{"id":4469,"date":"2022-07-13T22:58:56","date_gmt":"2022-07-13T20:58:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/?p=4469"},"modified":"2026-10-11T23:40:00","modified_gmt":"2026-10-11T21:40:00","slug":"politica-sanitaria-diritto-unione-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/politica-sanitaria-diritto-unione-europea\/","title":{"rendered":"Cenni sulla base giuridica della &#8220;Politica Sanitaria&#8221; nel diritto dell&#8217; Unione Europea e sua applicazione durante la pandemia da Covid-19"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sommario<\/strong>: \u2013 <strong>I. <\/strong><em>Considerazioni introduttive &#8211; <\/em><strong>II. <\/strong><em>Crisi pandemica da Covid\u201319 &#8211; <\/em><strong>III. <\/strong><em>La competenza dell\u2019Unione Europea nel welfare sanitario &#8211; <\/em><strong>IV. <\/strong><em>Governance sanitaria in Europa: analisi comparata \u2013 <\/em><strong>V. <\/strong><em>La giurisprudenza rilevante della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea in materia sanitaria \u2013 <\/em><strong>VI<\/strong><em>. The right to health &#8211; <\/em><strong>VII. <\/strong><em>Considerazioni conclusive.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:28px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I. Premessa<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante la recente pandemia da <em>Covid-19<\/em>, nel clima di esasperazione collettiva, il modello sanitario dell\u2019Unione Europea \u00e8 stato criticato in negativo come lacunoso e incapace di fornire una risposta concreta all&#8217;emergenza, o al contrario, in positivo come una valida e tempestiva risposta storica alla crisi pandemica. Il 31 gennaio 2020 il Governo italiano con DPCM dichiarava lo stato di emergenza per sei mesi, ma la popolazione ne prese coscienza solo nell&#8217;ormai noto 11 marzo 2020. In realt\u00e0, in Europa il <em>virus <\/em>era gi\u00e0 arrivato il 24 Gennaio, con il primo caso accertato in Francia e precisamente a Bordeaux<sup>1<\/sup>. I primi casi nella penisola italiana sono stati accertati inizialmente in Lombardia e la pandemia si \u00e8 estesa nel giro di pochissimo tempo. Ci si \u00e8, cos\u00ec, trovati di fronte ad un evento straordinario nelle proporzioni e nelle reazioni che ha imposto, compreso il clamore mediatico, le cifre stratosferiche non comprensibili per il cittadino medio e l\u2019assunzione di importanti, talvolta drastiche, decisioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I quesiti su cui si sviluppano le successive riflessioni, senza presunzione di completezza, sono i seguenti:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li>Esiste davvero una sanit\u00e0 comune nel diritto dell\u2019Unione Europea?<\/li><li>I sistemi sanitari nazionali e, in particolare, il sistema sanitario italiano sono adeguati ad affrontare le sfide che la pandemia richiede?<\/li><li>Si pu\u00f2 pensare una sanit\u00e0 pi\u00f9 democratica, pi\u00f9 equa e meno ambigua?<sup>2<\/sup><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Stando cos\u00ec le cose, occorre accennare preliminarmente alle ipotesi di responsabilit\u00e0 che scaturiscono dalle strategie vaccinali contro il <em>Covid-19 <\/em>e adottare le giuste regole cautelari e di prevenzione per il contrasto della diffusione delle malattie in generale. Ci\u00f2 consentir\u00e0 di avere una visione di insieme riguardo la realt\u00e0 esistente negli Stati membri da un punto di vista medico- sanitario. Nel contesto generale considerato, la presente analisi ha come elementi distintivi, <em>in<\/em><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:28px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>1<\/sup> Al riguardo si veda M. Ceron, C. M. Palermo, V. Salpietro, <em>Limiti e prospettive della gestione europea durante la pandemia da Covid-19, <\/em>s.n., 2020, p. 9. Nell\u2019ambito delle misure per il contenimento della pandemia, il <em>lockdown <\/em>ha riguardato il periodo inizio\/met\u00e0 marzo fino al mese di maggio 2020.<br><sup>2<\/sup> Cfr. G. Sileci, <em>Covid\u201319 e responsabilit\u00e0 del medico e della struttura sanitaria<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2021, p. 24.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:28px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>primis<\/em>, la normativa in campo sanitario nell\u2019Unione Europea<sup>3<\/sup>, non senza richiamare, necessariamente, alcuni aspetti comparati dei vari diritti nazionali in materia e citare le tappe che hanno portato all\u2019istituzione del \u201cSistema Sanitario Nazionale Italiano\u201d (SSN) ovvero, la Legge n. 833 del 1978<sup>4<\/sup> e il Decreto Legislativo n. 502 del 1992, nonch\u00e9 il Decreto n. 158\/2012 e la successiva Legge 24\/2017. La Legge n. 833\/78 del 23 Dicembre, com\u2019\u00e8 noto, ha istituito il SSN e ha previsto un radicale rinnovamento e il passaggio da un sistema mutualistico-ospedaliero basato su molteplicit\u00e0 di enti ed istituti ad un Servizio Sanitario Nazionale unico. Peraltro, il succitato D. Lgs. n. 502\/92 ha condotto all\u2019autonomia regionale italiana in ambito sanitario demandando alle Regioni notevoli autonomia e potere di indirizzo. Seguono, <em>ad adiuvandum<\/em>, il D.L. n. 158\/2012 (c.d. Decreto \u201cBalduzzi\u201d) e la Legge 24\/2017 (c.d. L. Gelli-Bianco). A conclusione della premessa, attesa la complessit\u00e0 delle fonti della materia, si imposter\u00e0 l\u2019intera analisi sulla considerazione di una sanit\u00e0 pi\u00f9 democratica, pi\u00f9 strutturata sul caso concreto, che espliciti in modo reale e pi\u00f9 efficace i valori normativi enunciati dagli articoli 4, par. 2, lett. k e 168 del Trattato sul Funzionamento dell\u2019Unione Europea (TFUE). L&#8217;art. 4, par. 2, lett. k, TFUE<sup>5<\/sup> disciplina in modo evidente il tipo di competenza \u201cresiduale\u201d di cui gode l&#8217;Unione rispetto ai singoli Stati membri. L&#8217;articolo 168 TFUE definisce, invece, un&#8217;azione sostanzialmente integrativa dell&#8217;Unione rispetto agli Stati<sup>6<\/sup>, i quali detengono la propria sovranit\u00e0 in materia sanitaria. Inoltre, la \u201cregionalizzazione\u201d in atto in Europa<sup>7<\/sup> \u00e8 altro volto della complessit\u00e0 delle fonti e di quanto accade in Italia, in particolare, con le venti Regioni \u2013 talune a statuto speciale \u2013 che danno vita a venti sistemi regionali ognuno diverso dall&#8217;altro. E in queste, le singole strutture sanitarie sulla base dell&#8217;art. 2236<sup>8<\/sup> del codice civile italiano hanno la competenza dell&#8217;erogazione dei servizi sanitari. Vero \u00e8, tuttavia, che lo Stato membro deve tenere in conto il diritto dell\u2019Unione non potendo porre in essere norme nazionali in contrasto<sup>9<\/sup>. Nel fronteggiare la pandemia \u00e8 risultata efficace, pertanto, la vaccinazione<sup>10<\/sup>,<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:28px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>3<\/sup> Cfr. A. Fasano, N. Mignolli, R. Pace, <em>Sistemi sanitari nell\u2019Unione europea<\/em>, Milano, McGraw Hill, 2016, p. 10.<br><sup>4<\/sup> R. Giorgetti, <em>Legislazione e organizzazione del servizio sanitario<\/em>, Santarcangelo di Romagna, (RN), Maggioli, 2002, p. 15.<br><sup>5<\/sup> \u00abI problemi comuni di sicurezza in materia di sanit\u00e0 pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato\u00bb sono annoverati tra le competenze concorrenti.<br><sup>6<\/sup> Occorre notare che la posizione degli Stati in ambito sanitario \u00e8 una posizione di primazia in quanto gli Stati hanno avocato a s\u00e9 competenze esclusive in questo delicato settore. Pochi dubbi sorgono, infatti, dall\u2019art. 168 TFUE<em>, <\/em>in quanto in materia sanitaria \u00e8 salvaguardata la sovranit\u00e0 nazionale.<br><sup>7<\/sup> Tale argomento \u00e8 stato approfondito nell\u2019ambito del seminario <em>Oltre l\u2019Ucraina<\/em>, organizzato da M. Fragola e da C. Di Maio nel corso del Seminario Permanente di Studi Internazionali l\u20191 marzo 2022. La regionalizzazione, infatti, in atto nel campo sanitario nei vari Paesi membri, \u00e8 altro volto di quanto si \u00e8 verificato nella gestione del conflitto tra Russia e Ucraina a partire dal febbraio 2022.<br><sup>8<\/sup> L\u2019articolo sancisce: \u00abSe la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolt\u00e0, il prestatore d&#8217;opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave\u00bb.<sup>9<\/sup> Ci\u00f2 si evince dalla sentenza <em>Ibrahima Diallo contro Belgio <\/em>che ha avuto notevoli ricadute sulla giurisprudenza e sul diritto nazionale. Lo Stato belga ha dovuto conformarsi al diritto dell\u2019Unione e, di conseguenza, riformulare la legislazione nazionale in materia prevedendo una norma che offra al richiedente un risarcimento come conseguenza dello sforamento dei sei mesi previsti dall\u2019art. 10, par. 1 della dir. 2004\/38\/CE invece dell\u2019automatico rilascio della<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:28px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:28px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">strumento rivelatosi ormai da molti anni valido per combattere un numero elevato di malattie infettive<sup>11<\/sup>. Sul punto, occorre precisare che la Sanit\u00e0 pubblica \u00e8 una rete in cui il paziente non \u00e8, e non dovrebbe mai essere, un numero o un insetto da cacciare dal palcoscenico teatrale, ma, invece, un essere pensante e potenzialmente d\u2019aiuto agli altri attori sanitari, vedi, <em>in primis<\/em>, i medici<sup>12<\/sup>. L\u2019Unione Europea deve, quindi, essere coinvolta<sup>13<\/sup>. Una delle notizie pi\u00f9 concrete arrivate durante la pandemia dalle <em>big pharm <\/em>ha riguardato l\u2019offerta di vaccini ai Paesi a basso reddito<sup>14<\/sup>. Gli scienziati dicono che l\u2019ingresso nell\u2019era delle pandemie<sup>15<\/sup> potrebbe mettere a rischio l\u2019umanizzazione della salute a livello globale. Bisogna, quindi, riconsiderare la salute attraverso un approccio olistico, nella c.d. <em>global health architecture<sup>16<\/sup><\/em>. Vale la pena ricordare, innanzitutto, che la formulazione dell\u2019art. 4, par. 2, lett. k,<sup>17<\/sup> TFUE \u00e8, in realt\u00e0, chiara nello stabilire che il tipo di competenza di cui l\u2019Unione gode \u00e8 concorrente rispetto a quella nazionale<sup>18<\/sup>. L\u2019Unione si muove, di conseguenza, su un piano concorrente rispetto alla potest\u00e0 nazionale in un ambito di applicazione dei principi comunitari, partendo dalla insita complessit\u00e0 dei temi che formano la materia sanitaria e considerando la giurisprudenza in questo settore delicatissimo, e non abbastanza riconosciuto nella sua indiscutibile importanza<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">II. Crisi pandemica da Covid-19<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il clima di esasperazione collettiva verso il quale il <em>Covid-19 <\/em>ci ha condotti, ha rischiato di portare a un inferno per i viventi, spingendo in secondo piano altre necessit\u00e0. Il <em>virus <\/em>ha e sta ancora, infatti,<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">carta di soggiorno. In tal senso si veda A. Nato, <em>Il rilascio della carta di soggiorno: precisazioni a margine della sentenza Ibrahima Diallo contro Belgio<\/em>, sentenza del 27 giugno 2018, causa C \u2013 246\/17, p. 746.<br><sup>10<\/sup> Cfr. L. Mastroroberto, P. Malandrino, <em>Estensione dell\u2019obbligo vaccinale al personale non sanitario: d.l. 10 settembre 2021<\/em>, n. 122, in <em>Covid\u201319 e responsabilit\u00e0 del medico e della struttura sanitaria<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2021, p. 135.<br><sup>11<\/sup> Si veda la Direttiva 2001\/83\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.<br><sup>12<\/sup> Cfr. A. Fasano, N. Mignolli, R. Pace, <em>Sistemi sanitari nell\u2019Unione europea<\/em>, Milano, McGraw Hill, 2016, p. 45.<br><sup>13<\/sup> Per approfondire si veda O. Notaristefano, <em>Fa passi in avanti il \u201cmedico targato Europa\u201d <\/em>in <em>Il Giornale della Previdenza<\/em>, 9, 2011, pp. 12-13. Nel 2011 due medici italiani, Salvatore Ramuscello e Giorgio Berchicchi, sono stati eletti dall\u2019Assemblea plenaria che si \u00e8 tenuta a Napoli il 6 e 8 Ottobre 2011 al vertice dell\u2019Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMS). Le sfide per armonizzare la formazione del Vecchio Continente e per giungere ad un servizio sanitario comune europeo sono ancora lunghe. Si tratta, infatti, di processi lunghi, complessi, dove pesi e contrappesi dei singoli Paesi a volte spingono in avanti l\u2019idea dell\u2019Europa Unita, altre volte la frenano.<br><sup>14<\/sup> Cfr. P. Patrizio, <em>Obbligo vaccinale sui luoghi di lavoro, tra impossibilit\u00e0 di imposizione del trattamento sanitario e necessit\u00e0 di contrastare la diffusione del virus <\/em>in <em>Covid\u201319 e responsabilit\u00e0 del medico e della struttura sanitaria<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2021, p. 141.<br><sup>15<\/sup> Cfr. S. Tassone, <em>Responsabilit\u00e0 della struttura sanitaria per il paziente deceduto \u201ccon il Covid 19\u201d: la prima pronuncia del Tribunale di Torino <\/em>in <em>Covid\u201319 e responsabilit\u00e0 del medico e della struttura sanitaria<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2021, p. 14.<br><sup>16<\/sup> Cfr. G. Sileci, <em>Emergenza COVID e responsabilit\u00e0 del medico che trascura l\u2019aggravamento dei sintomi <\/em>in <em>Covid\u201319 e responsabilit\u00e0 del medico e della struttura sanitaria<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2021, p. 20 e ss.<br><sup>17<\/sup> Articolo 4 TFUE, par. 2, lett. \u00abk) problemi comuni di sicurezza in materia di sanit\u00e0 pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato\u00bb, in cui \u00e8 enunciata la tutela del diritto alla salute.<sup>18<\/sup> Cfr. A. Rizzo, <em>La crisi pandemica e la nuova centralit\u00e0 delle politiche sanitarie europee alla luce della disciplina \u201cEU4Health\u201d<\/em>, Bari, Cacucci Editore, 2021, p. 2.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:28px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">condizionando le nostre vite<sup>19<\/sup>. A causa del <em>Covid\u201319<\/em>, sono emerse le fragilit\u00e0 della costruzione dell\u2019Unione Europea<sup>20<\/sup>. Infatti, l\u2019UE ha espresso una molteplicit\u00e0 di reazioni alla pandemia: Irlanda e Spagna hanno nazionalizzato gli ospedali, Germania<sup>21<\/sup> e Portogallo sono stati due Paesi con bassa letalit\u00e0, la Svezia \u00e8 stata l\u2019unica nazione senza <em>lockdown<\/em>, la Francia ha attuato una mobilitazione del personale sanitario, la Repubblica Ceca e la Grecia<sup>22<\/sup> hanno avuto un numero molto basso di contagi. Ma l\u2019emergenza creata dalla diffusione del <em>Covid\u201319 <\/em>ha avuto una conseguenza sulle libert\u00e0 personali in tutti i Paesi europei, definendo derive autoritarie nell\u2019Est dell\u2019UE<sup>23<\/sup>. I morti di Wuhan hanno, invece, rivelato ai cittadini che i <em>leader <\/em>non governavano al servizio del popolo, come da immortale insegnamento di Mao, bens\u00ec secondo logiche autoreferenziali<sup>24<\/sup>. Le reazioni degli altri Paesi, anche oltre l\u2019Unione Europea, sono state, a dir poco, sconvolgenti. Dopo una iniziale sottovalutazione del problema, il modello inglese ha adottato tre mesi di <em>lockdown <\/em>e una massiccia campagna vaccinale. Il modello israeliano ha anch\u2019esso attuato tre mesi di <em>lockdown <\/em>e messo in campo precocemente una campagna vaccinale che ha immunizzato la popolazione per il 60 %. In Italia, invece, vi \u00e8 stata una differenza sostanziale di mortalit\u00e0 tra le Regioni<sup>25<\/sup>. Ad esempio, in Lombardia la mortalit\u00e0 \u00e8 stata molto pi\u00f9 alta che nelle altre regioni<sup>26<\/sup>. Il problema sanitario e la regionalizzazione in atto in Italia<sup>27<\/sup> a seguito del D. Lgs. 502\/92 non hanno consentito, o comunque lo hanno consentito con difficolt\u00e0, di delineare delle linee guida e degli orientamenti da seguire a livello periferico<sup>28<\/sup>. Di contro, l\u2019UE ha integrato le politiche sanitarie nazionali, sostenendo i governi locali dell\u2019UE nel raggiungimento di obiettivi comuni. La Francia, per esempio, ha dato il via libera, senza aspettare la pronuncia dell\u2019Agenzia del farmaco, all\u2019utilizzo di Astrazeneca. In<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>19<\/sup> Pi\u00f9 precisamente ci si riferisce agli Stati membri e, a titolo meramente esemplificativo, alla tanto discussa gestione dei modelli sanitari nelle rispettive fonti normative. \u00c8, infatti, mancata una risposta europea complessiva all\u2019epidemia da <em>Covid\u201319<\/em>.<br><sup>20<\/sup> Cfr. M. Ceron, C. M. Palermo, V. Salpietro, <em>Limiti e prospettive della gestione europea durante la pandemia da Covid-19<\/em>, s.n., 2020, p. 17. Al riguardo, si sottolinea come non sia stata invocata la clausola di solidariet\u00e0 nel rispondere alla pandemia da <em>Covid-19<\/em>.<br><sup>21<\/sup> Al riguardo, per il ruolo svolto dalla ex cancelliera Merkel nel saper affrontare la pandemia da <em>Covid\u201319 <\/em>in Germania, si segnala Valentino P., <em>L\u2019et\u00e0 di Merkel<\/em>, Venezia, Marsilio Editori, 2021.<br><sup>22<\/sup> Per quanto attiene alla situazione in Grecia si veda E. Caruso, <em>Il diritto alla salute nei sistemi socio-sanitari europei. La tragedia greca<\/em>. Lingua, 2004, p. 29 ss. La Grecia ha affrontato una notevole crisi dei finanziamenti, pur presentando un elevato numero di medici, doppio rispetto alla media europea. E\u2019 uno degli ultimi Paesi ad aver attivato il sistema di rimborso via Drg (<em>diagnosis related groups<\/em>), strumento di matrice statunitense, adottato in Italia a partire dalla met\u00e0 degli anni Novanta, per il rimborso delle prestazioni ospedaliere. Presenta delle debolezze innegabili, soprattutto a livello amministrativo.<br><sup>23<\/sup> Cfr. V. Agnoletto, <em>Senza respiro<\/em>, Milano, Altreconomia, 2020, p.184.<br><sup>24<\/sup> Cfr. F. Santelli, <em>La Cina non \u00e8 una sola<\/em>, Milano, Mondadori, 2021, p. 29.<br><sup>25<\/sup> Alla domanda se l\u2019Italia goda del secondo miglior sistema sanitario al mondo, l\u2019autore Federico Toth risponde che nel 2000 l\u2019Italia seguiva soltanto la Francia, che si collocava al primo posto. \u00abIl quadro italiano \u00e8 quello di una pluralit\u00e0 di modelli regionali che faticano a raggiungere l\u2019equilibrio economico-finanziario\u00bb.<br><sup>26<\/sup> Cfr. V. Nizza, S. Gabbai, <em>Epidemia da Covid-19: le line guida nella responsabilit\u00e0 penale tra disastro, omissioni e contravvenzioni <\/em>in <em>Covid\u201319 e responsabilit\u00e0 del medico e della struttura sanitaria<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2021, p. 78.<br><sup>27<\/sup> Il principio di territorialit\u00e0 \u00e8 presente in tutti gli Stati membri. Al riguardo si veda C. Miglioli, <em>La dimensione europea della sanit\u00e0, fra integrazione e confini nazionali <\/em>in <em>Rivista Italiana Di Politiche Pubbliche<\/em>, 2, 2009, p. 147.<sup>28<\/sup> Cfr. G. Cascella, G. Barile, <em>Riflessioni sull\u2019incidenza del c.d. \u201cCovid\u201319\u201d sulla responsabilit\u00e0 medica <\/em>in <em>Covid \u2013 19 e responsabilit\u00e0 del medico e della struttura sanitaria<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2021, p. 96<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:33px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Spagna si \u00e8 proceduto alla chiusura temporanea e nel 2021 si sono registrati meno contagi di Milano che ha, invece, chiuso per due mesi ad aprile 2021<sup>29<\/sup>. Ecco che si comprende il <em>quid novi<\/em>, ovvero, quanto l\u2019Unione Europea sia un\u2019innovazione cui si collega la dottrina di Schmitt<sup>30<\/sup>, drasticamente connessa al problema sanitario nell\u2019Unione Europea, in quanto esprime la dottrina del realismo politico. La letteratura internazionale sottolinea come l\u2019assenza di adeguati modelli valutativi derivi dalla radice polisemica e ambigua del concetto di riferimento<sup>31<\/sup>. La regionalizzazione del SSN italiano ha trovato la sua pi\u00f9 ampia sanzione giuridica con la modifica della stessa Costituzione repubblicana, approvata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, che attribuisce alle Regioni la quasi totalit\u00e0 dei poteri ceduti dallo Stato<sup>32<\/sup>. Il 27 Gennaio 2020 con un\u2019ordinanza si stabiliva il blocco di tutti i voli da e per la Cina dall\u2019Italia<sup>33<\/sup>. Lo stato d\u2019emergenza \u00e8 stato proclamato dal governo italiano il 31 gennaio 2020. Come sostiene l\u2019avv. Pasquale Dui, negli ultimi decenni le sentenze e gli orientamenti dottrinali prevalenti in tema di colpa professionale hanno enunciato principi nei confronti dei professionisti medici, ravvisando responsabilit\u00e0 penale solo di fronte ad errori macroscopici, qualificando l\u2019errore come inescusabile, e non, invece, qualsiasi errore terapeutico o diagnostico<sup>34<\/sup>. Il <em>virus <\/em>ha potuto colpire chiunque senza alcuna distinzione: la differenza l\u2019hanno fatta l\u2019organizzazione dei servizi sanitari, l\u2019universalit\u00e0 e la gratuit\u00e0 delle cure e la possibilit\u00e0 di accedere agli ospedali<sup>35<\/sup>. L\u2019art. 1 L. 24\/2017<sup>36<\/sup> garantisce il diritto alla salute<sup>37<\/sup> che si realizza attraverso la prevenzione e l\u2019utilizzo delle prestazioni sanitarie. La legge ha, cos\u00ec, previsto l\u2019istituzione in ogni Regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario. Ha previsto, inoltre, anche l\u2019istituzione del Garante del diritto alla salute a garanzia e tutela del cittadino, fermo restando il controllo delle buone pratiche e il rispetto delle linee-guida gi\u00e0 effettuato dall\u2019Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanit\u00e0<sup>38<\/sup>. Richiamando l&#8217;articolo 32<sup>39<\/sup> della<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:33px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>29<\/sup> Cfr. C. Altomare, <em>La questione delle RSA e della responsabilit\u00e0 per le infezioni nosocomiali ai tempi del Covid \u2013 19<\/em><br>in <em>Covid\u201319 e responsabilit\u00e0 del medico e della struttura sanitaria<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2021, p. 88.<br><sup>30<\/sup> Schmitt sostiene, infatti, che Stato sovranazionale e realismo politico sono un ossimoro. Secondo la sua interessantissima dottrina, si sarebbe affermato l\u2019opposto dell\u2019Unione. Oggi si pu\u00f2 pensare ad un buon multilateralismo, espresso nell\u2019articolo 4 TFUE par. 2 al comma k in cui tra le materie di competenza concorrente \u00e8 enunciata la sanit\u00e0 pubblica ma la bilancia, come si \u00e8 visto, pende a favore degli Stati membri. La materia sanitaria \u00e8, quindi, una materia che attribuisce notevole competenza agli Stati pi\u00f9 che all\u2019Unione.<br><sup>31<\/sup> Cfr. S. Cervia, <em>La partecipazione dei cittadini in sanit\u00e0 Italia e Europa a confronto<\/em>, Milano, Franco Angeli, 2014, p. 10.<br><sup>32<\/sup> Cfr. G. Pelissero, A. Mingardi, <em>Eppur si muove<\/em>, Torino, IBL libri, 2010, p. 57.<br><sup>33<\/sup> Cfr. G. Pavich, <em>Emergenza Covid: riflessi penali del rischio clinico \u2013 organizzativo e responsabilit\u00e0 delle strutture sanitarie <\/em>in <em>Covid-19 e responsabilit\u00e0 del medico e della struttura sanitaria<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2021, p. 50.<br><sup>34<\/sup> Cfr. P. Dui, <em>Il Giornale della Previdenza<\/em>, 4\/2010, p. 63.<br><sup>35<\/sup> Cfr. V. Agnoletto, <em>Senza respiro<\/em>, Milano, Altraeconomia, 2020, p.160<br><sup>36<\/sup> Legge 24\/2017.<br><sup>37<\/sup> Al diritto alla salute si accompagna la libert\u00e0 di circolazione riconosciuta dal diritto dell\u2019Unione europea ai cittadini europei e che consente loro di spostarsi all\u2019estero per beneficiare di cure mediche.<br><sup>38<\/sup> Cfr. M. Di Pirro, <em>La nuova responsabilit\u00e0 medica e il risarcimento del danno<\/em>, Napoli, Simone, 2017, p. 337.<br><sup>39<\/sup> Si riporta, per comodit\u00e0 del lettore, il testo dell\u2019articolo 32: \u00abLa Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell\u2019individuo e interesse della collettivit\u00e0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Costituzione italiana, il <em>topic <\/em>salute esprime sia un diritto collettivo che un diritto individuale. L&#8217;articolo racchiude in soli due commi il senso del soccorso e dell&#8217;assistenza insieme al rispetto della dignit\u00e0 umana. Quindi, un sistema sanitario, per essere considerato ideale, dovrebbe saper conciliare diverse qualit\u00e0: essere equo, pi\u00f9 democratico ed egualitario, ovvero trattare tutti i pazienti allo stesso modo. Quest&#8217;ultimo aspetto \u00e8 quanto viene rimproverato e aspramente criticato nel sistema sanitario americano, il quale \u00e8 accusato di essere rivolto solo a chi pu\u00f2 permettersi un&#8217;assicurazione sanitaria, ma di questo si dir\u00e0 meglio in seguito. In ogni caso, esso si basa su un&#8217;assicurazione volontaria con modalit\u00e0 di produzione separate che nulla hanno a che fare con i <em>welfare state <\/em>europei<sup>40<\/sup>. Sorge spontaneo chiedersi cosa c&#8217;entra la politica di un Paese con la sanit\u00e0, ma la risposta risiede nel fatto che i sistemi politici sono assolutamente legati al mondo sanitario<sup>41<\/sup>. \u00c8 un principio ormai pacifico che la responsabilit\u00e0 del medico sia contrattuale, dal momento che il ricovero o la visita ambulatoriale comportano la conclusione di un contratto. La diligenza \u00e8 il criterio di determinazione del contenuto dell\u2019obbligazione<sup>42<\/sup>. Le linee\u2013guida<sup>43<\/sup> sono, invece, raccomandazioni e hanno contenuto orientativo. Esse vanno, pertanto, differenziate da strumenti di normazione pi\u00f9 precettivi e rigidi. Il medico \u00e8, quindi, un professionista chiamato ad operare con la scrupolosa osservanza di <em>standard <\/em>di diligenza<sup>44<\/sup>. Le linee\u2013guida per avere rilevanza nell\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 del medico devono indicare <em>standard <\/em>diagnostico\u2013terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente<sup>45<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>40<\/sup> Cfr. L. Busatta, <em>La cittadinanza della salute nell\u2019Unione Europea: il fenomeno della mobilit\u00e0 transfrontaliera dei pazienti, dalla libera circolazione alla dimensione relazionale dei diritti <\/em>in <em>Diritto pubblico comparato ed europeo<\/em>, 2015, p. 9.<br><sup>41<\/sup> \u00abNonostante l\u2019ordinamento sovranazionale europeo non possieda un proprio sistema di <em>welfare<\/em>, i cittadini europei che si spostano da uno Stato membro all\u2019altro possono godere, soddisfacendo talune condizioni della tutela garantita dalla cittadinanza sociale europea\u00bb. In tal senso si veda A. Nato, <em>La cittadinanza europea ai tempi della crisi economica<\/em>, Bari, Cacucci editore, 2020, p. 9.<br><sup>42<\/sup> Cfr. P. Cendon, <em>La responsabilit\u00e0 medica<\/em>, Milano, UTET, 2019, p. 76.<br><sup>43<\/sup> Le linee guida non possono fornire, infatti, indicazioni di valore assoluto ai fini dell\u2019apprezzamento dell\u2019eventuale responsabilit\u00e0 del sanitario, sia per la libert\u00e0 di cura che caratterizza l\u2019attivit\u00e0 del medico, in nome della quale deve prevalere l\u2019attenzione al caso clinico particolare e non si pu\u00f2 pregiudizialmente escludere la scelta consapevole del medico che ritenga causa cognita di coltivare una soluzione terapeutica non contemplata nelle linee guida, sia perch\u00e9 in taluni casi le linee guida possono essere indubbiamente influenzate da preoccupazioni legate al contenimento dei costi sanitari oppure si palesano obiettivamente controverse non unanimemente condivise oppure non pi\u00f9 rispondenti ai progressi nelle more verificatisi nella cura della patologia.<br><sup>44<\/sup> Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilit\u00e0 sanitaria, l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria affida l\u2019espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o pi\u00f9 specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d\u2019ufficio da nominare nell\u2019ambito del procedimento di cui all\u2019articolo 8 comma 1 siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell\u2019ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi; Art.15, c.1. L.24\/17.<sup>45<\/sup> Cfr. C. Parzianello, <em>Le linee\u2013guida e responsabilit\u00e0: necessarie ma non sufficienti<\/em>, commento alla sentenza Cass. Pen. Sez. IV 2 marzo 2011 n. 8254.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ecco che ritorna l\u2019art. 32<sup>46<\/sup> della Costituzione italiana. Esso si inquadra nello spirito generale informatore della Costituzione e, collegandosi con le altre norme, costituisce il presupposto di alcune disposizioni. L\u2019<em>incipit <\/em>dell\u2019articolo 32<sup>47<\/sup> della Costituzione italiana fa comprendere le difficolt\u00e0 implicite del sistema. Emerge la centralit\u00e0 della persona umana, prevista dall\u2019articolo 2 della Costituzione italiana, e a ci\u00f2 si associa l\u2019articolo 32 della stessa. Le innovazioni principali della L. 24\/2017 sono state: la limitazione della causa di non punibilit\u00e0 all\u2019imperizia e il rispetto delle linee\u2013guida<sup>48<\/sup>. Il nuovo articolo 590 <em>sexies<\/em>, poi, \u00e8 applicabile a fattispecie residuali rispetto alla casistica degli errori medici. Elementi positivi introdotti dalla Gelli\u2013Bianco sono la tassativit\u00e0 delle linee\u2013guida<sup>49<\/sup>, l\u2019eliminazione della colpa lieve e il richiamo alla sola imperizia su cui \u00e8 applicabile il 590 <em>sexies <\/em>c.p. L\u2019art. 6<sup>50<\/sup> della Gelli\u2013Bianco ha limitato l\u2019eventuale assenza di responsabilit\u00e0 agli eventi verificatisi a causa di imperizia sul presupposto che le linee\u2013guida siano state rispettate. L\u2019introduzione del reato di cui al 590 <em>sexies <\/em>c.p. ha innovato la fattispecie a soli cinque anni di distanza dal precedente D. Lgs. Balduzzi. Con l\u2019articolo 590 <em>sexies <\/em>si \u00e8 per la prima volta definita la responsabilit\u00e0 medica rubricata. Lo Stato assicura, o intende farlo, a ciascun cittadino la tutela della salute fisica e psichica, garantendo &#8220;la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata&#8221; sulla base dell&#8217;art. 1 della L. n. 833\/1978. Risulta chiaro che il compito primario di competenza del medico \u00e8 garantire l&#8217;assistenza e i servizi essenziali al paziente.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">III.\u00a0La competenza dell\u2019Unione Europea nel <em>welfare <\/em>sanitario<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019Unione Europea gode di una competenza di tipo concorrente in materia di problemi comuni di sicurezza di sanit\u00e0 pubblica ed una competenza di sostegno, coordinamento e completamento per la tutela ed il miglioramento della salute umana, in ragione della quale pu\u00f2 adottare misure per<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>46<\/sup> Nella giurisprudenza amministrativa appare consolidata l\u2019affermazione secondo cui la tutela del diritto alla salute, pur, imposta a livello costituzionale dall\u2019art. 32 Cost., non pu\u00f2 essere incondizionata ma deve subire ragionevoli modulazioni in relazione alle esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.<br><sup>47<\/sup> In dottrina si \u00e8 valorizzato questo aspetto cio\u00e8 che, per quanto non sia previsto un diritto alla vita, il diritto alla salute ha una stretta connessione con il diritto alla vita. Occorre, in tal senso, ripercorrere quale sia il perimetro del diritto alla salute. Dal punto di vista della giurisprudenza costituzionale si \u00e8 inteso evocare i principi sottesi dal diritto alla salute: principio di autodeterminazione da un lato e principio di solidariet\u00e0 dall\u2019altro.<br><sup>48<\/sup> Le linee-guida differiscono notevolmente, sotto il profilo concettuale, prima ancora che tecnico-operativo, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sostanziandosi in raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate attraverso un processo sistematico di elaborazione concettuale, volto a offrire indicazioni utili ai medici nel decidere quali sia il percorso diagnostico-terapeutico pi\u00f9 appropriato in specifiche circostanze cliniche.<br><sup>49<\/sup> Le linee guida consistono nell\u2019indicazione di <em>standards <\/em>diagnostico-terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica, a garanzia della salute del paziente e costituiscono il condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi e quindi qualcosa di molto diverso da una semplice buona pratica clinico-assistenziale.<sup>50<\/sup> Per comodit\u00e0 del lettore, si tratta dell\u2019art. 590 sexies c.p., rubricato <em>Responsabilit\u00e0 colposa per morte o per lesioni personali<\/em>, che ha introdotto nel codice penale il nuovo articolo 590 sexies c.p. che disciplina la responsabilit\u00e0 colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">contrastare gravi minacce a carattere transfrontaliero<sup>5152<\/sup>. Le politiche pubbliche per la salute, dal dopoguerra fino agli anni Settanta, hanno suggellato il trionfo della classe medica<sup>53<\/sup>. Il potere delle corporazioni mediche ha, cos\u00ec, generato varie forme di mezzadria tra il potere medico e i poteri politici. Sulla base di queste generali considerazioni, e senza nessuna pretesa, \u00e8 possibile tipizzare le sfide che hanno interessato il sistema sanitario in quattro macro categorie: sfida dell\u2019iperspecificit\u00e0, sfida inflattiva, sfida consumerista e sfida epidemiologica<sup>54<\/sup>. Alla presente analisi interessa, soprattutto, il processo di iperspecializzazione del sapere e delle tecnologie mediche<sup>55<\/sup>, il quale ha subito una crescita esponenziale. L\u2019allungamento della vita media e la diminuzione dei tassi di natalit\u00e0 hanno comportato una transizione demografica importante che ha prodotto un aumento generalizzato delle malattie degenerative<sup>56<\/sup>. Le politiche pubbliche per la salute in UE hanno conosciuto un processo di regionalizzazione della sanit\u00e0<sup>57<\/sup>. Il nuovo <em>status <\/em>ha dato, pertanto, luogo alla scelta dei servizi offerti sul mercato in regime di concorrenza, rispetto a un modello di sanit\u00e0 orientato esclusivamente da forme di razionalit\u00e0 economica<sup>58<\/sup>. Come risultato della insoddisfazione per il reciproco riconoscimento, si sta attraversando un innegabile <em>deficit <\/em>democratico in sanit\u00e0<sup>59<\/sup>. La domanda di salute, proseguendo nel percorso che si \u00e8 tracciato, deve trovare una risposta pubblica a un problema collettivamente rilevante che non pu\u00f2 certo maturare dentro le forme di organizzazione ed interessi di natura privatistica<sup>60<\/sup>. La teorizzazione di una <em>health care system citizenship<\/em>, di conseguenza, implica e impone un ripensamento delle modalit\u00e0 di governo del sistema sanitario in un\u2019ottica pi\u00f9 democratica<sup>61<\/sup>. Il paziente deve essere, quindi, visto in un quadro simbolico biomedico. A volte \u00e8 inteso come utente, come consumatore ma si tende a sottolineare la differenza tra chi utilizza solo il servizio e chi pur non avendo il servizio potrebbe usufruirne. Il ruolo fondamentale<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>51<\/sup> Cfr. F. Rolando, <em>La tutela della salute nel diritto dell\u2019Unione europea e la risposta dell\u2019UE all\u2019emergenza Covid-19<\/em>, Eurojus, 2021, p. 5.<br><sup>52<\/sup> Vedi M. Fragola, <em>Europa e Felicit\u00e0, Prima, durante e dopo Brexit<\/em>, Cosenza, Pellegrini Editore, 2021 con riferimento soprattutto al caso britannico. Si veda sul punto, cronologicamente ben prima della <em>Brexit<\/em>, M. Fragola, <em>L\u2019Europa mortificata<\/em>, Torino, Giappichelli editore, 2019, p. 25 in cui l\u2019autore si esprime dicendo: \u00abAlla luce degli eventi, non sono molti coloro che nel Regno Unito sono convinti della bont\u00e0 della scelta referendaria\u00bb.<br><sup>53<\/sup> Cfr. S. Cervia, <em>La partecipazione dei cittadini in sanit\u00e0 Italia e Europa a confronto<\/em>, Milano, Franco Angeli, 2014, p. 21.<br><sup>54<\/sup> Cfr. G. Giarelli, <em>Il malessere della medicina: un confronto internazionale<\/em>, Milano, Franco Angeli, 2003, p. 140.<br><sup>55<\/sup> Per approfondire si veda D. Cellucci, <em>Un computer\u2026 tra medico e paziente <\/em>in <em>Il Giornale della Previdenza<\/em>, 9, 2011,<br>p. 24. Secondo l\u2019autore, l\u2019impiego della telemedicina potrebbe garantire continuit\u00e0 assistenziale, capillarit\u00e0 degli interventi e risparmio economico, ma i processi, per essere implementati, hanno bisogno di una riorganizzazione del Servizio Sanitario nazionale. L\u2019importanza, quindi, di una formazione specifica in <em>e-Health<\/em>.<br><sup>56<\/sup> Cfr. S. Cervia, <em>La partecipazione dei cittadini in sanit\u00e0 Italia e Europa a confronto<\/em>, Milano, Franco Angeli, 2014, p.26.<br><sup>57<\/sup> Cfr. F. Maino, <em>La politica sanitaria<\/em>, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 150 e ss.<br><sup>58<\/sup> Cfr. J. Coleman, <em>Foundations of social theory<\/em>, Harvard University Press, 1990, p. 87.<br><sup>59<\/sup> Cfr. V. Nizza, S. Gabbai, <em>L\u2019epidemia da Covid\u201319: prime riflessioni in merito a possibili profili di responsabilit\u00e0 penali nei luoghi di cura <\/em>in <em>Covid\u201319 e responsabilit\u00e0 del medico e della struttura sanitaria<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2021, p. 108.<br><sup>60<\/sup> Cfr. S. Cervia, <em>La partecipazione dei cittadini in sanit\u00e0 Italia e Europa a confronto<\/em>, Milano, Franco Angeli, 2014, p. 28.<sup>61<\/sup><em>Ibidem <\/em>p. 39.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">del paziente diviene quello di co-produttore dei servizi sanitari rispetto ai quali la sua prerogativa principale \u00e8 quella della partecipazione secondo livelli diversi di <em>empowerment <\/em>ossia il potere di influire sulle decisioni fondamentali relative all\u2019erogazione dei servizi<sup>62<\/sup>. La domanda di salute deve, invece, trovare una risposta pubblica ad un problema collettivamente rilevante che non pu\u00f2 maturare dentro le forme di organizzazione del mercato ed in interessi di natura esclusivamente privatistica<sup>63<\/sup>. In altre parole, si genera salute non solo attraverso l\u2019erogazione di servizi sanitari, ma anche attraverso politiche di coesione sociale, politiche ambientali, politiche di sostegno al reddito, abitative, di educazione alla salute e prevenzione del rischio clinico, di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, di promozione dello sport, della formazione<sup>64<\/sup>. Il concetto di <em>community health governance <\/em>si fonda sul tentativo di sorpassare il tradizionale approccio settoriale e direttivo alle politiche sanitarie per attribuire un ruolo di protagonista alla comunit\u00e0 locale. Il principio comunitario, quindi, ha sottolineato la necessit\u00e0 di trovare nuovi principi regolativi da non doversi ricercare nel principio gerarchico. L\u2019approccio comunitario \u00e8 originariamente un approccio che spinge a considerare l\u2019approccio tecnologico della <em>governance<\/em>, ovvero, lo Stato \u00e8 visto come troppo distante e burocratico per promuovere con successo un cambiamento positivo.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">IV. Governance sanitaria in Europa; analisi comparata<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Analizzare il contesto dell\u2019Unione Europea in ambito sanitario non \u00e8 affatto semplice. Innanzitutto, perch\u00e9 il percorso di costruzione di una \u201ccasa comune europea\u201d, ovvero l\u2019odierna UE, \u00e8 stato molto faticoso e a tratti contraddittorio. In tema di salute, il complesso delle azioni intraprese dall\u2019Unione Europea si fonda su una specifica strategia sanitaria che mira a promuovere l\u2019assistenza, la protezione dei cittadini nei confronti dei rischi per la salute, nonch\u00e9 l\u2019implementazione di sistemi sanitari sostenibili e dinamici basati su nuove tecnologie<sup>65<\/sup>. Pertanto, il diritto alla tutela della salute \u00e8 stato riconosciuto sin dall\u2019inizio dell\u2019istituzione di una Comunit\u00e0 Europea come punto saliente per una strategia condivisa<sup>66<\/sup>. Ogni Paese membro cerca di realizzare l\u2019assistenza sanitaria di cui ha bisogno. Si tratta di un diritto\/dovere circoscritto a quattro ambiti specifici quali la progettazione,<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>62<\/sup> Cfr. G. Giarelli, <em>Il malessere della medicina: un confronto internazionale<\/em>, Milano, Franco Angeli, 2003, p. 140.<br><sup>63<\/sup> Cfr. S. Cervia, <em>La partecipazione dei cittadini in sanit\u00e0 Italia e Europa a confronto, <\/em>Milano, Franco Angeli, 2014, p. 29.<sup>64<\/sup> Si tratta dell\u2019Organizzazione europea per la Cooperazione economica o OECD, fondata il 30 settembre 1961. <sup>65<\/sup> Cfr. A. Fasano, N. Mignolli, R. Pace, <em>Sistemi sanitari nell\u2019Unione europea<\/em>, Milano, McGraw Hill, 2016, p. 1. <br><sup>66<\/sup><em>Ibidem<\/em>, p. 2<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">l\u2019organizzazione, il funzionamento e il controllo dell\u2019assistenza sanitaria primaria<sup>67<\/sup>. Considerando la salute come bene primario, risulta fondamentale citare l\u2019art. 168 TFUE, il quale recita: \u00abNella definizione e nell&#8217;attuazione di tutte le politiche ed attivit\u00e0 dell&#8217;Unione \u00e8 garantito un livello elevato di protezione della salute umana<sup>68<\/sup>\u00bb. L\u2019UE non definisce le politiche sanitarie, n\u00e9 l\u2019organizzazione e la fornitura dei servizi sanitari e di assistenza medica. La sua azione serve, invece, a integrare le politiche nazionali e a sostenere la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della Sanit\u00e0 pubblica. Un tema fondamentale \u00e8 quello di salute e resilienza nel quadro del progetto <em>Conflict managers of tomorrow<sup>69<\/sup><\/em>. Nel \u201995 l\u2019OMS aveva ridefinito il concetto di salute aggiornandolo<sup>70<\/sup>. L\u2019individualismo tende ad estremizzarsi fino a tornare nel 2015, quando l\u2019OMS ha ridefinito il bene salute come la sommatoria dell\u2019individuo con altri elementi sociali ed economici. Si incontra, al riguardo, un passaggio che incide sull\u2019istituto giuridico in quanto tale, a fronte di una perdita quale \u00e8 la salute, ovvero la patrimonializzazione della responsabilit\u00e0. Questa \u00e8 la prima grande sconfitta del percorso della responsabilit\u00e0 sanitaria. La persona si mette profondamente a nudo nella dinamica ospedaliera e, quindi, occorrerebbe il recupero del dialogo tra il paziente e il medico prima di tutto, ma in subordine il recupero della relazione con tutti gli operatori sanitari. Nessuno avrebbe potuto immaginare i riflessi di una realt\u00e0 epidemiologica che da oltre due anni ha sconvolto le nostre esistenze. Partendo dalla considerazione delle basi normative del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea in materia sanitaria, ovvero gli articoli 4, par. 2, lett. k e 168 TFUE, si evince una competenza di tipo concorrente\/integrativa che nella realt\u00e0, proprio con la pandemia, \u00e8 stata sconfessata in quanto i singoli Stati membri hanno inteso reagire ciascuno in modo autonomo rispetto all&#8217;Unione. Nel perdurare del <em>Covid\u201319<\/em>, l\u2019autore Alessandro Bernardi<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>67<\/sup> Cfr. S. Cervia, <em>La partecipazione dei cittadini in sanit\u00e0<\/em>, Milano, Franco Angeli, 2014, p.154.<br><sup>68<\/sup> Art. 168 TFUE. Invero, \u00e8 ben precisato che l\u2019azione dell\u2019Unione \u201ccompleta\u201d le politiche nazionali, \u201cincoraggia la cooperazione\u201d e \u201cappoggia\u201d l\u2019azione degli Stati membri. All\u2019art. 168 TFUE, si associa l\u2019art. 35 della <em>Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea<\/em>.<br><sup>69<\/sup> Tale argomento \u00e8 stato approfondito nel seminario <em>Salute e resilienza, I nuovi orizzonti del contenzioso da responsabilit\u00e0 medico-sanitaria e le alternative del processo, <\/em>organizzato da S. Dalla Bont\u00e0 dell\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Trento in data 13 dicembre 2021.<sup>70<\/sup> Per comodit\u00e0 del lettore ne si riporta il testo: \u00abPercezione che ogni persona ha della propria posizione nella vita, nel contesto della cultura e del sistema dei valori nel quale \u00e8 inserita, e in relazione ai propri obiettivi, <em>standard<\/em>, aspettative e preoccupazioni\u00bb<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">individua un condizionamento della societ\u00e0 attuale<sup>71<\/sup>. Ci\u00f2 non significa che la spesa per la Sanit\u00e0 sia quella corretta in termini assoluti, n\u00e9 che l\u2019impiego delle risorse sia il pi\u00f9 efficiente: da una parte, infatti, sono previsti dei futuri aumenti che potrebbero renderla insostenibile nel lungo periodo, dall\u2019altra ci sono ancora dei problemi strutturali che suggeriscono la necessit\u00e0 di nuovi interventi, non limitabili a soli aggiustamenti di rotta in termini di spesa pubblica<sup>72<\/sup>. Nello \u201cspazio sanitario Europeo\u201d \u00e8 possibile in uno Stato membro usufruire delle condizioni sanitarie anche se distanti dal proprio Paese di appartenenza. L\u2019UE \u00e8, quindi, una \u201ccomunit\u00e0\u201d di Istituzioni e Stati democratici che collaborano per migliorare la vita dei cittadini UE per creare un mondo migliore o, viceversa, un luogo in cui la Sanit\u00e0 si configura come un importante fattore identitario di una nazione e un diritto alle cure inalienabile<sup>73<\/sup>. Ci\u00f2 ha, di certo, inciso sul settore della salute, nonostante il progetto unitario dell\u2019Europa<sup>74<\/sup>. Si \u00e8, nel tempo, cercato di creare uno \u201cspazio sanitario Europeo\u201d attraverso i Programmi Europei sulla Salute che sono nati alla fine degli anni \u201990 per poi strutturarsi in maniera definitiva nel Programma Europeo sulla salute 2014 \u2013 2020<sup>75<\/sup>. Il suddetto Programma \u00e8 il principale strumento di cui si avvale la Commissione Europea per realizzare le politiche europee di miglioramento della salute umana, integrando le politiche dei singoli Stati membri, che restano al momento attuale sempre sovrani nel settore. Si sono profilate, di conseguenza, possibilit\u00e0 mai viste prima, consentendo di aprirsi ad uno scenario completamente nuovo nei sistemi di <em>welfare <\/em>sanitario europei. Il cittadino, prima ancora di essere paziente, \u00e8 elettore, e pertanto l\u2019edificazione di una burocrazia sanitaria \u00e8 necessaria per cercare di compensare gli errori che si possono verificare<sup>76<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>71<\/sup> \u00abEcco dunque, nell\u2019attuale temperie, profilarsi il rischio che rispetto a una variegata gamma di condotte lesive di beni giuridici di rilevanza costituzionale- e innanzitutto del patrimonio nelle sue diverse configurazioni- possa entrare problematicamente in gioco l\u2019istituto dello \u201cstato di necessit\u00e0 \u201d\u00bb.<br><sup>72<\/sup> Cfr. A. Mingardi, G. Pelissero, L. Quaglino, <em>La spesa sanitaria italiana<\/em>, Torino, IBL libri, 2013, p. 5.<br><sup>73<\/sup> Corte cost. 14-7-1986, n.184.<br><sup>74<\/sup> \u00abNegli ultimi decenni il legame tra cittadinanza e nazionalit\u00e0 si sta lentamente allentando. Fattori quali la globalizzazione, il crescente sviluppo delle organizzazioni internazionali, dei diritti umani e il continuo flusso migratorio a livello mondiale hanno condotto gli Stati a modificare la rigida relazione tra cittadinanza e nazionalit\u00e0\u00bb. A. Nato, <em>La cittadinanza europea ai tempi della crisi economica<\/em>, Bari, Cacucci editore, 2020, p. 3.<br><sup>75<\/sup> Cfr. G. Veronelli, <em>Compendio di Diritto Sanitario<\/em>, Napoli, Simone, 2021, p.232.<sup>76<\/sup> Cass. 31-5-2003, nn. 8827 e 8828<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel passaggio dal Trattato di Maastricht<sup>77<\/sup> al Trattato di Amsterdam prima e di Lisbona successivamente, la competenza dell\u2019Unione in materia di tutela della salute pubblica ha subito notevoli mutazioni in senso espansivo. Il corrente art. 168 TFUE evidenzia come la sanit\u00e0 pubblica, da pura competenza di supporto, incoraggiamento e coordinamento, si sia trasformata in una particolare competenza concorrente, con l\u2019introduzione del potere di adottare misure vincolanti dirette a fissare parametri elevati di qualit\u00e0 e sicurezza di organi e sostanze di derivazione umana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In effetti, pur mantenendo il carattere concorrente della competenza europea, l\u2019art. 168 TFUE ha aggiunto il potere di introdurre misure che fissino parametri elevati di qualit\u00e0 e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico. Inoltre, l\u2019UE ha il potere di sorveglianza, allarme e lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero<sup>78<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel 2010 il <em>Global Burden of Disease <\/em>ha, sul punto, enunciato le stime, le previsioni e le implicazioni per la <em>governance <\/em>della salute<sup>79<\/sup>. L\u2019architettura partecipativa, primo indicatore relativo alla procedura decisionale dei cittadini, \u00e8 strutturata nel senso di garantire un <em>welfare <\/em>corporativo, in cui ai cittadini \u00e8 consentito l\u2019accesso consapevole alle cure<sup>80<\/sup>. L\u2019idea del 1992 in Italia era quella di ridare, almeno parzialmente, il potere di scelta ai cittadini italiani, attraverso le Regioni, lasciandoli liberi di scegliere l\u2019accesso alle cure<sup>81<\/sup> anche con riferimento a una quota delle risorse pubbliche a disposizione del cittadino. Il SSN italiano ha assunto fin dall\u2019inizio una sempre crescente connotazione regionalistica<sup>82<\/sup>. L\u2019Italia di oggi pu\u00f2 essere considerata almeno in una certa misura una \u201ccollezione\u201d di sistemi regionali sanitari differenti: l\u2019esistenza di venti Regioni costantemente<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>77<\/sup> Si intende precisare che, dal Trattato di Maastricht in poi, il diritto dell\u2019Unione si \u00e8 infiltrato in diversi ambiti del settore sociale, compreso il diritto alle cure transfrontaliere. Detto questo, l\u2019organizzazione dei <em>welfare <\/em>resta diversa in ciascuno Stato membro.<br><sup>78<\/sup> Sul punto si veda https:\/<a href=\"http:\/\/www.politichesanitarie.it\/archivio\/1710\/articoli\/18652\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\/www<\/a>.<a href=\"http:\/\/www.politichesanitarie.it\/archivio\/1710\/articoli\/18652\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">politichesanitarie.it\/archivio\/1710\/articoli\/18652\/.<\/a><br><sup>79<\/sup> Cfr. G. Tamburlini, L. Monasta, <em>Il Global burden of disease 2010 <\/em>in <em>OMS e diritto alla salute: quale futuro<\/em>, Bologna, Ilmiolibro, 2013, p. 231.<br><sup>80<\/sup> Cfr. A. Bana, C. Pagella, F. Rosada, <em>Riflessioni sulla responsabilit\u00e0 medica nel contesto Covid\u201319: spunti di diritto civile e penale a confronto <\/em>in <em>Covid\u201319 e responsabilit\u00e0 del medico e della struttura sanitaria<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2021, p. 120.<br><sup>81<\/sup> In merito all\u2019accesso alle cure si veda la sentenza <em>Brey<\/em>, punto 78, in cui \u00e8 stato riconosciuto il diritto dei cittadini economicamente inattivi ad accedere all\u2019assistenza sociale nello Stato membro ospitante.<sup>82<\/sup> Cfr. F. Toth, <em>La sanit\u00e0 in Italia<\/em>, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 7. Al proposito, giova citare che: \u00abil Servizio sanitario nazionale, da solo, impegna oltre il 16% dell\u2019intera spesa pubblica italiana (Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze 2013), e d\u00e0 occupazione a oltre 680.000 dipendenti, che corrispondono al 20,8% di tutto il pubblico impiego. La sanit\u00e0 rappresenta poi, di gran lunga, il principale settore d\u2019intervento regionale: se guardiamo ai bilanci delle regioni a statuto ordinario, esse destinano alla sanit\u00e0 oltre l\u201980% del proprio <em>budget <\/em>( Corte dei Conti 2012)\u00bb<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">in equilibrio evidenzia come diversi modelli di governo del sistema sanitario abbiano prodotto risultati di una disomogeneit\u00e0 disarmante<sup>8384<\/sup>. La regionalizzazione di cui si \u00e8 parlato, in concorso con l\u2019universalit\u00e0 e la qualit\u00e0, ha generato in Italia un fenomeno unico nell\u2019Unione Europea: la competizione interna fra i venti sistemi sanitari regionali.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">V. La giurisprudenza rilevante della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea in materia sanitaria<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con riguardo al ruolo della Corte di Giustizia \u00e8 bene sapere che dal 1971, la questione dell\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera \u00e8 stata disciplinata, sostanzialmente, dal Regolamento n. 1408\/71 sull\u2019applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all\u2019interno della Comunit\u00e0<sup>85<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I pazienti possono recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure sanitarie dopo aver ottenuto un\u2019autorizzazione previa da parte della loro Cassa malattia. All\u2019inizio degli anni Novanta, l\u2019UE \u00e8 diventata uno spazio senza frontiere, il che ha facilitato la libera circolazione delle persone. Sempre pi\u00f9 pazienti hanno, quindi, optato per ricevere cure sanitarie da medici operanti in un altro Stato membro. Nel 1998 la Corte di Giustizia<sup>86<\/sup> si \u00e8 pronunciata in due casi in cui i pazienti non avevano chiesto o ottenuto alcuna autorizzazione ma volevano essere rimborsati dalla loro Cassa malattia. Fondamentale, al riguardo, la sentenza <em>Kohll<sup>87<\/sup>, <\/em>che ha stabilito che non \u00e8 necessaria alcuna autorizzazione previa per le cure ambulatoriali programmate in un altro Stato membro. Con la suddetta sentenza la Corte di giustizia ha, inoltre, inaugurato un processo interpretativo che si \u00e8 tradotto in un costante sforzo di bilanciamento tra esigenze di equilibrio finanziario dello Stato nella gestione delle proprie politiche sanitarie e possibilit\u00e0 per i cittadini di altri Stati membri dell\u2019Unione di accedere alle strutture sanitarie di un diverso Stato membro di accoglienza<sup>88<\/sup>. Ha, inoltre,<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">affermato che la discrezionalit\u00e0 nell\u2019organizzazione dei sistemi sanitari attribuita agli Stati membri non pu\u00f2 essere invocata quale motivo per giustificare il mancato adempimento del diritto UE<sup>89<\/sup>. La sentenza <em>Decker<sup>90<\/sup><\/em>, invece, ha affermato che non \u00e8 necessaria alcuna autorizzazione previa per l\u2019acquisto, in un altro Stato membro, di prodotti o dispositivi medici dietro presentazione di prescrizione medica. Con le suddette sentenze, la Corte ha dato inizio ad una virata in favore di una legislazione in materia sanitaria che consentisse quanto si sta affrontando nel presente articolo, nell\u2019ottica della rimozione degli ostacoli alla realizzazione di un mercato sanitario dell\u2019Unione Europea<sup>91<\/sup>. In pi\u00f9, la Corte ha circoscritto l\u2019applicazione della preventiva autorizzazione alle sole cure ospedaliere<sup>92<\/sup>. La giurisprudenza test\u00e9 citata tiene conto, ovviamente, della direttiva 2011\/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l\u2019applicazione dei diritti dei pazienti relativi all\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera<sup>93<\/sup>, che ha rinforzato il ruolo di sostegno riservato all\u2019Unione dagli Stati membri nel settore sanitario e ha costituito un meccanismo integrativo che ha apportato dei miglioramenti alla mobilit\u00e0<sup>94<\/sup> transnazionale dei pazienti<sup>95<\/sup>, rivelandosi una notevole innovazione rispetto al passato in quanto ha rafforzato l\u2019obbligo di cooperazione degli Stati membri<sup>96<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalla recente giurisprudenza e dalla sopracitata direttiva 2011\/24 emerge che si vuole garantire a tutti i cittadini europei la possibilit\u00e0 di beneficiare di prestazioni sanitarie in qualunque Stato membro diverso da quello di \u201caffiliazione<sup>97<\/sup>\u201d. La giurisprudenza evolutiva della Corte di giustizia ha esteso il diritto dei pazienti a ricevere il rimborso delle spese transfrontaliere<sup>98<\/sup>. A tal proposito, quanto si accennava in precedenza, la Corte di giustizia ha stabilito che le disposizioni del Regolamento 1408\/71 non ostacolano la restituzione dei costi sostenuti per ricevere prestazioni<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>89<\/sup> Cfr. A. Nato, <em>Il diritto alla salute dei cittadini dell\u2019Unione e l\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera: recenti sviluppi<\/em> in <em>Studi sull\u2019integrazione europea<\/em>, XI, 2016, p. 576.<br><sup>90<\/sup> Sentenza della Corte del 28 aprile 1998, <em>Nicolas Decker contro Caisse de maladie des employ\u00e9s priv\u00e9s<\/em>.<br><sup>91<\/sup> In merito alla libert\u00e0 di circolazione e soggiorno per motivi di salute determinati da disabilit\u00e0 si veda anche A. Nato, <em>Corte di Giustizia ed esportabilit\u00e0 per motivi di studio dell\u2019assistenza personale dei cittadini europei disabili attraverso la libert\u00e0 di circolazione e soggiorno<\/em>, sentenza del 23 luglio 2018, causa C \u2013 679\/16, pp. 1191-1199.<br><sup>92<\/sup> Cfr. A. Nato, <em>Il diritto alla salute dei cittadini dell\u2019Unione e l\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera: recenti sviluppi<\/em> in <em>Studi sull\u2019integrazione europea<\/em>, XI, 2016, p. 576.<br><sup>93<\/sup> Si veda la Direttiva 2011\/24. Essa concerne l\u2019applicazione dei diritti dei pazienti relativi all\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera.<br><sup>94<\/sup> Al riguardo si veda A. Vattovani, <em>La mobilit\u00e0 sanitaria ospedaliera italo-slovena dopo l&#8217;adesione della Slovenia all&#8217;Unione Europea<\/em>, 2009, considerando che l\u2019ingresso della Slovenia nell\u2019UE \u00e8 da collocarsi temporalmente nel 2004. <sup>95<\/sup> Cfr. A. Nato, <em>Il diritto alla salute dei cittadini dell\u2019Unione e l\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera: recenti sviluppi <\/em>in <em>Studi sull\u2019integrazione europea<\/em>, XI, 2016, p. 581.<br><sup>96<\/sup> La direttiva 2011\/24 dispone il diritto di ottenere in un altro Paese lo stesso livello di copertura delle spese sanitarie di cui il richiedente avrebbe beneficiato nel proprio Stato. Si vedano al riguardo l\u201911\u00b0 <em>considerando <\/em>della direttiva e il 3\u00b0 <em>considerando <\/em>della stessa. In quest\u2019ultimo si riconoscono i sistemi sanitari dell\u2019Unione come elemento centrale della coesione e della giustizia sociale dell\u2019Unione Europea.<br><sup>97<\/sup> Cfr. A. Nato, <em>Il diritto alla salute dei cittadini dell\u2019Unione e l\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera: recenti sviluppi<\/em> in <em>Studi sull\u2019integrazione europea<\/em>, XI, 2016, p. 589.<sup>98<\/sup> Cfr. A. Nato, <em>La cittadinanza sociale europea ai tempi della crisi economica<\/em>, Bari, Cacucci editore, 2020, p. 170 ss.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">sanitarie in assenza di una preventiva autorizzazione<sup>99<\/sup>. Inoltre, la Corte ha aggiunto che uno Stato membro non pu\u00f2 negare il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro in assenza di una preventiva autorizzazione, quando un trattamento medico compreso nell\u2019elenco dei trattamenti rimborsabili nello Stato di residenza non preveda un metodo di cura altrettanto efficace ed erogabile in tempo utile rispetto a quello che pu\u00f2 essere erogato in un altro Stato membro<sup>100<\/sup>. Non appare eccessivo, di conseguenza, affermare che ci si sta muovendo verso una \u201ceuropeizzazione\u201d della sanit\u00e0. Un\u2019ultima notazione. Lo sviluppo del settore privato in sanit\u00e0 \u00e8, inoltre, profondamente influenzato dallo sviluppo tecnologico<sup>101<\/sup>. Non \u00e8, quindi, fantascienza chiedersi come evolveranno le dinamiche di scambio dei servizi sanitari confinandoli nel perimetro dell\u2019UE, posto che \u00abogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali\u00bb. Se, infatti, l\u2019Unione Europea fosse tutta orientata al modello \u201cbeveridgiano\u201d, come in Italia, sarebbe molto difficile regolare i flussi fra Stati finanziatori e aziende che erogano i servizi sanitari. Modello \u201cbeveridgiano\u201d che si \u00e8 poi tradotto nella regionalizzazione di cui si \u00e8 detto in precedenza, che pu\u00f2 anche tradursi in competizione tra le diverse Regioni o aree di riferimento.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">VI. The right to health<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abHealth is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity<sup>102<\/sup>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dall&#8217;analisi comparata emerge che \u00e8 presente un\u2019insufficienza di posti letto in molti Stati membri, una penuria di personale medico-sanitario e altrettanta carenza di elementi tecnico-amministrativi che caratterizzano i sistemi sanitari nazionali<sup>103<\/sup>. Siffatte carenze si potrebbero essere ridimensionate lavorando sulla preparazione dei futuri medici, con dei corsi specifici che possano implementare la<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>99<\/sup> Sentenza <em>Kholl<\/em>, punto 29.<br><sup>100<\/sup> Sentenza <em>Echinov<\/em>, punto 81.<br><sup>101<\/sup> Cfr. G. Pelissero, A. Mingardi, <em>Eppur si muove<\/em>, Torino, IBL libri, 2010, p. 34.<br><sup>102<\/sup> Definizione del concetto di salute, posta nel preambolo della Costituzione dell\u2019Organizzazione Mondiale della Sanit\u00e0\u2013OMS, e adottata nell\u2019ambito della Conferenza Internazionale della Salute di New York del 1946.<sup>103<\/sup> Cfr. Carraro F., Quezel M., Salute S.p.A., <em>La sanit\u00e0 svenduta alle assicurazioni<\/em>, Milano, Chiarelettere, 2018, <em>Prologo<\/em>, p. 5 ss. Gli autori concentrano la propria attenzione sugli errori in campo medico e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, sottolineando la rilevanza del diritto alla salute sul piano costituzionale, sia sul piano privato che sociale.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">sensibilit\u00e0 emozionale dei futuri professionisti<sup>104<\/sup>. Appare condivisibile, di conseguenza, il pensiero di chi<em><sup>105<\/sup> <\/em>compie un\u2019analisi di tutte le cause dirette e indirette, del cattivo stato della sanit\u00e0 italiana, illustrando a 360\u00b0 i problemi del Sistema Sanitario Nazionale italiano, ad esempio, le debolezze dell\u2019impianto innovativo del decreto 502 del 1992, nonch\u00e9 le proposte di rideterminazione dei finanziamenti in campo sanitario e rescissione dei rapporti tra politica e organismi tecnico\u2013 gestionali delle ASL.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decentramento politico-amministrativo frequente in molti Stati europei ha condotto alla regionalizzazione sopracitata, definendo delle variabili talvolta sproporzionate. La diversificazione delle politiche in campo sanitario \u00e8 cos\u00ec emersa in molti Stati europei, emergendo una scarsit\u00e0 di risorse negli <em>standards <\/em>minimi di tutela o nei cosiddetti <em>standard of care. Standard <\/em>che deve mirare, in questo caso, al contenimento del contagio e al contenimento dei costi della salute dei cittadini, delimitando i rischi futuri e ponendo come ombrello di garanzia la copertura dei costi risarcitori. Fondamentale, quindi, il <em>right to health<sup>106<\/sup> <\/em>che dovrebbe essere fruibile da tutti i cittadini, rimuovendo le eventuali barriere di fruibilit\u00e0 dei servizi e mettendo in atto azioni per ridurle. La differenza concettuale tra i due modelli di sistema sanitario fin qui analizzati si esplicita nella centralizzazione messa in atto in alcuni di essi, e\/o, al contrario, nel decentramento del diritto alla salute messo in atto in altri. Fondamentale al proposito, la direttiva 2011\/24\/UE sui diritti dei pazienti relativi all\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera<sup>107<\/sup> che ha consentito di poter approfondire l\u2019argomento salute da un punto di vista comunitario<sup>108<\/sup>. Come si \u00e8 precisato, l\u2019Unione in ambito sanitario esercita una competenza di \u201csostegno\u201d, ossia svolge azioni volte a sostenere, coordinare o completare l\u2019azione degli Stati membri<sup>109<\/sup>. Se taluni, infatti, hanno scritto in merito all\u2019ampliamento delle cure transfrontaliere, altri hanno rimarcato quanto l\u2019intervento dell\u2019Unione in materia sanitaria sia solo \u201cdi sostegno\u201d agli Stati<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>104<\/sup> In tal senso, si veda E. D\u2019Annunzio, <em>Sanit\u00e0 malata, Un medico impegnato in politica indaga le ragioni del declino della Sanit\u00e0 pubblica italiana e suggerisce la ricetta per una cura (ancora) possibile<\/em>, Roma, Castelvecchi, 2010, p. 9 ss. in cui l\u2019esperto analizza le carenze e le debolezze del SSN italiano, mettendo in luce le possibili soluzioni.<br><sup>105<\/sup> Cfr. E. D\u2019annunzio, <em>Sanit\u00e0 malata, Un medico impegnato in politica indaga le ragioni del declino della Sanit\u00e0 pubblica italiana e suggerisce la ricetta per una cura (ancora) possibile<\/em>, Roma, Castelvecchi, 2010, p. 9 ss.<br><sup>106<\/sup> Cfr. A. Nato, <em>Il diritto alla salute dei cittadini dell\u2019Unione e l\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera: recenti sviluppi<\/em> in <em>Studi sull\u2019integrazione europea<\/em>, XI, 2016, p. 573.<br><sup>107<\/sup> <em>Ibidem<\/em>, pp. 574 e ss.<br><sup>108<\/sup> Si v. per approfondire il rifiuto dell\u2019autorizzazione preventiva di uno Stato membro A. Nato, <em>La cittadinanza sociale europea ai tempi della crisi economica<\/em>, Bari, Cacucci editore, 2020, p. 195 con riferimento al 45\u00b0 <em>considerando <\/em>della direttiva 2011\/24 in cui si chiarisce che l\u2019assistenza transfrontaliera pu\u00f2 esporre il paziente o il pubblico ad un rischio che prevale sull\u2019interesse del paziente a ricevere l\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera.<sup>109<\/sup> In tal senso, si veda il par. 7 dell\u2019art. 168 TFUE laddove attribuisce la responsabilit\u00e0 della materia sanitaria ai soli Stati membri, spiegando ancora una volta che l\u2019azione dell\u2019Unione resta confinata al coordinamento di sistemi di sicurezza sociale. Di conseguenza, gli Stati hanno in via primaria ed esclusiva il potere di disciplinare il settore. L\u2019Unione, ai fini del miglioramento della salute umana, ai sensi dell\u2019art. 6 TFUE, ha una funzione solo integrativa, accessoria, complementare. La volont\u00e0 degli Stati membri \u00e8 stata, quindi, quella di controllare il settore sanitario<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">membri<sup>110<\/sup>. Sul punto, si riporta la lettura per cui il tradizionale assetto decisionale, proprio del settore sanitario, \u00e8 stato oggetto di una ulteriore dinamica delegittimante che, pur non essendo estranea agli altri ambiti dell\u2019azione pubblica, ha trovato, e trova, in quest\u2019area una dimensione reale e simbolica di rilievo<sup>111<\/sup>. Si tratta della progressiva messa in discussione della fiducia del sapere esperto (sapere medico), per guardare alla salute come al risultato di un complesso sistema di variabili biologiche, fisiologiche, economiche, culturali e sociali<sup>112<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La medicina difensiva, ovvero l\u2019astensione dall\u2019intervento di cura nel caso in cui il medico metta in atto una sorta di <em>avoidance behaviour <\/em>evitando di eseguire interventi ritenuti ad alto rischio, \u00e8 uno dei caratteri che ha assunto il SSN italiano. La responsabilit\u00e0 medica si inquadra, quindi, in uno spettro ampio ed \u00e8 riconosciuta come responsabilit\u00e0 da contatto sociale, pur sempre appartenente al campo della responsabilit\u00e0 contrattuale. Modernizzare l\u2019<em>ars curandi <\/em>significa, per esempio, avere la capacit\u00e0 di personalizzare la cura e modificare il trattamento sulla base della personalit\u00e0, delle potenzialit\u00e0 e delle caratteristiche del paziente. L\u2019azione combinata dei due livelli, quello digitale e quello umano, contribuisce a migliorare lo stato di salute e, talvolta, in tempi anche molto brevi. Il processo di \u201cumanizzazione\u201d \u00e8 l\u2019unico per trasporre nell\u2019ordinamento italiano le <em>Medical Humanities<\/em>, di origine statunitense, sviluppatesi gi\u00e0 negli anni 60\u2019 e giunte (molto) lentamente in Italia. Sono sorti negli ultimi anni, tuttavia, nuovi programmi Master universitari dedicati proprio alle <em>Medical Humanities<\/em>, e in questo l\u2019Italia sembrerebbe essere in prima fila.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si scopre, cos\u00ec, che l\u2019Italia sembra destinata a battere un duplice primato (non solo) statistico: da un lato, quello relativo ai casi di malasanit\u00e0 e, in generale, agli errori medici (concetto ampio e ricchissimo di sfaccettature, certo meritevole di approfondimento); dall\u2019altro, quello \u2013non del tutto sovrapponibile al primo- dei procedimenti penali e civili per colpa medica<sup>113<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Affrontare la sofferenza e le cure \u00e8 possibile solo tornando all\u2019unicit\u00e0 che il caso concreto richiede<sup>114<\/sup>. Lo stato psico\u2013fisico, infatti, per essere in forma richiede che l\u2019intervento assistenziale sia olistico e necessita una metodologia e una tecnica di osservazione capace di un reale interesse per il paziente. Ovviamente il rapporto paziente-struttura ospedaliera potrebbe (e dovrebbe) essere migliorato ottenendo cos\u00ec una migliore \u201c<em>customer satisfaction<\/em>\u201d. Quest\u2019ultima attiene al criterio secondo il quale il paziente pu\u00f2 scegliere, accettare o rifiutare i trattamenti diagnostici che gli<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>110<\/sup> Cfr. A. Nato, <em>La cittadinanza europea ai tempi della crisi economica<\/em>, Bari, Cacucci editore, 2020, p. 22.<br><sup>111<\/sup> Cfr. S. Cervia, <em>La partecipazione dei cittadini in sanit\u00e0 Italia e Europa a confronto<\/em>, Milano, Franco Angeli, 2014, p. 9.<br><sup>112<\/sup> <em>Ibidem<\/em>.<br><sup>113<\/sup> Si veda L. Risicato, <em>L\u2019attivit\u00e0 medica di \u00e8quipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco<\/em>, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 1-2.<sup>114<\/sup> Corte Cost. n. 31\/2022 riguardo la delibera del Consiglio dei ministri 31\/01\/2020 e ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile 03\/02\/2020 n. 630, in cui si \u00e8 confermata la legittimit\u00e0 dell\u2019intervento del Governo contro l\u2019ondata pandemica.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">vengono proposti, dopo essere stato adeguatamente informato sulla diagnosi e sul decorso della malattia<sup>115<\/sup>. Come hanno narrato Adriano Cattaneo e Nicoletta Dentino ne <em>OMS e diritto alla salute: quale futuro<sup>116<\/sup><\/em>, pur avendo svolto e dovendo continuare a svolgere un ruolo primario nel governo della salute globale, l\u2019OMS deve cambiare, mettere mano alla lentezza burocratica e alle inefficienze da pi\u00f9 parti denunciate, dovrebbe snellirsi come istituzione e assumere una maggiore specificit\u00e0. Nella struttura e nelle fondamenta dell\u2019OMS traspare, quindi, il carattere indivisibile della salute e la necessit\u00e0 di un approccio globale della sua promozione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D\u2019altro canto il Sistema Sanitario Italiano \u00e8, come detto, un sistema complesso che fa intrecciare Stato e Regioni secondo quanto stabilito dall\u2019art. 117 della Costituzione, che dispone che la tutela alla salute rientra nel novero delle materie di competenza legislativa concorrente tra autorit\u00e0 centrale e regionale. Alla legislazione statale spetta, dunque, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali ma le Regioni possono legiferare in materia nel rispetto dei principi fondamentali. Da rilevare, inoltre, che il Sistema Sanitario Italiano, purtroppo per chi non pu\u00f2 permettersela, dispone anche di un\u2019eccellente Sanit\u00e0 privata<sup>117<\/sup>. Trascurarla significa dare un segnale evidente di disinvestimento sulla centralit\u00e0 della professione medica e quindi di delegittimazione della stessa. In conclusione, rifondare il patto fiduciario tra il sistema di <em>welfare <\/em>e la comunit\u00e0 locale \u00e8 un obiettivo che comporterebbe la rimodulazione della garanzia dei \u201cLivelli Essenziali di Assistenza\u201d e l\u2019attivazione degli stessi cittadini e delle loro reti per costruire forme di cura e assistenza pi\u00f9 appropriate ed efficaci<sup>118<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">VII. Considerazioni conclusive<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per trarre una seppur non definitiva conclusione di quanto scritto si ritiene che al fine di contribuire al benessere dei cittadini europei, quindi, l\u2019Unione Europea si \u00e8 impegnata ad affrontare in modo coordinato e coerente in quegli ambiti sensibili che suscitano preoccupazione tra i suoi cittadini e provare a rispondere \u2013nonostante i limiti e le carenze della base giuridica- alle aspettative di un elevato livello di protezione alla salute<sup>119<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>115<\/sup> Cass. Civile n. 10014 del 25\/11\/1994, commento di F. de Domenico in <em>Messina Medica<\/em>, p. 30.<br><sup>116<\/sup> A. Cattaneo, N. Dentico, <em>Oms e diritto alla salute: quale futuro<\/em>, Bologna, s.n., 2013, p. 23.<br><sup>117<\/sup> F. Toth, <em>La sanit\u00e0 in Italia<\/em>, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 35. L\u2019architettura del sistema sanitario italiano ha come tratti distintivi: l\u2019universalit\u00e0, l\u2019uguaglianza del trattamento dei cittadini, la globalit\u00e0 delle prestazioni erogate, l\u2019equit\u00e0 del finanziamento, il controllo democratico da parte dei cittadini, l\u2019unicit\u00e0 di gestione e la propriet\u00e0 prevalentemente pubblica dei fattori di produzione.<br><sup>118<\/sup> Cfr, S. Cervia, <em>La partecipazione dei cittadini in sanit\u00e0 Italia e Europa a confronto<\/em>, Milano, Franco Angeli, 2014, p. 9.<br><sup>119<\/sup> Cfr. A. Fasano, N. Mignolli, R. Pace, <em>Sistemi sanitari nell\u2019Unione europea<\/em>, Milano, McGraw Hill, 2016, p. 3.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sicch\u00e9, pur in maniera incompleta, si \u00e8 cercato di analizzare le \u201cvariegate\u201d basi normative di importanza sostanziale per comprendere le varie fasi e le risposte ad una pandemia che ha condotto ad un <em>caos <\/em>mondiale e ha condizionato la vita di milioni di persone.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La salute \u00e8 e rester\u00e0 sempre il bene primario, senza il quale nessuna vita pu\u00f2 dirsi realizzabile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si \u00e8 cercato di offrire, inoltre, un manifesto della cura nella consapevolezza che la pandemia abbia rivelato la centralit\u00e0 sociale del diritto alla salute, che ha dominato la scena pubblica. Pertanto, si \u00e8 inteso analizzare i diversi modelli di rete assistenziale e socioassistenziale, i rispettivi punti di forza e le lacune a livello quantitativo e qualitativo. Ci\u00f2 che \u00e8 emerso \u00e8 che nel processo di <em>state building <\/em>dell&#8217;Italia postunitaria, le politiche sanitarie sono state in grado di realizzare in Italia uno specifico modello sanitario, distinto dal <em>welfare <\/em>novecentesco. Il paziente ne esce sempre pi\u00f9 scontento e insoddisfatto laddove, nel frattempo, i settori pubblici sono volti a ridurre le spese<sup>120<\/sup> per la Sanit\u00e0<sup>121<\/sup>. Si deve fare lo sforzo di non dimenticare ci\u00f2 che \u00e8 accaduto<sup>122<\/sup>, superando la naturale tendenza insita in ogni essere umano a dimenticare gli aspetti pi\u00f9 sgradevoli e dolorosi della propria esistenza. Va precisato, per\u00f2, che nonostante sia in atto in alcuni Paesi una regionalizzazione, lo Stato interviene direttamente nella fornitura di servizi indirizzando i mezzi di investimento per realizzare i propri piani di offerta dei servizi sanitari. In Germania, ad esempio, la fornitura di servizi ospedalieri \u00e8 di natura statale e l\u2019economicizzazione della materia sanitaria e del mercato ospedaliero pu\u00f2 essere riscontrata a partire dall\u2019inizio degli anni Novanta con la privatizzazione degli ospedali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per quanto riguarda il ruolo dell\u2019Unione Europea la crisi generata dal <em>Covid\u201319 <\/em>(che \u00e8 stata corale) ha messo in luce due modi dell\u2019agire comune europeo: da un lato il c.d. \u201cmetodo comunitario\u201d in verit\u00e0 utilizzato dalle Istituzioni UE con parsimonia; dall\u2019altro il metodo intergovernativo con le decisioni adottate dai governi all\u2019unanimit\u00e0. Le istituzioni sovranazionali -Commissione e Parlamento europeo- sono, per\u00f2, riuscite ad intervenire pur nei limiti delle competenze stabilite nei Trattati. Tant\u2019\u00e8 che taluni parlano di \u201cortodossia a scale\u201d, ovverosia, che ogni Paese deve affrontare la crisi autonomamente. Risulta a tal riguardo importante richiamare il caso americano per comprendere di cosa si tratta. Durante la Presidenza Obama degli Stati Uniti d\u2019America, nel porre la riforma della<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>120<\/sup> Per quanto concerne il rimborso delle spese mediche sostenute dai pazienti si veda l\u2019interessante monografia di A. Nato, <em>La cittadinanza europea ai tempi della crisi economica<\/em>, Bari, Cacucci editore, 2020, p. 170 ss.<br><sup>121<\/sup> Si veda https:\/\/valori.it\/francia-sistema-sanitario-mutualismo\/, in merito allo svilimento delle qualit\u00e0 di paziente e alla, talvolta, mortificata immagine delle cure ospedaliere.<br><sup>122<\/sup> Richard Horton, direttore della rivista scientifica <em>The Lancet<\/em>, ha detto che un <em>lockdown <\/em>anticipato di una o due settimane, in risposta alla pandemia da Covid\u201319, avrebbe potuto significare fino al 50 % di vittime in meno. E, al proposito, ha citato l\u2019esempio della Gran Bretagna, il cui ritardo nell\u2019affrontare la pandemia da parte di Boris Johnson, quando dilagava la retorica di non fermarsi di fronte al <em>virus<\/em>, \u00e8 costato almeno la met\u00e0 delle vittime totali nel Paese.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sanit\u00e0 al centro dell\u2019agenda politica americana, si \u00e8 realizzato un cambiamento significativo rispetto al passato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia nonostante gli sforzi del passato occorre segnalare che il sistema della sanit\u00e0 e della tutela della salute negli USA risiede, a tutt\u2019oggi, nella privatizzazione del sistema sanitario che si voleva far transitare nella sfera del sistema pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La crescente mobilit\u00e0 nell\u2019area UE, invece, fa s\u00ec che siano sempre di pi\u00f9 gli europei che ricorrono a servizi ospedalieri al di fuori del loro Paese. La situazione determinata dalla pandemia sembra aver assunto aspetti paradossali, ma ci\u00f2 ha intensificato le principali strategie europee in campo sanitario. La premessa da cui partire \u00e8 che la vaccinazione<sup>123<\/sup>, anche quando non obbligatoria, \u00e8 da considerarsi un farmaco a tutti gli effetti. La scelta che si contrappone \u00e8 la morte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pandemia da <em>Covid-19 <\/em>ha costituito, di conseguenza, un banco di prova interessantissimo per quanto attiene al profilo della responsabilit\u00e0 per colpa nelle professioni medico-sanitarie, evitando e scongiurando il pericolo di responsabilit\u00e0 oggettive se il risultato della condotta non era neanche immaginabile dall&#8217;agente. Si \u00e8 cercato di pensare anche un nuovo modello di sanit\u00e0, pi\u00f9 democratica, pi\u00f9 pubblica, meno ambigua, per quanto radicata nel territorio e all\u2019interno del programma di regionalizzazione di cui si \u00e8 ampiamente discusso. Il termine \u201csanit\u00e0\u201d \u00e8 un termine plurivoco, ambiguo, che necessariamente deve essere inteso e declinato come sinonimo di tutela del cittadino ed equiparato alle cure e all\u2019assistenza garantite<sup>124<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le amministrazioni nazionali sono tenute a rispettare un certo <em>standard <\/em>comportamentale. La relazione tra Commissione e Stati membri si sta, infatti, muovendo verso un mutamento di ruoli molto avvertito. Sta cambiando l\u2019approccio generale e la Conferenza sul futuro dell\u2019Europa<sup>125<\/sup> impone che i governi riformino i Trattati. Tutte le varie accezioni considerate concorrono nel definire un quadro ampio e complesso. Lo scopo di questa analisi \u00e8 stato, quindi, quello di affrontare il tema sanit\u00e0, fornendo un punto di vista di osservazione della stessa. L\u2019<em>identikit <\/em>del sistema sanitario ideale sembra essere equit\u00e0, economia e buona qualit\u00e0. Nella pratica, per\u00f2, la realt\u00e0 risulta ben diversa, non solo in Italia<sup>126<\/sup>. Si \u00e8 cercato di analizzare in chiave comparata i<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><sup>123<\/sup> Cfr. M. Hazan, D. Zorzit, <em>Tutele azionabili nei confronti del Ministero della Salute per danni da vaccinazione anti Covid <\/em>in <em>Covid\u201319 e responsabilit\u00e0 del medico e della struttura sanitaria<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2021, p. 161.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>124<\/sup> Tale argomento \u00e8 stato approfondito nel seminario del 17 giugno 2021 del Seminario Permanente di Studi Internazionali intitolato <em>Verso una cittadinanza transnazionale? <\/em>ad oggetto le cure transfrontaliere tenuto da M. Fragola (Unical), da C. di Maio (Unical), da F. di Lascio (Universit\u00e0 degli Studi Roma Tre) e da M. Conticelli (Universit\u00e0 di Roma \u201cTor Vergata\u201d). L\u2019autrice del presente saggio condivide in tutto quanto espresso nel corso del seminario.<br><sup>125<\/sup> Cfr. E. Caruso, <em>Il diritto alla salute nei sistemi socio-sanitari europei. La tragedia greca. <\/em>Lingua, 2004, p. 46. Si concorda pienamente con quanto affermato dall\u2019autore, ovvero che \u00abdi fronte a mercati sempre pi\u00f9 aggressivi, le politiche nazionali sono sempre pi\u00f9 deboli e stanno compromettendo la stessa sopravvivenza dei sistemi sanitari. Quanto, in futuro, l\u2019Europa sapr\u00e0 salvaguardare il diritto alla salute dipender\u00e0 in larga misura dalla capacit\u00e0 e qualit\u00e0 della <em>leadership <\/em>politica internazionale di non subordinare le priorit\u00e0 di salute ad altri obiettivi di politica economica\u00bb. <br><sup>126<\/sup> Cfr. F. Toth, <em>Le politiche sanitarie<\/em>, Bari, Laterza, 2009, p. 87.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">sistemi sanitari<sup>127<\/sup> di alcuni Stati in Europa, ricostruendo i modelli di finanziamento, le matrici storiche e le riforme intervenute negli ultimi anni, soprattutto in Italia con la legge 24\/2017<sup>128<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le problematiche presentate in questo saggio si sintetizzano nella denuncia in ordine alle \u201cferite\u201d inferte dal <em>Covid\u201319 <\/em>al diritto essenziale quale \u00e8 il diritto alla salute nell\u2019Unione Europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ricordo che nella sentenza 309 del 1999 della Corte Costituzionale<sup>129<\/sup> si \u00e8 sottolineato che il diritto alla salute \u00e8 ambito inviolabile della dignit\u00e0 umana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diritto e Scienza dovrebbero essere interconnessi anche alla luce delle recenti problematiche sulle vaccinazioni obbligatorie e sui <em>green pass<sup>130<\/sup><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci si augura che vengano adottate le <em>Medical Humanities <\/em>che tendono, quindi, a considerare essenziali gli aiuti tecnologici, di cui si pu\u00f2 servire il medico, pur non essendo la cosa pi\u00f9 importante, che dovrebbe restare il malato<sup>131<\/sup>, nonch\u00e9 una maggiore cooperazione a livello eurounionale tra i singoli Stati membri. Si \u00e8 evidenziata anche l\u2019importanza di occuparsi del paziente nella sua dimensione spirituale e religiosa durante l\u2019ospedalizzazione<sup>132<\/sup>, per garantire la lettura olistica dello stesso. L\u2019essere umano pu\u00f2, infatti, essere inteso in termini oggettivi, come essere biologico, in termini soggettivi, come persona nella sua interezza, e, in termini, intersoggettivi<sup>133<\/sup>. Ci si sta avvicinando a grandi passi a un mondo in cui non solo i lavori manuali ma anche quelli intellettuali saranno svolti dai <em>robot <\/em>e da <em>computer <\/em>sempre pi\u00f9 sofisticati<sup>134<\/sup>, mentre i lavori pi\u00f9 a rischio sono proprio quelli che richiedono abilit\u00e0 medie ad impatto sociale<sup>135<\/sup>. Se non esistono i mezzi per individuare la malattia, il medico non ha colpe<sup>136<\/sup>. Il <em>Covid\u201319 <\/em>ha, per\u00f2, rappresentato lo <em>shock <\/em>sociale. Ma non \u00e8 stato il primo <em>crash test <\/em>dell\u2019Eurozona<sup>137<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>127<\/sup> Cfr. S. Barsanti, G. Maciocco, <em>Le riforme dei sistemi sanitari e la crisi finanziaria <\/em>in <em>OMS e diritto alla salute: quale futuro<\/em>, Bologna, 2013, p. 255.<br><sup>128<\/sup> Cfr. R. Balduzzi, <em>Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria<\/em>, Bologna, il Mulino, 2009, p.55.<br><sup>129<\/sup> Corte Costituzionale, n. 309\/1999.<br><sup>130<\/sup> Cfr. A. De Matteis, <em>Green pass: la lunga marcia del decreto c- legge 21 settembre 2021<\/em>, n. 127 in <em>Covid\u201319 e responsabilit\u00e0 del medico e della struttura sanitaria<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2021, p. 150.<br><sup>131<\/sup> Cfr. A. G. Spagnolo, <em>Medical Humanities, nell\u2019epoca della medicina tecnologica e informatica<\/em>, Sezione I, 2018, p. 10.<br><sup>132<\/sup> Cfr. A. C. Lopez-Tarrida, <em>Caring with meaning: the spiritual care in healthcare from the professional\u2019s perspective<\/em>, <em>Rev Esp Salud Publica<\/em>, 2020, p. 25.<br><sup>133<\/sup> Cfr. R. M. Melotti, A. Bergonzi, A. Benedetti, S. Bonarelli, F. Campione, S. Canestrari, A. Castagnoli, R. Chattat, G. Di Nino, D. Fortuna, E. Gambale, E. Gamberini, A. Guberti, M. Manici, M. Meli, A. Pasetto, L. Ridolfi, M. Zanello, <em>Progetto umanizzazione delle cure e dignit\u00e0 della persona in terapia intensiva della regione Emilia-Romagna<\/em>, <em>Anestesia Forum<\/em>, 2009, p. 77.<br><sup>134<\/sup> Cfr. R. Manzocco, <em>La metamorfosi del professionista <\/em>in <em>Il Giornale della Previdenza<\/em>, 2015, p. 18.<br><sup>135<\/sup> Cfr. A. Benevento, <em>Il Giornale della Previdenza<\/em>, gennaio 2015, p. 29.<br><sup>136<\/sup> Cass. Pen. Sez. IV, 9\/4\/13, n. 16237.<sup>137<\/sup> Al riguardo si veda M. Ceron, C. M. Palermo, V. Salpietro, <em>Limiti e prospettive della gestione europea durante la pandemia da Covid-19<\/em>, s.n., 2020, p. 5, in cui si evidenzia il fallimento del regime di regole fiscali sovranazionali, portando al rafforzamento di meccanismi di controllo della spesa pubblica degli Stati membri.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come si \u00e8 ampiamente descritto, la responsabilit\u00e0 degli Stati membri nell\u2019affrontare la pandemia ha condotto a differenze sostanziali di approccio nella risposta alla pandemia e l\u2019Italia, il cui modello<sup>138<\/sup> ha rappresentato un esempio storico, conserva un sistema sanitario universale, ma decentralizzato a livello regionale. \u00abAl termine sanit\u00e0 si \u00e8 aggiunto l\u2019inquietante prefisso \u201cmala\u201d; malasanit\u00e0, come malavita o malasorte: qualcosa di terribile, di quasi mostruoso, un cancro che si \u00e8 sviluppato contaminando le cellule sane del sistema<sup>139<\/sup>\u00bb. \u00abEcco la chiave di volta: siamo passati da un impianto costituzionale nazionale, in base al quale la salute \u00e8 un diritto inalienabile e non negoziabile, a una piattaforma regolamentare europea in cui essa \u00e8 un diritto comprimibile, un settore che le istituzioni \u2013<em>se vogliono<\/em>&#8211; sono libere di privatizzare <em>in toto<sup>140<\/sup><\/em>\u00bb. Cos\u00ec che pu\u00f2 affermarsi che l\u2019opinione pubblica europea ha evidenziato con la crisi sanitaria un peggioramento della fiducia verso l\u2019Unione<sup>141<\/sup>. Il problema attuale \u00e8 una rinnovata sfiducia nell\u2019UE<sup>142<\/sup>, per cui \u00ab\u00e8 auspicabile mantenere una prospettiva che sia <em>global<\/em>, <em>local <\/em>o <em>glocal<\/em>, nel rispetto del canone <em>think global, act local<\/em>, sviluppando e valorizzando le specificit\u00e0 nazionali, regionali e locali\u2026<sup>143<\/sup>\u00bb. Potrebbe, infine, essere necessario ridisegnare e rivedere il riparto di competenze tra l\u2019Unione e i singoli Stati membri o, talora, e in casi estremi, ricorrere alla cooperazione rafforzata nel rispetto dell\u2019art. 20 TUE<sup>144<\/sup>. In tal senso, \u201cfare gli europei\u201d deve intendersi come un appello alla creazione di un <em>humus <\/em>comune Europeo, cio\u00e8 unire i popoli dell\u2019Europa consapevoli di essere spiritualmente uniti, pur nelle diversit\u00e0, da diritti e valori comuni<sup>145<\/sup>. <br><br>Sarah Otera*<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><sup>138<\/sup> Si \u00e8 parlato di modello italiano in quanto, da un certo arco temporale, gli Stati membri hanno iniziato ad uniformarsi ad esso adottando misure simili per fronteggiare la pandemia da <em>Covid-19<\/em>.<br><sup>139<\/sup> F. Carraro, M. Quezel, <em>Salute S.p.A., La sanit\u00e0 svenduta alle assicurazioni<\/em>, Milano, Chiarelettere, 2018, p. 11.<br><sup>140<\/sup> <em>Ibidem<\/em>, p. 125.<br><sup>141<\/sup> In tal senso, si veda P. De Pasquale, <em>Le competenze dell\u2019Unione europea in materia di sanit\u00e0 pubblica e la pandemia di Covid-19, DPCE Online<\/em>, 43(2), 2020, p. 2295. L\u2019autrice sottolinea quanto non si possa colpevolizzare l\u2019Unione ma, come giustamente ribadisce, gli Stati membri sono i padroni dei Trattati. Secondo l\u2019art. 5 c. 2 TUE \u00abl\u2019Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all\u2019Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri\u00bb.<br><sup>142<\/sup> Cfr. M. Fragola, <em>L\u2019Europa mortificata, <\/em>Torino, Giappichelli editore, 2019, p. 6.<br><sup>143<\/sup> <em>Ibidem. <\/em>Sull\u2019interrogativo se valga la pena restare uniti in Europa, l\u2019autore, pur riconoscendo la povert\u00e0 delle famiglie, e l\u2019impoverimento della societ\u00e0 in generale, conserva l\u2019entusiasmo delle origini della storia comunitaria che hanno condotto alla sua nascita. M. Fragola afferma, in <em>Conclusione<\/em>, p. 113, che l\u2019UE \u00e8 \u00abun processo politico, ininterrotto, irreversibile e inarrestabile. Ovviamente modificabile e migliorabile\u00bb.<br><sup>144<\/sup> Art. 20 TUE<em>. <\/em>La cooperazione rafforzata \u00e8 una procedura decisionale istituzionalizzata con il Trattato di Amsterdam e poi modificata dal Trattato di Nizza, finalizzata a realizzare una pi\u00f9 forte cooperazione su specifici temi e aree (giustizia, difesa, gestione economica ecc.) che non siano gi\u00e0 di esclusiva competenza comunitaria, anche laddove, per ragioni politiche, non ci sia l&#8217;adesione della totalit\u00e0 degli Stati membri dell&#8217;Unione europea. Perch\u00e9 venga adottata \u00e8, infatti, previsto il consenso di almeno nove Stati membri.<br><sup>145<\/sup> M. Fragola, <em>L\u2019Europa mortificata<\/em>, Giappichelli editore, Torino, 2019, p. 41.<br>* Laureata in Giurisprudenza nell\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Trento e Master di II Livello in Alti Studi Europei nell\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Messina.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SINTESI<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il diritto alla salute \u00e8 un diritto universale. Il presente articolo, senza trarre conclusioni definitive, si prefigge di analizzarlo nella prospettiva eurounionale e nazionale dei diritti degli Stati membri. La domanda se esista o meno una sanit\u00e0 \u201ceuropea\u201d comune trova molteplici risposte giurisprudenziali e dottrinali, tra le quali le sentenze <em>Kholl <\/em>e <em>Decker <\/em>e la Direttiva 2011\/24\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l\u2019applicazione dei diritti dei pazienti relativi all\u2019assistenza sanitaria transfrontaliera. In una logica (anche) comparata si cercher\u00e0 di offrire una chiave di lettura europeista al tema sanit\u00e0 in Europa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ABSTRACT<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>The right to health is a universal right and this article aims to analyze it in its various facets. The question of whether or not a European healthcare exists finds multiple jurisprudential and doctrinal answers, including the Kholl and Decker sentences and the European Directive 2011\/24. In a comparative logic, this academic contribution will try to offer a pro-European interpretation of health care in Europe.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sommario: \u2013 I. Considerazioni introduttive &#8211; II. Crisi pandemica da Covid\u201319 &#8211; III. La competenza dell\u2019Unione Europea nel welfare sanitario &#8211; IV. Governance sanitaria in Europa: analisi comparata \u2013 V. La giurisprudenza rilevante della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea in materia sanitaria \u2013 VI. The right to health &#8211; VII. Considerazioni conclusive. I. Premessa Durante &#8230; <a title=\"Cenni sulla base giuridica della &#8220;Politica Sanitaria&#8221; nel diritto dell&#8217; Unione Europea e sua applicazione durante la pandemia da Covid-19\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/politica-sanitaria-diritto-unione-europea\/\" aria-label=\"Read more about Cenni sulla base giuridica della &#8220;Politica Sanitaria&#8221; nel diritto dell&#8217; Unione Europea e sua applicazione durante la pandemia da Covid-19\">Read more<\/a><\/p>","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_ppma_block_editor_authors":""},"categories":[31],"tags":[],"ppma_author":[54],"class_list":["post-4469","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-focus"],"authors":[{"term_id":54,"user_id":15,"is_guest":0,"slug":"sarah-otera","display_name":"Sarah Otera","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/4bf2286ab6c90f81f6cad869de69b35a516875a6eb5b3f123fe036aa2e78454d?s=96&d=mm&r=g","author_category":"","first_name":"Sarah","last_name":"Otera","user_url":"","job_title":"","description":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4469","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4469"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4469\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17508,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4469\/revisions\/17508"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4469"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4469"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4469"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=4469"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}