale costituzionale che, ironia della sorte, ha imputato alla BCE di esorbitare dalle sue competenze. Sia dal punto di vista dei rapporti tra ordinamenti giuridici \u2013 e la (intermittente) prevalenza sui diritti nazionali del diritto unionale direttamente applicabile \u2013 con particolare riguardo a princ\u00ecpi e assiomi che da tempo apparivano assimilati e soprattutto digeriti. Ma in tempo di crisi di lunga durata forse non \u00e8 cos\u00ec.\n2) Continuando sull\u2019argomentazione precedente ci si chiede: sempre nella prospettiva della leale cooperazione perch\u00e8 il Tribunale tedesco non ha ipotizzato un giudizio dinanzi alla CGUE con un (naturale) rinvio pregiudiziale ex art. 267 Tfue in una normale dialettica tra le Corti? Si potrebbe ribattere che la Corte di Giustizia UE si \u00e8 gi\u00e0 pronunciata nelle sentenze precedentemente citate e che quindi il rinvio non avrebbe avuto esito diverso. Daccordo. Se si accoglie questa ipotesi, di conseguenza, cade anche l\u2019obbligo di rinvio \u2013 obbligatorio per le Corti avverso le cui sentenze non \u00e8 pi\u00f9 possibile presentare un ricorso ex art. 267, terzo comma \u2013 laddove vi \u00e8 una giurisprudenza (consolidata?) della Corte di giustizia in materia (sentenza 6 ottobre 1982, Causa 283\/81, Cilfit, ECLI:EU:C:1982:335).\nIl Tribunale costituzionale, con una vera e propria provocazione (quanto ai toni usati) e in spregio delle decisioni della Corte di giustizia che si era gi\u00e0 pronunziata (in parte) sulla stessa materia<sup>1<\/sup>, ha ritenuto, in questa occasione, che la BCE nell\u2019applicare del Pspp (Public Sector Purchase Programme) il programma di acquisto di titoli pubblici (c.d. \u201cBazooka\u201d) potrebbe comportare effetti economici sproporzionati (nella sentenza si richiama la violazione del principio di proporzionalit\u00e0 da parte della BCE) \u00a0rispetto alle competenze di politica (esclusivamente!) monetaria, in particolare, il rigido controllo dell\u2019inflazione che BCE \u00e8 chiamata ad far rispettare. Il Pepp (Pandemic Emergency Purchase Program) per le misure post-Coronavirus non sarebbe, il condizionale \u00e8 d\u2019obbligo, coinvolto.\nAncora, la BCE avrebbe eccedutole nell\u2019eserizio delle proprie competenze e quindi dal mandato che gli Stati membri hanno ad essa assegnato tramite la firma e la ratifica dei Trattati. La BCE avrebbe violato il principio di proporzionalit\u00e0 nel senso di non aver valutato costi e benefici, vantaggi e svantaggi, dello strumento monetario non convenzionale rientrante nel Qe. Misure non convenzionali ma pur sempre azionabili in determinate situazioni emergenziali.\nD&#8217;altronde, il Consiglio direttivo della BCE rimane impegnato a porre in essere tutte le misure necessarie, nel rispetto del suo mandato, per assicurare che l&#8217;inflazione si mantenga a livelli coerenti con il suo obiettivo a medio termine e sottolinea che gi\u00e0 nel dicembre 2018 la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea aveva gi\u00e0 chiarito che la BCE ha agito, e agisce tutt\u2019oggi, nel rispetto del suo mandato con riguardo al mantenimento della stabilit\u00e0 dei prezzi e rivendicando altres\u00ec l\u2019indipendenza dell\u2019istituzione.\nInoltre, il Tribunale costituzionale con fare autoritativo intima alla BCE ( e chiss\u00e0 se si riferisce anche alla Corte di giustizia?) di rispondere entro il termine perentorio di \u201ctre mesi\u201d pena il ritiro (auto-sospensione?) della Bundesbank dal programma di acquisto dei titoli di Stato Pepp minacciando di rivendere i titoli di Stato gi\u00e0 acquistati.\nQuid iuris? Se non si raggiunger\u00e0 una composizione saggia della controversia anche l\u2019Italia potrebbe subire le scelte del Tribunale costituzionale tedesco (che per\u00f2 sono state accolte con evidente favore da parte di chi ha subito affermato che il governo tedesco fa gli interessi dei propri cittadini). Staremo a vedere.\nDi sicuro la decisione alimenta sentimenti anti-germanici. Come detto. E sul piano interno all\u2019Unione europea inasprisce i rapporti inter-istituzionali in questi anni ai minimi termini.\nAltro che \u201cleale collaborazione\u201d (art. 4, par. 3 TUE) ovvero rispetto del principio \u201ccostituzionale\u201d di solidariet\u00e0 pi\u00f9 volte richiamato nei trattati.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a0418ea elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"a0418ea\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f744d2e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f744d2e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<sup>1<\/sup> Ricordo sui programmi Qe e Outright Monetary Transactions (OMT) della BCE, le sentenze CGUE del 27 novembre 2012, Pringle, C-370\/12, EU:C:2012:756; 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C-62\/14, EU:C:2015:400 e, soprattutto, 11 dicembre 2018, Sezione Grande, Heinrich Weiss e a., C-493\/17, ECLI:EU:C:2018:1000 a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale tedesca.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bac651d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"bac651d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tNon possiamo tuttavia dimenticare che dal 2007 (inizio del fallimento Lehman Brothers) l\u2019Europa \u00e8 in una devastante crisi duratura, direi permanente, fino ai nostri giorni della pandemia COVID-19. Il che ha aggravato i gi\u00e0 difficili rapporti dei cittadini europei nei confronti dell\u2019Unione Europea. \nDa recenti sondaggi SWG risulterebbe che la fiducia dei cittadini nei confronti dell\u2019Unione \u00e8 crollata del 30%: ad esempio la fiducia nell\u2019Unione europea complessivamente intesa sarebbe passata dal 42% del settembre 2019 al 27% dell\u2019aprile 2020. La Commissione europea che rappresenta l\u2019anima e nello stesso tempo l\u2019interesse comune \u00e8 passata dallo stesso mese di settembre 2019 dal 41% al 24% sempre nell\u2019aprile 2020; cos\u00ec la BCE dal 43% al 25% di consensi. \nQuesti dati vanno interpretati alla luce gli altri sondaggi che riguardano pi\u00f9 in generale i rapporti tra Stati membri. Ad esempio il 45% degli italiani considera la Germania un Paese nemico e ben il 52% considera la Cina un Paese amico. Dati a mio avviso sorprendenti che tuttavia rispecchiano una prevalente narrazione contraria all\u2019integrazione europea che propone l\u2019Unione come un carrozzone sgangherato \u201ccomandato\u201d dalla Germania che rappresenta la causa di tutti i nostri malessiri e quindi il capro espiatorio di tutte le nostre sofferenze.\nA me pare che le problematiche sono da ricercare, da un lato, nel periodo di crisi oramai pi\u00f9 che decennale che ha esasperato gli animi e innescato difficili conflitti sociali; dall\u2019altro, non posso non sottolineare il modo di agire e la qualit\u00e0 della classe politica che evidenzia la mancanza di adeguate competenze in materia e in un\u2019ambito diplomatico tanto complesso.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una decisione che, come un fulmine a ciel sereno coinvolge la Banca Centrale europea (BCE) e il suo programma di misure \u201cnon convenzionali\u201d meglio noto come quantitative easing (Qe). 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