{"id":4366,"date":"2022-04-26T23:10:07","date_gmt":"2022-04-26T21:10:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/?p=4366"},"modified":"2022-04-26T23:29:16","modified_gmt":"2022-04-26T21:29:16","slug":"considerazioni-sulla-conquista-della-pace","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/considerazioni-sulla-conquista-della-pace\/","title":{"rendered":"Considerazioni sulla conquista della pace attraverso il diritto"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4366\" class=\"elementor elementor-4366\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0102ad3 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0102ad3\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-06264f6\" data-id=\"06264f6\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4c2d7c9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4c2d7c9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Non vi \u00e8 alcun dubbio che la guerra in corso in Ucraina ha prodotto un evidente impatto (emotivo) non soltanto sulle popolazioni come causa \u201cmateriale\u201d della guerra guerreggiata, ma anche, e non senza minori conseguenze, sulle costituzioni e gli ordinamenti degli Stati democratici. Evidentemente, una volta cessato il fuoco e trovato il necessario accordo tra le parti, anche l\u2019attuale ordine mondiale ne risentir\u00e0, cos\u00ec come pure, il sistema internazionale dei valori che gli ordinamenti liberali hanno negli anni meticolosamente costruito. Appare necessario, pertanto, analizzare alcune categorie del diritto internazionale applicabili all\u2019attuale conflitto, al di l\u00e0 delle formulazioni politiche e\/o populistiche del governo russo nel senso di rivendicazioni di attivit\u00e0 non inerenti ad una guerra vera e propria, come richiamato \u201c<em>special military operation<\/em>\u201d, ovvero, azioni che ineriscono sostanzialmente al principio di legittima difesa nei confronti della <em>North Atlantic Treaty Organization<\/em> (NATO). Quest\u2019ultimo principio, com\u2019\u00e8 noto, compatibile con il diritto internazionale e, in particolare, con l\u2019art. 51 della Carta delle Nazioni Unite (ONU o NU), ai sensi del quale (l\u2019uso delle armi e della forza di aggressione non pu\u00f2 essere una regola di diritto internazionale) fatto salvo \u201cil diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite\u201d. O ancora, la pretesa russa fondata sulla legittima difesa (collettiva) conseguente alla richiesta di aiuto (surrettiziamente) sollecitata dalle due autoproclamatesi Repubbliche Donetsk e Lugansk nel Donbass, peraltro, in quanto riconosciute dalla sola Russia e non ancora sovrani e titolari di tale diritto.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Occorre pertanto preliminarmente ricordare che la comunita\u0300 internazionale, soprattutto a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, nell\u2019ottica del necessario multilateralismo \u201cpacifista\u201d, si \u00e8 dotata di meccanismi che riproducono nella dimensione internazionale il sistema della <em>rule of law <\/em>nei suoi aspetti sostanziali e procedurali.<\/p><p>Coerentemente con tale progetto e adottando quindi una prospettiva kelseniana di \u201cpace attraverso il diritto\u201d (H. KELSEN, <em>Peace Through Law<\/em>, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1944) ancorch\u00e9 con non poche perplessit\u00e0 sull\u2019applicazione concreta delle norme internazionali negli Stati nazionali e come deterrente \u201cpreventivo\u201d dell\u2019uso della forza.<\/p><p>Occorre pertanto inquadrare l\u2019attacco armato della Russia: a) alla luce delle norme internazionali sullo <em>ius ad bellum<\/em>; b) descrivere la reazione asimmetrica dalle istituzioni internazionali; c) valutare il ruolo delle giurisdizioni internazionali sulla base delle due ipotesi kelseniane della pace garantita dalla giurisdizione obbligatoria e della pace garantita dalla responsabilit\u00e0\u0300 individuale. Giacch\u00e9 il diritto internazionale, <em>rectius<\/em> i suoi valori fondamentali, \u00e8 parte integrante del disegno costituzionale dello Stato democratico. Poiche\u0301 il valore internazionale e costituzionale della pace tutela interessi degli individui e dei popoli e non degli apparati di governo, lo Stato democratico dovra\u0300 coerentemente consentire ad individui e popoli di avvalersi degli strumenti politici e giurisdizionali per contrastare le decisioni dei poteri costituiti.<\/p><p>Cos\u00ec che il punto di partenza di queste brevi considerazioni prende le mosse della qualificazione dell\u2019attacco armato della Russia alla luce della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale generale, <em>in<\/em> <em>specie<\/em>, dalla definizione giuridica dell\u2019uso della forza.<\/p><p>A tal fine, la norma di riferimento e\u0300 rappresentata dall\u2019art. 2, parag. 4, della Carta ONU, che rappresenta la pedissequa codificazione del diritto consuetudinario in materia: \u201cI Membri (delle Nazioni Unite, ndr) devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall\u2019uso della forza, sia contro l\u2019integrita\u0300 territoriale o l\u2019indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite\u201d.<\/p><p>Tale norma posta nel Capitolo I \u201cFini e Principi\u201d dell\u2019ONU considera illeciti secondo il diritto internazionale non soltanto l\u2019uso della forza armata \u201ccontro l\u2019integrita\u0300 territoriale o l\u2019indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite\u201d bens\u00ec anche la sola <strong>minaccia<\/strong> dell\u2019uso della forza armata. A tale strumento politico la Russia avrebbe fatto ricorso soprattutto attraverso le operazioni militari condotte in pi\u00f9 occasioni sul confine russo-ucraino e in occasione del riconoscimento (strumentale) dell\u2019indipendenza delle Repubbliche del Lugansk e del Donetsk. Tali minacce costituiscono una palese violazione del principio del non-intervento negli affari interni di un altro Stato e\/o territorio autonomo e indipendente. Quindi, a tal riguardo, appare possibile che la violazione dell\u2019art. 2, parag. 4, sarebbe stata commessa gi\u00e0\u0300 prima dell\u2019invasione vera e propria del 24 febbraio.<\/p><p>Che aggiungere. La norma generale contenuta nell\u2019art. 2, parag. 4, chiara e precisa, che non da adito a plurime interpretazioni, non permette in nessun caso di essere aggirata, elusa, da espedienti terminologici del tipo <em>\u201cspecial military operation<\/em>\u201d.<\/p><p>Non ci sono dubbi che l\u2019attacco armato e l\u2019invasione dell\u2019Ucraina da parte dell\u2019esercito russo costituiscano una violazione dell\u2019art. 2, para. 4, della Carta ONU e della corrispondente norma consuetudinaria. A questa conclusione e\u0300 arrivata senza esitazione l\u2019AG delle NU nella Dichiarazione del 1\u00b0 marzo 2022, approvata con il voto favorevole di 141 Stati, nella quale l\u2019attacco della Russia viene senz\u2019altro qualificato come un atto di aggressione.<\/p><p>Non e\u0300, invece, chiaro e preciso il concetto di \u201cguerra di aggressione\u201d del quale \u00e8 possibile fare riferimento nella Risoluzione 3314 adottata dall\u2019Assemblea Generale (AG) dell\u2019ONU il 14 dicembre 1974 e, in ambito giurisdizionale internazionale, nell\u2019art. 8<em>bis <\/em>dello Statuto della Corte penale internazionale, che lo ricordo, \u00e8 il giudice che deve accertare la commissione di un crimine individuale di aggressione.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Un altro aspetto da considerare riguarda le garanzie assicurate dalle istituzioni internazionali per respingere, <em>secondo il diritto<\/em>, l\u2019attacco armato della Russia. In realta\u0300, e\u0300 proprio su questo fronte che si misura non solo l\u2019effettivita\u0300 del diritto internazionale ma anche la sua capacita\u0300 ad integrarsi con il sistema di valori proprio delle costituzioni liberali.<\/p><p>Mai come in questa occasione si e\u0300 avvertito il senso della loro inadeguatezza.<\/p><p>Per quanto riguarda gli organismi politici dell\u2019ONU il Consiglio di Sicurezza (CdS) \u00e8 spesso paralizzato dal veto incrociato dei suoi membri permanenti che, com\u2019\u00e8 noto, godono del diritto (art. 27) di bloccare una decisione (Usa, Cina, Francia, Gran Bretagna e, ovviamente, Russia). Da tempo si ipotizza una risoluzione dell\u2019AG per far si che i\u00a0cinque Membri permanenti\u00a0del CdS, quanto meno, abbiano un \u201cdovere\u201d di motivare il loro uso del diritto di veto. Si tratta di una vetusta ipotesi, pi\u00f9 volte riproposta ma mai attuata con l\u2019obiettivo di limitare l&#8217;uso arbitrario dello strumento del veto.\u00a0Che per la verit\u00e0 appare anacronistico.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Parte della dottrina a proporre strade istituzionali alternative, appellandosi alle competenze dell\u2019AG, in particolare ai meccanismi di sospensione ed espulsione degli Stati dalla loro qualita\u0300 di membri delle NU14. Si tratta di strumenti volti ad ottenere <em>l\u2019isolamento internazionale <\/em>degli Stati cha hanno commesso gravi violazioni degli obblighi statutari. L\u2019Art. 5 della Carta dell\u2019ONU Ma questa sanzione puo\u0300 essere adottata solo contro uno Stato soggetto a misure sanzionatorie da parte del CdS<\/p><p>ricorso ad un diverso tipo d\u2019intervento da parte dell\u2019AG. Si tratta di respingere le credenziali che attestano la qualita\u0300 di rappresentante di uno Stato impedendo, di fatto, la sua partecipazione alle sessioni dell\u2019organo deliberante. Questa procedura, ad esempio, e\u0300 stata in passato regolarmente applicata nei confronti del Sud Africa all\u2019epoca dell\u2019apartheid<\/p><p>L\u2019AG non ha poteri coercitivi ai sensi della Carta, ma la sua supervisione conferirebbe maggiore legittimita\u0300 alle sanzioni unilateralmente adottate dai singoli Stati o organizzazioni regionali.<\/p><p>Si tratterebbe, in pratica, di replicare la funzione che l\u2019AG esercito\u0300 all\u2019epoca della celebre risoluzione <em>Uniting for Peace <\/em>del 1950 per aggirare il veto sovietico nella guerra in Corea<\/p><p>La terza questione da analizzare riguarda il ruolo che possono svolgere gli organismi giurisdizionali internazionali nella ricerca di una soluzione della attuale crisi. Tre sono le ipotesi che vengono in rilievo in questo contesto. In primo luogo, un ruolo di primaria importanza potrebbe essere svolto (e in parte e\u0300 gia\u0300 stato svolto) dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG), organo giudiziario delle NU<\/p><p>L\u2019<em>application <\/em>si fonda sulla clausola compromissoria prevista nell\u2019Art. IX della Convenzione di New York del 9 dicembre 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio<\/p><p>Stante la natura consensuale della giurisdizione internazionale, la clausola dell\u2019Art. IX rappresentava, pero\u0300, forse l\u2019unica opportunita\u0300 formale a disposizione dell\u2019Ucraina per portare la Federazione russa davanti alla CIG. Per sostenere la giurisdizione della Corte, Kiev e\u0300 stata costretta a prospettare un\u2019interpretazione assai ingegnosa della Convenzione sul genocidio.<\/p><p>In estrema sintesi, possiamo riassumere il ragionamento ucraino con questo sillogismo: a) per giustificare l\u2019invasione armata, la Russia avrebbe falsamente accusato l\u2019esercito ucraino di commettere atti genocidari nei confronti delle popolazioni scissioniste del Donetsk e del Lugansk; b) per questo motivo, si e\u0300 instaurata una controversia tra Russia e Ucraina per quanto riguarda l\u2019applicazione e l\u2019interpretazione della Convenzione sul genocidio, cosi\u0300 come richiesto dal suo Art. IX; Annessa al ricorso vi e\u0300, infatti, un\u2019istanza per l\u2019indicazione di misure provvisorie ai sensi dell\u2019Art. 41 dello Statuto della Corte. Ed e\u0300 su questa richiesta che i giudici dell\u2019Aia si sono pronunciati con l\u2019ordinanza del 16 marzo 2022<\/p><p>la CIG ha dovuto ovviamente accertare la sussistenza dei requisiti per agire in via cautelare che sono grosso modo simili a quelli previsti dinanzi a qualsiasi tribunale: la sussistenza <em>prima facie <\/em>della propria giurisdizione, il <em>fumus boni iuris<\/em>, ovvero un\u2019interpretazione plausibile delle norme pertinenti, l\u2019esistenza di un nesso tra le misure richieste e il diritto di cui si chiede la protezione, e il <em>periculum in mora<\/em>, ossia il rischio di un pregiudizio irreparabile per il diritto di cui si chiede la tutela.<\/p><p>l\u2019oggetto della controversia non riguarda l\u2019interpretazione della Convenzione sul genocidio, ma l\u2019uso della forza da parte della Federazione russa sul territorio ucraino. Dello stesso avviso e\u0300 il giudice cinese Xue,<\/p><p>Le misure sono state garantire con provvedimenti di inizio marzo e del 1\u00b0 aprile e richiedono al governo russo di astenersi da attacchi militari contro civili ed installazioni civili, inclusi alloggi, veicoli d\u2019emergenza, scuole, ospedali, e di garantire l\u2019immediata sicurezza dalle strutture sanitarie, del personale medico e dei mezzi di soccorso nel territorio ucraino.<\/p><p>Ma sappiamo come stanno andando le cose.<\/p><p>Infine, non sussisterebbe, viceversa, la giurisdizione della Corte Penale Internazionale (CPI) in relazione al crimine di aggressione commesso da cittadini russi. L\u2019art. 15<em>bis<\/em>, para. 5, dello Statuto, infatti, deroga, sotto questo profilo, ai normali criteri giurisdizionali della Corte, precludendo a quest\u2019ultima di conoscere dei crimini di aggressione commessi da cittadini di uno Stato non parte. Dal momento che la Russia non ha ratificato lo Statuto di Roma, nessun cittadino russo puo\u0300 pertanto essere perseguito con l\u2019accusa di aver commesso un crimine di aggressione. Fatte salve altre norme applicabili alla fattispecie e ove fossero riscontrati e documentati crimini di guerra e genocidi.<\/p><p>In questa prospettiva test\u00e9 delineata ancorch\u00e9 in modo incompleto e non definitivo, il diritto internazionale \u201cplasma\u201d gli ordinamenti e i sistemi costituzionali nazionali nella realizzazione di comuni obiettivi, fondandosi essenzialmente sulla <em>rule of law<\/em> e in particolare sulla tutela dei diritti umani e dalla pace attraverso la cooperazione giuridica tra gli Stati.<\/p><p>Cos\u00ec che, per quanto a noi attiene, l\u2019art. 11 della Costituzione della Repubblica italiana rappresenta lo scenario preminente sullo sfondo del quale proiettare i rapporti tra diritto interno ed internazionale in questa materia. \u201cL\u2019Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta\u0300 degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parit\u00e0\u0300 con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit\u00e0\u0300 necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo\u201d. \u00a0L\u2019art. 11 \u201ccodifica\u201d il c.d. \u201cprincipio pacifista\u201d che, nella fattispecie della guerra russo-ucraina, rappresenterebbe la base giuridica attivabile per l\u2019invio di armi all\u2019Ucraina giacch\u00e9 l\u2019Italia \u201cripudia\u201d la guerra (come principio generale e supremo) come strumento di offesa alla liberta\u0300 degli altri popoli (minacce, invasione, intervento armato, coinvolgimento della popolazione civile) e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (utilizzo dei sistemi internazionali di risoluzione delle controversie tra Stati). Appare tuttavia indispensabile che l\u2019art. 11, nel caso che ci occupa, sia interpretato in conformit\u00e0 del diritto internazionale, con le pertinenti norme della Carta delle NU e delle altre organizzazioni internazionali\/regionali, nel senso di non escludere l\u2019invio di armi come supporto alla difesa e alla autodeterminazione dello Stato aggredito, ovvero, interventi (anche armati) a sostegno di Stati invasi e\/o aggrediti il cui uso della forza, in questa fattispecie, non rappresenterebbe una violazione del diritto internazionale essendo da qualificare, come si e\u0300 gia\u0300 detto, come una reazione, una contromisura, della comunit\u00e0 internazionale attraverso le organizzazioni internazionali\/regionali ad un attacco qualificabile come \u201caggressione con l\u2019uso della forza militare\u201d ad uno Stato sovrano e alla liberta\u0300 della popolazione civile.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non vi \u00e8 alcun dubbio che la guerra in corso in Ucraina ha prodotto un evidente impatto (emotivo) non soltanto sulle popolazioni come causa \u201cmateriale\u201d della guerra guerreggiata, ma anche, e non senza minori conseguenze, sulle costituzioni e gli ordinamenti degli Stati democratici. 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