{"id":2310,"date":"2020-05-11T13:02:55","date_gmt":"2020-05-11T11:02:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/?p=2310"},"modified":"2026-10-11T23:40:03","modified_gmt":"2026-10-11T21:40:03","slug":"la-sentenza-del-bundesverfassungsgericht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/la-sentenza-del-bundesverfassungsgericht\/","title":{"rendered":"La sentenza del BUNDESVERFASSUNGSGERICHT sul Programma della bce in tema di acquisto di titoli Di Stato: c\u2019era da aspettarserla !"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2310\" class=\"elementor elementor-2310\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-61f00c3 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"61f00c3\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2731511\" data-id=\"2731511\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c1d92a4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c1d92a4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tDi Pietro Troianiello<sup>*<\/sup><br><strong>Sommario: 1.<\/strong> <em>I limiti al primato del diritto dell\u2019Unione europea per gli atti<\/em> ultra vires<em> &#8211; <\/em><strong>2.<\/strong> <em>Il \u201cdialogo\u201d tra la Corte costituzionale tedesca e la Corte di giustizia. <\/em>&#8211; <strong>3.<\/strong> <em>La recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca: alcune osservazioni<\/em>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a03f972 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a03f972\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<b>1. I limiti al primato del diritto dell\u2019Unione europea per gli atti <em>ultra vires<\/em>.<\/b>\n\nLa nota sentenza n. 170\/1984 &#8211; <em>Granital<\/em> &#8211; della Corte costituzionale italiana ha rappresentato per anni il punto d\u2019incontro tra le diverse posizioni in tema di primato del diritto comunitario, da un lato quella della Corte di giustizia, dall\u2019altro quelle delle Corte costituzionali dei Paesi membri<sup>1<\/sup>.\n\nDetta pronuncia ha trovato poi riscontro nella giurisprudenza costitu\u00adzionale tedesca. La Corte costituzionale tedesca, che negli anni Settanta ave\u00adva assunto atteggiamenti a difesa dell\u2019esercizio della sovranit\u00e0 simili a quelli presi in precedenza dalla Corte costituzionale ita\u00adliana, con ordinanza del 22 ottobre 1986, ha mutato la propria posizione, giungendo a conclusioni analoghe a quelle contenute nella sentenza n. 170\/1984<sup>2<\/sup>\n\nAnche la Corte costituzionale tedesca ha peraltro evidenziato che avreb\u00adbe ricominciato a sindacare il comportamento delle istituzioni del\u00adl\u2019Unio\u00adne (solo) nel caso in cui queste ultime e la Corte di giustizia fossero venute meno al proprio impegno di tutelare i diritti dell\u2019uomo.\n\nLimiti al primato del diritto comunitario sono stati delineati \u2013 seppur con sfumature diverse tra loro \u2013 anche da altri Corti supreme dei Paesi membri<sup>3<\/sup>\n\nNell\u2019ambito del riconoscimento del primato del diritto dell\u2019Unione come appena delineato, il contrasto tra norma comunitaria e diritti fondamentali della persona \u00e8 stato definito dalla Corte costituzionale italiana \u00abestremamente improbabile, ma pur sempre possibile\u00bb<sup>4<\/sup> e fino a qualche anno fa l\u2019eventuale conflitto era considerato un problema \u00abpi\u00f9 teorico che pratico\u00bb<sup>5<\/sup>\n\nIn realt\u00e0, non \u00e8 andata proprio cos\u00ec!\n\nLe prime avvisaglie vi sono state gi\u00e0 nel 2005 quando ben tre Corti costituzionali \u2013 quella polacca (sentenza del 27 aprile 2005), quella tedesca (sentenza del 18 luglio 2005) e quella cipriota (sentenza del 7 novembre 2005) \u2013 hanno annullato le norme di recepimento della Decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo per contrasto con le norme costituzionali<sup>6<\/sup>\n\nLa questione formalmente non incideva direttamente sul principio del primato del\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2936ff9 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"2936ff9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0a6b339 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0a6b339\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><sup>*<\/sup> Professore di Diritto internazionale dei trasporti presso l\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e Avvocato in Roma.<br \/><sup>1<\/sup> Corte cost., sentenza dell\u20198 giugno 1984, n. 170. Autorevole dottrina (G. Tesauro, <i>Diritto dell\u2019Unione europea<\/i>, Padova, Cedam, 2012, p. 191) ha affermato che la dialettica tra Corte di giustizia e Corti costituzionali dei Paesi membri dell\u2019Unione europea \u00e8 \u00absfociata in un risultato che almeno sul piano pratico lascia aperti pochi e non rilevanti problemi\u00bb.<br \/><sup>2<\/sup> La Corte costituzionale tedesca ha espressamente dichiarato di aver maturato il proprio nuovo orientamento tenendo conto dell\u2019illustrazione della decisione della Corte costituzionale italiana contenuta in un articolo del presidente della Consulta, Prof. La Pergola (La Pergola &#8211; Del Duca, <i>Community Law, international law an the Italian Constitution,<\/i> in <i>Amer.<\/i> J. Inter. L., 1985, p. 598 ss.).<br \/><sup>3<\/sup> Limiti sono stati previsti dal Consiglio di Stato e dal Consiglio costituzionale della Repubblica francese, dalla Corte suprema del Regno Unito, dal Tribunale costituzionale spagnolo, dalla Corte suprema irlandese, dal Tribunale costituzionale polacco, dalla Corte suprema danese e dalla Corte costituzionale ungherese.<br \/><sup>4<\/sup> Cos\u00ec Corte cost., sentenza <i>Fragd<\/i> del 13 aprile 1989, n. 232.<br \/><sup>5<\/sup> Cos\u00ec G. TESAURO, <i>Diritto dell\u2019Unione europea<\/i>, cit. <i>supra<\/i>, nota 4, (cfr. nota 326, p. 198), alla luce della \u00abinsussistenza del rischio &#8220;attentati&#8221; alle costituzioni nazionali\u00bb (cos\u00ec M. Orlandi,<i> L\u2019evoluzione del primato del diritto dell\u2019Unione europea,<\/i> Torino, Utet, 2012, p. 37 ss.). <i>Contra<\/i>, P. Perlingieri (<i>Diritto comunitario e legalit\u00e0 costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti,<\/i> Napoli, ESI, 2004, p. 109 ss.), che invece vede concrete possibilit\u00e0 di violazioni con conseguente applicazione dei c.d. \u00abcontrolimiti\u00bb.<br \/><sup>6<\/sup> Per la verit\u00e0, nel 2005 anche alcuni giudici italiani hanno emesso pronunce non proprio in linea con la giurisprudenza comunitaria (Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2005, n. 4297).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b7e5ad5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b7e5ad5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tdiritto dell\u2019Unione europea, in quanto erano le norme di recepimento ad essere state dichiarate contrastanti con i principi costituzionali, ma \u00e8 pur sempre di rilievo in quanto investiva comunque la normativa co\u00admu\u00adnitaria da recepire.\n\nLa giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco, con tre note sentenze<sup>7<\/sup>, ha inoltre affermato la competenza &#8220;nazionale&#8221; a giudicare se gli atti delle istituzioni europee sono adottati nei limiti delle competenze loro attribuite dai trattati. Secondo tale giurisprudenza l\u2019Unione europea \u00e8 una mera unione di Stati, i quali rimangono pienamente sovrani e &#8220;Signori dei Trattati&#8221;.\n\nLa Corte costituzionale danese nel 2016 (caso <em>Ajos<\/em><sup>8<\/sup>), a valle della sen\u00adtenza <em>Dansk Industri<\/em><sup>9<\/sup>, ha dichiarato che i principi generali di diritto del\u00adl\u2019Unione europea non possono vincolare l\u2019ordinamento danese non aven\u00addo base giuridica nei trattati, con la conseguenza che la giurisprudenza comunitaria sulla non discriminazione in ragione dell\u2019et\u00e0 non pu\u00f2 trovare applicazione in Danimarca.\n\nSi sono cos\u00ec delineati i due tipi di limiti del primato del diritto del\u00adl\u2019Unio\u00adne europea: quelli derivanti da possibili violazioni dei diritti fondamentali sanciti a livello costituzionale e quelli derivanti dall\u2019adozione di atti delle istituzioni comunitarie che vanno oltre le competenze attribuite a queste ultime dai trattati (c.d. atti &#8220;<em>ultra vires<\/em>&#8220;).\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-31ec768 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"31ec768\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<b>2. Il \u201cdialogo\u201d tra la Corte costituzionale tedesca e la Corte di giustizia.\n<\/b>\nNell\u2019ambito del dialogo tra Corti \u2013 che in realt\u00e0, a tratti, sembra un vero e proprio scontro \u2013 si inseriscono le pronunce relative alla politica monetaria dell\u2019Unione europea.\n\nAl fine di contenere gli effetti della crisi del debito sovrano, la Banca centrale europea (BCE) ha posto in essere una serie di misure tese a sostenere i Paesi dell\u2019Eurozona, quali operazioni di politica monetaria non convenzionale consistenti nell\u2019acquisto di titoli di debito pubblico (&#8220;OMT&#8221;, <em>quantitative easing<\/em>).\n\nCon la sentenza del 21 giugno 2016, la Corte costituzionale tedesca ha confermato che il programma OMT, come interpretato ex art. 267 TFUE dalla Corte di giustizia<sup>10<\/sup>, non va oltre le competenze attribuite dai Trattati alla BCE<sup>11<\/sup>, ma al contempo, rispetto alle motivazioni dei giudici di Lussemburgo, ha individuato una serie di condizioni che si \u00e8 riservata di applicare in futuro al fine di valutare la legittimit\u00e0 delle misure poste in essere dalla BCE<sup>12<\/sup>.\n\nLa Corte di giustizia aveva, invero, ritenuto la misura in questione di politica monetaria e, dunque, rientrante nelle competenze della BCE e non di politica economica e, in quanto tale, <em>ultra vires<\/em>. Alla luce della notevole discrezionalit\u00e0 tecnica \u2013 peraltro di alto livello \u2013 che pervadono misure del genere, la statuizione della Corte appare pi\u00f9 che condivisibile.\n\nLa Corte costituzionale lamenta, tuttavia, che la Corte di giustizia non ha risposto alla problematica sollevata dai giudici tedeschi nel rinvio pregiudiziale in merito al presunto<a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><\/a>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fad45d5 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"fad45d5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0385c32 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0385c32\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<sup>7<\/sup> Sentenza <em>Maastricht Urteil<\/em> del 12 ottobre 1993; <em>Lissabon Urteil <\/em>del 30 gennaio 2009 e <em>Mangold-Beschluss<\/em> del 6 luglio 2010<br>\n<sup>8<\/sup> Sentenza del 6 dicembre 2016 in causa n. 15\/2014.<br>\n<sup>9<\/sup> Sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2016 in causa n. C-441\/14, in <em>Raccolta<\/em> <em>digitale (Raccolta generale),<\/em> aprile 2016, EU:C:2016:278.<br>\n<sup>10<\/sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2015 in causa n. C-62\/14, in <em>Raccolta digitale (Raccolta generale),<\/em> giugno 2015, EU:C:2015:400<br>\n<sup>11<\/sup> Il c.d. Meccanismo Europeo di Stabilit\u00e0 (MES) \u00e8 stato sindacato anche dalla Corte suprema dell\u2019Estonia (sentenza del 12 luglio 2012); la Corte suprema irlandese ha rinviato ex art. 267 TFUE la questione della compatibilit\u00e0 del MES con il Trattato nel caso <em>Pringle<\/em> (sentenza della Corte di giustizia del 27 novembre 2012 in causa n. C-370\/12, in <em>Raccolta digitale (Raccolta generale)<\/em>, novembre 2012, EU:C:2012:756).<br>\n<sup>12<\/sup> E. CANNIZZARO (<em>Il futuro dell\u2019Unione europea alla luce della sentenza del BVERFG sugli &#8220;OMT&#8221; e della Brexit<\/em>, in <em>Int\u2019l Lis<\/em>, 2016, 2, p. 62 ss.) ritiene che la scelta di condizionare dal\u00adl\u2019interno il sistema comunitario da parte della Corte costituzionale tedesca sia un modo per riaffermare il primato dei valori della comunit\u00e0 nazionale sull\u2019assetto dei valori comuni del\u00adl\u2019in\u00adtegrazione.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d549931 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d549931\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<em>deficit<\/em> di legittimazione democratica della BCE, la quale, operando in modo indipendente e priva di controlli esterni, metterebbe a rischio il rispetto del principio di sovranit\u00e0 popolare e la conse\u00adguente identit\u00e0 costituzionale dei singoli Stati membri, che invece l\u2019Unio\u00adne europea deve rispettare<sup>13<\/sup>.\n\nIl procedimento ha avuto origine da due ricorsi presentati alla Corte costituzionale tedesca: uno raccoglieva una corposa serie di ricorsi individuali (pi\u00f9 di undicimila firmatari<sup>14<\/sup> e uno presentato da un organo costituzionale. In particolare, i ricorrenti lamentavano \u2013 come sostenuto da una forte corrente di opinione in Germania \u2013 la circostanza che il piano Salva-Euro instaurato dalla BCE potesse sostanziarsi in una indebita limitazione di sovranit\u00e0 delle istituzioni federali tedesche, che sarebbero state vincolate a partecipare alle OMT per la quota di loro competenza, trasferendo il rischio di esposizione economica del piano all\u2019economia nazionale tedesca, in assenza di una legittimazione democratica del piano in oggetto e della stessa BCE nel caso in esame.\n\nQuello che appare rilevante \u00e8, dunque, che nel sistema attuale di funzionamento della struttura istituzionale il giudice costituzionale tedesco abbia ravvisato la necessit\u00e0 di un controllo sull\u2019esercizio delle prerogative istituzionali dell\u2019Unione, su sollecitazione in tal senso di numerosi cittadini.\n\nEd invero, la Corte costituzionale tedesca ben conosce i limitati potere del giudice dinanzi ad atti di elevata discrezionalit\u00e0 tecnica (c.d. &#8220;sindacato debole&#8221;)<sup>15<\/sup> quali sono le misure di politica monetaria della BCE e, dunque, prima il rinvio ex art. 267 TFUE effettuato alla Corte di giustizia, e poi la sentenza del 21 giugno 2016, rappresentano una sorta di dichiarata &#8220;sfiducia&#8221; nelle politiche poste in essere dalle istituzioni comunitarie, che \u2013 <em>in primis<\/em>, la Commissione \u2013 non sembrano davvero attente alle concrete necessit\u00e0 dei cittadini, con decisioni e comportamenti molto e, talvolta, troppo, distanti, che non portano alla soluzione dei problemi reali.\n\nUlteriore rinvio pregiudiziale \u00e8 stato di recente effettuato dalla Corte costituzionale tedesca in merito al programma della BCE di acquisto di attivit\u00e0 del settore pubblico sui mercati secondari (c.d. \u00ab<em>quantitative easing<\/em>\u00bb<sup>16<\/sup>). In particolare, il rinvio \u00e8 stato effettuato nell\u2019ambito di quattro ricorsi per esame di costituzionalit\u00e0 proposti da alcuni cittadini e relativi al\u00adl\u2019ap\u00adplicabilit\u00e0 in Germania di una serie di decisioni della BCE sul contributo apportato dalla Banca centrale tedesca, dal Governo tedesco e dal Par\u00adlamento tedesco all\u2019attuazione di dette decisioni ovvero circa l\u2019asserita iner\u00adzia delle istituzioni nazionali di fronte a queste ultime.\n\nA sostegno delle domande, i ricorrenti sostengono la natura <em>ultra vires<\/em> delle decisioni della BCE in quanto violerebbero la ripartizione di competenze tra Unione europea e Stati membri, in contrasto anche con il principio di democrazia previsto dalla costituzione tedesca e, dunque, con pregiudizio all\u2019identit\u00e0 costituzionale della Germania.\n\nDi assoluto interesse nel giudizio dinanzi la Corte di giustizia \u00e8 l\u2019ec\u00adce\u00adzio\u00adne preliminare di inammissibilit\u00e0 della domanda pregiudiziale sollevata dal Governo italiano.\n\nIn particolare, il Governo italiano ha evidenziato che il giudice del rinvio non richiede una sentenza, ma un mero parere della Corte di giustizia, considerato che la Corte costituzionale non riconosce valore vincolante alla risposta al quesito formulato ex art. 267 TFUE, ritenendo invero di avere la responsabilit\u00e0 ultima di pronunciarsi sulla validit\u00e0 della decisione della BCE alla luce delle condizioni e dei limiti fissati dalla Costituzione tedesca.\n\nSi trattava, dunque, di un tema di fondo relativo al dialogo tra Corti e delle relative\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-75dc512 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"75dc512\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ca99fa5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ca99fa5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<sup>13<\/sup> La sentenza della Corte costituzionale tedesca viene vista come un evidente segnale negativo nel dialogo tra Corti da D. Sarmiento (<em>An Instruction Manual to stop a Judicial <\/em>rebellion (before it is too late, of course), in <em>Verfassungblog<\/em> del 2 febbraio 2017.<br>\n\n<sup>14<\/sup> Trattasi di numeri da &#8220;class action&#8221;, pi\u00f9 che da questioni di legittimit\u00e0 costituzionale.<br>\n\n<sup>15<\/sup> Per una recente revisione di detto potere del giudice nel senso di \u00abun sindacato pieno di maggiore attendibilit\u00e0\u00bb vedi la sentenza del Consiglio di Stato n. 4990 del 15 luglio 2019.<br>\n\n<sup>16<\/sup> Trattasi della Decisione della BCE del 4 marzo 2015 n. 774 e ss.mm. ii.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-46db659 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"46db659\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>modalit\u00e0 di interlocuzione multilivello, ma \u2013 in modo &#8220;evasivo&#8221; \u2013 i giudici di Lussemburgo nella sentenza<sup>17<\/sup> si sono limitati a citare quanto stabilito nella precedente pronuncia in argomento (in tema di OMT, <em>Gauwalier<\/em>, causa n. C-62\/14), senza fare neanche cenno ai recenti sviluppi di cui alla nota vicenda <em>Taricco<\/em><sup>18<\/sup> e alle altre che hanno affrontato il tema del primato del diritto dell\u2019Unione europea.<\/p><p>Una risposta o, meglio, un silenzio che davvero non aiuta nel rapporto tra Corti nella attuale fase, priva di quella armonia da pi\u00f9 parti invocata<sup>19<\/sup>, ma che sembra invero mancare.<\/p><p>Nel merito, poi, i giudici di Lussemburgo confermano quanto gi\u00e0 stabilito, con argomentazioni che appaiono invero del tutto condivisibili, nel precedente caso circa la legittimit\u00e0 delle decisioni del Sistema europeo di Banche centrali (SEBC). Opportunamente, ricordano che il fatto che un\u2019analisi economica sia oggetto di contestazioni non \u00e8 sufficiente, di per s\u00e9 solo, a dimostrare l\u2019esistenza di un manifesto errore di valutazione asseri\u00adtamente commesso dal SEBC, considerato il carattere controverso che pre\u00adsentano normalmente le questioni di politica monetaria e l\u2019ampio potere di discrezionalit\u00e0 tecnica di cui gode il SEBC quando quest\u2019ultimo opera con diligenza e precisione<sup>20<\/sup>.<\/p><p>Sulla scorta di quanto affermato anche dall\u2019Avvocato Generale nelle sue conclusioni<sup>21<\/sup>, la Corte di giustizia ha ribadito, infine, che uno Stato mem\u00adbro non pu\u00f2 fondarsi sulle facilitazioni di finanziamento derivanti dal\u00adle misure di politica monetaria dell\u2019Unione europea per rinunciare a con\u00addurre una sana politica di bilancio.<\/p><p>La Corte costituzionale tedesca si \u00e8 altres\u00ec pronunciata sul ricorso avverso la riforma della BCE, che, a parere dei ricorrenti, prevedendo il passaggio al meccanismo di supervisione bancaria unica, toglierebbe alle autorit\u00e0 nazionali diritti chiave in contrasto con la Costituzione. I giudici tedeschi hanno rigettato il ricorso, dando per\u00f2 un\u2019interpretazione restrittiva dei poteri di supervisione della BCE: la supervisione rimane principalmente un compito nazionale, mentre la BCE deve intervenire soltanto in casi eccezionali<sup>22<\/sup>.<\/p><p>Tale pronuncia appare, invero, in contrasto con quanto stabilito in argomento dalla Corte di giustizia, secondo la quale la supervisione bancaria \u00e8 stata totalmente trasferita alla BCE, residuando alle autorit\u00e0 nazionali il controllo solo sulle banche di piccole dimensioni<a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-13066bb elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"13066bb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<b>3. La recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca: alcune osservazioni.<\/b>\n\nAlla luce di questa disamina \u00e8 possibile dare una chiave di lettura ai recenti sviluppi del dialogo tra le Corti.<br>\n\nQualche anno fa il giudice nazionale \u2013 compreso il Giudice delle leggi \u2013 non avrebbe avuto particolari dubbi sul primato del diritto comunitario o, meglio, non avrebbe avuto motivo di sollevare questioni circa la prevalenza del diritto dell\u2019Unione europea. Oggi, per\u00f2, che quest\u2019ultima non si \u00e8 dimostrata capace di gestire importanti criticit\u00e0 \u2013 la crisi\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-27f56ce elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"27f56ce\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dfc0d94 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"dfc0d94\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<sup>17<\/sup> Sentenza della Corte di giustizia dell\u201911 dicembre 2018 in causa n. C-493\/17, <em>Heinrich Weiss e a.<\/em>, in <em>Raccolta digitale (Raccolta generale)<\/em>, dicembre 2018, EU:C:2018:1000.<br>\n<sup>18<\/sup> Sulla vicenda <em>Taricco<\/em>, cfr. V. RUBINO, <em>La tutela interordinamentale dei diritti fon\u00ad\u00adda\u00admen\u00adtali dopo la sentenza n. 115\/2018 della Cor\u00adte co\u00adsti\u00adtu\u00adzio\u00adnale italiana: quali ricadute nello spazio eco\u00adnomico e giu\u00adridico europeo?<\/em>, in <em>Dir. com. sc. int<\/em>., 2019, p. 123 ss.<br>\n<sup>19 <\/sup>Sul punto vedi S. Sciarra, <em>Rule of Law and mutual trust: a short note on Constitutional Courts as &#8220;Institutions of pluralism&#8221;<\/em>, in <em>Dir. Un. Eur<\/em>., 2018, p. 431 ss.<br>\n<sup>20<\/sup> In realt\u00e0, appare che la Corte di giustizia abbia comunque valutato la correttezza delle decisioni oggetto di giudizio: \u00abRisulta da quanto precede che il SEBC ha tenuto debito conto dei rischi ai quali l\u2019importante volume degli acquisti di attivit\u00e0 realizzati a titolo del PSPP poteva, eventualmente, esporre le banche centrali degli Stati membri, e che esso, alla luce degli interessi in gioco, ha ritenuto che convenisse non introdurre una regola generale di ripartizione delle perdite\u00bb (cos\u00ec, punto 98, della sentenza <em>cit. supra<\/em>, nota 31).<br>\n<sup>21<\/sup> Vedi punto 87 delle conclusioni dell\u2019Avvocato Generale Melchior Whatelet del 4 ottobre 2018, peraltro ampiamente richiamate in pi\u00f9 punti della sentenza.<br>\n<sup>22<\/sup> Sentenza <em>Zweiten Senats <\/em>del 30 luglio 2019.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4420b3f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4420b3f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>economica, lo sviluppo digitale, i rifugiati, la <em>Brexit<\/em><sup>23<\/sup> \u2013 le Corti nazionali, anche in situazioni limite, si riservano di verificare la compatibilit\u00e0 degli atti comunitari, comprese le sentenze della Corte di giustizia, con la propria Costituzione.<\/p><p>Anche in questi giorni, in tema di diffusione e contenimento del Covid-19, le azioni delle istituzioni comunitarie &#8211; che pur si sono attivate &#8211; non sono state di certo immediate e ben definite, anzi, in alcuni ed eclatanti casi \u00e8 stato necessario ritornare a stretto gito sui propri passi, finanche con formali scuse ai Paesi coinvolti (Italia).<\/p><p>Ci\u00f2 che sembra trasparire dai recenti scambi dialettici tra Corti \u00e8 che le Corte costituzionali, attraverso le proprie decisioni, effettuino un vero e proprio controllo dell\u2019operato delle istituzioni comunitarie<sup>24<\/sup>(Corte di giustizia compresa<sup>25<\/sup>), le quali, non avendo dimostrato di possedere le capacit\u00e0 di gestire le criticit\u00e0 che l\u2019Europa unita \u00e8 stata chiamata ad affrontare specialmente dopo la crisi del 2009<sup>26<\/sup>, necessitano di un maggiore controllo da parte delle Corti nazionali, quale espressione delle preoccupazioni dei cittadini in merito alle politiche dell\u2019Unione che non si sono dimostrate effettivamente brillanti.<\/p><p>Anni fa, forse il Tribunale costituzionale tedesco non avrebbe neanche effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia chiedendo \u2013 tra l\u2019altro \u2013 di giudicare una presunta inerzia del Parlamento tedesco in relazione ad atti comunitari, considerato che appaiono quesiti inammissibili in quanto aventi ad oggetto atti non giuridici dell\u2019Unione.<\/p><p>Ulteriore riprova di maggiori controlli sull\u2019operato delle istituzioni comunitarie e, in particolare, in tema di politica monetaria, \u00e8 rappresentata dal fatto che si \u00e8 progressivamente intensificato anche l\u2019impiego dello strumento delle interrogazioni alla BCE: si \u00e8 passati dalle 10 interrogazioni presentate dai parlamentari europei nel 2009 alle 179 del 2015.<\/p><p>In tale problematico contesto, nel quale le istituzioni dell\u2019Unione non riescono a dare soluzioni ai diversi problemi che hanno il compito di risolvere, i giudici nazionali esprimono e traducono il disagio dei cittadini nei confronti di un\u2019Europa che appare essere una struttura istituzionale poco efficace o addirittura a loro avversa; con il rischio di non rendere visibili i vantaggi che l\u2019Unione apporta o, meglio, se ben funzionante, \u00e8 in grado di apportare<sup>27<\/sup>.<\/p><p>Dunque, la sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 maggio 2020 sul <em>quantitative easing<\/em> \u00e8 da inserire in tale articolato dialogo e non sembra possa stupire pi\u00f9 di tanto, per quanto i media l\u2019abbiano presentata come una inaspettata \u201cdoccia fredda\u201d per l\u2019Europa nella attuale fase emergenziale da Covid-19.<\/p><p>Ed invero, i giudici tedeschi hanno ritenuto che la BCE non abbia (finora) dimostrato che le misure previste da detto programma siano proporzionate rispetto all\u2019obiettivo che si prefiggono in tema di politica monetaria e, dunque, in quanto atti <em>ultra vires<\/em> rispetto all\u2019art. 19 TUE, confliggono con norme fondamentali dell\u2019ordinamento tedesco.<\/p><p>Pur rilevando che non vi \u00e8 stata violazione della disciplina in tema di politica monetaria e che le misure e gli aiuti finanziari dell\u2019Unione europea (compresi quelli della BCE) relativi all\u2019attuale emergenza da Covid-19 non sono oggetto della decisione, viene espressamente<\/p><p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2835918 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"2835918\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2eb5f98 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2eb5f98\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<sup>23<\/sup> La <em>Brexit<\/em> \u00e8 peraltro questione oltremodo complessa e articolata, e la Corte di giustizia \u00e8 stata gi\u00e0 chiamata ad esprimersi in argomento (vedi sentenza della Corte di giustizia del 10 dicembre 2018 in causa n. C-621\/18, in <em>Raccolta digitale (Raccolta generale),<\/em> dicembre 2018, EU:C:2018:999).<br>\n<sup>24<\/sup> Con riferimento agli atti della BCE e alla politica monetaria dell\u2019Unione europea in generale, ha utilizzato la calzante espressione &#8220;controllo democratico&#8221;, R. Ibrido (<em>Il controllo democratico della politica monetaria: equilibri costituzionali e integrazione europea dopo le sentenze OMT<\/em>, in Federalismi.it, n. 5\/2017).<br>\n\n<sup>25<\/sup> D. Sarmiento, <em>An Instruction Manual, cit. supra, <\/em>nota 28, ritiene che le sentenze delle Corte costituzionali tedesca (caso <em>OMT<\/em>), danese (caso <em>Ajos<\/em>) e italiana (saga <em>Taricco<\/em>) esprimano l\u2019insoddisfazione di dette Corti nei confronti delle decisioni della Corte di giustizia.<br>\n\n<sup>26<\/sup> Sul senso di sfiducia dei cittadini e delle imprese nei confronti delle istituzioni comunitarie e sugli effetti negativi di tale sfiducia sull\u2019intera costruzione europea, mi sia consentito il rinvio a P. Troianiello,<em> L\u2019efficacia dei provvedimenti di competition advocacy dell\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato nell\u2019ambito della <\/em><em>cooperazione di cui al Regolamento (Ce) n. 1\/2003, <\/em>in questa <em>Dir. com. sc. int<\/em>, n. 3\/2013, p. 499 ss.<br>\n\n<sup>27<\/sup> La sentenza della Corte costituzionale italiana n. 269\/2017 \u00e8 stata considerata un \u00abriflesso di un\u2019indiscutibile debolezza istituzionale degli organi dell\u2019Unione e degli stessi fondamenti pattizi dell\u2019ordinamento europeo\u00bb (cos\u00ec F. S. Marini, <em>I diritti europei e il rapporto tra le Corti: le novit\u00e0 della sentenza n. 269 del 2017<\/em>, in Federalismi.it, n. 4\/2018).\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c7d768d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c7d768d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>affermato che la succitata sentenza della Corte di giustizia resa in sede di rinvio pregiudiziale non pu\u00f2 trovare applicazione in quanto in conflitto con il principio di proporzionalit\u00e0. Nel rilevare tale violazione, i giudici tedeschi criticano nel merito la pronuncia della Corte di Lussemburgo, mettendo in risalto che non vi \u00e8 una previsione dell\u2019impatto economico del programma n\u00e9 vi \u00e8 una disamina tesa a verificare se esso sia effettivamente commisurato ai benefici monetari; e ci\u00f2 rileva proprio perch\u00e9 le misure previste da detto programma hanno conseguenze economiche e sociali su tutti i cittadini, quali gli azionisti, i proprietari di immobili, i risparmiatori e gli assicurati, con rischi significativi di perdita del risparmio.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p><p>La Corte costituzionale tedesca afferma \u2013 in maniera emblematica \u2013 che \u00e8 suo onere coordinare (seppur in casi ritenuti \u201crari\u201d) il lavoro affidato alla Corte di giustizia, operando con una valenza giuridica di livello pari a quella riconosciuta a quest\u2019ultima, pur rilevando, con affermazioni che oggi appaiono quasi di mero \u201cstile\u201d, il primato del diritto dell\u2019Unione europea.<\/p><p>E\u2019 stato cos\u00ec imposto alla Banca centrale tedesca di partecipare all\u2019attuazione del programma solo qualora entro 3 mesi la BCE dia sufficienti spiegazioni circa la proporzionalit\u00e0 del programma stesso rispetto agli effetti economici e fiscali correlati.<\/p><p>Ad oggi non \u00e8 ancora chiaro come le varie istituzioni adempiranno a tale obbligo e, in particolare, se la BCE adempir\u00e0 o meno (la prima \u201crisposta\u201d della BCE \u00e8 consistita in un richiamo alla sentenza <em>Weiss<\/em> e al primato del diritto dell\u2019Unione europea), ma nel merito della questione, non pu\u00f2 non ribadirsi che quanto affermato dai giudici di Lussemburgo appare del tutto condivisibile.<\/p><p>\u00a0Ed invero, alla luce dell\u2019ampia discrezionalit\u00e0 tecnica che caratterizzano le misure di politica monetaria della BCE, la sentenza del 5 maggio 2020 appare un (ulteriore) atto di &#8220;sfiducia&#8221; nelle politiche poste in essere dalle istituzioni comunitarie, pi\u00f9 che altro finalizzato a sollecitare una maggiore attenzione di dette istituzioni alle problematiche dei cittadini, e non certo una questione giuridica di notevole rilievo, che,\u00a0 in realt\u00e0, potr\u00e0 essere superata con una certa agilit\u00e0 dalle strutture europee coinvolte.<\/p><p>Infine, nel momento in cui il &#8220;clima&#8221; istituzionale europeo volger\u00e0 al bello, facendo in modo che le varie criticit\u00e0 che attualmente l\u2019Europa ha difficolt\u00e0 a gestire vengano invece risolte attraverso politiche ben attuate e realmente vicine alle necessit\u00e0 dei cittadini (prima fra tutte, l\u2019emergenza da Covid-19, ma poi anche con riferimento al Green Deal), tutto ci\u00f2 ben potr\u00e0 trasformarsi in un motivo di rafforzamento per il processo di integrazione europea, contenendo al contempo le rivendicazioni delle sovranit\u00e0 nazionali, con conseguente miglioramento del dialogo tra Corti. Ed invero, venuta cos\u00ec meno la necessit\u00e0 di un esteso (e, forse, ad oggi, eccessivo) controllo dell\u2019operato delle istituzioni comunitarie attraverso l\u2019intervento delle Corti nazionali, il dialogo con la Corte di giustizia potr\u00e0 svilupparsi su basi di assoluta fiducia e leale collaborazione, con conseguente miglioramento della tutela giurisdizionale dei diritti.<\/p><p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di Pietro Troianiello* Sommario: 1. I limiti al primato del diritto dell\u2019Unione europea per gli atti ultra vires &#8211; 2. Il \u201cdialogo\u201d tra la Corte costituzionale tedesca e la Corte di giustizia. &#8211; 3. La recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca: alcune osservazioni1. I limiti al primato del diritto dell\u2019Unione europea per gli atti ultra &#8230; <a title=\"La sentenza del BUNDESVERFASSUNGSGERICHT sul Programma della bce in tema di acquisto di titoli Di Stato: c\u2019era da aspettarserla !\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/la-sentenza-del-bundesverfassungsgericht\/\" aria-label=\"Read more about La sentenza del BUNDESVERFASSUNGSGERICHT sul Programma della bce in tema di acquisto di titoli Di Stato: c\u2019era da aspettarserla !\">Read more<\/a><\/p>","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_ppma_block_editor_authors":""},"categories":[31],"tags":[],"ppma_author":[47],"class_list":["post-2310","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-focus"],"authors":[{"term_id":47,"user_id":5,"is_guest":0,"slug":"pietro-troianiello","display_name":"Pietro Troianiello","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8ed6cb377bd087cd7da6c125e26cfbb92737e5d1698565ad140ba2aa5e185710?s=96&d=mm&r=g","author_category":"","first_name":"Pietro","last_name":"Troianiello","user_url":"","job_title":"","description":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2310"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2310\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17549,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2310\/revisions\/17549"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2310"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=2310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}