{"id":4955,"date":"2023-06-30T14:52:53","date_gmt":"2023-06-30T12:52:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/?p=4955"},"modified":"2023-07-28T00:19:59","modified_gmt":"2023-07-27T22:19:59","slug":"concessioni-balneari-in-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/concessioni-balneari-in-italia\/","title":{"rendered":"Le concessioni balneari in Italia alla luce del diritto dell\u2019Unione europea"},"content":{"rendered":"\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\">\n<li>La questione delle concessioni marittime e balneari &#8211; tematica in verit\u00e0 non nuova &#8211; ha da ultimo attirato l\u2019interesse di vari studiosi, evidenziando un sistema, quello delle generali concessioni pubbliche in Italia, vetusto, inadeguato e arretrato. Le riflessioni che seguono sulla improrogabile soluzione del rilascio delle concessioni balneari in Italia, alla luce del diritto dell\u2019Unione europea e, in particolare, come <em>casus belli<\/em>, della trasposizione della direttiva Ce n. 2006\/123 del 12 dicembre 2006 (c.d. direttiva \u201cBolkestein\u201d), non intendono risolvere <em>sic et simpliciter <\/em>una tematica complessa e spinosa che evidenzia, \u201ca monte\u201d, diffuse carenze di sistema perpetrate negli anni, laddove si tratti di \u201ctrapiantare\u201d nell\u2019ordinamento nazionale italiano direttive europee, ovvero, norme comunitarie in generale<sup>1<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 perch\u00e9, sono ipotizzabili altre \u201cfrizioni\u201d politiche nel prossimo futuro. Con il che. Si prevede un impegno del legislatore e il conseguente lavoro delle magistrature nazionali ed europee.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La questione giuridica di fondo \u00e8 talmente complessa che un \u201cr\u00e9sum\u00e9\u201d appare improbabile. Tuttavia, con un esercizio di buona volont\u00e0, a voler semplificare al massimo, le questioni dibattute dinanzi alle Corti italiane ed europee ruotano, essenzialmente, intorno a cinque punti fondamentali: a) pi\u00f9 in generale, l\u2019esecuzione nel diritto nazionale italiano della disciplina comunitaria della libera concorrenza nel mercato unico\/interno europeo (il c. d. regime \u201cantitrust\u201d unionale); b) il rispetto di princ\u00ecpi e regole di fondamentale importanza per la coesione europea che attengono alla libera circolazione delle persone, beni e servizi, con riguardo al rispetto della parit\u00e0 di trattamento e del principio di non discriminazione in base alla nazionalit\u00e0; c) la trasposizione e la sua corretta applicabilit\u00e0 nel diritto italiano della<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>1<\/sup> Si utilizzeranno nel testo come sinonimi sia l\u2019aggettivo \u201ccomunitario\u201d, sia \u201cunionale\u201d o \u201ceurounionale\u201d, sia, talvolta, in modo pi\u00f9 generico \u201ceuropeo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cdirettiva Bolkestein\u201d nella prospettiva del rilascio delle concessioni balneari a persone fisiche o giuridiche dalle autorit\u00e0 competenti italiane<sup>2<\/sup>; d) la validit\u00e0 degli atti amministrativi adottati su istanza di proroga delle concessioni demaniali gi\u00e0 in precedenza assegnate (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 682) in luogo dello svolgimento di gare pubbliche di rilievo comunitario secondo il diritto unionale e la conseguente giurisprudenza; e) la reiterata inadempienza del legislatore italiano nel rispettare molteplici e differenziate decisioni delle Corti nazionali e della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea (anche \u201cCorte UE\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per non aggiungere, in \u201cpremessa\u201d, il primato del diritto eurounitario sul diritto interno incompatibile, ovvero, la diretta applicabilit\u00e0 di talune norme comunitarie che esigono un\u2019applicazione immediata da parte di qualsiasi \u201cente\u201d pubblico statale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal punto di vista giuridico \u2013 e politico \u2013 la questione \u00e8 di evidente complessit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In effetti, appare pi\u00f9 complessa dal punto di vista politico, sebbene, nel dibattimento rilevino varie e variegate fonti internazionali, europee, nazionali, nonch\u00e9 regionali e locali, e quindi, autorit\u00e0, poteri e competenze differenziate e spesso in contrasto tra loro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oltre il presente studio, attesa la complessit\u00e0 della tematica, appare verosimile che molti aspetti rimarranno irrisolti anche dopo l\u2019adozione della tanto attesa legge nazionale italiana \u201csistematica e strutturale\u201d; tematiche suscettibili, quindi, di sviluppi futuri cos\u00ec come, parimenti, nuovi contenziosi sono ipotizzabili<sup>3<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per inquadrare in modo definito la problematica, occorrerebbe comprendere, in principio, quale \u00e8 il punto di \u201capprodo sicuro\u201d della<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>2<\/sup> Per una ricostruzione completa e sulla inapplicabilit\u00e0 della direttiva alle concessioni balneari cfr. F. Capelli, <em>Evoluzione splendori e decadenza delle direttive comunitarie. Impatto della direttiva Ce n. 2006\/123 in materia di servizi: il caso delle concessioni balneari<\/em>, Napoli, 2021.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>3<\/sup> Come la ulteriore pronuncia della Corte UE, causa C-348\/22, 20 aprile 2023 a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR della Puglia il 30 maggio 2022 nella disputa tra l\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato e il Comune di Ginosa, decisione non difforme nella sostanza rispetto, come si vedr\u00e0, ad altre pronunce della Corte in materia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">questione, il che, in verit\u00e0, \u00e8 un\u2019aspirazione grande. Ci\u00f2, perch\u00e9, in un quadro evidentemente deteriorato da anni di indifferenza (se non di \u201cnegligenza\u201d) del legislatore italiano, contemperare oggi i diversificati e contrastanti interessi in campo non \u00e8 opera facile. Forse sarebbe stato pi\u00f9 agevole qualche anno fa; con il che, non mi riferisco esclusivamente alla trasposizione della direttiva in parola (in vigore dal 2010<sup>4<\/sup>), ma anche a voler ragionare in modo pi\u00f9 ampio, ovverossia, di cultura concorrenziale e dell\u2019esercizio dell\u2019economia sociale di mercato, guardando ad essi non come un vincolo, un \u201clacciuolo\u201d, bens\u00ec come un\u2019opportunit\u00e0 di sana concorrenza, crescita sociale e sviluppo economico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ovviamente, in questa preliminare denuncia, i concessionari marittimi-balneari non sono \u201ci\u201d responsabili, giacch\u00e9 piacevolmente assoggettati da anni \u2013 <em>rectius<\/em>: \u201cda generazioni\u201d \u2013 alla prassi dell\u2019assegnazione diretta e alla permissiva normativa in vigore, sebbene, taluni di essi, occorre sottolinearlo, non sono esenti da critiche e giudizi contestabili come si vedr\u00e0 pi\u00f9 avanti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 allora necessario interpretare (e sancire), preliminarmente, cosa si intenda per \u201cconcessioni balneari\u201d \u2013 definizione che, va ricordato, deriva dalla prassi non trovando dignit\u00e0 nel diritto positivo \u2013 e, soprattutto, di conseguenza, chi sono i destinatari di siffatte concessioni. Giacch\u00e9, da un lato, sembrerebbe inopportuno equiparare, nella fattispecie, la disciplina dei porti, dei porti turistici, da quella delle spiagge per uso balneazione (dal lat. <em>balnearius<\/em>, pi\u00f9 tardi <em>balnearis<\/em>, der. di <em>baln\u0115um <\/em>\u201dbagno\u201d); dall\u2019altro, vale la pena accertare se di \u201cturismo\u201d balneare trattasi, ovvero, di \u201cescursionismo balneare\u201d grazie ai siti oggetto di concessioni marittimo-balneari per uso balneazione, elioterapia, svago e utilizzo del tempo libero con conseguenti servizi aggiuntivi. Altra cosa, ancora, riguarda i beni del demanio marittimo \u2013 segnatamente i porti (art. 28 CdN) \u2013 destinati all\u2019approdo, il ricovero delle navi in transito e tutte quelle attivit\u00e0 connesse con la movimentazione di persone e merci nell\u2019ambito dei traffici marittimi<sup>5<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>4<\/sup> Ma la proposta della Commissione europea era accessibile gi\u00e0 nel 2004. Cfr. Doc. COM (2004) 2 finale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>5<\/sup> Come il c.d. \u201cormeggio\u201d e il \u201cbattellaggio\u201d. Cfr. F Morandi, G. Benelli, <em>Le infrastrutture dei trasporti ed il demanio marittimo a finalit\u00e0 turistico-ricreativa<\/em>, in<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">V. Franceschelli, F. Morandi, <em>Manuale di Diritto del turismo<\/em>, settima ed., Torino, 2019, p. 111.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parimenti e preliminarmente, occorre identificare altres\u00ec i \u201cdestinatari\u201d \u2013 vale a dire i \u201cconcessionari\u201d \u2013 delle concessioni demaniali e individuarne la loro natura giuridica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Partendo da questa ultimo quesito che ci siamo posti, parrebbe non esserci alcuna discrasia tra la qualificazione nazionale, internazionale e comunitaria della figura del \u201cconcessionario\u201d. Essendo coinvolti nel vortice della concorrenza e del libero mercato occorre parlare necessariamente di \u201cimpresa\u201d ovvero di \u201cimprenditore\u201d (micro, piccolo o medio-grande che sia).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte di giustizia UE ha definito le imprese enti-organizzazioni che esercitano un\u2019attivit\u00e0 economica, a prescindere dal loro stato giuridico e dalle loro modalit\u00e0 di finanziamento<sup>6<\/sup>. Per \u201cattivit\u00e0 economica deve intendersi qualunque attivit\u00e0 che consista nell\u2019offrire beni e servizi su un mercato. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende, pertanto, totalmente dalla natura delle sue attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo principio generale presenta importanti conseguenze.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo stato giuridico dell\u2019ente in questione ai sensi del diritto nazionale \u00e8 ininfluente, vale a dire, un ente che in base alla normativa nazionale sia qualificato come associazione o societ\u00e0 sportiva pu\u00f2 tuttavia essere considerato un\u2019impresa ai sensi della normativa antitrust eurounionale (in particolare in materia di \u201caiuti\u201d di Stato ex articolo 107, paragrafo 1, TFUE).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le stesse considerazioni valgono per gli enti facenti formalmente parte della pubblica amministrazione. L\u2019unico criterio pertinente nella fattispecie \u00e8 l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 economica<sup>7<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>6<\/sup> Tra le tante, v. la sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, <em>Pavlov e altri<\/em>, cause riunite da C-180\/98 a C-184\/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 74; e la sentenza del<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">10 gennaio 2006, <em>Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri<\/em>, C-222\/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>7<\/sup> Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all\u2019articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea, (2016\/C 262\/01), in Gazz. Uff. UE (GUUE) n. C 262 del 19 luglio 2016.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sul piano nazionale, il Codice civile<sup>8<\/sup> \u2013 Titolo II (artt. 2082-2221), com\u2019\u00e8 noto, non definisce l\u2019impresa ma l\u2019imprenditore, ricollegando a tale status particolari diritti e doveri. Anche nella formulazione civilistica il concetto di imprenditore comprende qualsiasi forma di attivit\u00e0 produttiva organizzata, a prescindere dalla natura, dalla dimensione o dallo scopo dell\u2019attivit\u00e0 stessa. La nozione di imprenditore va intesa quindi in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all\u2019attivit\u00e0 economica organizzata a cui consegua una remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo irrilevante \u2013 ma non ininfluente \u2013 lo scopo di lucro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 istitutivo del \u201cCodice del turismo\u201d all\u2019art. 4 (Allegato 1) definisce come \u201cimprese turistiche\u201d \u201cquelle che esercitano attivit\u00e0 economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l\u2019intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell\u2019offerta turistica\u201d<sup>9<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viceversa, per rispondere all\u2019altro quesito, allorch\u00e9 si parli di beni del \u201cdemanio marittimo\u201d l\u2019art. 28, lett. a) del codice della navigazione (CdN), che lo ricordo, \u00e8 una fonte essenziale applicabile, include testualmente e complessivamente \u201cil lido, la spiaggia, i porti, le rade\u201d (&#8230;)<sup>10<\/sup>. Ma le disposizioni che hanno impattato negativamente con il quadro eurounionale sono il comma secondo dell\u2019art.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">37 CdN &nbsp;e l\u2019art &nbsp;1, comma &nbsp;2, del decreto-legge n. 400 &nbsp;del<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>8<\/sup> R.D. 16 marzo 1942, n. 262 aggiornato al 28\/02\/2023 con le ultime modifiche legislative apportate, da ultimo, dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 (c. d. \u201cRiforma Cartabia\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>9<\/sup> Gazz. Uff. n. 129 del 06-06-2011 \u2013 Suppl. Ord. N. 139.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>10<\/sup> In concordanza con l\u2019art. 28 \u00e8 l\u2019art. 822 del Codice civile. V. Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327<em>, <\/em>in Gazz. Uff. n. 93 del 18 aprile 1942, entrato in vigore <em>il <\/em>21\/4\/1942 (con succ. mod. e integr.). Si veda il progetto di riforma della Camera dei deputati, XVII Legislatura, A.C. 2866 \u201cModifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l\u2019ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo\u201d, Dossier n\u00b0 458 &#8211; Schede di lettura 14 luglio 202.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1993<sup>11<\/sup>, disciplinanti rispettivamente il c.d. \u201cdiritto di insistenza\u201d<sup>12<\/sup> (oggi abrogato) e il regime della durata e del rinnovo (automatico) delle concessioni demaniali marittime.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se infatti la disciplina del&nbsp; codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) \u2013 pi\u00f9 volte interpretata dal giudice amministrativo e emendata dal legislatore \u2013 prevedeva che in presenza di pi\u00f9 domande per il rilascio del provvedimento concessorio fosse accordata preferenza al precedente concessionario (diritto di insistenza), l\u2019altra disposizione individuava, oltre ad un termine di sei anni per la durata della concessione, un meccanismo di rinnovo &nbsp;automatico di ulteriori sei anni per il caso in cui il medesimo concessionario avanzasse la relativa richiesta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un simile impianto legislativo, ancorch\u00e9 precedente all\u2019esperienza dell\u2019integrazione europea, ma storicamente datato, fatalmente \u00e8 entrato in collisione con il diritto dell\u2019Unione europea<sup>13<\/sup>. L\u2019impianto normativo cos\u00ec concepito costituiva, di diritto e di fatto, concessioni sostanzialmente permanenti, con conseguente ed evidente preclusione di ogni possibilit\u00e0 di inserimento di nuovi concessionari sui medesimi beni demaniali<sup>14<\/sup>, con<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><img decoding=\"async\" src=\"\" width=\"146\" height=\"2\"><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>11<\/sup> Convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (in Gazz. Uff. 04\/12\/1993, n. 285). Ultimo aggiornamento all\u2019atto pubblicato il 14\/08\/2020 che ricomprende anche il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in Gazz. Uff. 12\/05\/2011, n.109.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>12<\/sup> Cio\u00e8 il diritto dei concessionari gi\u00e0 titolari della concessione alla prosecuzione \u201cautomatica\u201d del rapporto con l\u2019amministrazione. Oggi abrogato come si accennava nel testo. Su cui si rinvia a A. Camaiani, <em>Tra diritto di insistenza e gare c\u2019\u00e8 di mezzo il mare<\/em>, in https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2022\/04\/03\/tra-diritto-di-\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.lacostituzione.info\/index.php\/2022\/04\/03\/tra-diritto-di-<\/a> insistenza-e-gare-ce-di-mezzo-il-mare\/<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>13<\/sup> In argomento F. Sanchini, Le concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo tra meccanismi normativi di proroga e tutela dei principi europei di libera competizione economica: profili evolutivi alla luce della pronuncia della Corte di giustizia resa sul caso Promoimpresa- Melis, in <em>Rivista della regolazione dei mercati <\/em>https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.rivistadellaregolazionedeimercati.it\/Article\/Archive\/index\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.rivistadellaregolazionedeimercati.it\/Article\/Archive\/index<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>14<\/sup> Il comma 2 dell\u2019art. 37 CdN prevedeva peraltro che, che, nel caso di pluralit\u00e0\u0300 di domande di concessione di beni demaniali marittimi, fossero preferite in sede di rinnovo, i titolari delle precedenti concessioni. Il d.l. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito nella l. n. 494, recante disposizioni per la determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime, stabiliva comma 2 dello stesso articolo, come modificato dall\u2019art. 10 della l. n. 88 del nel 2001 e \u201cautenticamente interpretato\u201d dalla l. n. 172<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">la conseguenza della negazione di ogni seppur minimo carattere concorrenziale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vale la pena, quindi, chiarire preliminarmente cosa si intenda, dal punto di vista giuridico, delle ricorrenti definizioni \u201clido\u201d e\/o \u201cspiaggia\u201d posto che l\u2019art. 28, lett. a) CdN ne fa, pur citandoli complessivamente, una netta separazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per non addentrarci in una selva oscura che evidenzia altre terminologie, utilizzate pi\u00f9 o meno impropriamente, come arenile, litorale, baia, fascia di rispetto costiera (o territori costieri), battigia, scogliera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo l\u2019esegesi giurisprudenziale maggioritaria, il lido \u00e8 quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, da cui resta normalmente coperta a mezzo delle mareggiate ordinarie, sicch\u00e9 ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo; la spiaggia \u00e8 costituita non solo da quei tratti di terra prossimi al mare che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma comprende anche l\u2019arenile, cio\u00e8 quel tratto di terra che risulti residuo in seguito al naturale ritirarsi delle acque restando idoneo ai pubblici usi del mare. Anche la scogliera fa naturalmente parte dell\u2019arenile in quanto anch\u2019essa potenzialmente destinata agli usi pubblici del mare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La potenziale attitudine a realizzare i pubblici usi del mare e delle sue zone circostanti ne implica la demanialit\u00e0<sup>15<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">del 2003 (e infine abrogato dalla l. n. 217 del 2011 per far posto alle proroghe \u201ca data unica\u201d), dopo aver fissato in 6 anni la durata delle concessioni \u201c<em>indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivit\u00e0\u0300 <\/em>\u201d, stabiliva peraltro che le concessioni per finalit\u00e0\u0300 turistico-ricreative (ad eccezione di quelle rilasciate nell\u2019ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorit\u00e0 portuali di cui alla l. 28 gennaio 1994 n. 84) fossero tutte automaticamente prorogate di ulteriori 6 anni a ogni scadenza.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>15<\/sup> La scelta dell\u2019amministrazione di concedere spazi di arenile in concessione va tuttavia effettuata considerando sempre il superiore interesse pubblico a garantire la libera balneazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;la&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Corte&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;UE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;nella&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ormai&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;nota sentenza \u201d<em>Promoimpresa\u201d <\/em>del 2016<sup>16<\/sup>, nonch\u00e9 ai sensi delle due connesse decisioni dell\u2019Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 17 e 18\/2021) \u2013 delle quali si dir\u00e0 pi\u00f9 avanti \u2013 la concessione del lido per uso balneazione senza ricorrere a gare pubbliche integra una disparit\u00e0 di trattamento nei confronti di imprese, anche europee, potenzialmente interessate a gestire il bene. Ne consegue che la disciplina nazionale in materia v\u00ecola il diritto dell\u2019Unione, specialmente la libert\u00e0 di stabilimento (art. 49 TFUE), le regole della concorrenza e dell\u2019evidenza pubblica, nonch\u00e9, evidentemente, la direttiva n. 2006\/123\/CE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, come attentamente sottolineato, \u201cla riflessione in merito alla gestione dei lidi non pu\u00f2 ridursi a valutare se applicare o meno la regola della concorrenza, ponendo sul mercato gli affidamenti. Piuttosto, \u00e8 necessario spingersi a considerare la natura giuridica del bene<sup>17<\/sup>, laddove i lidi andrebbero ricondotti alla categoria dei beni collettivi (<em>rectius<\/em>: dei \u201cbeni comuni\u201d)<sup>18<\/sup>. La fruizione libera delle spiagge, vale a dire quella porzione non oggetto di concessioni demaniali, soddisfa, in particolare, diritti costituzionali primari, consente il libero sviluppo e dunque ne permette la classificazione tra i <em>commons<\/em>\u201d. I beni comuni sono i beni, direi \u201cle cose\u201d, che esprimono utilit\u00e0 funzionali all\u2019esercizio dei diritti fondamentali, nonch\u00e9 al libero<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>16<\/sup> Comprensibilmente vi \u00e8 una sostanziosa e qualificata dottrina. Cfr. tra gli altri il numero speciale della rivista <em>Diritto e Societ\u00e0, <\/em>n. 3, 2021, tra i quali si segnalano i saggi di M.A. Sandulli, <em>Introduzione al numero speciale sulle \u201cconcessioni balneari\u201d alla luce delle sentenze nn.17 e 18 dell\u2019Adunanza Plenaria<\/em>, ivi, pp. 331 e ss.; F. Ferraro, <em>Diritto dell\u2019Unione e concessioni demaniali: pi\u00f9 luci o pi\u00f9 ombre nelle sentenze gemelle dell\u2019Adunanza Plenaria?, <\/em>ivi, pp<em>. <\/em>359ss.; G. Morbidelli, <em>Stesse spiagge, stessi concessionari?<\/em>, ivi, pp. 385ss.; M. Gola, <em>Il Consiglio di Stato, l\u2019Europa e le \u201cconcessioni balneari\u201d: si chiude una annosa vicenda o resta ancora aperta?, <\/em>ivi, pp. 401ss.; B. Caravita di Toritto e G. Carlomagno, <em>Appendice<\/em>, ivi. In https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.rivistadirittoesocieta.it\/diritto-e-societa-n3-2021\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.rivistadirittoesocieta.it\/diritto-e-societa-n3-2021\/<\/a> Ma anche, in una diversa prospettiva, G. Vitale, <em>Considerazioni a margine della pronuncia del TAR Puglia sulla disapplicazione da parte dell\u2019Amministrazione di una norma interna incompatibile con il diritto dell\u2019Unione<\/em>, in <em>Diritto dell\u2019Unione europea, Osservatorio europeo<\/em>, febbraio 2021.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>17<\/sup> A. Camaiani, <em>Tra diritto di insistenza e gare c\u2019\u00e8 di mezzo il mare<\/em>, cit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>18<\/sup> Il caso del \u201cLido Pola\u201d a Napoli \u00e8 emblematico. La struttura, originariamente di propriet\u00e0 del Demanio, \u00e8 stata prima acquisita al patrimonio del Comune di Napoli e riconosciuta come Bene Comune dalla delibera n.446\/2016 e poi indicata come attrezzatura di quartiere all\u2019interno del P.U.A. di Bagnoli (area ex Italsider).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">sviluppo della persona. Essi sono tutelati e salvaguardati dall\u2019ordinamento anche a beneficio delle generazioni future e possono esserne titolari sia persone giuridiche pubbliche che privati, ma in ogni caso deve esserne garantita la fruizione collettiva<sup>19<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre quindi distinguere tra servizi offerti nella porzione di lido dato in concessione e il bene in s\u00e8. Deve trattarsi \u2013 nella formulazione datane dalla direttiva \u201cBolkestein\u201d \u2013 di concessioni demaniali marittime che presentino un interesse transfrontaliero \u201ccerto\u201d e il cui rilascio sia limitato per via della scarsit\u00e0 delle risorse naturali o delle capacit\u00e0 tecniche utilizzabili (art. 12 direttiva).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Affronteremo la questione pi\u00f9 avanti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In attesa che il legislatore italiano faccia le sue valutazioni e, soprattutto, scelte ponderate e definitive, possono essere considerati utili per la risoluzione della spinosa questione alcune aperture delle varie Corti. Il legislatore nella sua costituenda disciplina avrebbe, a nostro avviso, un certo margine di interpretazione e decodificazione della volont\u00e0 del legislatore comunitario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con ci\u00f2 si intende la possibilit\u00e0 di valutare differenti fattispecie \u2013 e quindi disciplinare in modo differente <strong>\u2013 <\/strong>il variegato caleidoscopio delle concessioni marittime demaniali, pur sempre rimanendo nell\u2019alveo della corretta e conforme applicabilit\u00e0 della direttiva \u201cBolkestein\u201d. Non escludendone, evidentemente, la diretta applicabilit\u00e0 nei casi in cui non possa parlarsi di \u201cscarsit\u00e0 delle risorse naturali\u201d, \u201cdi interesse transfrontaliero certo\u201d, ovvero, quando si renda necessario tutelare diritti diversificati, ovvero, l\u2019eventuale legittimo affidamento del \u201cgi\u00e0 titolare\u201d della concessione \u2013 che ai sensi della consolidata e centenaria normativa previgente si aspetta(va), legittimamente, il rinnovo della propria concessione \u2013 semmai avendo compiuto i necessari investimenti e adeguamenti di legge<sup>20<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>19<\/sup> Ibidem.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>20<\/sup> A tal riguardo si cita altres\u00ec l\u2019art. 41 del CdN, rubricato \u201cCostituzione d\u2019ipoteca\u201d, nella parte in cui si statuisce che \u201cIl concessionario pu\u00f2, previa autorizzazione dell\u2019autorit\u00e0 concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo attenta dottrina<sup>21<\/sup>, che la prassi automatica (o similare) delle proroghe delle concessioni non sia conforme ai parametri imposti dal diritto dell\u2019Unione \u00e8 un dato ormai assodato non solo alla luce della sentenza <em>Promoimpresa<\/em>, di cui si dir\u00e0 pi\u00f9 avanti, ma anche al netto di alcune precisazioni, in realt\u00e0 secondarie e comunque gi\u00e0 frutto di una robusta prassi (europea), richieste ai giudici nazionali; in particolare, alla valutazione in merito alla sussistenza del requisito della \u201cscarsit\u00e0\u201d delle risorse naturali disponibili al fine di giustificare l\u2019applicazione dell\u2019art. 12 della direttiva7 (par. 43).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sul piano squisitamente giuridico dei rapporti tra l\u2019ordinamento italiano e le norme UE, la difficolt\u00e0 di una conforme applicazione nell\u2019ordinamento italiano di atti unionali (direttive in particolare) non \u00e8 una questione nuova<sup>22<\/sup>. Anzi, nella fattispecie che ci occupa, la trasposizione della direttiva Bolkestein appare come il male minore evidenziando, tuttavia, la punta di un iceberg molto pi\u00f9 ampio e complesso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sicch\u00e9, la <em>querelle <\/em>delle concessioni balneari ci offre lo spunto per riaffrontare temi fondamentali del rapporto tra diritto unionale e diritto nazionale quali, ad esempio, non soltanto la valenza e l\u2019importanza del mercato interno europeo \u2013 e quindi il rispetto del regime comunitario di libera concorrenza \u2013 bens\u00ec, cos\u00ec come emerso dai numerosi ricorsi e relative sentenze nazionali ed europee, il principio di non discriminazione in base alla nazionalit\u00e0 e la parit\u00e0 di trattamento tra cittadini e imprese europee. Ma anche, rivedere alcune classificazioni sulla valenza giuridica delle \u201cdirettive\u201d adottate dalle istituzioni unionali<sup>23<\/sup>, posto che al centro della liberalizzazione del mercato unico europeo \u2013 oltre alle previsioni dei Trattati dell\u2019Unione europea (UE) e sul suo funzionamento (TFUE), varie direttive specifiche e una giurisprudenza europea sempre attenta alla tutela dei diritti \u2013 si erge come \u201catto contestato e divisivo\u201d la direttiva Ce n. 2006\/123, definita anche \u201cdirettiva servizi\u201d.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>21<\/sup> R. Mastroianni, <em>Il Consiglio di Stato e le concessioni balneari: due passi avanti e uno indietro?<\/em>, in <em>eurojus<\/em>, n.1, 2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>22<\/sup> Alla data del 5 ottobre 2022 le procedure di infrazione a carico dell\u2019Italia attualmente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; atto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sarebbero 82.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; veda https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.politicheeuropee.gov.it\/it\/attivita\/procedure-dinfrazione\/stato-delle-\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.politicheeuropee.gov.it\/it\/attivita\/procedure-dinfrazione\/stato-delle-<\/a> infrazioni\/<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>23<\/sup> F. Capelli, <em>Evoluzione splendori e decadenza delle direttive comunitarie<\/em>, cit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorrer\u00e0 analizzare, giocoforza, l\u2019essenza stessa dell\u2019ordinamento comunitario\/unionale e, in particolare, elaborare una possibile e praticabile \u201cvia comune\u201d cercando di bilanciare gli interessi in campo (dei concessionari balneari nel rispetto delle norme UE) in un rapporto\/contrasto tra le norme sovranazionali e le norme nazionali dello Stato membro (l\u2019Italia nel caso che ci occupa) sempre vivo e mai sopito. Cos\u00ec che, si affronteranno tematiche storiche, e decisive, quali la diretta applicabilit\u00e0 di alcune norme comunitarie, la (conseguente) disapplicazione delle norme interne incompatibili ad opera non solo del giudice nazionale ma anche della pubblica amministrazione, il regime degli atti amministrativi emessi in violazione del diritto UE e, <em>ad adiuvandum<\/em>, la sorte delle sentenze <em>medio tempore <\/em>adottate a conferma degli effetti di detti atti. Ad aggravare il contesto di per s\u00e8 gi\u00e0 complesso, si riscontrano una congerie di leggi e decreti nazionali italiani in attuazione\/revisione delle precedenti norme di esecuzione del diritto unionale che, quindi, nella questione di cui si tratta, si pone come norma originaria di riferimento<sup>24<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, \u00e8 necessario fare un passo indietro per un indispensabile cenno storico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019idea di concorrenza e la conseguente astrazione, fu elaborato dai critici del mercantilismo a partire dalla seconda met\u00e0 del XVIII secolo, quale naturale risultato delle libert\u00e0 fondamentali dell\u2019individuo, in contrapposizione all\u2019economia dirigista nella quale lo Stato determina cosa e quanto produrre e ai monopoli aziendali. Si prenda a modello il punto di vista di due economisti che ci appaiono congruenti nella fattispecie. Secondo una prospettiva, Adam Smith [<em>An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations <\/em>(1776)] riteneva che la pura \u201ce leale\u201d (virgolettato da me aggiunto) concorrenza starebbe ad indicare il \u201c<em>riconoscimento a coloro che forniscono i beni migliori al prezzo pi\u00f9 basso. Essa offre un compenso immediato e naturale che una folla di rivali si affanna ad ottenere, ed agisce con pi\u00f9 grande efficacia di una punizione distante, dalla quale ciascuno pu\u00f2 sperare di sfuggire<\/em>\u201d. In base a questo approccio, la (leale e) libera concorrenza sarebbe in grado di regolare, da sola, i meccanismi dell\u2019economia; in altra ottica, ma pur<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>24<\/sup> Per approfondimenti istituzionali cfr. R. Adam, A. Tizzano, <em>Lineamenti di diritto dell\u2019Unione europea<\/em>, Torino, 2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">sempre correlata alla precedente, secondo Jeremy Bentham [<em>Fragment on Government <\/em>(1776)], il singolo, perseguendo il proprio interesse individuale,&nbsp;&nbsp; &nbsp;farebbe&nbsp;&nbsp; &nbsp;altres\u00ec&nbsp;&nbsp; &nbsp;il&nbsp;&nbsp; &nbsp;bene&nbsp;&nbsp; &nbsp;della&nbsp;&nbsp; &nbsp;collettivit\u00e0, giacch\u00e9, \u201d<em>generalmente non vi \u00e8 nessuno che conosce i vostri interessi meglio di voi stessi, e nessuno che sia disposto con altrettanto ardore e costanza a perseguirli<\/em>\u201d. Due prospettive assolutamente attuali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Posto che il mercato senza regole non si autodisciplina correttamente giacch\u00e9 non tiene in conto fattori extra economici \u2013 come un ambiente socio-economico arretrato e non industrializzato, il livello culturale ed educativo scarso, il degrado generalizzato del territorio ecc.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>affinch\u00e9 esista una libera e leale concorrenza in un mercato, che si tratti di spazio nazionale, europeo, ovvero mondializzato, deve necessariamente sussistere un quadro giuridico adeguato e trasparente che consenta agli operatori economici, e ai piccoli imprenditori, di misurarsi lealmente con gli altri operatori nazionali, europei ed internazionali \u2013 verificando le proprie abilit\u00e0 e capacit\u00e0 imprenditoriali<\/li>\n\n\n\n<li>e di esercitare le loro libert\u00e0 nel rispetto dei diritti altrui.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 da molti ritenuto che, come principio generale, la libera concorrenza abbia un effetto positivo sull\u2019economia del mercato in quanto incoraggerebbe le aziende, anche le medio piccole (PMI), ad essere pi\u00f9 efficienti, ad innovare dal punto di vista tecnologico e a migliorare costantemente la qualit\u00e0 dei loro beni e servizi per attirare le preferenze dei consumatori\/fruitori di servizi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel settore degli imprenditori balneari non sempre \u00e8 cos\u00ec; posto che, a nostro modesto avviso, trattasi di una fattispecie molto particolare che andrebbe di conseguenza valutata con un atteggiamento pi\u00f9 propriamente coerente alla fattispecie, quanto meno, ove possibile, e nella prima fase di applicazione della legge (sulle concessioni demaniali marittime) che verr\u00e0, valutando caso per caso, oppure, tipologia per tipologia. Potrebbe parlarsi di un regime transitorio e diversificato previsto dalla prima legge \u201cpilota\u201d in materia, in attesa di una definitiva normazione con successivi atti di applicazione. Nel rispetto del generale principio di ragionevolezza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 perch\u00e9, una differenza \u2013 si direbbe una disuguaglianza \u2013 a) tra vecchi concessionari ancora in corso di concessioni, b) altri vecchi concessionari con concessione scaduta che attendono la nuova regolamentazione in attesa di gara, c) nuovi imprenditori che intendono,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">per la prima volta, accedere alla gara per ottenere la concessione per il periodo previsto dallo <em>ius superveniens<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 pur vero che la legge con i suoi caratteri di generalit\u00e0 e astrattezza non si rivolge a determinate persone ma ad una serie indeterminata di soggetti; ma essa \u00e8 altres\u00ec astratta perch\u00e9 non si riferisce ad un fatto concreto ma ad una serie ipotetica di fatti eventuali e il contesto di cui si tratta \u00e8 enigmatico anche per vari altri aspetti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Talvolta \u00e8 infatti difficilissimo, se non impossibile, per le micro, piccole imprese familiari in determinate aree svantaggiate del Paese, potersi confrontare con imprenditori provenienti da altri Stati membri, ma anche italiani<sup>25<\/sup>, con una solidit\u00e0 societaria e capacit\u00e0 imprenditoriali molto pi\u00f9 consistenti, nonch\u00e9, con una cultura del libero mercato e della concorrenza molto pi\u00f9 radicata e consolidata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le aziende pi\u00f9 competitive, viceversa, anche nell\u2019ottica della transizione ecologica e tecnologica sono, a mio avviso nel settore delle concessioni balneari, assolutamente minoritarie, intendendo quelle imprese in grado di cavarsela nella competizione che il mercato europeo e mondiale oggigiorno richiede e, di conseguenza, realizzare l\u2019obiettivo finale e il necessario e legittimo profitto della propria attivit\u00e0. Obiettivo terminale dell\u2019imprenditore (balneare) che scaturisce come in tutte le fattispecie dall\u2019eccedenza del totale dei ricavi (il prezzo pagato dai fruitori dei servizi balneari) sul totale dei costi (ad esempio investimenti, personale ecc.), non riguarda soltanto l\u2019utile \u2013 il guadagno, il profitto che pure \u00e8 la fonte di sussistenza della sua famiglia<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>ma una serie (non quantificabile) di rapporti umani con i clienti tradizionali consolidati negli anni, una socialit\u00e0 gestore\/cliente <em>habitu\u00e8 <\/em>che trascende il mero dato economico e, a quanto consta, non appare riconosciuto dalle fredde leggi del mercato. Il profitto \u00e8, e rimane, il giusto corrispettivo per la sua abilit\u00e0 e per i rischi assunti, ma \u00e8 da quantificare anche il retroterra culturale, dell\u2019accoglienza, dell\u2019ospitalit\u00e0, della socialit\u00e0 e della cordialit\u00e0 dei rapporti umani.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo \u00e8 un punto importante da tenere presente.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>25<\/sup> Si pensi al mercato dei porti turistici in Italia gestite da holding nazionali come \u201cMarined\u00ec\u201d che gestisce, a quanto consta, 14 porti turistici nazionali che rappresentano circa 5.450 posti barca e con obiettivi ambiziosi di ampliare sempre pi\u00f9 il proprio portafoglio raggiungendo il target di 12mila ormeggi previsto per il 2026 (Il Sole 24 Ore di sabato 11 febbraio 2023, p. 13).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come si accennava, tuttavia, la \u201cterribile\u201d concorrenza agli imprenditori balneari (soprattutto micro, medio piccoli), talvolta impari, pu\u00f2 giungere non soltanto \u201cdall\u2019esterno\u201d cio\u00e8 dalle imprese eurounionali \u2013 che sono l\u2019oggetto principale di queste riflessioni \u2013 ma anche, legittimamente e legalmente, dall\u2019interno del nostro stesso Paese da societ\u00e0 nazionali che operano nel settore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come il Gruppo Marined\u00ec s.r.l., ad esempio, che \u00e8 \u201cleader nel mercato italiano ed europeo per lo sviluppo e la gestione di Marine nazionali e all\u2019estero. Costituisce il primo network di Marina nel Mediterraneo, gestendo direttamente, o in partecipazione con enti locali e privati, strutture portuali dedicate al turismo nautico\u201d<sup>26<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si ribadisce \u201clegittimamente e legalmente\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oppure, solo per fare un altro esempio, sebbene con profili e competenze diverse, la Frittelli Maritime Group S.p.a., azienda con sede ad Ancona operante nel settore marittimo su larga scala, in particolare nel settore dei magazzini generali, doganali ed esteri, nell\u2019imbarco e sbarco di container e merci varie e quant\u2019altro, con una importante quota nel settore del traffico passeggeri e trasporto rotabili, con investimenti che negli ultimi anni ha visto estendere il proprio raggio d\u2019azione a nuove attivit\u00e0 come i Servizi Yachting e Bunkering<strong>. <\/strong>Da ultimo, si apprende, che sarebbe in programmazione il progetto <em>Eagle <\/em>che si svilupper\u00e0 su 50.000 mq e che dar\u00e0 vita ad una moderna concezione dell\u2019ambiente di lavoro. Il \u201cFMG Village\u201d ospiter\u00e0, infatti, tra l\u2019altro, un ristorante, una palestra e uno spazio dedicato alle mostre, aperto non solo ai collaboratori, ma, sulla base di una programmazione, esteso a tutta la cittadinanza<sup>27<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>26<\/sup> Marinedi group s.r.l. amplia servizi e potenzialit\u00e0 di strutture portuali gi\u00e0 presenti sul territorio e sviluppa, inoltre, progetti per la creazione di nuove strutture, favorendo l\u2019incremento del turismo nautico. Il gruppo Marinedi \u00e8 protagonista di diverse iniziative nell\u2019area mediterranea ed i vari progetti in fase di realizzazione del network si trovano in diversi stadi di avanzamento. Oltre alla gestione dei Marina gi\u00e0 operativi o in fase di costruzione, il Gruppo Marined\u00ec persegue l\u2019obiettivo di individuare nuovi siti marittimi per operazioni di espansione, ampliamento e miglioramento continui. Si veda https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.marinedi.com\/chi-siamo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.marinedi.com\/chi-siamo\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>27<\/sup> https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.fmg.eu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.fmg.eu<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questi due esempi, che sono espressamente citati nel presente studio, dovrebbero servire agli imprenditori (medio) piccoli a darsi una configurazione imprenditoriale pi\u00f9 consona alle richieste, non solo di maggiore concorrenza, ma anche di qualit\u00e0 dei servizi in ambienti eco- sostenibili. Come dire: meno cementificazione delle coste e delle spiagge e pi\u00f9 ecosostenibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><img decoding=\"async\" src=\"\" width=\"8\" height=\"16\">In questa ottica, vanno considerati anche gli aiuti UE al settore e, in particolare, da ultimo, ci si riferisce al PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, programma con cui il governo gestisce i fondi eurounionali del Next generation EU. Come \u00e8 noto, si tratta dello strumento di ripresa e rilancio dell\u2019economia europea introdotto dall\u2019Unione europea all\u2019indomani della pandemia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In effetti c\u2019\u00e8 un nesso sostanziale tra l\u2019approvazione corretta e definitiva della direttiva \u201cBolkestein\u201d, nonch\u00e9 dell\u2019accettazione del regime della concorrenza alle concessioni marittime balneari e il pagamento delle residue rate PNRR all\u2019Italia con il raggiungimento dei \u201ctarget\u201d concordati (c. d. \u201cregola aurea\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sul piano politico si tratta di una partita per niente agevole tra la Commissione europea e il governo italiano<sup>28<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel rapporto \u201cfare per avere\u201d il punto nodale della trattativa riguarda proprio le concessioni portuali, oltre 200 in Italia, da Genova a Cagliari passando per Trieste e Gioia Tauro, vale a dire, circa 13 miliardi di metri quadrati di banchine affidate in concessione per l\u2019imbarco e lo sbarco di persone e merci, pi\u00f9 servizi collaterali. Nell\u2019ottica del potenziamento della competitivit\u00e0 del sistema portuale italiano \u2013 richiesto dal PNRR, Missione 3, Componente 2 del Piano \u2013 occorre trovare il giusto equilibrio tra la tutela degli investimenti gi\u00e0 realizzati dai concessionari e l\u2019apertura a nuovi operatori che intendono entrare in questo mercato, in particolare, si presume, negli scali pi\u00f9 importanti situati nel Centro-Nord d\u2019Italia<sup>29<\/sup>. Ma non necessariamente.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>28<\/sup> Si veda l\u2019ampia disamina di Gianni Trovati ne Il Sole 24 Ore di marted\u00ec 14 marzo 2023.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>29<\/sup> Le Autorit\u00e0 di Sistema Portuale sono enti regolatori che assicurano in modo imparziale e come autorit\u00e0 dello Stato l\u2019utilizzo pi\u00f9 vantaggioso del demanio portuale nell\u2019interesse pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una disciplina nazionale comune (cc. dd. \u201cregole di ingaggio\u201d) appare indispensabile, laddove si consideri che oggi l\u2019organizzazione della \u201cportualit\u00e0\u201d in Italia \u00e8 stratificata e disuguale da sito a sito \u2013 16 Autorit\u00e0 di Sistema Portuale<sup>30<\/sup> e 62 porti \u2013 ferme restando le specificit\u00e0 territoriali che potrebbero applicare criteri diversi in relazione alla importanza del porto, della sua posizione e della sua appetibilit\u00e0<sup>31<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Iniziative imprenditoriali importanti e meritorie si affacciano all\u2019orizzonte di tutto il sistema concessorio marittimo nazionale le quali, evidentemente, mostrano il cambiamento epocale in corso e, viceversa, sottolineano come il livello di talune (non tutte!) concessioni demaniali marittime, allo stato attuale, siano inadeguate, unilaterali e monotematiche, cos\u00ec da esigere una nuova regolamentazione generale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019economia del mare<sup>32<\/sup>, peraltro, in tutte le sue variabili\/possibilit\u00e0, va interpretata come volano di crescita non soltanto di tutto il territorio nazionale, ma anche, e soprattutto, del meridione d\u2019Italia agevolato dalla sua posizione strategica<sup>33<\/sup> come ponte sul Mediterraneo verso<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si veda il sito https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.assoporti.it\/it\/home\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.assoporti.it\/it\/home\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>30<\/sup> Il 15 settembre 2016 \u00e8 entrato in vigore il decreto legislativo n. 169 del 2016 (Gazz. Uff. del 31 agosto 2016), che riordina le Autorit\u00e0 Portuali in Italia. https:\/\/dati.mit.gov.it\/catalog\/organization\/about\/autorita-portuali<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>31<\/sup> https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.sid.mit.gov.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.sid.mit.gov.it<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>32<\/sup> Dal X Rapporto sull\u2019Economia del Mare 2022 realizzato dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne per INFORMARE \u2013 Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina \u2013 si evince che l\u2019economia del mare \u00e8 al centro del dibattito dell\u2019Unione Europea, che ne ha riconosciuto la propria strategia per un\u2019\u201dEconomia Blu Sostenibile\u201d \u2013 Blu Economy \u2013 nella convinzione che tutela dell\u2019ambiente e economia, non sono in contrapposizione, ma rappresentano il connubio indispensabile per la crescita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">33 La Blue Economy inverte le gerarchie territoriali, ribaltando la tradizionale dicotomia Nord\/Sud. Il Mezzogiorno, grazie alla peculiare posizione geografica delle sue regioni, \u00e8 l\u2019area che contribuisce maggiormente al valore aggiunto prodotto dall\u2019economia del mare, seguito dal Centro d\u2019Italia. La prima sviluppa il 30,4% della ricchezza prodotta dal \u201cSistema mare\u201d e la seconda il 26,8%, quote che scendono nettamente se si fa riferimento al totale economia (Mezzogiorno 22,4% e Centro 21,7%). Seguono il Nord\/Ovest (26,0%) ed il Nord\/Est (16,7%). Il ruolo del Mezzogiorno e del Centro si accentua se si analizzato i dati sull\u2019occupazione, considerato che insieme racchiudono il 64,8% delle persone impiegate nei settori dell\u2019economia del mare (Mezzogiorno 37,5% e Centro 27,3%; totale economia:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">l\u2019Africa e il Medio Oriente [grazie anche alle zone economiche esclusive (ZES) e alle zone logistiche semplificate (ZLS)]<sup>34<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta, quindi, in questa analisi, di contemperare esigenze talvolta apparentemente incompatibili, vale a dire, da un lato, il rispetto del diritto dell\u2019Unione europea, giacch\u00e9 non dimentichiamo che l\u2019Italia \u2013 Stato fondatore dell\u2019Unione \u2013 \u00e8 parte integrante del mercato unico europeo da pi\u00f9 di settant\u2019anni, dall\u2019altro, la tutela delle micro, piccole e medie imprese concessionarie balneari nel contesto italo-europeo. Nella prospettiva dell\u2019attuazione delle norme del Trattato, che, in particolare, sancisce tra i principi generali [l\u2019obiettivo primario di] \u201caccrescere la capacit\u00e0 di concorrenza delle imprese senza imporre alle imprese restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi\u201d (art. 101, par. 3, lett. a TFUE); giacch\u00e9 possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione [&#8230;] (art. 107, par. 3, lett. a TFUE); nel rispetto anche dei diritti sociali fondamentali, quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 che, va ricordato, hanno come obiettivi la promozione dell\u2019occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l\u2019emarginazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A tal fine, \u201cl\u2019Unione e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversit\u00e0 delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessit\u00e0 di mantenere la competitivit\u00e0\u0300<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mezzogiorno 26,9% e Centro 21,5%). Il restante 35,2% dell\u2019occupazione \u00e8 da ricondurre per il 19,2% al Nord\/Ovest e per il 16,2% al Nord\/Est.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>34<\/sup> Con DPCM 25 gennaio 2018 \u00e8 stato adottato il Regolamento recante l\u2019istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) in GURI Serie Generale n. 47 del 26 febbraio 2018. Analogamente alle ZES delle aree portuali delle regioni \u201cmeno sviluppate\u201d ed \u201cin transizione\u201d, la normativa vigente prevede e disciplina condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti anche nelle aree portuali delle regioni pi\u00f9 sviluppate, mediante la possibilit\u00e0 di istituire Zone logistiche semplificate (ZLS) nelle regioni individuate dalla normativa europea come \u201dpi\u00f9 sviluppate\u201d che includano almeno un\u2019area portuale compresa nella rete transeuropea&nbsp;&nbsp; dei trasporti (TEN-T<strong>)<\/strong>. https:\/\/politichecoesione.governo.it\/it\/strategie-tematiche-e- territoriali\/strategie-territoriali\/zone-logistiche-semplificate-zls\/<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">dell\u2019economia dell\u2019Unione. Essi ritengono che una tale evoluzione risulter\u00e0 sia dal funzionamento del mercato interno, che favorir\u00e0 l\u2019armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dai trattati e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative\u201d (art. 151 TFUE); ancora, \u201cL\u2019Unione e gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 siano assicurate le condizioni necessarie alla competitivit\u00e0 dell\u2019industria dell\u2019Unione. Nell\u2019ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione \u00e8 intesa: \u2013 ad accelerare l\u2019adattamento dell\u2019industria alle trasformazioni strutturali, \u2013 a promuovere un ambiente favorevole all\u2019iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta l\u2019Unione, segnatamente delle piccole e medie imprese\u201d (art. 173 TFUE).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, va riaffermato, non sempre nelle PMI (ovviamente si escludono le cc. dd. \u201cmultinazionali\u201d o equivalenti) e in particolare nelle \u201cpiccole\u201d aziende familiari che in gran parte gestiscono le concessioni balneari<sup>35<\/sup> si \u00e8 avvezzi, in modo professionale, ad essere pi\u00f9 efficienti, ad innovare e a migliorare la qualit\u00e0 dei beni e servizi per attrarre le preferenze dei consumatori\/fruitori di servizi. Le motivazioni sono varie e complesse: sicuramente territoriali\/regionali ovvero di contesto economico e sociale. Non \u00e8 da considerare irragionevole, ovvero una discriminazione, se si afferma che Portofino gode di un contesto pi\u00f9 favorevole rispetto a Capo Rizzuto (Crotone). Entrambe due localit\u00e0 turistico-balneari di rispettivo rango ma radicate in un contesto economico diverso e con disponibilit\u00e0 economiche e capacit\u00e0 imprenditoriali differenti per target e mercato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se la regolamentazione dei mercati \u00e8, quindi, una condizione necessaria affinch\u00e9 la leale competizione avvenga con regole oggettive e proporzionate per tutti, vale la pena ribadirlo, qualora la competizione dovesse essere impari, sproporzionata, asimmetrica, va sostenuta e supportata, nei casi di micro-piccole aziende familiari, non solo con sussidi\/protezioni economiche e sociali, ma anche con un\u2019adeguata formazione specialistica in materia. In effetti, per fare un discorso pi\u00f9 ampio e aperto al futuro, c\u2019\u00e8 necessit\u00e0 di formare e qualificare i soggetti richiedenti le concessioni balneari, posto che spesso si tratta di soggetti<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>35<\/sup> Secondo l\u2019indagine del Sindacato italiano balneari (Sib) aderente a Fipe- Confcommercio rappresentano il 75% del totale, 80mila imprese, di cui 30mila titolari di stabilimenti per un settore che occupa circa 150mila addetti, tra operatori al lettino, camerieri e bagnini, senza considerare poi l\u2019indotto e il giro d\u2019affari collegato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">familiari che si improvvisano imprenditori senza alcuna nozione di gestione e management dell\u2019impresa per piccola o micro che sia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Potrebbe ipotizzarsi una figura professionale ad hoc, adeguatamente formata ed istruita, si direbbe una \u201cnuova professione\u201d, che, in quanto titolare di un attestato formativo, potesse partecipare alle gare pubbliche con un titolo che potrebbe essere, <em>ope legis<\/em>, adeguatamente valutato in sede di rilascio di concessioni balneari. Concessioni che quindi sarebbero accordate con riguardo alla professionalit\u00e0, alle competenze e al merito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siffatta condotta andrebbe a limitare, se non eliminare, eventuali disfunzioni di sistema che gi\u00e0 oggi sono evidenti. Ci si riferisce, ad esempio, a Condofuri Marina in provincia di Reggio Calabria che, ovviamente, non \u00e8 il solo caso in Italia, la cui amministrazione comunale non avrebbe assegnato nuove concessioni balneari pur nella disponibilit\u00e0 di aree libere. Secondo Federbalneari il caso Condofuri fa emergere con chiarezza il problema burocratico locale che, quanto alle future gare pubbliche, stando cos\u00ec le cose, rischierebbe di causare un potenziale danno erariale per le casse dell\u2019amministrazione e dello Stato<sup>36<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo stesso dicasi nella Regione Campania<sup>37<\/sup> il cui portale non appare aggiornato, laddove lo Sportello Telematico Unificato, nello spiegare cosa sono gli \u201cstabilimenti balneari\u201d e la necessit\u00e0 di avere la concessione demaniale marittima afferma che \u201cIl rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione ha luogo nel rispetto del piano comunale delle coste (PCC) approvato, del codice della navigazione, del regolamento per l\u2019esecuzione del codice della navigazione, delle leggi statali e regionali\u201d e \u201cLa durata delle concessioni per finalit\u00e0 turistico-ricreativa \u00e8 fissata ordinariamente in sei anni\u201d. Non facendo<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>36<\/sup> Cfr. Federbalneari Italia, <em>Concessioni balneari, il paradosso calabrese: \u201cRilasci bloccati dalla burocrazia\u201d<\/em>, in https<a href=\"http:\/\/www.mondobalneare.com\/concessioni-\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">:\/\/w<\/a>ww<a href=\"http:\/\/www.mondobalneare.com\/concessioni-\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">.m<\/a>o<a href=\"http:\/\/www.mondobalneare.com\/concessioni-\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ndobalneare.com\/concessioni-<\/a> balneari-il-paradosso-calabrese-rilasci-bloccati-dalla-burocrazia\/<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>37<\/sup> <a href=\"http:\/\/campania.master.globogis.eu\/attivita-economica\/stabilimenti-balneari\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/campania.master.globogis.eu\/attivita-economica\/stabilimenti-balneari<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">alcuna menzione della normativa europea cos\u00ec come prevalente sul diritto interno incompatibile<sup>38<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ogni caso in varie Regioni italiane si \u00e8 fermi da anni a legiferare in materia e non soltanto a causa, da ultimo, della direttiva \u201cBolkestein\u201d<sup>39<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, vi sono vari contenziosi in materia approdati (anche) all\u2019attenzione della Cassazione penale, come la sentenza n. 15676 del 22 aprile 2022, che riguarda le concessioni in Liguria e gli spazi liberi che, a quanto consta, sarebbero solo il 15% del totale utilizzabile. Peraltro, come in altre Regioni, la legge regionale n. 13 del 28 aprile 1999 ha stabilito il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo<strong>. <\/strong>Dal che si ricava che il Comune di Genova ha competenza nei tratti di litorale compresi, a Levante<strong>, <\/strong>tra il Promontorio di Punta Vagno e il confine con il Comune di Bogliasco; a Ponente tra il confine con il Comune di Arenzano e il Rio Lavand\u00e9 (zona di Vesima). Una vasta area individuata e gestita dal Comune grazie al Pro.U.D., il Progetto di Utilizzazione del Demanio Marittimo, che individua le aree e gli spazi in concessione demaniale in corso di validit\u00e0, le previsioni di utilizzo e, soprattutto, la determinazione del canone concessorio<sup>40<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la Cassazione Penale, Sezione III, la pronuncia dell\u2019Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato rinviando al 31\/12\/2023 la disapplicazione della normativa nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalit\u00e0 ludico-ricreative, ha prodotto effetti solo ed esclusivamente rispetto alle concessioni che hanno beneficiato di proroghe espresse, determinandone la sopravvivenza sino alla data individuata e tali non sono, viceversa, le concessioni gi\u00e0 scadute. Secondo i giudici penali lo stabilimento di cui si tratta aveva una concessione dal 1998 scaduta a fine 2009, grazie ad un una proroga gi\u00e0 ottenuta dal Comune di Genova nel 2008; il che non<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>38<\/sup> Si tenga in conto anche la legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 con le modifiche apportate dalle leggi regionali 9 agosto 2012, n. 27, 7 agosto 2014, n. 16, 4 dicembre<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">2019, n. 25 e 29 giugno 2021, n. 5.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>39<\/sup>https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.indicenormativa.it\/norme\/procedimenti?procedimento=Stabilimenti%25\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.indicenormativa.it\/norme\/procedimenti?procedimento=Stabilimenti%<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">20balneari&amp;istituzione_parents=1&amp;istituzione=<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>40<\/sup> In base ad una datata tabella si pu\u00f2 avere una idea del valore delle concessioni in https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.genova24.it\/2013\/11\/canoni-demaniali-la-regione-pubblica-le-cifre-\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.genova24.it\/2013\/11\/canoni-demaniali-la-regione-pubblica-le-cifre-<\/a> che-ogni-stabilimento-paga-per-la-concessione-60226\/<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">rientrerebbe nella generale prorogatio dell\u2019Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato per le concessioni demaniali per finalit\u00e0 turistico- ricreative <em>gi\u00e0 in essere <\/em>fino al 31 dicembre 2023.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Cassazione ha statuito che la pronuncia del Consiglio di Stato non incide in alcun modo sulla posizione dello stabilimento di cui si tratta \u201cin quanto, essa, rinviando al 31 dicembre 2023 la disapplicazione della normativa nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalit\u00e0 ludico-ricreative, ha prodotto effetti solo ed esclusivamente rispetto alle concessioni che hanno beneficiato di tali proroghe, determinandone la sopravvivenza sino alla data individuata, e tale non \u00e8 la concessione facente capo allo stabilimento di cui si tratta che, rilasciata nel 1998, risulta definitivamente scaduta in data 31 dicembre 2009, a seguito di un rinnovo disposto dal Comune di Genova, senza mai essere stato oggetto di una proroga espressa\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da qui l\u2019ipotizzato reato di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo (ex art. 1161 CdN) e il relativo sequestro preventivo sul tratto di arenile su cui insiste lo stabilimento balneare de quo. Secondo la Cassazione, \u201ctanto basta a ritenere sussistente il fumus del reato di cui all\u2019art. 1161 CdN posto che l\u2019occupazione dello spazio demaniale marittimo \u00e8 \u201carbitraria\u201d ed integra il reato di cui all\u2019art. 1161 se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al di l\u00e0 di violazioni del diritto italiano \u2013 civile, penale, amministrativo \u2013 e del diritto eurounitario, che appaiono evidenti, ci\u00f2 che risalta in egual misura \u00e8, come detto e in una prospettiva pi\u00f9 ampia, la mancanza di una seppur minima cultura della concorrenza e del mercato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un dato storico sulla concorrenza appare lecito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Senza risalire al XVIII secolo va solo citato lo <em>Sherman Antitrust Act <\/em>(1890) che possiamo definire la prima legge \u201cantitrust\u201d degli Stati Uniti d\u2019America [e forse del mondo] e rappresenta la prima azione del governo statunitense per limitare i monopoli e situazioni incompatibili con il libero mercato, quali, pratiche monopolistiche, concentrazioni,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">abusi di posizione dominati, aiuti di Stato<sup>41<\/sup>. Dallo Sherman Act hanno preso spunto innumerevoli normative nazionali ed internazionali antitrust; tra le quali quella dell\u2019Unione europea sin dall\u2019inizio dell\u2019integrazione europea [gi\u00e0 nella Comunit\u00e0 europea del Carbone e dell\u2019Acciaio (CECA) del 1951] e italiana [legge n. 287 del 10 ottobre 1990<sup>42<\/sup>, recante \u201cNorme per la tutela della concorrenza e del mercato\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8230;cento anni dopo lo Sherman Act].<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A evidenziare che i Paesi anglosassoni (e non solo) e le loro imprese hanno una cultura antitrust molto pi\u00f9 sviluppata e sensibile rispetto ad altre realt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 questo un altro dato da tenere presente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si consideri, altres\u00ec, che l\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato (AGCM) istituita in Italia con la legge del 1990 svolge un ruolo puramente domestico e con carattere residuale, applicandosi al mercato esclusivamente nazionale, in quanto, \u00e8 la Commissione europea e il diritto dell\u2019Unione della concorrenza a regolare il mercato eurounitario. Le due autorit\u00e0 \u201cantitrust\u201d, ad ogni buon conto, cooperano in materia ancorch\u00e9 su livelli differenti<sup>43<\/sup>, come da ultimo la causa promossa<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>41<\/sup> Evidentemente i tempi cambiano, cos\u00ec come i governi e il loro approccio alla difesa della concorrenza e del libero mercato. Un esempio tipico dei nostri tempi \u00e8 l\u2019I<em>nflaction Reduction Act <\/em>un maxipiano del valore di 370 miliardi di dollari voluto dal Presidente Biden per assicurare che gli USA raggiungano i target di riduzione delle emissioni entro il 2030 con una serie di \u201caiuti\u201d alle imprese che ne fanno uno strumento non solo anti-inflazionistico ma anche di stimolo alla crescita. In barba alla concorrenza e al libero mercato&#8230;come dire, in tempi di eccezioni occorrono misure eccezionali. Nella Ue, viceversa, si organizza Basilea 3+&#8230; https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.catf.us\/it\/2022\/08\/inflation-reduction-act-what-it-is-what-it-means-\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.catf.us\/it\/2022\/08\/inflation-reduction-act-what-it-is-what-it-means-<\/a> how-it-came-to-pass\/<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>42<\/sup> Gazz. Uff. del 13 ottobre 1990, n. 240, Ultimo aggiornamento 27.08.2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>43<\/sup> Va ricordato che il mercato unico europeo \u00e8 uno spazio in cui \u00e8 garantita la libera circolazione di persone, beni, capitali e servizi. \u00c8 uno degli obiettivi fondamentali dell\u2019integrazione europea. I 27 Stati membri che ne fanno parte hanno abolito i dazi e i controlli doganali alle frontiere interne e hanno uniformato gran parte delle loro normative. Il suo funzionamento \u00e8 regolato e controllato dalla Commissione europea, che vigila sul piano interno all\u2019UE e allo stesso tempo negozia per conto degli Stati membri sul piano internazionale gli accordi commerciali con Stati terzi. L\u2019Unione europea \u00e8 membro dell\u2019Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Il mercato unico comprende i 27 paesi dell\u2019Unione europea e, sono aggregati bench\u00e8 non Stati membri, Islanda, Liechtenstein e Norvegia fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE), creato nel 1994 per permettere a questi Stati europei non membri<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">dinanzi al Consiglio di Stato (Sezione Sesta) dall\u2019AGCM contro il Comune di Manduria per aver assegnato nuove concessioni in spregio della inapplicabilit\u00e0 delle norme nazionali<sup>44<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Va altres\u00ec ricordato, che l\u2019art. 21-<em>bis<\/em>, della legge n. 287\/1990, attribuisce all\u2019AGCM la legittimazione \u201c<em>ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato<\/em>\u201d. La norma, invero, non introduce un generalizzato controllo di legittimit\u00e0, bens\u00ec un potere di iniziativa che, integrando quelli conoscitivi e consultivi gi\u00e0 attribuiti all\u2019Autorit\u00e0 dagli artt. 21 e seguenti, risulta finalizzato a contribuire a una pi\u00f9 completa tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato<sup>45<\/sup>. L\u2019interesse sostanziale, a tutela del quale l\u2019AGCM pu\u00f2 ricorrere, assume i connotati dell\u2019interesse a un bene della vita, nella specie quello al corretto funzionamento del mercato, che trova tutela a livello unionale e costituzionale e del quale l\u2019AGCM \u00e8, istituzionalmente, portatrice<sup>46<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">dell\u2019Unione di accedere al mercato unico. Anche la Svizzera partecipa al See con alcune restrizioni.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>44<\/sup> Sentenza 16 febbraio 2023 pubblicata il successivo 1\u00b0 marzo, registro generale n. 9454\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>45<\/sup> Corte Cost. 14\/02\/2013, n. 20. Il potere di iniziativa AGCM \u00e8 finalizzato a contribuire ad una pi\u00f9 completa tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato (art. 21, comma 1, della legge citata) e, comunque, certamente non generalizzato, perch\u00e9 operante soltanto in ordine agli atti amministrativi \u00abche violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato\u00bb. Esso si esterna in una prima fase a carattere consultivo (parere motivato nel quale sono indicati gli specifici profili delle violazioni riscontrate), e in una seconda (eventuale) fase di impugnativa in sede giurisdizionale, qualora la pubblica amministrazione non si conformi al parere stesso. Detta disposizione, dunque, ha un perimetro ben individuato (quello, per l\u2019appunto, della concorrenza), compreso in una materia appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), concernente anche la potest\u00e0 regolamentare, ai sensi dell\u2019art. 117, sesto comma, primo periodo, Cost.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>46<\/sup> La scelta del legislatore di attribuire all\u2019Autorit\u00e0 un potere di agire a tutela di tale interesse, costituisce un\u2019opzione di stretto diritto positivo, che lungi dall\u2019essere contraria al vigente quadro costituzionale, si inserisce, anzi, nell\u2019ambito degli strumenti di garanzia di effettivit\u00e0\u0300 del corrispondente valore costituzionale, garantendone una tutela completa. Il quadro legislativo e giurisprudenziale offre, del resto, sempre pi\u00f9 frequenti esempi di legittimazione ad agire, in qualche modo sganciata dai canonici criteri di individuazione della situazione di interesse legittimo. Si pensi, in primo luogo, alle due ipotesi di legittimazione delle associazioni di<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sebbene l\u2019Italia non abbia una secolare cultura antitrust, la nostra lungimirante Costituzione ha stabilito alcuni principi fondamentali in materia. L\u2019art. 41, ad esempio, sancisce la libert\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 economica privata; coniugando i principi di libert\u00e0 e solidariet\u00e0 afferma la libert\u00e0 di iniziativa economica e quindi orienta il nostro Paese per la scelta dell\u2019economia di mercato, riconoscendo allo Stato il potere di intervenire, mediante leggi, per programmare l\u2019attivit\u00e0 economica, sia pubblica sia privata. Limita, tuttavia, per fini di utilit\u00e0 sociale e attraverso leggi il regime di concorrenza \u2013 che quindi non \u00e8 indiscriminato \u2013 (art. 4, 3\u00b0 comma); consente la creazione di taluni monopoli legali in settori specifici e a fini di utilit\u00e0 generale (ex art. 43 Cost.); assicurando l\u2019ordinato e corretto svolgimento della concorrenza nel sistema economico attraverso la repressione degli atti di concorrenza sleale. Tenendo in debito conto, tuttavia, anche altri principi\/fondamenti che rilevano con evidenza nell\u2019annosa questione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le prospettive di analisi della vastissima dottrina che ha affrontato il tema del mercato e delle regole sono molteplici e variegate. Se ne riassumono i contenuti pi\u00f9 rappresentativi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alcuni ritengono che l\u2019economia di mercato sia il solo sistema economico efficiente, ma per mantenersi tale e per combinare efficienza ed equit\u00e0 ha bisogno del ruolo della politica economica<sup>47<\/sup>. Per altri e in una prospettiva diversa, va approfondita la relazione tra le libert\u00e0 economiche, i diritti fondamentali e la dignit\u00e0 umana nelle loro diverse implicazioni, giacch\u00e9 il quadro costituzionale e i valori e i principi fondamentali che ne derivano costituiscono l\u2019unico mezzo per<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">categoria ad agire a tutela degli interessi collettivi e degli interessi diffusi previste dall\u2019art. 4 della L. 11\/11\/2011, n. 180. Del resto, come ricordato dalla Corte di giustizia nella pi\u00f9 volte citata sentenza <em>Promoimpresa<\/em>, <em>\u201cil considerando 39 della direttiva in questione precisa che la nozione di regime di autorizzazione dovrebbe comprendere, in particolare, le procedure amministrative per il rilascio di concessioni\u201d. <\/em>E la stessa sentenza ha chiaramente affermato che <em>\u201ctali concessioni possono quindi essere qualificate come <\/em>autorizzazioni<em>, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006\/123, in quanto costituiscono atti formali, <\/em>qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale. Mi sia consentito in argomento il rinvio ai miei Le innovazioni introdotte dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991) in materia di risarcibilit\u00e0 delle lesioni di interessi legittimi, in Il Consiglio di Stato, 4-1992, p. 757 ss. e Profili comunitari della recente sentenza n. 62\/2004 del Tar Calabria tra responsabilit\u00e0 dello Stato e risarcibilit\u00e0 degli interessi legittimi (Nota a Tribunale amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. II, 13 gennaio 2004, n. 62, in Le Corti Calabresi, n. 1-2004, p. 147ss.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>47<\/sup> A. Quadrio Curzio, <em>Riflessioni su mercato e politica economica<\/em>, in <em>aggiornamenti sociali<\/em>, 1991, p. 609ss.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">realizzare quella interazione fra il sociale e l\u2019economico necessaria per ristabilire il giusto equilibrio tra regole di valore e regole di mercato<sup>48<\/sup>. Altri ancora sostengono sia necessaria una societ\u00e0 pi\u00f9 giusta e solidale, fondata sulla dignit\u00e0 della persona umana, nonostante, si affermi, che tale societ\u00e0 si esprime, sostanzialmente, attraverso i valori del mercato<sup>49<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le suggestioni che si ricavano dall\u2019analisi di siffatte riflessioni \u2013 che rappresentano in qualche modo la sintesi delle opinioni prevalenti della dottrina \u2013 dovrebbero far comprendere come il mercato e la sua liberalizzazione (<em>rectius<\/em>: la sua regolamentazione) per essere uno strumento di possibile sviluppo equo e solidale, deve tenere in debito conto altre virt\u00f9 \u201csociali\u201d, nonch\u00e9 in taluni casi considerare le specificit\u00e0 locali, al di l\u00e0 degli strumenti normativi tipicamente ed esclusivamente economici-mercantili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nondimeno, nel preambolo del Trattato sull\u2019Unione europea si afferma in modo retorico che occorre intensificare la solidariet\u00e0 tra i popoli europei rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni (sesto considerando); promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell\u2019ambiente, nonch\u00e9 ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell\u2019integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori; sicch\u00e9, l\u2019Unione europea promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidariet\u00e0 tra gli Stati membri (art. 3 TUE); rispetta la ricchezza della sua diversit\u00e0 culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Ancora l\u2019art. 4, par. 2 TUE sancisce che \u201cL\u2019Unione rispetta l\u2019uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identit\u00e0 nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell\u2019integrit\u00e0 territoriale, di mantenimento dell\u2019ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>48<\/sup> Sul punto M. C. de Cicco, <em>Riflessione su democrazia e dignit\u00e0 umana<\/em>, Universidad externado de Colombia, 2013, in https:\/\/books.openedition.org\/uec\/186?lang=it<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>49<\/sup> P. Perlingieri, <em>Mercato, solidariet\u00e0 e diritti umani<\/em>, <em>Rassegna di diritto civile<\/em>, 1995,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">p. 84ss. e <em>Normas constitucionais nas rela\u00e7\u00f5es privadas<\/em>, <em>Revista da Faculdade de Direito, <\/em>Universidade de Lisboa, 1999, p. 63ss.].<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro\u201d.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La questione italiana relativa alle concessioni balneari affonda le radici molto al di l\u00e0 del caso specifico. Si tratta di una generale mancanza di familiarit\u00e0 con il diritto dell\u2019Unione europea (UE) e delle questioni \u201ccomunitarie\u201d pi\u00f9 in generale. Come si accennava in precedenza, una mancanza di cultura europea e della concorrenza in particolare, nello specifico di competitivit\u00e0 delle micro-piccole aziende familiari che, in sostanza, per generazioni familiari, si sono accontentati di ci\u00f2 che si riusciva a ricavare a fine stagione senza troppi sforzi economici e di investimenti. Occorre, pertanto, rivedere lo status di siffatte micro-aziende familiari (per farle migliorare e qualificare come si accennava) laddove appare necessario, se di competizione europea si deve parlare, far partire \u201cad armi pari\u201d tutti i soggetti interessati.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si cercher\u00e0, pertanto, di spiegare brevemente un vecchio ed ancestrale atteggiamento nei confronti dell\u2019Unione che scaturisce, tuttavia, da mere inadeguatezze e incapacit\u00e0 di comprendere le scelte comuni in luogo di una visione essenzialmente domestica. Che lo si voglia o no, che lo si gradisca o meno, la dimensione di riferimento \u00e8, <em>rebus sic stantibus<\/em>, la dimensione europea. Ovviamente, come recitano i Trattati, nel rispetto della ricchezza delle diversit\u00e0 culturali, l\u2019uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati e nella conformit\u00e0 della loro identit\u00e0 nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Successivamente si valuter\u00e0 la conformit\u00e0\/applicabilit\u00e0 della \u201cdirettiva Bolkestein\u201d con la normativa italiana sulle concessioni demaniali balneari e valutarne la sua indiscussa applicabilit\u00e0 al caso concreto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Partiamo da alcune notazioni pi\u00f9 generali del diritto UE necessarie per comprendere il contesto nel quale ci si deve necessariamente muovere. Ricordando, tuttavia, che l\u2019\u201dUnione europea non \u00e8 una entit\u00e0 estranea &#8211; aliena &#8211; agli ordinamenti nazionali, n\u00e9 che si tratti di un\u2019entit\u00e0 extraterrestre. L\u2019Unione europea \u201csiamo noi\u201d! Gli atti legislativi unionali che ci \u201cpiombano\u201d addosso &#8211; regolamenti, direttive, decisioni, (e anche le sentenze della Corte e del Tribunale UE) &#8211; sono negoziati e quindi adottati dai rappresentanti dei governi nazionali \u201ca livello ministeriale\u201d (Consiglio UE) sentito e\/o \u201cco-deciso\u201d con il Parlamento europeo che rappresenta i cittadini, (quasi sempre) su proposta della Commissione europea che rappresenta l\u2019interesse comune. Sicch\u00e9, i<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">cittadini eletti ogni cinque anni portano in sede europea la voce del popolo (Parlamento europeo) mentre il Consiglio UE rappresenta gli interessi nazionali (sostanzialmente) governativi. Per non aggiungere al dibattito due organi consultivi che si aggiungono alla procedura legislativa, quali, il Comitato delle regioni (CdR) ovvero il Comitato economico e sociale (CESE). Nel rispetto delle procedure legislative previste dai Trattati con le votazioni a seconda della materia, a maggioranza, a maggioranza qualificata o all\u2019unanimit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come dovrebbe essere noto, entrambi i Trattati sui quali \u00e8 istituita l\u2019Unione europea, il TUE, e il Trattato sul suo funzionamento (TFUE) sono strumenti giuridici volontariamente concepiti, redatti ed approvati dagli Stati membri \u2013 in particolare dai governi e, successivamente, dai Parlamenti nazionali dei 27 Stati membri<sup>50<\/sup>. Decisioni prese all\u2019unanimit\u00e0 [\u201c<em>Le modifiche (ai Trattati) entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali<\/em>\u201d (art. 48 TUE)]. La realizzazione del mercato comune\/unico\/interno europeo \u00e8 uno dei baluardi dell\u2019intero processo di integrazione e postula, come necessario corollario, la liberalizzazione della circolazione di persone, merci, servizi e capitali (art. 26 TFUE)<sup>51<\/sup>. Vale a dire, la realizzazione di uno <em>spazio comune senza frontiere interne <\/em>non gi\u00e0 frammentato in tanti territori statali con relativi confini, dogane e dazi. In un regime di libera concorrenza non soltanto tra le imprese europee, ma anche tra gli Stati (intendendo la pi\u00f9 ampia accezione di governance centrale, regionale, comunale o pubblica amministrazione) ai quali \u00e8 precluso, salvo talune deroghe specifiche, la concessione di \u201c<em>aiuti mediante risorse statali, ovvero, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza\u201d <\/em>(art. 107 TFUE).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il regime della libera concorrenza \u2013 ovviamente disciplinato rigidamente da norme comuni sotto il controllo della Commissione europea<sup>52<\/sup> e, successivamente, ove necessario, sul piano giurisdizionale,<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>50<\/sup> In particolare, articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e articoli 26, 27, 114 e 115 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea (TFUE).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">51<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>52<\/sup> In materia di unione doganale l\u2019art. 32 TFUE sancisce che la Commissione europea, tra le altre attribuzioni, nell\u2019adempimento dei compiti che le sono affidati dai Trattati si ispira (&#8230;) \u201call\u2019evoluzione delle condizioni di concorrenza all\u2019interno dell\u2019Unione,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">della Corte di giustizia UE \u2013 rappresenta un altro snodo attorno al quale ruota l\u2019\u201danima\u201d stessa del mercato unico europeo, dell\u2019unione doganale e dell\u2019intero processo di integrazione europea. Peraltro, a conferma generale, l\u2019art. 18 TFUE sancisce, in via di principio, ma anche come diritto di cittadinanza europea, che \u201cnel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, \u00e8 vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalit\u00e0\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019Unione, quindi, sollecita gli Stati membri a rispettare il principio dell\u2019uguaglianza dei cittadini UE (art. 9 TUE), delle persone fisiche e giuridiche che beneficiano, pertanto, di uguale attenzione nell\u2019applicazione del diritto UE; la norma del trattamento nazionale costituisce una delle disposizioni giuridiche fondamentali dell\u2019ordinamento comunitario ed \u00e8 dotata di efficacia diretta, essa pu\u00f2, pertanto, essere fatta valere dai cittadini, dalle persone sia fisiche sia giuridiche, dinanzi al giudice nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per ci\u00f2 che qui interessa maggiormente, quando si richiede in ambito europeo il requisito della parit\u00e0 di trattamento ci si dovrebbe riferire alle imprese europee, a parit\u00e0 di fatturato, di ampiezza, di numero di unit\u00e0 lavorative-anno (ULA) a tempo pieno o a tempo parziale<sup>53<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vale a dire, nella fattispecie del rilascio delle concessioni marittime balneari, \u201cequivalenza\u201d nella competizione degli attori in gara.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre spiegare meglio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ferma restando la generale regolamentazione, nazionale, conferente con il diritto eurounionale, occorrerebbe tenere in debito conto \u2013 nella disciplina generale \u2013 le differenze socio-economiche delle varie zone costiere, della ricchezza valutata in termini di PIL regionale, del costo della vita, del tessuto imprenditoriale presente sul territorio, cos\u00ec che, di conseguenza, l\u2019autorit\u00e0 preposta potr\u00e0 predisporre gare e bandi pubblici<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">nella misura in cui tale evoluzione avr\u00e0\u0300 per effetto di accrescere la capacit\u00e0 di concorrenza delle imprese\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>53<\/sup> Si veda, a tal riguardo, la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese n. 3003\/361\/CE, in GUUE L 124 del 20 maggio 2003, p. 36.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">pi\u00f9 confacenti alla realt\u00e0 locale. Nel rispetto della disciplina nazionale che si conf\u00e0 alla disciplina comunitaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Laddove l\u2019equivalenza tra le imprese sia improponibile \u2013 vuoi perch\u00e9 la differenza tra la \u201cmicroimpresa\u201d<sup>54<\/sup>, la \u201cmedia\u201d e la \u201cpiccola\u201d impresa appare sproporzionata, vuoi perch\u00e9 le condizioni socioeconomiche del sito o della regione interessata sono al di sotto degli <em>standard <\/em>minimi equiparabili \u2013 non pu\u00f2 parlarsi di sana ed equa concorrenza, bens\u00ec, ove non si tengano conto di siffatti parametri, di (dis)parit\u00e0 di trattamento. Come dire una sorta di discriminazione \u201calla rovescia\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Men che meno verrebbe in rilievo la norma del trattamento nazionale tra le imprese che, a ben analizzare, non appare applicabile in talune circostanze di arretratezza e di disagio socioeconomico, salvo il preventivo intervento pubblico \u201ccompensativo\u201d \u2013 anche a favore di concessionari gi\u00e0 titolari ai concessioni demaniali \u2013 con misure atte a porre siffatte aziende in condizione di raggiungere la equiparazione tra i concorrenti, l\u2019emancipazione dal punto di vista economico-sociale, formativo, nonch\u00e9 la crescita imprenditoriale generale. Misure di equit\u00e0 social-concorrenziale da non considerare aiuti di stato vietati dalla normativa europea (artt. 107-108 TFUE), giacch\u00e9 l\u2019impresa non ne guadagna alcun beneficio competitivo, illegittimo, posto che, quanto alle imprese balneari, si tratterebbe di un\u2019evoluzione formativa e di qualit\u00e0 necessaria proprio alla sana ed equa competizione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Misure di equit\u00e0 social-concorrenziale destinate a quelle imprese che esercitano una micro-attivit\u00e0 economica a titolo individuale, familiare, in forma associativa o societaria, artigianale, al di sotto di una soglia finanziaria e \u201csocietaria\u201d che ne determini la categoria<sup>55<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>54<\/sup> Raccomandazione cit. art. 1, Titolo I dell\u2019Allegato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>55<\/sup> Raccomandazione cit. <em>il cui articolo 2 rubricato \u201cEffettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese\u201d <\/em>stabilisce: 1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) \u00e8 costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un\u2019impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un\u2019impresa<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per spiegare meglio. Laddove una micro o piccola impresa, di tipo familiare, debba concorrere ad armi pari con altre imprese dello stesso settore (turistico-balneare), italiane e\/o europee, deve essere, <em>ab initio<\/em>, messa in condizione di una parit\u00e0 di trattamento quanto meno in termini di strutture, numero degli occupati, degli investimenti, anche eco- compatibili. Accesso al mercato e alla competizione vuole dire anche parit\u00e0 di trattamento come punto di partenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Successivamente il pi\u00f9 bravo, l\u2019imprenditore pi\u00f9 capace, potr\u00e0 emergere e vincere la competizione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre inoltre segnalare che per la realizzazione del mercato interno europeo (art. 26 TFUE) il Consiglio, su proposta della Commissione, \u201cdefinisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell\u2019insieme dei settori considerati\u201d (par. 3) e il successivo art. 27 stabilisce che la Commissione europea \u201ctiene conto dell\u2019ampiezza dello sforzo che dovr\u00e0 essere sopportato, per l\u2019instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e pu\u00f2 proporre le disposizioni appropriate\u201d. Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato interno (ancora l\u2019art. 27).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per attuare le politiche comuni che gli Stati membri hanno attribuito volontariamente all\u2019Unione, sono previste procedure legislative che le istituzioni europee devono rigidamente rispettare, cos\u00ec come pure l\u2019utilizzo dell\u2019atto legislativo \u2013 pi\u00f9 invasivo rispetto ad un altro \u2013 salvo se i Trattati non decidano per espresso. Come nel caso della liberalizzazione dei servizi [salvo alcune specifiche materie regolate diversamente] il cui articolo 59, par. 1 TFUE stabilisce che \u201cper realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono <em>direttive<\/em>\u201d. Ancora il successivo art. 60 precisa che \u201cgli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virt\u00f9 delle direttive stabilite in applicazione dell\u2019articolo 59, par. 1, quando ci\u00f2 sia loro consentito dalla<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:16px\">situazione&nbsp;&nbsp;&nbsp; economica&nbsp;&nbsp;&nbsp; generale&nbsp;&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp;&nbsp; dalla&nbsp;&nbsp;&nbsp; situazione&nbsp;&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp;&nbsp; settore interessato\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A conclusione della ulteriore premessa giova ricordare che, secondo quanto stabilito dai Trattati, \u201cper esercitare le competenze dell\u2019Unione, le istituzioni adottano atti legislativi nel rispetto di procedure ben precise, in particolare, regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri<sup>56<\/sup>. La direttiva si configurerebbe, tra gli altri atti, come uno strumento giuridico pi\u00f9 duttile, pi\u00f9 flessibile, una sorta di \u201catto quadro\u201d di armonizzazione che, pur vincolando gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere lascia, tuttavia, un certo margine di apprezzamento per l\u2019atto di diritto nazionale da adottare per la \u201ctrasposizione\u201d. Insomma, un atto meno invasivo e prorompente del regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma la prassi, agevolata da una giurisprudenza della Corte di giustizia rivolta (sicuramente) alla tutela dei singoli, ma anche come deterrente nei confronti degli Stati membri, ha elaborato molteplici interpretazioni che ha comportato, nella sostanza, un\u2019applicazione diversificata delle \u201cdirettive\u201d che vale la pena spiegare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Autorevole dottrina ha segnalato che la coraggiosa giurisprudenza della Corte di giustizia sull\u2019efficacia delle direttive prende le mosse gi\u00e0 dalla sentenza <em>SACE <\/em>del 17 dicembre 1970 nella quale, per la prima volta, chiarisce il proprio pensiero e le sue scelte, invero, pi\u00f9 politiche che giuridiche<sup>57<\/sup>. Senza scendere nel dettaglio della controversia, basti ricordare che una norma del Trattato (l\u2019allora art. 13, par. 2 CEE) stabiliva la soppressione del tributo italiano, versato dalla <em>SACE<\/em>, in quanto considerato \u201ctassa di effetto equivalente a un dazio doganale\u201d<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>56<\/sup> Il regolamento ha portata generale. Esso \u00e8 obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui \u00e8 rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione \u00e8 obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari \u00e8 obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti\u201d (art. 288 TFUE).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>57<\/sup> F. Capelli, <em>Evoluzione splendori e decadenza delle direttive comunitarie<\/em>, cit., p. 18ss. Gi\u00e0 nella precedente sentenza <em>Grad<\/em>, causa 9\/70, la Corte, facendo seguito alle sentenze <em>Van Gend end Loos <\/em>(1963) e <em>Costa-Enel <\/em>(1964), aveva continuato il suo cammino interpretativo a favore della tutela degli interessi dei singoli, e, altres\u00ec, come deterrente nei confronti degli Stati inadempienti, affermando che la diretta efficacia dei singoli riguardava qualsiasi atto comunitario diverso dai regolamenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">espressamente vietato dall\u2019unione doganale e da un\u2019apposita direttiva non trasposta. Lo Stato italiano non ha provveduto a sopprimere il tributo violando, cos\u00ec, sia il Trattato sia la direttiva (della Commissione) n. 68\/31.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte di giustizia adita dal Tribunale di Brescia ha sancito sia l\u2019effetto diretto dell\u2019art. 13 CEE \u2013 classica \u201cnorma in bianco\u201d \u2013 in combinato con la direttiva n. 68\/31 che, di quell\u2019articolo, ne rappresentava l\u2019effettiva applicazione, sia l\u2019<em>effetto diretto delle direttive non trasposte <\/em>in quanto sarebbero in grado di produrre, comunque, effetti diretti senza attendere la trasposizione da parte dello Stato, facendo sorgere, ove riscontrabili, diritti soggettivi in capo ai singoli. Vale la pena ricordare ulteriormente che la direttiva, a differenza del regolamento che ha portata generale ed \u00e8 direttamente applicabile, \u00e8 indirizzata agli Stati membri, non \u00e8 (di regola) direttamente applicabile e richiede, entro un termine perentorio, un atto nazionale per il risultato che intende raggiungere, fatta salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (c. d. \u201criserva di competenza\u201d nazionale).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per la nostra riflessione sulle direttive (inclusa la \u201cBolkestein\u201d) si possono fare due specifiche precisazioni. In primo luogo, le accuse che gi\u00e0 in quegli anni furono poste alla Commissione europea riguardavano l\u2019illegittimit\u00e0 delle sue proposte ritenute troppo \u201cdettagliate\u201d che avrebbero impedito al Consiglio UE \u2013 \u201cdei ministri nazionali\u201d \u2013 ossia l\u2019istituzione rappresentativa dei governi nazionali, di esercitare il loro potere discrezionale ancora oggi molto importante e decisivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche nel successivo e ben noto caso <em>Van Duyn <\/em>\u2013 una cittadina olandese a cui nel 1973 fu vietato l\u2019ingresso in Gran Bretagna, giustificato da motivi di ordine pubblico \u2013 la Corte ha riconosciuto esplicitamente che la direttiva in questione poteva spiegare effetti diretti analoghi a quelli dei regolamenti<sup>58<\/sup>. La Corte ha, tuttavia, precisato che una direttiva per godere della efficacia diretta necessiti che le sue disposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise, sempre che lo Stato membro non abbia recepito la direttiva entro il termine fissato, ovvero, la abbia trasposta in modo inadeguato \u2013 in toto o in parte \u2013 nel proprio ordinamento giuridico. La Corte di giustizia, tuttavia, sulla scia di evidenti contestazioni (politiche) da parte degli Stati membri, ha modificato (in parte) il proprio indirizzo<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>58<\/sup> In materia di libera circolazione dei lavoratori, causa 41\/74 del 4 dicembre 1974.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">giurisprudenziale confutando l\u2019efficacia diretta delle direttive, quanto meno sotto il profilo formale, ma riconoscendola sotto il profilo sostanziale [sentenze <em>Ratti <\/em>(1979) e <em>Becher <\/em>(1980)].<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cos\u00ec si giunge al filone giurisprudenziale che, secondo autorevole dottrina, ha reso possibile il \u201cdeclino\u201d delle direttive quanto meno cos\u00ec come si pensava fossero ipotizzate come uno strumento legislativo pi\u00f9 duttile e flessibile, ovviamente diverso dal regolamento<sup>59<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma, a ben vedere, di vero e proprio declino delle direttive non appare corretto argomentare, ancora oggi, proprio alla luce della direttiva Bolkestein.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, con la sentenza <em>Marshall <\/em>del 1986 nella quale la Corte mette in chiaro alcuni punti chiave e, per la verit\u00e0, cerca di limitare gli effetti perversi della giurisprudenza sulla diretta applicabilit\u00e0 delle direttive, ha specificato la sua giurisprudenza e gli conseguenze dell\u2019efficacia diretta delle direttive: \u201ceffetti verticali\u201d, cio\u00e8 azionabili esclusivamente nei confronti dello Stato (a cui la direttiva \u00e8 indirizzata) ed \u201ceffetti orizzontali\u201d applicabile anche tra le persone fisiche e\/o giuridiche. Tuttavia, molte sono le contestazioni e le problematiche che potrebbero sorgere da siffatta distinzione, ove si pensi ad esempio alla disparit\u00e0 di trattamento che si verrebbe a creare laddove la stessa controversia verrebbe a costituirsi tra due privati cittadini (effetti \u201corizzontali\u201d), ovvero tra un privato cittadino e lo Stato inteso anche come pubblica amministrazione (effetti \u201cverticali\u201d): nel primo caso il privato cittadino non potrebbe invocare la direttiva non ancora (o mal) recepita nei confronti del suo datore di lavoro privato, mentre, certamente s\u00ec nel secondo caso, trattandosi di pubblico impiego, essendo la pubblica amministrazione (lo Stato in tutte le sue appendici) il datore di lavoro. Ricordando che la giurisprudenza comunitaria in materia di diretta applicabilit\u00e0 (o \u201cefficacia\u201d) delle direttive, appena richiamata, \u00e8 integralmente recepita in quella nazionale, che in caso di conflitto tra la norma europea (con le caratteristiche sopra ricordate) e norma interna incompatibile, non solo gli organi giurisdizionali, ma anche quelli amministrativi sono tenuti a disapplicare le regole interne contrastanti.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>59<\/sup> F. Capelli, <em>Evoluzione splendori e decadenza delle direttive comunitarie<\/em>, cit., p. 53ss.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa come altre questioni che attengono alla corretta trasposizione della direttiva restano comunque aperte e in attesa di possibili futuri sviluppi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 perch\u00e9, \u00e8 insito nello strumento della direttiva possibili (e probabili) inadempimenti dello Stato, verosimilmente, allorch\u00e9 si tratti di direttive \u201cdettagliate\u201d ovvero cc.dd. \u201ca maglie strette\u201d, che non lasciano ampio margine di discrezionalit\u00e0 allo Stato nella sua trasposizione. Sebbene, e questo va sottolineato, la Corte abbia fatto quanto possibile per tutelare, da un lato, le persone e i diritti loro derivanti da una direttiva e, dall\u2019altro, far comprendere agli Stati membri \u2013 come deterrente \u2013 che non possono giovarsi del loro inadempimento negando la mancanza di adeguamento nazionale alla direttiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sicch\u00e9, la Corte, sempre nella prospettiva di un innegabile <em>favor integrationis (<\/em>e tutela dei diritti delle persone), ha ulteriormente allargato la protezione delle posizioni giuridiche soggettive dei privati (in presenza di un inadempimento da parte dello Stato), che pertanto, possano essere tutelate, in alternativa, in presenza di talune condizioni, grazie all\u2019innovativo principio della responsabilit\u00e0 dello Stato e conseguente diritto al risarcimento del danno (sentenza <em>Francovich<\/em><sup>60<\/sup>), ovvero, nella impossibilit\u00e0, quantomeno attenersi all\u2019obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario del diritto interno. L\u2019obbligo di interpretazione conforme incombe non solo sulle norme varate dopo, ma anche su quelle varate prima delle fonti dell\u2019Unione europea \u2013 direttive in particolare \u2013 in rapporto di potenziale conflitto con esse<sup>61<\/sup>. Se \u00e8 vero che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale, cos\u00ec elaborato dal diritto comunitario, riguarda in primo luogo le norme interne introdotte per recepire le direttive, esso<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>60<\/sup> Sentenza Corte di Giustizia 19 novembre 1991, cause riunite C 6\/90 e C 9\/90. Sulla quale, tra i tanti, M. Fragola, <em>La responsabilit\u00e0 dello Stato e la tutela dei diritti dei singoli<\/em>, in <em>Temi di diritto dell\u2019Unione europea<\/em>, Milano, 2008, pp. 47-79; Id. <em>La responsabilit\u00e0 dello Stato membro e i diritti dei singoli nella prospettiva della Costituzione europea<\/em>, in <em>Il Trattato che istituisce una Costituzione per l\u2019Europa, Costituzioni nazionali, diritti fondamentali <\/em>(a cura di S. Gambino), Milano, 2006, pp. 415-430; Id. <em>La responsabilit\u00e0 dello Stato nei confronti dei singoli nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia<\/em>, in <em>Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali<\/em>, n. 4-1997, p.681ss.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>61<\/sup> Cfr. Corte di giustizia, sent. 13 novembre 1990, causa C-106\/89, <em>Marleasing<\/em>, punto 8; nonch\u00e9, ancor pi\u00f9 esplicitamente, sent. 5 ottobre 2004, cause riunite C-397\/01 a C- 403\/01, <em>Pfeiffer<\/em>, punto 115.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">non si limita, tuttavia, all\u2019esegesi di tali norme, bens\u00ec esige che il giudice nazionale prenda in considerazione qualsiasi norma di diritto nazionale per valutare in quale misura possa essere applicato al caso concreto, in modo tale da non comportare un risultato contrario a quello cui mira la direttiva (c.d. \u201ceffetto utile\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, la diretta applicabilit\u00e0 delle direttive \u2013 o di una parte di esse \u2013 bench\u00e9 riconosciuta dalla giurisprudenza nazionale non \u00e8 incondizionata. Se \u00e8 vero, infatti, che l\u2019applicazione diretta di una direttiva non trasposta, dettagliata, con norme chiare, precise ed incondizionate va considerata unidirezionalmente nell\u2019ottica dell\u2019applicazione di diritti ai singoli sanciti dal diritto unionale, \u00e8 vero parimenti che qualora si tratti di effetti \u201cverticali inversi\u201d (<em>inverse direct effect<\/em>), cio\u00e8 a dire, quando \u00e8 il potere pubblico ad avvalersi di una direttiva a danno di un singolo, la prospettiva \u00e8 ribaltata e cambia il titolare del diritto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In effetti, nell\u2019ottica della declaratoria di \u201cefficacia diretta\u201d, che comunque rimane non determinante nella fattispecie, l\u2019art. 12 della direttiva \u201cBolkestein\u201d <em>non impone<\/em>, n\u00e9 direttamente n\u00e9 indirettamente, obblighi a carico dei singoli, ma disciplina in maniera precisa e dettagliata, viceversa, obblighi agli Stati membri, in particolare, il vincolo ineludibile di svolgere una procedura di selezione aperta ed imparziale qualora il numero di autorizzazioni per una determinata attivit\u00e0 sia limitato per via della scarsit\u00e0 delle risorse naturali disponibili<sup>62<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da quanto sopra emerge che, nonostante le alchimie interpretative della Corte UE, laddove l\u2019atto legislativo unionale sia entrato in vigore, molto scarse (o nulle) sono le possibilit\u00e0 in capo allo Stato membro di non adeguarsi, salvo eventuali ricorsi dinanzi alle magistrature nazionali, ovvero al Tribunale o alla Corte di giustizia dell\u2019Unione europea per verificarne l\u2019adeguatezza e la conformit\u00e0 ai Trattati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 quindi nella fase unionale di costruzione del diritto UE \u2013 c.d \u201cfase ascendente\u201d \u2013 che occorre far valere gli interessi nazionali, non soltanto in sede di Consiglio dell\u2019Unione ma anche nel Parlamento europeo (rappresentativo degli interessi dei cittadini), facendo in modo che<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>62<\/sup> R. Mastroianni, <em>Il Consiglio di Stato e le concessioni balneari: due passi avanti e uno indietro<\/em>, cit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">l\u2019interesse specifico nazionale sia fatto valere \u2013 <em>rectius<\/em>: includere \u2013 ancorch\u00e9 integrato nell\u2019interesse generale e collettivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una ultima considerazione sulle fonti eurounionali applicabili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La materia che ci occupa, nella segnalata prospettiva comunitaria, attiene sostanzialmente al mercato unico europeo e alla liberalizzazione dei servizi, non riguardando, dal punto di vista delle fonti eurounionali, n\u00e9 il diritto di propriet\u00e0 (art. 345 TFUE) n\u00e9 la debole e generica base giuridica della politica comunitaria del turismo (art. 195 TFUE)<sup>63<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel senso che, quanto al contenuto delle concessioni balneari, evidentemente, non si concretizza alcun diritto di propriet\u00e0 sul bene demaniale configurandosi, viceversa, un diritto di uso, di utilizzo, nei limiti e nelle forme previste dalla concessione stessa. Un diritto reale di propriet\u00e0, per converso, si concretizza nelle fabbriche e nei manufatti che il concessionario ha prodotto a sue spese necessarie all\u2019esercizio della concessione<sup>64<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, la conservazione del bene paesaggistico \u00e8 primario e non pu\u00f2 tradursi nella deprivazione del valore naturalistico e culturale della costa demaniale. Su questo punto \u00e8 intervenuta una recentissima giurisprudenza<sup>65<\/sup>, proprio in materia di manufatti necessari al concessionario per l\u2019esercizio dei servizi turistico-balneari oggetto della concessione.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>63<\/sup> Per una sorta di \u201cpolitica comunitaria del turismo\u201d prima del Trattato di Lisbona grazie all\u2019utilizzo di altre basi giuridiche cfr. M. Fragola, <em>Profilo comunitario del turismo<\/em>, Padova, 1998 e <em>Codice della legislazione del turismo<\/em>, Milano, 1995. Per un commento sistematico dell\u2019art. 195 cfr. M. Fragola, Art. 195, in Trattati dell\u2019Unione europea, a cura di Antonio Tizzano, II ed., 2014, Milano, pp. 1659-1664.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>64<\/sup> Peraltro, i giudici di Lussemburgo hanno affermato che l\u2019art. 345 TFUE \u00e8 espressione del \u201cprincipio di neutralit\u00e0\u201d dei Trattati in relazione ai regimi di propriet\u00e0 negli Stati membri. Il 22 ottobre 2013 la Grande Sezione della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea ha emesso la sentenza concernente le cause riunite <em>Staat der Nederlanden <\/em>c. <em>Essent NV <\/em>(C-105\/12), c. <em>Essent Nederland BV <\/em>(C-105\/12), c. <em>Eneco Holding NV <\/em>(C-106\/12) e c. <em>Delta NV <\/em>(C-107\/12) i cui paragg. 29 e 30 sanciscono il principio di neutralit\u00e0 dei Trattati in relazione ai regimi di propriet\u00e0 negli Stati membri. L\u2019art. 345 TFUE, infatti, sancisce che \u201cI trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di propriet\u00e0\u0300 esistente negli Stati membri\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>65<\/sup> Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 marzo 2023 n. 2559<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la suprema Corte amministrativa, la realizzazione di strutture funzionali alla balneazione costituisce una modalit\u00e0 di utilizzo del bene paesaggistico che non pu\u00f2 tradursi nella deprivazione del valore naturalistico e culturale, che deve essere sempre preservato e in modo preminente. Alla luce dei principi costituzionali, infatti, le possibilit\u00e0 di sfruttamento per ragioni turistiche e ricreative sono da considerarsi secondarie rispetto alla prioritaria esigenza di tutela della costa. Pertanto, qualora una disposizione legislativa regionale (come nel caso in questione) consenta il mantenimento, per l\u2019intero anno solare, delle strutture funzionali all\u2019attivit\u00e0 balneare, purch\u00e9 di facile amovibilit\u00e0, tale norma regionale non va intesa nel senso di prescrivere, quale regola ordinaria, il mantenimento delle strutture per l\u2019intero anno solare, bens\u00ec come eccezione limitata ai casi in cui tale possibilit\u00e0 non incida sulle predette esigenze di tutela paesaggistica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ultimo, quanto alle competenze eurounionali in materia di turismo (a nostro avviso materia non applicabile in via esclusiva alla fattispecie delle concessioni balneari<sup>66<\/sup>), va preliminarmente segnalato che la direttiva Bolkestein non \u00e8 stata adottata ai sensi dell\u2019art. 195 TFUE \u2013 vale a dire nell\u2019ambito della realizzazione di una politica eurounionale del turismo \u2013 bens\u00ec, come ampiamente segnalato, in materia di libera circolazione dei servizi e libert\u00e0 di stabilimento, in quanto, \u201cuna maggiore competitivit\u00e0 del mercato dei servizi \u00e8 essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell\u2019Unione europea\u201d (considerando n. 2).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dubbi e perplessit\u00e0 sorgono sulle concessioni delle spiagge per uso balneazione&nbsp;&nbsp; (dal lat. <em>balnearius<\/em>,&nbsp;&nbsp; pi\u00f9&nbsp;&nbsp; tardi <em>balnearis<\/em>,&nbsp;&nbsp; derivazione di <em>baln\u0115um <\/em>\u201dbagno\u201d) e servizi collegati, come una forma di vero e proprio \u201cturismo\u201d e non di \u201cescursionismo balneare\u201d<sup>67<\/sup>; tuttavia, tra i tanti \u201cturismi\u201d se di \u201cturismo balneare\u201d trattasi, si tratterebbe dell\u2019esercizio di un servizio \u201cturistico\u201d senza professionalit\u00e0, laddove,<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>66<\/sup> Sebbene il considerando n. 33 sancisca che tra i servizi oggetto della direttiva rientrano numerose attivit\u00e0 in costante evoluzione, fra le quali figurano (&#8230;) \u201cil settore del turismo compresi i servizi delle guide turistiche\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>67<\/sup> Escursionismo balneare \u201cmordi e fuggi\u201d da esaurirsi nell\u2019arco di una giornata grazie all\u2019utilizzo dei siti oggetto di concessioni marittimo-balneari per uso balneazione, elioterapia, svago e utilizzo del tempo libero con conseguenti servizi aggiuntivi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">viceversa, i servizi turistici e le \u201cprofessioni del turismo\u201d sono sempre pi\u00f9 professionalizzati e adeguatamente formati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Considerata la sfuggente nozione generale di \u201cturismo\u201d che ha appassionato da pi\u00f9 di un secolo studiosi di diverse discipline<sup>68<\/sup>, la definizione di servizi turistici, mestieri e\/o professioni turistiche non poteva essere chiara, precisa, essendo invece ambigua e generica. Secondo l\u2019Organizzazione Mondiale del turismo (OMT) la definizione di \u201cprofessioni turistiche\u201d generalmente accolta \u00e8 \u201cquelle (professioni) che organizzano e forniscono servizi di promozione dell\u2019attivit\u00e0 turistica, nonch\u00e9 servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti\u201d<sup>69<\/sup>. Nozione ripresa con qualche specifica anche dal \u201cCodice del turismo\u201d (d.lgs n. 79 del 2011). Sicch\u00e9 c\u2019\u00e8 da meditare.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">(&#8230;)<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>ALCUNE NOTE SULLA MAPPATURA DEI BENI PUBBLICI DEMANIALI E DEI CONCESSIONARI IN ITALIA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo i dati ISPRA la costa italiana ha una lunghezza di circa<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">8.300 km. Nella determinazione della lunghezza sono considerati anche tratti di costa rettilinei introdotti in corrispondenza delle foci dei fiumi e delle strutture portuali e marittime (c.d. \u201ccosta fittizia\u201d) e tratti di costa artificiali con strutture permanenti realizzate a ridosso della costa<sup>70<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La c.d \u201cmappatura\u201d si fonda sulla legge 5 agosto 2022, n. 118 \u201cLegge annuale per il mercato e la concorrenza 2021\u201d<sup>71<\/sup> il cui articolo 2<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>68<\/sup> Per tutti B. Belotti, <em>Il diritto turistico<\/em>, Milano, 1919. In epoca successiva G. Mariotti, <em>Storia del turismo<\/em>, Roma, 1958; U. Fragola, <em>Studi sul turismo<\/em>, Napoli, 1967;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">M. P. Chiti, <em>Profilo pubblico del turismo<\/em>, Milano, 1970; F. Tedeschini, <em>Turismo e poteri pubblici<\/em>, Milano, 1983; con un incremento esponenziale dello studio interdisciplinare del turismo a partire dagli anni \u201890 ad oggi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>69<\/sup> Cfr. L. Righi, <em>Le professioni turistiche<\/em>, in V. Franceschelli, F. Morandi, <em>Manuale di diritto del turismo<\/em>, 7a ed., Torino, 2019, p. 208.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>70<\/sup> Dati ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) &#8211; Pi\u00f9 del 9% di costa \u00e8 ormai artificiale, delimitata da opere radenti la riva (3,7%), porti (3%) e strutture parzialmente sovraimposte al litorale (2,4%).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>71<\/sup> Gazz. Uff. n.188 del 12-8-2022<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">rubricato \u201cDelega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici\u201d, stabilisce la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici. Una indagine sui beni demaniali disponibili e sulle concessioni in atto che dovranno essere riassegnate entro il 31 dicembre 2024 tramite procedure selettive ai sensi della legge 118\/2022. Nel decreto attuativo previsto dalla legge sulla concorrenza, non si va a disciplinare le gare pubbliche per riassegnare le concessioni, bens\u00ec ci si limita ad avviare la ricognizione di tutte le autorizzazioni pubbliche di beni statali, incluse quelle del demanio marittimo su cui insistono stabilimenti balneari, ormeggi, porti e varie altre attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ricognizione delle concessioni pubbliche \u00e8 demandata a un costituendo \u201csistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici\u201d presumibilmente chiamato \u201cSiconbep\u201d, che richieder\u00e0 in via telematica a tutte le amministrazioni locali di comunicare periodicamente ogni dato sulle concessioni pubbliche. Il che lascia quanto meno perplessi laddove il Sistema informativo demanio (Sid), operativo dal 1993, \u00e8 gi\u00e0 in possesso di una buona parte dei dati necessari<sup>72<\/sup>. Si tratterebbe di aggiornare i dati esistenti nel data base.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ad ogni modo, nella ricerca di tratti costieri demaniali utilizzabili a fini di politiche balneari occorre tenere in debito conto alcuni fondamenti<sup>73<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In primo luogo, la tutela ambientale delle coste e dei litorali demaniali gi\u00e0 ampiamente occupati e cementificati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre quindi una pianificazione idonea a garantire uno sviluppo delle zone costiere eco-durevole nonch\u00e9 socialmente plausibile, in quanto, oltre a prevedere la tutela della costa come aspetto attinente alla difesa del suolo e del territorio pi\u00f9 interno, persegue altres\u00ec l\u2019obiettivo di tutela e valorizzazione della qualit\u00e0 ambientale della zona costiera e delle sue risorse<strong>. <\/strong>La zona costiera, infatti, rappresenta un valore da preservare poich\u00e9 fa parte dell\u2019economia costiera nazionale e, a ben<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>72<\/sup> Istituito con la Legge n. 44\/1991, peraltro, designato anche come il \u201csito istituzionale\u201d previsto dal D.Lgs. 17.10.2016. n. 201 (attuativo della direttiva 2014\/89\/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>73<\/sup> Per una ricostruzione completa e tecnica si rinvia allo studio dell\u2019ISPRA https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.isprambiente.gov.it\/files\/pubblicazioni\/statoambiente\/tematiche-\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.isprambiente.gov.it\/files\/pubblicazioni\/statoambiente\/tematiche-<\/a> 2012\/Cap.5_Mare_ambiente_costiero.pdf<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">vedere, \u00e8 un sistema estremamente delicato e incredibilmente fragile, sul quale si concentrano usi e interessi molteplici che a loro volta generano forti pressioni sulle varie componenti ambientali, la cui gestione \u00e8 divenuta critica a causa di uno sviluppo del territorio che non \u00e8 stato mantenuto entro i limiti della tolleranza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il 53% del limite interno delle spiagge \u00e8 ormai artificiale e il relativo 87% \u00e8 rappresentato da tessuto urbano denso dei centri abitati e prevalentemente da abitazioni sparse, spesso con nuclei abitativi adibiti a seconde case e destinate al turismo balneare<sup>74<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si ha, quindi, l\u2019opportunit\u00e0 di invertire il trend dannoso e di porre rimedio, quanto meno in parte, alla \u201ccannibalizzazione\u201d dei siti costieri non adatti ai servizi balneari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La gestione della fascia costiera, lo si ribadisce, \u00e8 una problematica fondamentale da affrontare attraverso un approccio integrato e non settoriale, per conseguire un miglioramento qualitativo e una programmazione e gestione sostenibile delle risorse ambientali presenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo stesso dicasi per i ripascimenti (\u201c<em>beach nourishment<\/em>\u201d), vale a dire, l\u2019accumulazione periodica, naturale o artificiale, di sabbia negli arenili con lo scopo di mantenere una quantit\u00e0 apprezzabile di sedimenti sulla costa che \u00e8 disciplinata in tutte le Regioni italiane in modo non sempre omogeneo<sup>75<\/sup>. La disciplina \u00e8, a tutt\u2019oggi, piuttosto articolata ma \u00e8 innegabile che \u00e8 stata espressamente sancita l\u2019attribuzione alle Regioni di funzioni in via concorrente nella materia della protezione \u2013 in senso ambientale \u2013 dell\u2019ambiente costiero, da svolgere pur sempre<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>74<\/sup> Fonte: ISPRA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>75<\/sup> La materia del ripascimento degli arenili, e pi\u00f9 in generale quella della difesa delle coste, che per anni ha sofferto di una disciplina lacunosa e poco armoniosa nell\u2019attribuzione delle competenze, ha ricevuto un primo ordinato assetto con la legge l8 maggio 1989, n. 183 \u201cNorme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo\u201d, che ha compreso fra le attivit\u00e0 di programmazione, pianificazione ed attuazione degli interventi destinati a realizzare la finalit\u00e0 della difesa del suolo \u201cla protezione delle coste e degli abitati dell\u2019invasione e dall\u2019erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi\u201d (art. 3, comma 1, lettera g), delegandone le funzioni<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">&#8211; con esclusione delle aree di rilievo e di interesse nazionale &#8211; alle regioni (art. 10, comma 7).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">nell\u2019osservanza dei criteri e delle norme tecniche individuati dallo Stato a fini di tutela delle acque marine.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In Italia, circa il 70% delle coste basse \u00e8 costituito da spiagge sabbiose o ghiaiose, per una lunghezza complessiva di 3.270 km e una superficie territoriale di oltre 120 km2. Le spiagge italiane sono generalmente ampie (alcune decine di metri), presenti soprattutto sul fronte adriatico. L\u2019Emilia-Romagna e il Veneto hanno le spiagge pi\u00f9 ampie; la Sicilia \u00e8 la regione con il maggior numero di chilometri di litorali sabbiosi, mentre la Calabria ha il maggior numero di km<sup>2<\/sup> di spiagge, pari al 20% della superficie nazionale<sup>76<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche l\u2019ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione ambientale) si occupa della questione a livello delle singole regioni. Le 19 ARPA Regioni, le due ARPA delle province autonome di Trento e Bolzano e ISPRA compongono il \u201cSistema nazionale per la protezione dell\u2019ambiente\u201d (SNPA).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Peraltro, anche <em>l\u2019European Environment Agency <\/em>si occupa in modo costante della salvaguardia ambientale delle coste europee rappresentando un quadro molto variegato e complesso<sup>77<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cFrom the North Sea to the Black Sea, the European continent is surrounded by seas with unique characteristics and each faces major challenges. Similarly, coastal zones, which are home to millions of Europeans, mirror this diversity ranging from sand dunes and rocky cliffs to large estuaries. Europeans have been transforming coastal zones for centuries, building cities, ports, and tourism resorts, where many communities rely on healthy and clean coastal and marine ecosystems\u201d<sup>78<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>76<\/sup> Fonte ISPRA. https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.isprambiente.gov.it\/files\/pubblicazioni\/statoambiente\/tematiche-\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.isprambiente.gov.it\/files\/pubblicazioni\/statoambiente\/tematiche-<\/a> 2012\/Cap.5_Mare_ambiente_costiero.pdf<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>77<\/sup> The European Environment Agency (EEA) is an agency of the European Union that delivers knowledge and data to support Europe\u2019s environment and climate goals.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>78<\/sup> Cos\u00ec Ana Paula de Sousa nel suo \u201cSeas and coasts\u201d consultabile in https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.eea.europa.eu\/en\/topics\/in-depth\/seas-and-coasts\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.eea.europa.eu\/en\/topics\/in-depth\/seas-and-coasts<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quindi, da tutto ci\u00f2 si ricava una fonte importantissima di dati provenienti da varie entit\u00e0 che appaiono indispensabili per la mappatura generale, sia delle coste\/spiagge sia delle concessioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Portale del Mare (SID) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) considerato da taluni obsoleto e inutilizzabile \u00e8, tuttavia, una fonte importante di ricerca e accertamento del patrimonio demaniale delle coste italiane, certo, da aggiornare nei dati e adeguare alle esigenze specifiche che le necessit\u00e0 normative richiedono<sup>79<\/sup>. Cliccando, tuttavia, sulle coste italiane (e non solo) con \u201cGoogle ibrido\u201d, \u00e8 possibile \u201czoommare\u201d sui punti di interesse e avere un quadro abbastanza preciso dello stato dell\u2019arte (anche utilizzando sistemi di \u201cwebcam\u201d in tempo reale). In effetti \u00e8 possibile individuare il posizionamento dei frangiflutti \u2013 strutture artificiali non sempre ecosostenibili situate&nbsp; a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ridosso&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; delle coste per proteggere spiagge, moli o attracchi dai flutti e dall\u2019erosione provocata dal moto ondoso \u2013 anche definiti frangimare, frangionde, e tanti altri sinonimi, fino a giungere a lunghi \u201cserpentoni\u201d costituiti da strutture (tetrapodi) in cemento che definirei veri e propri \u201cecomostri\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo uno studio del c.d. \u201cTavolo dell\u2019erosione costiera\u201d<sup>80<\/sup>, al fine di chiarire il concetto di \u201csostenibilit\u00e0\u201d nel caso specifico, vale la pena ricordare cosa viene inteso per \u201ccosta sostenibile\u201d, vale a dire, una zona costiera che sia:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"a\">\n<li><em>Resiliente<\/em>: capace di adattarsi alle future incertezze del cambiamento climatico, tra cui l\u2019aumento del livello del mare, il riscaldamento e la siccit\u00e0; resiliente alla variabilit\u00e0 del clima, come le tempeste estreme, inondazioni, onde, ecc.; resiliente ai terremoti e all\u2019erosione; resiliente agli impatti negativi dei processi umani, tra cui la pressione del turismo e dello sviluppo urbano sulla costa.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Produttiva<\/em>: produttiva finanziariamente in settori economici tradizionali, moderni e futuri; in grado di sostenere le aspirazioni<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><img decoding=\"async\" src=\"\" width=\"146\" height=\"3\"><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>79<\/sup> https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.sid.mit.gov.it\/mappa\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.sid.mit.gov.it\/mappa<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>80<\/sup> MATTM-Regioni, Linee Guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti dei Cambiamenti climatici. Documento elaborato dal Tavolo Nazionale sull\u2019Erosione Costiera MATTM-Regioni con il coordinamento tecnico di ISPRA, 2018,&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href=\"http:\/\/www.erosionecostiera.isprambiente.it\/files\/linee-guida-\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.erosionecostiera.isprambiente.it\/files\/linee-guida-<\/a> nazionali\/TNEC_LineeGuidaerosionecostiera_2018.pdf<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">economiche della comunit\u00e0 costiere, di fornire un asset competitivo per l\u2019economia locale ad alto contenuto di valori naturali ed economici, di aumentare il benessere e di ridurre la povert\u00e0<sup>81<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Diversificata<\/em>: ecologicamente varia, un mosaico di ecosistemi marini e terrestri, di diversi paesaggi rurali e urbani, vecchi e nuovi; una economia varia, in grado di garantire una societ\u00e0 aperta e una grande variet\u00e0 di gruppi sociali, con una distinta caratterizzazione Mediterranea.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Distintiva<\/em>: mantenendo la specificit\u00e0 culturale delle zone costiere, comprese l\u2019architettura, i costumi e paesaggi, riconoscendo il Mediterraneo come la \u201cculla della civilt\u00e0\u201d &#8211; fornendo una immagine distintiva di marketing su cui attrarre investimenti<sup>82<\/sup>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Attrattiva<\/em>: mantenendo l\u2019attrattivit\u00e0 della costa, non solo per i visitatori, ma anche per la popolazione locale e per gli investitori, per promuovere un ciclo di auto-sostegno di una crescita sostenibile.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Salutare<\/em>: esente da inquinamento da fonti terrestri e di origine marina, con aria e acque dolci e marine pulite, con un ambiente sano per le persone, per le risorse naturali come la pesca, e per la fauna selvatica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel momento in cui la mappatura sar\u00e0 in via di completamento occorrer\u00e0 tenere in debito conto siffatti parametri.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La \u201cmappatura\u201d che si va a prefigurare non riguarda soltanto la ricognizione dei beni demaniali gi\u00e0 in uso o aree potenziali, bens\u00ec attiene anche ai rapporti concessori in atto ovvero scaduti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infatti, l\u2019art. 2, rubricato \u201cDelega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici\u201d annuncia (par. 1) la \u201ccostituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicit\u00e0 e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori\u201d. La rilevazione di tutti i rapporti concessori deve identificare l\u2019ambito oggettivo e soggettivo delle<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>81<\/sup> Questo \u00e8 un obiettivo delicato e decisivo al tempo stesso che appare come il punto fondamentale della nostra analisi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>82<\/sup> Da integrarsi con i punti b) e e).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">concessioni stesse, la piena conoscibilit\u00e0 della durata, dei rinnovi, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell\u2019ente proprietario e, se diverso da questo, dell\u2019ente gestore, e di ogni altro dato utile a verificare la proficuit\u00e0 dell\u2019utilizzo economico del bene, in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell\u2019interesse pubblico \u00e8 previsto il coordinamento e l\u2019interoperabilit\u00e0 con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le disposizioni (artt. 3 e 4) sull\u2019efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalit\u00e0 turistico-ricreative e sportive, e la Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalit\u00e0 turistico- ricreative e sportive, conformano il regime concessorio dei beni demaniali marittimi per finalit\u00e0 turistico ricreative all\u2019articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea e all\u2019articolo 12 della direttiva 2006\/123\/CE, tenuto conto delle sentenze dell\u2019Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Dataset \u201copendata\u201d contiene gli avvisi, i bandi e gli esiti di gara in formato aperto raccolti dalla Banca dati SCP &#8211; Servizio Contratti Pubblici<sup>83<\/sup> gestita dalla Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>83<\/sup> Il Servizio contratti pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, realizzato in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA, d\u00e0 attuazione agli obblighi informativi e di pubblicit\u00e0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;previsti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;dal&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;D.lgs.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;50\/2016&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;in&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ordine&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;a: pubblicit\u00e0 di avvisi, bandi ed esiti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (articoli 29 e 73 del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016); pubblicit\u00e0 dei programmi biennali di acquisti di beni e servizi e dei programmi triennali dei lavori pubblici, nonch\u00e9 dei relativi aggiornamenti annuali (articolo 21 del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, 16 gennaio 2018, n. 14); pubblicazione degli atti di cui all\u2019art.29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; rilevazione e pubblicazione dell\u2019elenco anagrafe delle opere incompiute (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42 ). SCP fornisce altres\u00ec un servizio di supporto tecnico giuridico di help desk alle stazioni appaltanti sulla disciplina dei contratti pubblici al fine di favorire uniformit\u00e0 di indirizzi ed evitare molteplicit\u00e0 di soluzioni operative (articolo 214, comma 10, del Codice dei contratti pubblici). SCP viene erogato integralmente online ed \u00e8 articolato su base nazionale e regionale costituendo un sistema a rete tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni e Province autonome, che consente agli<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non appare del tutto soddisfacente nell\u2019attualit\u00e0 dei dati ma \u00e8 pur sempre una fonte importante ed accessibile facilmente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, \u00e8 possibile reperire ulteriori informazioni disponibili sul sito <a href=\"http:\/\/www.serviziocontrattipubblici.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.serviziocontrattipubblici.it <\/a>che consente alle stazioni appaltanti di pubblicare gli avvisi ed i bandi per lavori, servizi e forniture ed altre informazioni<sup>84<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(&#8230;)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dall\u2019analisi complessiva delle questioni trattate se ne ricava una realt\u00e0 fortemente complessa, sia per quanto riguarda il quadro giuridico di riferimento, sia per quanto attiene al regime concessorio nazionale del demanio marittimo, sia, ancora, sulla ipotetica disponibilit\u00e0 di nuovi beni demaniali marittimi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una legge organica e strutturale che possa dare chiarezza al settore e continuit\u00e0 al regime concessorio e alle attivit\u00e0 dei concessionari balneari e marittimi appare quindi improrogabile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pur nel gradimento del <em>refrain <\/em>di Mina \u201cp<em>er quest\u2019anno non cambiare&#8230;stessa spiaggia, stesso mare<\/em>\u201d <em>(<\/em>1963) occorre, giocoforza, rivedere l\u2019intero settore nell\u2019interesse e nei diritti di tutti. E che quindi ognuno faccia la sua parte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La versione integrale il libro pu\u00f2 essere acquistato nelle maggiori librerie, piattaforme specializzate online o direttamente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">dall\u2019Editore Luigi Pellegrini https:\/\/<a href=\"http:\/\/www.pellegrinieditore.it\/book-author\/fragola-massimo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.pellegrinieditore.it\/book-author\/fragola-massimo\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ci\u00f2 perch\u00e9, sono ipotizzabili altre \u201cfrizioni\u201d politiche nel prossimo futuro. Con il che. Si prevede un impegno del legislatore e il conseguente lavoro delle magistrature nazionali ed europee. La questione giuridica di fondo \u00e8 talmente complessa che un \u201cr\u00e9sum\u00e9\u201d appare improbabile. Tuttavia, con un esercizio di buona volont\u00e0, a voler semplificare al massimo, le questioni &#8230; <a title=\"Le concessioni balneari in Italia alla luce del diritto dell\u2019Unione europea\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/concessioni-balneari-in-italia\/\" aria-label=\"Read more about Le concessioni balneari in Italia alla luce del diritto dell\u2019Unione europea\">Read more<\/a><\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"ppma_author":[43],"class_list":["post-4955","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-focus"],"authors":[{"term_id":43,"user_id":2,"is_guest":0,"slug":"massimo-fragola","display_name":"Massimo Fragola","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/f926600dc025a3d860036990925c608dd03bc422cf109b42fde13d60d942917d?s=96&d=mm&r=g","author_category":"","first_name":"Massimo","last_name":"Fragola","user_url":"","job_title":"","description":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4955","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4955"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4955\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4955"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4955"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4955"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=4955"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}