{"id":4443,"date":"2022-06-12T23:01:30","date_gmt":"2022-06-12T21:01:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/?p=4443"},"modified":"2022-06-12T23:14:30","modified_gmt":"2022-06-12T21:14:30","slug":"attribuzione-cognome-figlio-nascituro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/attribuzione-cognome-figlio-nascituro\/","title":{"rendered":"Dall&#8217; attribuzione del cognome al figlio nascituro emerge l&#8217; uguaglianza fra i genitori: a margine della sentenza n. 131 del 27 aprile 2022"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cade il \u00abretaggio della concezione patriarcale della famiglia\u00bb. \u00abL\u2019attuale sistema di attribuzione del cognome \u00e8 retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potest\u00e0 maritale, non pi\u00f9 coerente con i principi dell\u2019ordinamento (anche internazionale e comunitario) e con il valore costituzionale dell\u2019uguaglianza tra uomo e donna\u00bb<a href=\"#_ftn1\" id=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ora il testimone passa al legislatore giacch\u00e9 &nbsp;\u00e8 sua competenza regolare tutti gli aspetti connessi alla importante e \u201crivoluzionaria\u201d decisione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte costituzionale adita dal Tribunale ordinario di Bolzano ha esaminato le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale delle norme che regolano, nell\u2019ordinamento italiano, l\u2019attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Corte si \u00e8 pronunciata sulla norma che <em>non<\/em> consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo dei genitori, impone il solo cognome del padre anzich\u00e9 quello di entrambi i genitori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le fonti normative coinvolte nella questione sono variegate e complesse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viene in rilievo come sollevato dal giudice <em>a quo<\/em> l\u2019art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui \u2013 con riguardo all\u2019ipotesi del riconoscimento contemporaneo del figlio \u2013 non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno<a href=\"#_ftn2\" id=\"_ftnref2\">[2]<\/a>. Ad avviso del giudice rimettente, la norma <em>de qua<\/em> si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u2019ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (\u201cCarta UE\u201d), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quindi sono coinvolte fonti nazionali, internazionali (CEDU) e comunitarie o \u201cunionali\u201d (\u201cCarta UE\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il giudice <em>a quo<\/em> riferisce di essere chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Bolzano, ai sensi dell\u2019art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u2019ordinamento dello stato civile, a norma dell\u2019articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), al fine di ottenere la <em>rettifica<\/em> di un atto di nascita, dal quale risultava che i genitori, <em>consensualmente<\/em>, avessero attribuito alla figlia il solo cognome materno. Cos\u00ec che \u2013 secondo quanto espone l\u2019ordinanza \u2013 la dichiarazione veniva trasmessa all\u2019ufficiale dello stato civile che ha redatto l\u2019atto di nascita riportando il solo cognome materno; ma, al contempo, il medesimo ufficiale <\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><em>[1] Cfr. gi\u00e0 le sentenze n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006 e le ordinanze n. 176 del 1988 e ordinanza n. 145 del 2007.<br>[2] Ricordo a me stesso: \u201cIl figlio assume il cognome del genitore&nbsp; che&nbsp; per&nbsp; primo&nbsp; lo&nbsp; ha riconosciuto. Se il riconoscimento \u00e8 stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:31px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">presentava un\u2019istanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, affinch\u00e9 venisse promosso il giudizio di variazione dell\u2019atto di nascita, onde renderlo conforme a quanto previsto dall\u2019art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., per effetto di una precedenza sentenza della Corte costituzionale in particolare la n. 286 del 2016. Con atto depositato il 28 luglio 2020, \u00e8 intervenuto in giudizio anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili e, in ogni caso, non fondate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le norme esaminate sono state dichiarate illegittime dalla Corte per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u2019ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione dei diritti dell\u2019uomo (CEDU).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell\u2019identit\u00e0 del figlio la regola che attribuisce <em>automaticamente<\/em> il cognome del padre ai sensi dell\u2019art. 262, primo comma, codice civile. Secondo la Consulta l\u2019automatica attribuzione del solo cognome paterno \u201csi traduce <em>nell\u2019invisibilit\u00e0<\/em> della madre\u201d ed \u00e8 il segno di una <em>disuguaglianza<\/em> fra i genitori che \u201csi riverbera e si imprime sull\u2019<em>identit\u00e0<\/em> del figlio\u201d. L\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale \u00e8 stata estesa anche alle norme sull\u2019attribuzione del cognome al figlio adottato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte ha chiarito che il cognome \u201ccollega l\u2019individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo <em>status filiationis<\/em>\u201d, \u201csi radica nella sua identit\u00e0 familiare\u201d e perci\u00f2 deve \u201crispecchiare e rispettare l\u2019eguaglianza e la <em>pari dignit\u00e0<\/em> dei genitori\u201d. Lo stesso, eventuale, <em>accordo<\/em> fra i genitori per attribuire un solo cognome presuppone una regola che ripristini la parit\u00e0, poich\u00e9 senza uguaglianza vengono meno le condizioni per un accordo reale ed effettivo. Il cognome del figlio \u201cdeve comporsi con i cognomi dei genitori\u201d, nell\u2019ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilit\u00e0 che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Sarebbe, infatti, in contrasto con i principi costituzionali invocati impedire \u201cai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario\u201d, dell\u2019accordo per rendere un unico cognome <em>segno identificativo della loro unione,<\/em> capace di farsi interprete di interessi del figlio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In mancanza di accordo sull\u2019ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l\u2019intervento del giudice in conformit\u00e0\u0300 con quanto dispone l\u2019ordinamento giuridico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte ha, dunque, dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di tutte le norme che prevedono l\u2019automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. Di conseguenza ha rivolto un duplice invito al legislatore. In primo luogo, ha auspicato un \u201cimpellente\u201d intervento per \u201cimpedire che l\u2019attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome\u201d. A tal riguardo la Corte ha altres\u00ec precisato che proprio per la funzione svolta dal cognome, \u00e8 opportuno che il genitore titolare del <em>doppio cognome<\/em> scelga quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, sempre che i genitori non decidano per l\u2019attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto. Infine ha rimesso alla valutazione del legislatore \u201cl\u2019interesse del figlio a non vedersi attribuito \u2013 con il sacrificio di un profilo che attiene anch\u2019esso alla sua identit\u00e0 familiare \u2013 un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle\u201d. Anche al riguardo la sentenza segnala una possibile soluzione, vale a dire, la scelta del cognome attribuito al primo figlio sia vincolante rispetto ai figli successivi della stessa coppia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cade il \u00abretaggio della concezione patriarcale della famiglia\u00bb. \u00abL\u2019attuale sistema di attribuzione del cognome \u00e8 retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potest\u00e0 maritale, non pi\u00f9 coerente con i principi dell\u2019ordinamento (anche internazionale e comunitario) e con il valore costituzionale &#8230; <a title=\"Dall&#8217; attribuzione del cognome al figlio nascituro emerge l&#8217; uguaglianza fra i genitori: a margine della sentenza n. 131 del 27 aprile 2022\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/attribuzione-cognome-figlio-nascituro\/\" aria-label=\"Read more about Dall&#8217; attribuzione del cognome al figlio nascituro emerge l&#8217; uguaglianza fra i genitori: a margine della sentenza n. 131 del 27 aprile 2022\">Read more<\/a><\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"ppma_author":[43],"class_list":["post-4443","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-focus"],"authors":[{"term_id":43,"user_id":2,"is_guest":0,"slug":"massimo-fragola","display_name":"Massimo Fragola","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/f926600dc025a3d860036990925c608dd03bc422cf109b42fde13d60d942917d?s=96&d=mm&r=g","author_category":"","first_name":"Massimo","last_name":"Fragola","user_url":"","job_title":"","description":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4443"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4443\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4443"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4443"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=4443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}