{"id":5642,"date":"2024-02-20T17:04:13","date_gmt":"2024-02-20T16:04:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/?p=5642"},"modified":"2024-03-02T18:05:37","modified_gmt":"2024-03-02T17:05:37","slug":"sulla-proroga-delle-concessioni-balneari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/sulla-proroga-delle-concessioni-balneari\/","title":{"rendered":"Sulla proroga delle concessioni balneari. La sottile linea di \u00abcontatto\u00bb tra la disciplina Europea e quella nazionale alla luce delle pi\u00f9 recenti pronunce giurisprudenziali."},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">SOMMARIO<strong>: <\/strong>1. Considerazioni introduttive. &#8211; 2. Le \u00abconcessioni balneari\u00bb alla luce della pi\u00f9 recente introduzione normativa. &#8211; 3. Le concessioni balneari nel diritto dell\u2019Unione europea ed il loro rapporto col diritto nazionale italiano. &#8211; 4. La direttiva \u00ab<em>Bolkestein\u00bb <\/em>e le concessioni demaniali marittime in altri Paesi europei. &#8211; 5. La protesta dei balneari. &#8211; 6. Osservazioni conclusive.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Considerazioni introduttive.<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con la sentenza n. 32559, del 23 novembre 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>1<\/sup> hanno considerato ammissibile, in quanto vertente su una questione di diniego di giurisdizione, e, infine, accolto, il ricorso avverso una pronuncia dell\u2019Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 18 del 2021, in tema di proroga delle concessioni balneari, che aveva ritenuto privi di legittimazione a partecipare a un giudizio, estromettendoli, i rappresentanti di Sib-confcommercio, Assonat e Regione Abruzzo<sup>2<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai summenzionati soggetti, secondo la pronuncia qui in commento, non poteva essere negato il diritto a stare in giudizio e contraddire quali enti esponenziali di interessi collettivi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le risultanze del tavolo tecnico hanno, pi\u00f9 volte, suggerito l\u2019intenzione di porre una \u00abdefinitiva\u00bb fine alle proroghe, ma il binomio fine anno\/fine proroga non sembra aver ancora trovato una uniforme attuazione.<br><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">*Sarah Otera: Abilitata all\u2019esercizio della professione forense, criminologa forense, specializzata in diritto europeo e internazionale, e in Diritto privato europeo presso l\u2019Universit\u00e0 Sapienza di Roma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>1<\/sup> Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 23 novembre 2023, n. 32559.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>2<\/sup> Cfr. F. D\u2019ALESSANDRI, <em>Le SS.UU. cassano la pronuncia del CDS che ha escluso i balneari dalla causa<\/em>, in <em>Il Quotidiano Giuridico online<\/em>. In tale recente saggio di commento alla sentenza 32559\/2023 cit., il Consigliere di Stato D\u2019Alessandri muove delle valutazioni riguardanti il motivo di censura accolto dalla Corte di Cassazione, e osserva, con riferimento all\u2019estromissione dal giudizio di tutti gli interventori costituitisi dinanzi all\u2019Adunanza Plenaria, e nella specie enti collettivi ritenuti privi di legittimazione a partecipare ad un giudizio, quanto la Corte abbia inteso ribadire il carattere solo potenziale della definitivit\u00e0 delle sentenze. Per gli aspetti evolutivi, si veda <em>ut supra<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il differimento, ormai annuale, che consiste nel generale diniego nell\u2019emanazione di bandi di decreti che contengono i criteri per bandire nuove procedure di concessione incontra un <em>iter <\/em>confuso e, a dir poco, \u00abschizofrenico\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il presente elaborato si occupa, pertanto, della configurabilit\u00e0 di un\u2019eventuale incompatibilit\u00e0 tra la normativa nazionale e quella esistente sul piano sovranazionale, tenendo conto della direttiva c.d. \u00ab<em>Bolkestein\u00bb <\/em>in materia di concessioni balneari, e dell\u2019impossibilit\u00e0 di accesso ad un mercato, alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, si volger\u00e0 l\u2019attenzione sul tema della risarcibilit\u00e0 dell\u2019interesse legittimo in capo \u00aball\u2019attuale gestore\u00bb di uno stabilimento balneare, leso dalla condotta <em>contra legem <\/em>del legislatore nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Preliminarmente, occorre, tuttavia, svolgere delle argomentazioni iniziali circa le concessioni balneari, ormai divenute una quanto mai attraente locuzione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalit\u00e0 turistico-ricreative \u00e8, infatti, assai complessa, a causa dei numerosi interventi normativi, frutto della stratificazione di norme di carattere generale, di norme specifiche, di norme transitorie, nonch\u00e9, di una ricca giurisprudenza nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Manca tuttavia, ad oggi, un intervento legislativo di riordino del settore, di cui si discute almeno dal 2009<sup>3<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In aggiunta ai vari provvedimenti via via adottati, si sono intrecciati \u2013 e, talvolta, ne sono stati pure conseguenza diretta \u2013 le procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea, come pure alcune sentenze pregiudiziali della Corte di giustizia, che hanno riguardato, essenzialmente, i profili della liceit\u00e0 della clausola di preferenza per il concessionario uscente, della durata delle concessioni e del rinnovo automatico delle stesse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quella che si consuma, ormai, da diciassette anni e oltre pu\u00f2, senza alcun dubbio, considerarsi una vera e propria saga o una telenovela ricca di molteplici colpi di scena, che esita in un fatale ed ineludibile scontro con l\u2019UE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come noto, la tematica delle concessioni balneari interseca vari rami del diritto: dal diritto della navigazione, al diritto costituzionale, al diritto amministrativo, sostanziale e processuale, per non menzionare che i settori maggiormente interessati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <em>querelle <\/em>del rilascio delle concessioni balneari in Italia, a seguito del recepimento della direttiva 2006\/123\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, 36) \u2013 nota come direttiva <em>Bolkestein <\/em>dal nome del Commissario europeo proponente \u2013 che attiene,<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>3<\/sup> Cfr. C. CURTI GIALDINO, <em>La sentenza della Corte di giustizia europea del 20 aprile 2023 in tema di concessioni balneari: spunti critici e proposte per chiudere una storia infinita<\/em>, in <em>Focus online SSIP, <\/em>16 settembre 2023, p. 5. <br>Sulla proroga delle concessioni balneari. La sottile linea di \u00abcontatto\u00bb tra la disciplina Europea e quella nazionale alla luce delle pi\u00f9 recenti pronunce giurisprudenziali.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">sostanzialmente, alla concorrenza e alla libert\u00e0 di stabilimento nel mercato interno europeo, si \u00e8, nel tempo, arricchita di un nuovo e travagliato episodio giudiziario<sup>4<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di conseguenza, le questioni pregiudiziali sottoposte al giudice eurounionale attengono, quindi, principalmente ad un quesito principale:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; se la direttiva 2006\/123\/CE risulti valida e vincolante per gli Stati membri o se, invece, risulti invalida in quanto \u2013 trattandosi di direttiva di armonizzazione \u2013 requisiti minimi di sufficiente dettaglio della normativa e di conseguente assenza di spazi discrezionali per il legislatore nazionale tali da potersi ritenere la stessa auto-esecutiva ed immediatamente applicabile<sup>5<\/sup>;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, i privati possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro, sia qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, sia qualora l\u2019abbia recepita in modo scorretto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8, allora, necessario interpretare, preliminarmente, cosa si intenda per<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abconcessioni balneari\u00bb. Una definizione univoca \u00e8 difficile da trovare, in quanto l\u2019espressione non trova dignit\u00e0 nel diritto positivo, essendo costituito da termini polisemici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pi\u00f9 grande fatica nel collocare questi due termini risiede nel fatto che, da una parte, suona, alquanto, inopportuno equiparare detta espressione alla disciplina che riguarda porti, porti turistici, o spiagge, predisposte alla balneazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D\u2019altra parte, per\u00f2, \u00e8 necessario essere certi di poter parlare di c.d. \u00abturismo balneare\u00bb, o \u00abescursionismo balneare\u00bb, o se, al contrario, sarebbe pi\u00f9 giusto riferirsi ai destinatari di tali concessioni, con ci\u00f2 intendendosi i concessionari, come di seguito al par. 3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se ne evince, quindi, da simili, pur iniziali, considerazioni l\u2019esistenza di un impianto legislativo piuttosto complesso, ancorch\u00e9 precedente all\u2019esperienza determinata dall\u2019integrazione europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infine, l\u2019impianto normativo concepito, di diritto e di fatto, ha dato vita a concessioni permanenti, con delle conseguenti limitazioni circa l\u2019inserimento di nuovi concessionari che potessero operare sui medesimi beni demaniali<sup>6<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>4<\/sup> Cfr. M. FRAGOLA, <em>La Corte di giustizia (\u201catto secondo\u201d) si pronuncia nuovamente sulle concessioni balneari italiane: il resoconto della sentenza 20 aprile 2023 nella causa C-348\/22<\/em>, in <em>Focus online SSIP<\/em>, 30 giugno 2023, p. 4.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>5<\/sup> Cfr. D. GRANARA, <em>Nota a sentenza<\/em>, in <em>Giurisprudenza Italiana<\/em>, n. 12, 1 dicembre 2023, p.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2709.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>6<\/sup> Cfr. M. FRAGOLA, <em>Le concessioni balneari alla luce del diritto dell\u2019Unione europea<\/em>, Cosenza,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2023, p. 14.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutto ci\u00f2 sembra aver dato vita, pi\u00f9 che ad un dialogo tra Corti e tra le rispettive discipline adottate, ad un inevitabile monologo<sup>7<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Le \u00abconcessioni balneari\u00bb alla luce della pi\u00f9 recente introduzione normativa.<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Spiaggia libera pu\u00f2 non significare necessariamente spiaggia pulita e proroga non significa assoluta libert\u00e0 nel legiferare per ogni operatore uscente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta, quindi, nella presente analisi, di contemperare esigenze apparentemente non accostabili, cio\u00e8, da un lato, il rispetto del diritto dell\u2019Unione europea, mentre dall\u2019altro la \u201cpressante\u201d normativa nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, il dibattito sulle concessioni balneari offre lo spunto per cogliere le eventuali lacune e differenze esistenti tra diritto unionale e diritto nazionale e se possa parlarsi di una politica restrittiva a livello europeo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In altri termini, l\u2019ammissibilit\u00e0 del ricorso avverso una pronuncia dell\u2019Adunanza Plenaria dinanzi la Corte di Cassazione, pronuncia avente carattere nomofilattico enunciativa di un principio di diritto, rappresenta il principale tema affrontato dalla suddetta Corte nella sentenza <em>ut supra<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pronuncia in esame, nel richiamare diversi principi, ha affermato che i provvedimenti aventi forma di sentenza sono di per s\u00e9 ricorribili per Cassazione, mentre il carattere di \u00abdecisoriet\u00e0\u00bb \u00e8 richiesto come requisito indispensabile solo per la ricorribilit\u00e0 dei provvedimenti aventi forma diversa dalla sentenza<sup>8<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Allo stesso modo, un altro argomento, dedotto dalla sentenza in questione per rafforzare le sue conclusioni, \u00e8 quello secondo cui il carattere solo esponenziale della definitivit\u00e0 delle sentenze dell\u2019Adunanza Plenaria non inficia l\u2019idoneit\u00e0 della pronuncia a produrre effetti rilevanti ai fini di cui all\u2019art. 111, comma 8, della Carta costituzionale italiana<sup>9<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto di far rientrare il mancato riconoscimento della legittimazione all\u2019intervento del processo di un ente esponenziale di interessi collettivi nell\u2019ipotesi di diniego di giurisdizione, che consente alla stessa di pronunciarsi ai sensi dell\u2019art. 118 del primo Statuto costituzionale italiano, e sindacare la pronuncia dell\u2019Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, cassandola<sup>10<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>7<\/sup> Cfr. F. F. GUZZI, <em>La direttiva Bolkestein e la nuova disciplina dei servizi economici privati<\/em>, Milano, 2016, p. 23.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>8<\/sup> Cfr. F. D\u2019ALESSANDRI, <em>Le SS.UU. cassano la pronuncia del CDS che ha escluso i balneari dalla causa<\/em>, in <em>Il Quotidiano Giuridico online<\/em>, p. 2 ss.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>9<\/sup> <em>Ibidem<\/em>, p. 3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>10<\/sup> <em>Ibidem, <\/em>p. 3.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertanto, il mancato riconoscimento della legittimazione non \u00e8 stato fatto rientrare nel <em>genus <\/em>dell\u2019errore <em>in procedendo <\/em>da parte del giudicante, ma incide, di certo, sulla questione di giurisdizione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nonostante la Penisola italiana non possieda una solida cultura <em>antitrust<\/em>, la lungimirante Costituzione italiana ha stabilito alcuni princ\u00ecpi fondamentali in materia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 41 Cost., ad esempio, sancisce la libert\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 economica privata e coniuga i principi di libert\u00e0 e solidariet\u00e0 afferma la libert\u00e0 di iniziativa economica, orientando l\u2019Italia alla scelta di un economia di mercato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il settore degli imprenditori balneari, tra l\u2019altro, non sempre garantisce il giusto rapporto qualit\u00e0\/prezzo, e non sempre risulta vantaggioso per la controparte costituita dai consumatori\/fruitori, considerando che il diritto, per i suoi caratteri di generalit\u00e0 ed astrattezza, si rivolge ad una serie indeterminata di soggetti e non, al contrario, ad individui determinati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019astrattezza, a tal proposito richiamata nella pronuncia in questione, non si riferisce ad un fatto concreto ma ad una serie ipotetica di fatti eventuali e il contesto di cui si tratta \u00e8 enigmatico anche per vari altri aspetti<sup>11<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 lecito affermare che il Sindacato italiano balneare (Sib) rappresenta il 75% del totale, 80 mila imprese, di cui 30 mila titolari di stabilimenti per un settore che occupa circa 150 mila addetti, tra operatori di lettino, camerieri e bagnini, senza considerare poi l\u2019indotto e il giro d\u2019affari collegato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Richiamando sia l\u2019art. 100 del codice di procedura civile italiano, che, nel processo amministrativo, definisce la legittimazione ad agire coincidente con la titolarit\u00e0 di una posizione qualificabile come interesse legittimo, che l\u2019art. 111, comma 8, della Carta costituzionale italiana, riferibile alla posizione soggettiva fatta valere che abbia assunto i caratteri di interesse legittimo, se ne evince che il giudice amministrativo \u00e8 tenuto ad esercitare la giurisdizione, incorrendo, altrimenti, in un diniego o in un rifiuto della stessa.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Le concessioni balneari nel diritto dell\u2019Unione europea ed il loro rapporto col diritto nazionale italiano.<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tematica delle concessioni balneari sembra essere legata a doppio filo al rispetto di princ\u00ecpi e regole di fondamentale importanza per la coesione europea che attengono alla libera circolazione delle persone, beni e servizi, con particolare riguardo<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>11<\/sup> Cfr. M. FRAGOLA, <em>Le concessioni balneari alla luce del diritto dell\u2019Unione europea<\/em>, Cosenza, 2023, p. 21.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">al rispetto della parit\u00e0 di trattamento e del principio di non discriminazione in base alla nazionalit\u00e0<sup>12<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sul piano squisitamente giuridico dei rapporti tra l\u2019ordinamento italiano e le norme europee, la difficolt\u00e0 di una conforme applicazione nell\u2019ordinamento italiano di atti eurounionali non \u00e8 una questione nuova<sup>13<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La questione, <em>ut supra<\/em>, appare, quindi, di particolare complessit\u00e0 sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista politico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oltre la presente nota di commento alla sentenza richiamata in precedenza, attesa la complessit\u00e0 della tematica, appare verosimile che molti aspetti rimarranno irrisolti anche dopo l\u2019adozione della normativa italiana, pur nelle sue sistematicit\u00e0 e difficolt\u00e0 strutturali, insite nella disciplina.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per quel che rileva qui, e per inquadrare in modo preciso i punti di conflitto ed i nodi problematici, occorre, cos\u00ec, comprendere che il quadro nel suo complesso risulta assai deteriorato dalla lacuna dell\u2019intervento normativo da parte del legislatore italiano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A tale negligenza, se lecito cos\u00ec definirla, la giurisprudenza ha inteso rispondere bilanciando il <em>gap <\/em>esistente e colmando il vuoto normativo e la permissiva disciplina in vigore mediante l\u2019inserimento di molteplici e variegate soluzioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Risulta, allora, parimenti importante identificare i destinatari \u2013 vale a dire i \u201cconcessionari\u201d \u2013 delle concessioni balneari in tali preziose pronunce giurisprudenziali, come quella che si sta qui commentando.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La, cos\u00ec, \u00abterribile\u00bb concorrenza agli imprenditori balneari<sup>14<\/sup>, pu\u00f2 giungere non soltanto dall\u2019esterno, cio\u00e8 dall\u2019ambiente imprenditoriale eurounionale, ma anche, legittimamente e legalmente dall\u2019interno dell\u2019Italia da societ\u00e0 nazionali che operano nel settore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non va, per\u00f2, taciuto che la direttiva <em>Bolkestein<\/em>, richiamata nelle considerazioni introduttive, con l\u2019accettazione del regime della concorrenza alle concessioni marittime balneari, ha definito una partita niente affatto semplice tra la Commissione europea e il governo italiano, e un eventuale conflitto non facile da dirimere.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella presente narrazione, si tratta di contemperare esigenze, talvolta, apparentemente incompatibili, vale a dire, da un lato, il pedissequo, e alle volte<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abcortigiano\u00bb, rispetto del diritto dell\u2019Unione europea, di cui l\u2019Italia, si rammenta, fu Stato fondatore nel lontano 1952, dall\u2019altro la tutela delle micro, piccole e medie imprese, in qualit\u00e0 di concessionari balneari, a livello nazionale.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>12<\/sup> Cfr. E. CHITI, <em>Nota a sentenza<\/em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo<\/em>, n. 5, 1 settembre 2023, p. 629. Nella nota, <em>ut supra<\/em>, l\u2019autore argomenta circa le difficolt\u00e0 esistenti per garantire una forma di coesione europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>13<\/sup> Cfr. M. FRAGOLA, <em>Le concessioni balneari alla luce del diritto dell\u2019Unione europea<\/em>, Cosenza, 2023, p. 18.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>14<\/sup> <em>Ibidem<\/em>, p. 23.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella materia che attiene alle concessioni balneari, le varie Regioni italiane sono da anni ferme a legiferare, e non solo a causa della summenzionata direttiva <em>Bolkestein<\/em><sup>15<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dunque, la disapplicazione della normativa nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalit\u00e0 ludico-ricreative, ha prodotto effetti solo ed esclusivamente rispetto alle concessioni che hanno beneficiato di proroghe espresse, determinandone la sopravvivenza fino al prossimo 31 dicembre 2023.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si consideri, tra l\u2019altro, che l\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato, AGCM, istituita in Italia con la legge 14 novembre 1995 n. 481, svolge un ruolo puramente domestico in Italia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al contrario, si intende, con la precedente affermazione, evidenziare che i Paesi anglosassoni (e non solo) e le rispettive imprese possiedono una cultura <em>antitrust <\/em>molto pi\u00f9 sviluppata e sensibile rispetto ad altre realt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">La direttiva <em>Bolkestein <\/em>e le concessioni demaniali marittime in altri Paesi europei.<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aprire alla concorrenza, oggetti sociali volti a gareggiare per azioni di terzi interessati, quali sono i <em>diktat <\/em>a livello eurounionale, quanto valgono a livello di norma attiva le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione Europea e delle varie direttive sono temi che provengono da lontano e che non sono stati affrontati, se non in un quadro che appare assai generale e vago.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In un primo momento si \u00e8 tergiversato attorno al tema mentre successivamente si \u00e8 giunti a punti fermi, vedi l\u2019Adunanza Plenaria che si \u00e8, in un certo senso, sostituita al potere della Corte di Giustizia, locata nel cuore dell\u2019Europa nella storica capitale Lussemburgo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La trasposizione della direttiva <em>Bolkestein <\/em>nel diritto nazionale ha creato non pochi problemi applicativi, con particolare riferimento alla c.d. riserva di competenza, esistente in capo agli Stati membri, che ha comportato, proprio per le sue flessibilit\u00e0 e discrezionalit\u00e0, in quanto a forme e mezzi da adottare, un\u2019eventuale difformit\u00e0 di sistema tra le norme che disciplinano le medesime fattispecie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si segnala che la normativa italiana in materia \u00e8 sempre stata alquanto dettagliata con i gestori di stabilimenti balneari e con la gestione delle marine<sup>16<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertanto, si intende, di seguito, riportare l\u2019esempio di altri Paesi europei.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>15<\/sup> <em>Ibidem<\/em>, p. 24.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>16<\/sup> Cfr. M. FRAGOLA, <em>Le concessioni balneari alla luce del diritto dell\u2019Unione europea<\/em>, Cosenza, 2023, p. 65.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ad esempio, la Croazia, il cui demanio marittimo \u00e8 menzionato in Costituzione, stabilisce che il mare, le spiagge e le isole sono di interesse primario per la Repubblica croata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non stupisce, di conseguenza, che una delle particolari fattispecie di gestione e uso commerciale del demanio marittimo sia la concessione in uso ai privati di beni demaniali dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella Penisola francese, il demanio marittimo \u00e8 regolato dal <em>Code g\u00e9n\u00e9ral de la propri\u00e9t\u00e9 des personnes publiques<\/em>, emanato nel 2006. La distribuzione delle competenze amministrative e il potere di rilascio delle concessioni, la cui titolarit\u00e0 \u00e8 attribuita allo Stato, sono contestualmente volte ad assicurare la tutela dell\u2019ambiente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 si traduce nel fatto che la superficie della spiaggia deve essere libera da ogni struttura amovibile o trasportabile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In Grecia, invece, la materia relativa all\u2019autorizzazione allo svolgimento delle attivit\u00e0 turistiche sulle spiagge \u00e8 regolata dalla Legge n. 2971 del 2001, in linea con la successiva direttiva 2006\/123\/CE. Successivamente, la legislazione nazionale greca ha adeguato le semplificazioni amministrative alla direttiva <em>Bolkestein<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Portogallo e Spagna hanno entrambi correttamente interpretato la suddetta direttiva. In particolare, all\u2019art. 132 della Costituzione spagnola del 1978 si stabilisce espressamente che \u00e8 la legge a regolare il regime giuridico dei beni del demanio pubblico o comunali, ispirandosi a principi di inalienabilit\u00e0, imprescrittibilit\u00e0 e insequestrabilit\u00e0, cos\u00ec come la loro classificazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Molto forti, in conclusione, i richiami alla materia delle concessioni balneari gi\u00e0 in molteplici Carte costituzionali di diversi Paesi europei e ci\u00f2 a volerne rimarcare il degno e riconosciuto valore.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">La protesta dei balneari.<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <em>favor <\/em>del legislatore nazionale incontra, pur sempre, un indeformabile freno, un rigido blocco o, altrimenti, uno gelido <em>stop <\/em>nelle pronunce sia da parte dei tribunali nazionali e, a maggior ragione, da parte dei tribunali sovranazionali che devono realizzare la corretta applicazione del diritto eurounionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale apparente e, soltanto, illusorio <em>favor <\/em>non pu\u00f2, per\u00f2, essere finalizzato a mettere, in malo modo, la polvere sotto il tappeto in tema di concessioni balneari, generando inevitabile incertezza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale incertezza si riflette, di conseguenza, nei comportamenti da adottare, richiesti ai numerosi balneari che possiedono o hanno in gestione, temporanea o permanente, gli stabilimenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non \u00e8 da tralasciarsi che una notevole parte di qualit\u00e0 e potenzialit\u00e0 tradizionali, che si collocano a met\u00e0 tra la naturale bellezza delle spiagge italiane e quella dei servizi<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">balneari e delle risorse ad essi connesse, costituiscono un importantissimo volano per il turismo costiero, nonch\u00e9 un moltiplicatore del PIL nazionale italiano<sup>17<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vanno tenuti in debito conto, tuttavia, anche altri principi\/fondamenti che costituiscono la base della disciplina non solo nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Altra pronuncia di rilievo, a parere della scrivente, \u00e8 la n. 1 della Corte Costituzionale del 09.01.19, che ha dichiarato \u00abcostituzionalmente illegittimo &#8211; per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. &#8211; l&#8217;art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La proroga trentennale della durata delle concessioni con finalit\u00e0 turistico ricreative vigenti in Liguria &#8211; disposta a tutela dell&#8217;affidamento degli operatori balneari locali dal comma 2, impugnato dal Governo &#8211; viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, poich\u00e9 spetta unicamente alla legislazione statale disciplinare in modo uniforme le modalit\u00e0 e i limiti della tutela dell&#8217;affidamento dei titolari delle concessioni gi\u00e0 in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni, assicurando che i criteri e le modalit\u00e0 di affidamento siano stabiliti nell&#8217;osservanza dei principi della libera concorrenza e della libert\u00e0 di stabilimento di matrice comunitaria e nazionale; non vale di contro evocare concorrenti competenze regionali indotte dalla realt\u00e0 produttiva locale, atteso che il mercato delle concessioni balneari ha rilievo potenzialmente transfrontaliero, n\u00e9 far leva, in prospettiva invertita, sulla &#8220;clausola di cedevolezza&#8221; posta dall&#8217;art. 84 del d.lgs. n. 59 del 2010, il cui ambito di applicazione riguarda solo le materie di competenza regionale residuale o di competenza concorrente. L&#8217;incostituzionalit\u00e0 dell&#8217;impugnato comma 2 coinvolge, nella correlativa declaratoria, le connesse disposizioni del comma 1 (che fissa l&#8217;ambito di operativit\u00e0 della proroga <em>ex lege<\/em>) e del comma 3 (che demanda ai Comuni di comunicare l&#8217;estensione della durata delle concessioni ai loro titolari)\u00bb<sup>18<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un bene, quello delle spiagge, in particolar modo quello delle spiagge italiane, da doversi difendere ad ogni costo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non \u00e8 affatto lontano dalla realt\u00e0, di conseguenza, alla luce della <em>Bolkestein<\/em>, affermare che i balneari hanno assunto un ruolo quasi \u00abmeticcio\u00bb, con riferimento all\u2019incrocio delle due discipline: quella europea e quella nazionale.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Osservazioni conclusive.<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>17<\/sup> Cfr. M. FRAGOLA, <em>Le concessioni balneari alla luce del diritto dell\u2019Unione europea<\/em>, Cosenza, 2023, p. 134.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>18<\/sup> Corte Costituzionale, sentenza del 09 gennaio 2019, n. 1. Sempre in tema di concessioni demaniali marittime con finalit\u00e0 turistico-ricreative, il Supremo Collegio ha, cos\u00ec, dettato giurisprudenza cassando le norme della Regione Liguria, a statuto ordinario, contrastanti con la normativa nazionale di riferimento.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tirando le somme, applicare la <em>Bolkestein <\/em>da\u2019 vita e ha dato vita a scenari nevrastenici e, alquanto, squilibrati nella migliore delle ipotesi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come simpaticamente riportato da autorevoli studiosi del diritto, pur nel gradimento del <em>refrain <\/em>della, sempre attuale, cantante Mina \u00abper quest\u2019anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare\u00bb (1963), occorre, giocoforza, facendo un bilancio finale delle situazioni brevemente descritte, rivedere l\u2019intero settore nell\u2019interesse e nei diritti di tutti<sup>19<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 detto, la libera fruizione delle spiagge, vale a dire quella porzione non oggetto di concessioni demaniali, soddisfa, in particolare, diritti costituzionali primari<sup>20<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertanto, giungere a delle conclusioni risulta assai arduo e, pi\u00f9 che mai, ambizioso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Orbene, trova una sua valida legittimazione, la decisione qui esaminata, tanto da doversi ritenere, alla luce del percorso argomentativo fin qui condotto, il giudizio dell\u2019autrice del presente saggio, quanto mai, sovrapponibile a quello manifestato e reso noto dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio, le quali SS. UU., sembra verosimile credere, si siano adeguate ad un processo di progressiva liberalizzazione per quanto attiene alla possibile erogazione di concessioni balneari da parte dei singoli ventisette Stati membri facenti parte dell\u2019attuale Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tematica dell\u2019accesso alla legittimazione processuale degli enti esponenziali di interessi collettivi coincide con la titolarit\u00e0 della relativa posizione giuridica sostanziale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pi\u00f9 corretta chiave di lettura da dare alla decisione della Corte, nella sentenza sopra richiamata<sup>21<\/sup>, sembra, pertanto, essere quella di inquadrare doverosamente detta scelta giurisprudenziale con la <em>voluntas<\/em>, di latiniana memoria, di imprimere una<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abstringente\u00bb libert\u00e0 nella fruizione della giurisdizione, in favore di soggetti che, se non legittimati, hanno negata, gi\u00e0 in radice, la tutela ad una situazione giuridica di interesse legittimo<sup>22<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sul punto, in attesa che il legislatore italiano faccia le sue ulteriori e, si spera, risolutive valutazioni, possono essere considerate utili per aprire a nuovi panorami alcune decisioni delle varie Corti, nazionali e sovranazionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il legislatore nazionale, in conclusione, nella sua <em>costituenda <\/em>disciplina, dovrebbe interpretare e decodificare anche la volont\u00e0 del legislatore comunitario, intendendosi<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>19<\/sup> Cos\u00ec, Massimo Fragola, insigne autore e studioso del diritto dell\u2019Unione europea, conclude il proprio ultimo esaustivo libretto riguardante le concessioni balneari, edito da Pellegrini nel giugno 2023.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>20<\/sup> Cfr. M. FRAGOLA, <em>Le concessioni balneari alla luce del diritto dell\u2019Unione europea<\/em>, Cosenza, 2023, p. 16.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>21<\/sup> Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza 32559\/2023 cit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>22<\/sup> Cfr. M. TIMO, <em>Funzioni amministrative e attivit\u00e0 private di gestione della spiaggia. Profili procedimentali e contenutistici delle concessioni balneari<\/em>, Torino, 2020, p. 15.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">con ci\u00f2 la possibilit\u00e0 di valutare differenti fattispecie e, quindi, normare in maniera differente, secondo un variegato carosello e uno sfolgorante caleidoscopio<sup>23<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quanto emerso dall\u2019esaustiva elaborazione giurisprudenziale \u00e8 la conferma, ancora una volta, delle coordinate della Corte costituzionale, nello specifico all\u2019art. 111, comma 8, Cost., in tema di ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, e che hanno il fine precipuo di non incorrere, altrimenti, in un eccesso di potere giudiziario, difficilmente sanabile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Partendo dal piano legislativo pi\u00f9 basso, le ordinanze comunali, infine, suggeriscono una libert\u00e0 d\u2019accesso alle spiagge e agli stabilimenti balneari che ha assunto un criterio di premialit\u00e0 ambientale non indifferente<sup>24<\/sup>, ma che, tuttavia, non poche volte, si scontra con un dato di realt\u00e0 ben diverso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trattasi di un vero e proprio diritto premiale che trova fondamento nel diritto al turismo ed ai servizi turistici, di cui si spera di aver colto gli elementi essenziali, pur fermandosi la presente, per quanto breve, analisi allo studio di recenti dati normativi e giurisprudenziali<sup>25<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tempestivit\u00e0 nel dare risposta alle scelte giurisprudenziali nazionali ed eurounionali non sempre si \u00e8, infine, tradotto in effettivo controllo sull\u2019intero sistema concessivo.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>23<\/sup> Cfr. A. COSSIRI, <em>Coste e diritti. Alla ricerca di soluzioni per le concessioni balneari<\/em>, Macerata, 2022, p. 125.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>24<\/sup> Ci\u00f2 \u00e8 emerso dall\u2019ultimo rapporto di Legambiente, edito nel 2023, che ha descritto come percentuali altissime di spiagge nella Penisola italiana siano, in realt\u00e0, quasi interamente occupate da stabilimenti balneari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>25<\/sup> Cfr. M. RENNA, A. GIANNELLI, <em>Nota a sentenza<\/em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo<\/em>, n. 5, 1 settembre 2023, p. 638. Nella recente nota di commento alla, altrettanto, celebre sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 01 marzo 2023, n. 2192, i due autori si soffermano sulle discrepanze che emergono dalle varie discipline applicabili.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ABSTRACT: Il presente saggio, senza alcuna presunzione di completezza, si prefigge l\u2019ambizioso obiettivo di analizzare il delicatissimo tema dell\u2019ormai improrogabile soluzione del rilascio delle concessioni balneari, alla luce delle ultime decisioni delle Sezioni Unite del Supremo Collegio e della pi\u00f9 recente normativa a livello sovranazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, come <em>casus belli<\/em>, si cercher\u00e0 di dare lettura di una delle ultime decisioni delle Sezioni Unite, avuto riguardo alla direttiva <em>Bolkestein<\/em>, non intendendo risolvere <em>sic et simpliciter <\/em>una tematica complessa e spinosa che evidenzia, a monte, diffuse carenze di sistema perpetrate negli anni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si cercher\u00e0 di comprendere, inoltre, come il trapianto nell\u2019ordinamento nazionale di celebri direttive europee risulta di evidente complessit\u00e0 dal punto di vista giuridico e\/o politico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il tema appare, dunque, di improcrastinabile analisi, per cercare di comprendere come la giurisprudenza intender\u00e0 procedere dopo quasi un ventennio dalla direttiva <em>Bolkestein<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PAROLE CHIAVE: concessioni; proroga; ritardo; demanio marittimo; rilascio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>On the extension of beach concessions. The subtle line of &#8220;contact&#8221; between European and national discipline in the light of the most recent jurisprudential rulings.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>ABSTRACT<\/em>: <em>This essay, without any presumption of completeness, aims to address the now urgent solution of the release of beach concessions in Italy, in the light of the latest decisions of the United Sections of the Supreme Court and the most recent judgements at a supranational level.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>In particular, as a casus belli, we will try to read the decision of the Supreme<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Court, having regard to the Bolkestein directive, not intending to resolve sic et simpliciter a complex and thorny issue, which highlights, upstream, widespread systems shortcoming perpetrated over the years.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>We will try to understand also how the transplantation of famous European directives into the national legal system is, obviously, complex from a legal and\/or political point of view.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Therefore, the topic appears to require unpostponable analysis, in order to trying to understand how jurisprudence wants to proceed after almost twenty years from the Bolkestein directive.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>KEY WORDS<\/em>: <em>beach concessions; deferment; delay; maritime state property; release.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. &#8211; 2. Le \u00abconcessioni balneari\u00bb alla luce della pi\u00f9 recente introduzione normativa. &#8211; 3. Le concessioni balneari nel diritto dell\u2019Unione europea ed il loro rapporto col diritto nazionale italiano. &#8211; 4. La direttiva \u00abBolkestein\u00bb e le concessioni demaniali marittime in altri Paesi europei. &#8211; 5. La protesta dei balneari. &#8211; 6. &#8230; <a title=\"Sulla proroga delle concessioni balneari. La sottile linea di \u00abcontatto\u00bb tra la disciplina Europea e quella nazionale alla luce delle pi\u00f9 recenti pronunce giurisprudenziali.\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/sulla-proroga-delle-concessioni-balneari\/\" aria-label=\"Read more about Sulla proroga delle concessioni balneari. La sottile linea di \u00abcontatto\u00bb tra la disciplina Europea e quella nazionale alla luce delle pi\u00f9 recenti pronunce giurisprudenziali.\">Read more<\/a><\/p>","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"ppma_author":[54],"class_list":["post-5642","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-focus"],"authors":[{"term_id":54,"user_id":15,"is_guest":0,"slug":"sarah-otera","display_name":"Sarah Otera","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/4bf2286ab6c90f81f6cad869de69b35a516875a6eb5b3f123fe036aa2e78454d?s=96&d=mm&r=g","author_category":"","first_name":"Sarah","last_name":"Otera","user_url":"","job_title":"","description":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5642","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5642"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5642\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5642"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5642"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5642"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=5642"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}