{"id":3380,"date":"2021-06-23T00:04:06","date_gmt":"2021-06-22T22:04:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/?p=3380"},"modified":"2026-10-11T23:40:01","modified_gmt":"2026-10-11T21:40:01","slug":"citizenship-un-vero-punto-di-svolta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/citizenship-un-vero-punto-di-svolta\/","title":{"rendered":"Investor (EU) citizenship: un vero punto di svolta nel caso maltese?"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"3380\" class=\"elementor elementor-3380\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1bdc9f7 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1bdc9f7\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3f0c740\" data-id=\"3f0c740\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-be8dff3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"be8dff3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"p1\"><b><i>Claudio Di Maio<\/i><\/b><\/p><p class=\"p2\">Docente a contratto di Diritto dell\u2019Unione europea Universit\u00e0 della Calabria<\/p><p>\u00a0<\/p><p class=\"p1\"><b><i>Parole Chiave<\/i><\/b><\/p><p class=\"p1\"><i>Cittadinanza \u2013 Naturalizzazione \u2013 Cittadinanza europea \u2013 Malta \u2013 genuine link<\/i><\/p><p>\u00a0<\/p><p class=\"p1\"><b><i>Abstract<\/i><\/b><\/p><p class=\"p5\"><i>Il 20 ottobre 2020 la Commissione europea ha formalmente iniziato una procedura di infrazione nei confronti di Cipro e Malta per i cd. golden passport schemes. L\u2019esecutivo maltese ha prontamente risposto con una modifica della normativa nazionale in tema di cittadinanza che, ancora una volta, \u00e8 stata varata per rispondere alle preoccupazioni delle istituzioni europee ma che, ad una prima lettura, sembra essere ancorata ad un modello ormai conclamato che lega lo status civitatis a valutazioni di natura economica.<\/i><\/p><p class=\"p7\">Accademia Diritto e Migrazioni (ADiM) \u2013 <a href=\"mailto:redazione@adimblog.com\"><span class=\"s1\">redazione@adimblog.com<\/span><\/a><\/p><p>\u00a0<\/p><p><b><i>1. La dialettica tra la cittadinanza europea e la cittadinanza nazionale<\/i><\/b><\/p><p class=\"p5\">La cittadinanza europea \u00e8 sempre stata legata al concetto di integrazione sovranazionale, seppur fortemente caratterizzata da solidi elementi di interdipendenza con quanto previsto dalle legislazioni dei singoli Stati nazionali, caratterizzandosi, quindi, per i suoi diritti accessori. Grazie all\u2019opera interpretativa dei giudici di Lussemburgo, questo istituto si sta evolvendo progressivamente in uno \u00abstatus fondamentale\u00bb, sorretto da un legame che intercorre tra i cittadini europei, il divieto di discriminazioni sulla base della nazionalit\u00e0 e l\u2019attribuzione dei diritti riconosciuti dai Trattati istitutivi (<i>ex multis, <\/i>il caso <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:61999CJ0184&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\"><i>Grzelczyk<\/i><\/span><\/a>).<\/p><p class=\"p5\">Tuttavia, a dispetto di evoluzione giurisprudenziale complessivamente estensiva da parte della CGUE, insieme ad una crescente percezione dal <a href=\"https:\/\/data.europa.eu\/data\/datasets\/s2260_485_eng?locale=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">punto di vista sociale<\/span><span class=\"s2\">,<\/span><\/a> i presupposti per l\u2019attribuzione dell\u2019istituto europeo sono rimasti invariati: per quanto riguarda l\u2019ambito soggettivo, il godimento dei diritti accessori, fruibili attraverso l\u2019esercizio della libera circolazione, sono condizionati al possesso di una cittadinanza nazionale, con un ragionevole obbligo di residenza all\u2019interno del territorio (<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">Cos\u00ec, la CGUE, nel caso <i>Eman e Sevinger<\/i><\/span><\/a>). Va da s\u00e9 che ogni Stato membro stabilisce le modalit\u00e0 di acquisto e perdita della cittadinanza secondo una sua legittima potest\u00e0, pur nel rispetto del diritto dell\u2019UE circa gli effetti che tali situazioni comportano (come nel caso <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:62002CJ0200\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\"><i>Zhu e Chen<\/i><\/span><\/a>, p. 37) e verificando o proteggendo l\u2019esistenza di un cd. \u201cvincolo legittimo\u201d con lo Stato (come chiarito gi\u00e0 nella nota <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:62008CJ0135\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">sentenza<\/span><\/a> <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\"><i>Rottman<\/i><\/span><span class=\"s2\">, <\/span><\/a>p. 51).<\/p><p class=\"p5\">Proprio sulla natura di questo <i>genuine link<\/i>, che attraverso la celebre <a href=\"https:\/\/www.icj-cij.org\/public\/files\/case-related\/18\/018-19550406-JUD-01-00-EN.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\"><i>clausola Nottebohm<\/i><\/span><i> <\/i><\/a>venne descritto come quel rapporto giuridico \u00ab<i>having as its basis a social fact of attachment, a genuine connection of existence, interests and sentiments, together with the existence of reciprocal rights and duties<\/i>\u00bb, si incentrano le preoccupazioni mosse da pi\u00f9 parti in Europa circa il prosperare di programmi assimilabili ad una sorta di <i>cash-for-residence <\/i>o <i>investor citizenship <\/i>che, con modalit\u00e0 e requisiti non troppo differenti tra loro, riconoscono un titolo di residenza o di cittadinanza a coloro che investono o intraprendono un progetto imprenditoriale sul territorio dello Stato, per un periodo continuato e duraturo.<\/p><p class=\"p5\">Questi programmi, in realt\u00e0 molto diffusi all\u2019interno degli Stati membri, hanno un impianto <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1080\/1369183X.2021.1915755\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">particolarmente orientato anche ad attrarre investimenti diretti da Paesi terzi<\/span><\/a> arrivando a rappresentare, in taluni casi, un vero e proprio strumento di <i>policy <\/i>migratoria: alcuni di essi hanno un profilo attivo, vale a dire richiedono che lo straniero assuma non solo un impegno economico, bens\u00ec garantisca una certa stabilit\u00e0 nell\u2019investimento e la creazione di opportunit\u00e0 lavorative; altri programmi, invece, hanno un profilo passivo, ovvero si riducono alla concessione discrezionale di un titolo di soggiorno o della cittadinanza <i>pleno iure <\/i><a href=\"https:\/\/www.migrationpolicy.org\/research\/selling-visas-and-citizenship-policy-questions-global-boom-investor-immigration\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">sulla scorta del singolo investimento<\/span><span class=\"s2\">.<\/span><\/a><\/p><p class=\"p10\">Tuttavia, i report condotti nel 2018 dal <a href=\"https:\/\/bit.ly\/3hN5D4b\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">Parlamento europeo<\/span> <\/a>e, successivamente, anche dalla <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/sites\/default\/files\/com_2019_12_final_report.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">Commissione europea<\/span> <\/a>evidenziano alcuni rischi economici, sociali e di conformit\u00e0 giuridica<\/p><p class=\"p5\">di questi istituti. In particolare, le principali preoccupazioni delle istituzioni europee si sono concentrate perlopi\u00f9 verso quanto previsto dai cd. <i>investor citizenship schemes <\/i>varati da Cipro e Malta: dopo numerose negoziazioni e <a href=\"https:\/\/w\"><span class=\"s1\">richiami formali<\/span><span class=\"s2\">, <\/span><\/a>il 20 ottobre 2020 la Commissione europea ha avviato <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/commission\/presscorner\/api\/files\/document\/print\/it\/ip_20_1925\/IP_20_1925_EN.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">una procedura di infrazione<\/span><\/a> verso questi due Paesi, ritenendo che la concessione della cittadinanza nazionale in virt\u00f9 di un investimento predeterminato e senza un vincolo autentico con il territorio sia incompatibile con il principio di leale cooperazione ai sensi dall&#8217;art. 4, par. 3 TUE. Il programma cipriota, che in verit\u00e0 rappresentava <a href=\"https:\/\/www.europeanpapers.eu\/en\/system\/files\/pdf_version\/EP_eJ_2018_3_12_SS1_Articles_Sofya_Kudryashova_00269.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">un <i>unicum<\/i><\/span><\/a><i> <\/i><a href=\"https:\/\/www.europeanpapers.eu\/en\/system\/files\/pdf_version\/EP_eJ_2018_3_12_SS1_Articles_Sofya_Kudryashova_00269.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">sotto molti profili<\/span><span class=\"s2\">, <\/span><\/a>\u00e8 stato sospeso con decorrenza dal 1 novembre 2020, anche a seguito del noto scandalo denominato \u201c<span class=\"s3\">Cyprus Papers<\/span>\u201d.<\/p><p class=\"p5\"><b style=\"font-size: 1.2rem;\"><i>\u00a0<\/i><\/b><\/p><p class=\"p5\"><b style=\"font-size: 1.2rem;\"><i>2. Un Individual Investment Programme per potenziali cittadini: le peculiarit\u00e0 del caso maltese<\/i><\/b><\/p><p class=\"p5\">Con l\u2019approvazione dell\u2019ormai noto <a href=\"https:\/\/legisl\"><span class=\"s1\"><i>Act XV del 2013<\/i><\/span><span class=\"s2\">,<\/span><\/a> si \u00e8 proceduto alla modifica della regolamentazione maltese in materia di cittadinanza, cos\u00ec come anticipato dalla <a href=\"http:\/\/justiceservices.gov.mt\/DownloadDocument.aspx?app=lp&amp;itemid=25863&amp;l=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\"><i>Legal Notice n. 450<\/i><\/span><\/a><i> <\/i>che, <i>de facto, <\/i>rafforza il gi\u00e0 controverso <i>Individual Investor Programme of the Republic of Malta <\/i>(IIP), istituendo una vera e propria <i>fast-track naturalization <\/i>per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo economico dell\u2019isola, con la possibilit\u00e0 di includere tra i beneficiari della suddetta misura anche i familiari diretti e\/o i minori a carico.<\/p><p class=\"p5\">Le condizioni previste per il riconoscimento della cittadinanza sono pressoch\u00e9 legate al rispetto di prerequisiti di natura economica, posti al vaglio della <i>Identity Malta Agency<\/i>, istituita con la <a href=\"http:\/\/justiceservices.gov.mt\/DownloadDocument.aspx?app=lp&amp;itemid=25431&amp;l=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\"><i>Legal Notice n. 269 del 2013<\/i><\/span><span class=\"s2\">; <\/span><\/a>tale agenzia, con funzioni pubbliche, \u00e8 posta sotto la competenza del Ministero degli Interni e supportata nel compito di raccolta delle candidature da un\u2019ulteriore entit\u00e0 esterna, con personalit\u00e0 giuridica distinta e sede legale a Malta, che diventa responsabile esclusiva della promozione e dell\u2019elaborazione delle richieste da parte dei soggetti stranieri. Si tratta, in concreto, della societ\u00e0 <i>Henley &amp; Partners<\/i>, specializzata in programmi di <i>investor citizenship <\/i>in diversi Paesi.<\/p><p class=\"p5\">Ulteriore peculiarit\u00e0 risiede nel fatto che non \u00e8 richiesto, in questa fase, alcun precedente investimento economico o stanzialit\u00e0 previa nel territorio, apponendo altres\u00ec una cd. \u201cclausola di segreto\u201d sulla pubblicazione dei beneficiari di questo programma. Le rimostranze politiche e mediatiche (alcune delle quali dai contorni tristemente noti) sulla natura di questi procedimenti hanno <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:52014IP0038(01)\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">allarmato sin da subito i parlamentari europei<\/span><span class=\"s2\">, <\/span><\/a>i quali hanno duramente sottolineato che \u00abl&#8217;accesso a finanziamenti non dovrebbe costituire il principale criterio per il conferimento della cittadinanza dell&#8217;Unione europea a cittadini di paesi terzi\u00bb, invitando direttamente lo Stato membro \u00abad allineare il suo attuale programma di cittadinanza ai valori dell&#8217;UE\u00bb.<\/p><p class=\"p5\">Si \u00e8 arrivati, quindi, ad una seconda modifica con la <a href=\"http:\/\/justiceservices.gov.mt\/DownloadDocument.aspx?app=lp&amp;itemid=25921&amp;l=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">L.N. 47\/2014<\/span><\/a> che, per la prima volta, introduce una prova di residenza previa di almeno 12 mesi nel territorio dello Stato per poter<\/p><p class=\"p5\">essere considerati meritevoli di questa particolare forma di naturalizzazione. Le suddette istanze, essendo legate ad una diretta potest\u00e0 dell\u2019esecutivo, non sono appellabili, n\u00e9 suscettibili di modifica in seguito ad un diniego, spettando solo al Ministero competente o all\u2019autorit\u00e0 preposta la responsabilit\u00e0 del procedimento. La riforma, almeno dal punto di vista formale, supera la questione dell\u2019anonimato dei beneficiari prevedendo la pubblicazione della lista completa di coloro che hanno ottenuto la cittadinanza per naturalizzazione, senza tuttavia specificare i presupposti dell\u2019istanza concessa.<\/p><p class=\"p5\">Uno dei punti pi\u00f9 critici della suddetta regolamentazione riguarda l\u2019enunciato contenuto all\u2019interno dell\u2019art. 4.1, lett. d, per cui il soggetto che desidera presentare domanda si impegna a fornire una prova della residenza e dell\u2019eventuale titolo di propriet\u00e0 residenziale. Il termine generico di \u201cresidenza\u201d \u00e8 stato interpretato dai funzionari dell\u2019agenzia <i>Identity of Malta<\/i>, come una mera prerogativa amministrativa, ovvero consentendo che il soggetto non debba fisicamente trovarsi nel territorio al momento della verifica dei requisiti.<\/p><p class=\"p5\">In dottrina, si \u00e8 discusso sulle potenziali ricadute di questo impianto normativo e di come potrebbe compromettere <a href=\"https:\/\/link.springer.com\/chapter\/10.1007\/978-3-319-92719-0_8\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">la base democratica dello Stato<\/span><span class=\"s2\">;<\/span><\/a> allo stesso modo, \u00e8 stata gi\u00e0 analizzata come, anche in questi ambiti, gli Stati debbano rispettare il <a href=\"https:\/\/journals.sagepub.com\/doi\/abs\/10.1177\/1023263X1402100302\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">principio di leale<\/span><\/a> <a href=\"https:\/\/journals.sagepub.c\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">collaborazione<\/span><\/a> e prevenire le <a href=\"https:\/\/link.springer.com\/chapter\/10.1007\/978-3-319-92719-0_2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">disparit\u00e0 di trattamento tra migranti<\/span><\/a> nell\u2019accesso alla cittadinanza nazionale. Su questo punto, si \u00e8 anche argomentato come la proliferazione di questi schemi di <i>investor citizenship <\/i>arrivino a minare la stessa nozione di <i>ius civitatis <\/i>fondata sulla reciprocit\u00e0, sull\u2019uguaglianza formale e sostanziale e sulla solidariet\u00e0, <a href=\"https:\/\/academic.oup.com\/isq\/article\/62\/3\/482\/4996972\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">riscrivendo questi<\/span><\/a> <a href=\"https:\/\/academic.oup.com\/isq\/article\/62\/3\/482\/4996972\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">principi in chiave economica<\/span><span class=\"s2\">.<\/span><\/a><\/p><p class=\"p5\">Tuttavia, assume importanza in questo dibattito anche la valutazione dei compiti assolti dalle amministrazioni preposte e del perimetro della discrezionalit\u00e0 nell\u2019intero svolgimento delle procedure, la relazione con soggetti esterni nell\u2019esame delle istanze e, nondimeno, le valutazioni circa il rispetto delle normative europee in materia di lotta al riciclaggio, <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/dir\/2019\/1153\/oj\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">alla<\/span><\/a> <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/dir\/2019\/1153\/oj\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">criminalit\u00e0<\/span><\/a> e al <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/it\/TXT\/?uri=CELEX:32018L0843\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">finanziamento del terrorismo internazionale<\/span> <\/a>che, evidentemente, attengono ad una pi\u00f9 generale conformit\u00e0 della legislazione nazionale al diritto europeo.<\/p><p class=\"p5\"><b style=\"font-size: 1.2rem;\"><i>\u00a0<\/i><\/b><\/p><p class=\"p5\"><b style=\"font-size: 1.2rem;\"><i>3. Le recenti modifiche al sistema maltese: verso la fine dell\u2019investor citizenship?<\/i><\/b><\/p><p class=\"p5\">La presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, nel <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/commission\/presscorner\/detail\/it\/SPEECH_20_1655\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">discorso sullo Stato<\/span><\/a> <span class=\"s3\">dell\u2019Unione<\/span> del 16 settembre 2020 ha chiaramente affermato che \u00able violazioni dello Stato di diritto non possono essere tollerate, [\u2026] che si tratti del primato del diritto europeo, della libert\u00e0 di stampa, dell&#8217;indipendenza della magistratura o della vendita di passaporti d&#8217;oro. I valori europei non sono in vendita\u00bb. Come gi\u00e0 visto, le azioni della Commissione sono andate ben oltre gli aspetti dichiarativi, con maggiore e apprezzabile incisivit\u00e0 rispetto al passato.<\/p><p class=\"p5\">Per ci\u00f2 che riguarda il versante interno, nell\u2019ordinamento maltese \u00e8 stata effettivamente approvata la <a href=\"https:\/\/legislation.mt\/eli\/ln\/2020\/437\/eng\/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">modifica della legislazione in materia di cittadinanza<\/span><\/a> e il varo di un nuovo <a href=\"https:\/\/www.imidaily.com\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/L.N.-121-of-2021.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">regime generale per il riconoscimento della residenza permanente<\/span><\/a> nel territorio. Nel novembre 2020, \u00e8 entrato in vigore un nuovo meccanismo di concessione dello <i>status civitatis <\/i>attraverso la naturalizzazione basata sull&#8217;investimento diretto per servizi eccezionali alla Nazione. La nuova procedura, che in realt\u00e0 mantiene alcune caratteristiche gi\u00e0 presenti nel testo precedente, prevede la possibilit\u00e0 di richiedere la cittadinanza dopo aver soggiornato per un periodo compreso tra 12 e 36 mesi nel territorio; per quanto riguarda i familiari, dovranno dimostrare di essere effettivamente a carico del richiedente, se figli minori di 29 anni (anche di un solo coniuge) e\/o parenti diretti.<\/p><p class=\"p5\">Si tenga presente che, con le recenti modifiche, la variazione da uno a tre anni dipende &#8211; ancora una volta &#8211; dalla congruit\u00e0 e dal peso dell\u2019impegno economico dello straniero, nonostante siano state rese obbligatorie per lo stesso la presentazione di documentazioni che attestino le fonti di reddito e le risorse proprie per il mantenimento. Varia anche l\u2019entit\u00e0 dell\u2019impegno economico necessario ad assicurare il titolo di cittadino ai familiari e l\u2019importo da destinare per l\u2019acquisto di una unit\u00e0 immobiliare o per il mero affitto della stessa (in quest\u2019ultimo caso, l\u2019impegno dovr\u00e0 essere mantenuto per cinque anni consecutivi). Inoltre, il soggetto potr\u00e0 versare un contributo non rimborsabile al <i>Malta National Development Fund <\/i>e effettuare una donazione ad una entit\u00e0 benefica; non sar\u00e0, invece, pi\u00f9 consentito l\u2019acquisto dei titoli di Stato da parte degli stranieri interessati.<\/p><p class=\"p5\">Secondo la nuova normativa e sulla base dei risultati derivanti da un processo di <i>audit<\/i>, il Ministero competente pu\u00f2 autorizzare il richiedente a ricevere un certificato di naturalizzazione: una volta concesso, lo stesso dovr\u00e0 prestare giuramento entro 6 mesi. Il numero di autorizzazioni sar\u00e0 limitato rispetto al passato: saranno rilasciati 1500 nuovi titoli di cittadinanza maltese, per un totale massimo di 400 autorizzazioni all&#8217;anno. Come in precedenza, sar\u00e0 resa pubblica la lista dei beneficiari.<\/p><p class=\"p5\">Infine, secondo quanto stabilito dalla <a href=\"https:\/\/legislation.mt\/eli\/ln\/2020\/435\/eng\/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\"><i>Legal Notice 435 del 2020<\/i><\/span><span class=\"s2\">,<\/span><\/a> le funzioni e i compiti in materia di cittadinanza sono poste sotto la responsabilit\u00e0 della <i>Community Malta Agency<\/i>, che sostituisce l\u2019ormai cessata <i>Identity Malta Agency<\/i>. La nuova autorit\u00e0 pubblica \u00e8 responsabile della gestione e dell&#8217;elaborazione di tutte le pratiche relative alla cittadinanza maltese: per discendenza, per meriti, per naturalizzazione a seguito di una residenza di lungo periodo, ovvero per motivi di investimento diretto. Rispetto al rapporto pregresso con entit\u00e0 esterne, il governo ha dichiarato in <a href=\"https:\/\/timesofmalta.com\/articles\/view\/passport-buyers-will-have-to-live-in-malta-first-under-new-iip-rules.802662\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">occasioni pubbliche<\/span> <\/a>che il rapporto con la <i>law firm <\/i>Henley and Partners sar\u00e0 valido fino al 2023.<\/p><p class=\"p5\">Le recenti modifiche non sembrano discostarsi da quell\u2019approccio, gi\u00e0 utilizzato in passato, che riconosce alla nuova Agenzia il medesimo margine di discrezionalit\u00e0 nel sondare i prerequisiti dello straniero. Nel suddetto testo normativo, infatti, si fa menzione di tutti i criteri che il cd. <i>Agent <\/i>deve rispettare ma non si arguisce la tipologia di rapporto che lega<\/p><p class=\"p5\">quest\u2019ultimo ai consulenti esterni, n\u00e9 tantomeno quali siano i limiti del loro rispettivo operato. All\u2019art. 9(2) del <i>Maltese Citizenship Act <\/i>si stabilisce, genericamente, che \u00ab<i>the Agency shall cause due diligence checks to be performed also by [\u2026] more internationally recognised specialised due diligence service providers [\u2026] as the Agency shall determine from time to time\u00bb. <\/i>All\u2019art. 28, poi, \u00e8 chiaramente sancito che \u00ab<i>all information obtained through the due diligence process and its sources shall be kept secret<\/i>\u00bb.<\/p><p class=\"p5\">Un\u2019analisi complessiva sembra far emergere come l\u2019istanza di naturalizzazione sia un atto concesso dall\u2019amministrazione sulla scorta della dotazione finanziaria del soggetto e del suo impegno futuro a mantenerlo: tale approccio espone l\u2019applicazione di questo strumento normativo anche a possibili ricadute sul piano del pari trattamento e della non discriminazione, conferendo all\u2019acquisto della cittadinanza una verosimile connotazione premiale.<\/p><p class=\"p5\">Si consideri, altres\u00ec, che all\u2019art. 24 della legge sono elencati i motivi per cui il Ministro ha la potest\u00e0 di privare una persona della cittadinanza maltese: oltre alle ragioni che attengono la minaccia per la sicurezza dello Stato, la norma consente la revoca anche quando \u00ab<i>the said individual fails to use his skills for the benefit of the Republic of Malta<\/i>\u00bb che lascia spazio ad ulteriori e ampi poteri nel sondare la condotta del richiedente.<\/p><p class=\"p5\">Tali misure sono state <a href=\"https:\/\/www.gov.mt\/en\/Government\/DOI\/Press\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">strenuamente difese dall\u2019esecutivo<\/span><span class=\"s2\">,<\/span><\/a> che ha rivendicato la potest\u00e0 statale nel decidere i criteri di valutazione delle istanze di cittadinanza e chiede che siano valutati al livello europeo gli sforzi di riforma attuati: per il governo, attraverso <i>l\u2019Individual Investment Program <\/i>&#8211; che non \u00e8 stato mai <i>de facto <\/i>abbandonato &#8211; il Fondo Nazionale Sociale e di Sviluppo ha investito in alloggi sociali, attrezzature sanitarie, sostenendo altres\u00ec l&#8217;economia maltese durante la pandemia da COVID-19.<\/p><p class=\"p5\"><b style=\"font-size: 1.2rem;\"><i>\u00a0<\/i><\/b><\/p><p class=\"p5\"><b style=\"font-size: 1.2rem;\"><i>4. Considerazioni conclusive<\/i><\/b><\/p><p class=\"p5\">Le preoccupazioni sul rispetto dello Stato di diritto nell\u2019isola di Malta sono quantomai attuali e all<a href=\"https:\/\/www.europarl.europa.eu\/doceo\/document\/TA-9-2021-0148_EN.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s2\">\u2019<\/span><span class=\"s1\">attenzione degli organi europei<\/span><span class=\"s2\">. <\/span><\/a>Le modifiche recentemente introdotte, che fanno perno sempre sulla concessione della cittadinanza per naturalizzazione, risentono inevitabilmente di quell\u2019approccio ormai consolidato e che tende ad accostare un nesso tipico del diritto pubblico a ragioni meramente economiche. Un tema che viene affrontato anche da <a href=\"https:\/\/www.daphne.foundation\/passport-papers\/statistics\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">recenti<\/span><\/a> <a href=\"https:\/\/www.daphne.foundation\/passport-papers\/statistics\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">ricerche<\/span><span class=\"s2\">, <\/span><\/a>le quali sottolineano come l\u2019ottemperanza ai criteri economici rimarcati nell\u2019ultima riforma &#8211; che non si discosta molto dalle precedenti &#8211; renda vacuo il criterio dell\u2019effettiva stanzialit\u00e0 o la reale manifestazione, da parte di questi soggetti, di stabilirsi in maniera duratura nel territorio.<\/p><p class=\"p5\">Si potrebbe dibattere, ancora una volta, circa la <a href=\"https:\/\/cadmus.eui.eu\/bitstream\/handle\/1814\/68979\/RSCAS\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">mutevole fisionomia del <i>genuine link<\/i><\/span><i> <\/i><\/a>e delle diverse forme che esso pu\u00f2 assumere in relazione alla cittadinanza europea o, parimenti, sul<\/p><p class=\"p5\">fatto che non sussista una reale <a href=\"https:\/\/www.lse.ac.uk\/european-institute\/Assets\/Documents\/LEQS-Discussion-Papers\/LEQSPaper164.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">competenza della Commissione europea<\/span> <\/a>in questa materia; allo stesso modo, \u00e8 necessario sottolineare che esistono ulteriori e meritevoli esempi che spostano &#8211; seppur con presupposti e risultati differenti &#8211; il dibattito su una sempre pi\u00f9 concreta <a href=\"https:\/\/www.diritticomparati.it\/wp-content\/uploads\/2020\/0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s1\">sfera digitale della cittadinanza<\/span><\/a> e, quindi, sulla cangiante sfumatura delle sue caratteristiche.<\/p><p class=\"p5\">Tuttavia, rimangono non troppo sfocati &#8211; e a nostro avviso particolarmente rilevanti &#8211; taluni punti critici che derivano dal peso che questi strumenti assumono in un quadro pi\u00f9 generale di politica migratoria e che suggeriscono la necessit\u00e0 di misurarne la loro effettiva conformit\u00e0 ai principi di non discriminazione e pari trattamento alla luce della condizione giuridica dello straniero, unitamente ai criteri di trasparenza e di buona amministrazione che devono considerarsi insiti nell\u2019operato di tutti gli Stati membri. Questioni che, evidentemente, non possono essere legate a valutazioni meramente economiche e procedurali.<\/p><p class=\"p5\">\u00a0<\/p><p class=\"p10\"><b>APPROFONDIMENTI<\/b><\/p><p class=\"p10\"><b>Per citare questo contributo<\/b>: C. DI MAIO, <i>Investor (EU) citizenship: un vero punto di svolta nel caso maltese?, <\/i>ADiM Blog, Analisi &amp; Opinioni, Maggio 2021.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Claudio Di Maio Docente a contratto di Diritto dell\u2019Unione europea Universit\u00e0 della Calabria Parole Chiave Cittadinanza \u2013 Naturalizzazione \u2013 Cittadinanza europea \u2013 Malta \u2013 genuine link Abstract Il 20 ottobre 2020 la Commissione europea ha formalmente iniziato una procedura di infrazione nei confronti di Cipro e Malta per i cd. golden passport schemes. L\u2019esecutivo maltese &#8230; <a title=\"Investor (EU) citizenship: un vero punto di svolta nel caso maltese?\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/citizenship-un-vero-punto-di-svolta\/\" aria-label=\"Read more about Investor (EU) citizenship: un vero punto di svolta nel caso maltese?\">Read more<\/a><\/p>","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_ppma_block_editor_authors":""},"categories":[31],"tags":[],"ppma_author":[51],"class_list":["post-3380","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-focus"],"authors":[{"term_id":51,"user_id":11,"is_guest":0,"slug":"claudio-di-maio","display_name":"Claudio Di Maio","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/7bd462e0bd4a36216fb37c71c48a0e97fe467fa7e5c7404b31786c4e43f1e9e7?s=96&d=mm&r=g","author_category":"","first_name":"Claudio","last_name":"Di Maio","user_url":"","job_title":"","description":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3380","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3380"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3380\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17519,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3380\/revisions\/17519"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3380"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3380"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3380"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=3380"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}