{"id":2037,"date":"2020-04-15T15:33:36","date_gmt":"2020-04-15T13:33:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/?p=2037"},"modified":"2020-04-17T14:23:37","modified_gmt":"2020-04-17T12:23:37","slug":"l-ombra-del-cigno-nero-sui-rapporti-negoziali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/l-ombra-del-cigno-nero-sui-rapporti-negoziali\/","title":{"rendered":"L&#8217; ombra del cigno nero sui rapporti negoziali"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2037\" class=\"elementor elementor-2037\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-583d00d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"583d00d\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c76cc42\" data-id=\"c76cc42\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f1b268d elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f1b268d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Il riequilibrio contrattuale nelle locazioni ad uso commerciale a seguito delle restrizioni per il Covid-19<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2c3931d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"2c3931d\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c332022\" data-id=\"c332022\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-50816f7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"50816f7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<em>1. La ricerca degli strumenti giuridici per una redistribuzione dei costi della crisi<\/em><br><br>\n\nNassim Nicholas Taleb ha negato che il COVID-19 sia il <em>Cigno Nero<\/em>, l\u2019evento imprevedibile che mette in crisi l\u2019economia globale e che gli analisti economici non sono in grado di fronteggiare. Eppure tutti vedono aleggiare la sinistra sagoma di questo uccello raro.\nLa morsa della crisi economica indotta dalla pandemia inevitabilmente mette alla prova i rimedi tradizionali per l\u2019inadempimento patrimoniale.\nNell\u2019immediatezza e\u0300 la locazione commerciale ad essere finita nel mirino dei giuristi, spinti dalla preoccupazione per le sorti delle imprese commerciali che, costrette alla chiusura forzata dalle misure emergenziali contro la pandemia, sono tenute comunque per contratto al pagamento del canone di locazione.\nLe difficolta\u0300 del conduttore, tuttavia, sono solo della punta dell\u2019iceberg di squilibri molto piu\u0300 ramificati del sinallagma contrattuale che scuotono quasi tutti i contratti della filiera produttiva e della distribuzione: componenti di prodotti che non arrivano alle imprese, impossibilita\u0300 o maggiori costi di distribuzione dei prodotti, annullamenti di massa degli ordini; azzeramento della domanda turistica e di trasporti.\n<em>\u201cNessuno si salva da solo\u201d<\/em> non e\u0300 solo una preghiera del Pontefice, ripresa presumibilmente dall\u2019omonimo libro di Margaret Mazzantini, orientata alla coesione e alla solidarieta\u0300 sociale, ma sembra essere una massima sottesa ai diversi tentativi per riequilibrare i rapporti giuridico- economici scossi dalla crisi.\nInterventi per alcune tipologie di contratti<sup>1<\/sup> sono stati da subito adottati dal legislatore per esonerare da responsabilita\u0300 contrattuale gli imprenditori impossibilitati a garantire gli impegni gia\u0300 assunti o per liberare dal vincolo contrattuale gli acquirenti che, per effetto delle misure restrittive, risultano impossibilitati a fruire dei servizi acquistati. Torna di forte attualita\u0300, pertanto, la tematica del \u201cdiritto delle sopravvenienze\u201d<sup>2<\/sup>.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-02fdda0 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"02fdda0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-445fd86 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"445fd86\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>\u2217 Magistrato. Mail: <a href=\"mailto:p.serrao@csm.it\">p.serrao@csm.it<\/a>. Il contributo e\u0300 stato accettato per la pubblicazione nell\u2019ambito della call Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, su BioLaw Journal \u2013 Rivista di BioDiritto.<br \/><sup>1<\/sup> In particolare, il D.L. n. 9 del 2020, il D.L. n. 11 del 2020 e l\u2019art. 83 del D.L. n. 18 del 2020. Sulla legislazione emergenziale di questo periodo e il suo inquadramento costituzionale e sui problemi interpretativi sollevati gia\u0300 dal decreto legge n. 11 del 2020, v. G. Scarselli, <em>Interpretazione e commento del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 di differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali civili per contrastare l\u2019emergenza da COVID 19, in <a href=\"http:\/\/www.judicium.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.judicium.it<\/a> e anche anche P. Serrao d\u2019Aquino, La riorganizzazione della giustizia civile al tempo del COVID. Commento alle misure introdotte dal decreto legge n. 18 del 2020, in www.federalismi.it.<\/em><br \/><sup>2<\/sup> F. Macario, <em>Per un diritto dei contratti piu\u0300 solidale in epoca di \u201cCoronavirus\u201d, in <a href=\"http:\/\/giustiziacivile.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.giustiziacivile.com<\/a>;<\/em> V. M Mattioni, Sul ruolo dell\u2019equita\u0300 come fonte di diritto nei contratti, in Riv. Dir. Civ., 2014, 3, 567 e ss.; P. Gallo, Revisione del contratto ed equilibrio sinallagmatico, in Digesto civile, 2019.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d501549 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d501549\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><em>2. Il factum principis<\/em><br \/><br \/>Si e\u0300 tentato di alleggerire la posizione del conduttore affermando che l\u2019ordine o il provvedimento dell\u2019autorita\u0300 amministrativa di chiusura dell\u2019attivita\u0300 costituirebbe factum principis, evento imprevedibile e costituente forza maggiore<sup>3<\/sup>, che rende impossibile l\u2019esecuzione della sua prestazione (art. 1256 c.c.).<br \/>Si tratta, pero\u0300, solo una suggestione non utile allo scopo. L\u2019errore non consiste nel qualificare tale evento come <em>factum principis<\/em>, ma nel ritenere che sia il pagamento del canone a divenire impossibile. Le imprese sono esonerate da responsabilita\u0300 per l\u2019inadempimento delle prestazioni la cui esecuzione e\u0300 <em>direttamente<\/em> preclusa dalle misure restrittive, come quelle ricollegate alla fornitura di servizi presso l\u2019esercizio chiuso oppure alla consegna di beni che non e\u0300 possibile distribuire o di prodotti che non possono essere finiti, non essendo arrivati alcuni loro componenti. Tale impossibilita\u0300 non si estende, invece, al pagamento del canone: secondo l\u2019antico adagio <em>genus nunquam perit<\/em>, tale condizione puo\u0300 verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non gia\u0300 una somma di denaro<sup>4<\/sup>.<br \/>Neppure puo\u0300 sostenersi che la prestazione divenga <em>soggettivamente<\/em> impossibile: e\u0300 evidente, infatti, che non si puo\u0300 stabilire alcun automatismo tra la chiusura dell\u2019attivita\u0300 e l\u2019adempimento della prestazione pecuniaria per assenza di liquidita\u0300, condizione che puo\u0300 essere determinata dalle ragioni piu\u0300 varie.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-56dfe21 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"56dfe21\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8ccbcaa elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8ccbcaa\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><sup>3<\/sup> V. Cass., Sez. 3, n.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif-light\/isapi\/hc.dll?lang=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">14915<\/a>\u00a0dell\u201908 giugno 2018.<br \/><sup>4<\/sup> Cass. 16-3-1987 n. 2691; Cass. 17-6-1980, n. 3844; Cass. 15-7-1968, n. 2555; nello stesso senso Cass. 30-4-2012, n. 6594; Cass. 15 novembre 2013, n. 25777.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-91d36b9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"91d36b9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><em>3. L\u2019impossibilita\u0300 di utilizzare la prestazione del locatore<\/em><br \/><br \/><\/p><p>In realta\u0300 il conduttore e\u0300 nella impossibilita\u0300, non come debitore di eseguire la propria prestazione, ma come creditore di utilizzare con profitto la prestazione tipica del locatore di messa a disposizione dell\u2019immobile.<br \/>L\u2019impresa conduttrice verserebbe in una condizione analoga a quella dell\u2019acquirente del pacchetto turistico che, secondo la giurisprudenza di legittimita\u0300<sup>5<\/sup>, non potendo fruire utilmente della prestazione alberghiera per circostanze sopravvenute che integrano gravi ragioni personali (es. una malattia o un grave lutto familiare), e\u0300 legittimato a chiedere la risoluzione del contratto<sup>6<\/sup>.<br \/>La cd. <em>impossibilita\u0300 di utilizzazione<\/em> della prestazione si verifica, infatti, laddove la prestazione dedotta in contratto sia in astratto ancora eseguibile, ma sia venuta meno, in fatto, la possibilita\u0300 di perseguire lo scopo essenziale a cui essa e\u0300 indirizzata, venendo in tal modo meno la sua causa concreta.<br \/>Anche sotto tale aspetto, tuttavia, gli interpreti trascurano una differenza significativa: nel caso del consumatore dell\u2019offerta turistica, il contratto si risolve e l\u2019albergatore non esegue piu\u0300 la sua ma sopporta il rischio economico di non poter occupare la stanza. Il locatore, invece, continua ad eseguire regolarmente la propria prestazione continuando a mettere a disposizione il bene.<br \/>L\u2019esonero dal canone del conduttore, in definitiva, renderebbe gratuita o priva di una controprestazione quella regolarmente eseguita dal locatore.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2dfaaf6 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"2dfaaf6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b791f7e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b791f7e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><sup>5<\/sup>Cass., Sez. I, 10 luglio 2018, n. 18047; gia\u0300 Cass. n. 26958\/2007.<br \/><sup>6<\/sup>Studio Chiomenti, <em>newsletter<\/em>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-24eff83 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"24eff83\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<em>4. L\u2019impossibilita\u0300 temporanea di eseguire la prestazione.<\/em><br><br>\n\nSi e\u0300 sostenuto, ancora, che l\u2019impossibilita\u0300 <em>potrebbe essere temporanea o parziale<\/em>, come per tutti i contratti a esecuzione continuata e periodica. Richiamando sempre l\u2019art. 1256 c.c., il conduttore che non voglia, o non possa, recedere dal contratto, avrebbe diritto di ottenere una \u201ccorrispondente\u201d sospensione o riduzione del canone di locazione, parametrata al periodo di mancato utilizzo dell\u2019immobile<sup>7<\/sup>.\nLa tesi sarebbe avvalorata dall\u2019art. 91 del d.l. n. 18 del 2020 il quale introduce all\u2019articolo 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con la l. 5 marzo 2020, n. 13, il comma 6-bis: <em>\u201cIl rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto e\u0300 sempre valutata ai fini dell&#8217;esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita\u0300 del debitore, anche relativamente all&#8217;applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.\u201d<\/em>.\nLa norma, senza alcun improprio automatismo, prevede che la misura di contenimento e\u0300 <em>\u201csempre valutata\u201d<\/em> per l\u2019accertamento della responsabilita\u0300 del debitore. La chiusura dei locali puo\u0300 giustificare l\u2019inadempimento temporaneo, escludendo la possibilita\u0300 per il locatore di chiedere la risoluzione per inadempimento, ma non consente affatto, ripresa l\u2019attivita\u0300, di non pagare al locatore il canone anche per i mesi nei quali l\u2019attivita\u0300 ha subito l\u2019interruzione<sup>8<\/sup>. In altri termini, il canone resta dovuto, ma il mancato pagamento delle mensilita\u0300 maturate durante le misure restrittive <em>puo\u0300<\/em> non essere considerato grave.\nLa legislazione emergenziale, con interventi settoriali, e\u0300 intervenuta anche per regolare la sorte di alcuni contratti che non possono essere eseguiti o per i quali esiste una elevata probabilita\u0300 di non poter fruire delle prestazioni, portando a confermare che non vi e\u0300 spazio per l\u2019esonero dal pagamento.\nPer i contratti di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo), per le vendite di pacchetti turistici e di viaggi di istruzione, l\u2019art. 28 del D.L. n. 9\/2020 prevede che le procedure di rimborso possano concludersi con la restituzione del corrispettivo versato, con l\u2019emissione di un voucher; nel caso di pacchetti turistici, anche con l\u2019offerta al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita\u0300 equivalente o superiore. Analoga disposizione e\u0300 prevista dall\u2019art. 88 del D.L. n. 18\/2020 oltre a disporre per i contratti di acquisto di titoli di accesso per <em>\u201cspettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi<\/em>\n<em>della cultura\u201d<\/em> che, <em>\u201cai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita\u0300 della prestazione\u201d<\/em>.\nAncora, l\u2019articolo 65 del decreto CuraItalia ha riconosciuto, per l\u2019anno 2020, ad alcuni dei soggetti esercenti attivita\u0300 di impresa <em>\u201cun credito d\u2019imposta nella misura del 60 per cento dell\u2019ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C\/1\u201d<\/em> (i.e. \u201cnegozi\u201d e \u201cbotteghe\u201d).\nAnche tale norma consente agevolmente di comprendere che se il legislatore prevede il credito di imposta, cio\u0300 presuppone che il canone per il periodo di chiusura resti dovuto<sup>9<\/sup>. Si puo\u0300 escludere, pertanto, che l\u2019obbligo di pagamento del canone per il locale chiuso per l\u2019emergenza COVID possa essere escluso in base al citato comma <em>6-bis.<\/em>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a478e6a elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"a478e6a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-399cde0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"399cde0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><sup>7<\/sup> A. De Mauro, <em>Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilita\u0300 sopravvenuta della prestazione, in www.giustiziacivile.com.<\/em><br \/><sup>8<\/sup> G. Grisi, <i>L\u2019inadempimento di necessita\u0300, in www.iuscivile.it,<\/i> afferma che venuto meno l\u2019impedimento, il debitore che tardivamente dia corso all\u2019adempimento non incorre in responsabilita\u0300 da ritardo, dovendosi ritenere la causa che ha dato luogo all\u2019impossibilita\u0300 non a lui imputabile. Chiarisce che si tratta una sospensione dell\u2019obbligo della prestazione C.M. Bianca, <em>Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni,<\/em> Milano, 2001, pag. 537 e ss.<br \/><sup>9<\/sup> Studio Chiomenti, cit.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8c1d427 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8c1d427\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<em>5. L\u2019eccessiva onerosita\u0300 sopravvenuta<\/em><br><br>\n\nUn riferimento piu\u0300 pertinente e\u0300 quello alla <em>eccessiva onerosita\u0300 sopravvenuta<\/em> della prestazione: il pagamento di un determinato canone annuale, suddiviso in rate mensili, puo\u0300 divenire eccessivamente oneroso rispetto al valore locativo dell\u2019immobile oppure rispetto al margine di profitto del locatore se, per un determinato periodo, il locale e\u0300 chiuso.\nL\u2019art. 1467 c.c., tuttavia, prevede per i contratti ad esecuzione continuata solo la possibilita\u0300 di richiedere la risoluzione della prestazione, che l\u2019altra parte puo\u0300 evitare offrendo la riduzione del prezzo. Ci si avvicina, con tale istituto, ad un bilanciamento delle posizioni economiche che puo\u0300 esser opportuno nelle locazioni commerciali. La norma, tuttavia, non consente alcuna sospensione unilaterale del pagamento o richiesta di rettifica delle condizioni del contratto<sup>10<\/sup>, perche\u0301 si basa su un meccanismo opposto: il soggetto la cui prestazione e\u0300 divenuta troppo onerosa (in questo caso il conduttore) puo\u0300 chiedere la risoluzione del contratto e la controparte, per contro, puo\u0300 evitarla offrendo la riduzione del canone<sup>11<\/sup>.Nello specifico del contratto di locazione, la chiusura da COVID puo\u0300 integrare anche i gravi motivi ex art. 27, comma 8, l. n. 392 del 1978 che, pur non coincidenti con gli \u201ceventi straordinari e imprevedibili\u201d di cui all\u2019art. 1467 c.c., giustificano ugualmente il recesso del contratto<sup>12<\/sup>.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e69cef8 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"e69cef8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-84ba246 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"84ba246\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><sup>10<\/sup> La parte che subisce l\u2019eccessiva onerosita\u0300 sopravvenuta della prestazione non ha diritto di ottenere l\u2019equa rettifica delle condizioni del negozio e non puo\u0300 pretendere che l\u2019altro contraente accetti l\u2019adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite (Cass. 26 gennaio 2018, n. 2047; Cass. 25 marzo 2009, n. 7225; Cass. 5 gennaio 2000, n. 46), ne\u0301 l\u2019eccessiva onerosita\u0300 puo\u0300 fondare una mera eccezione per contrastare l\u2019altrui richiesta di adempimento (Cass. n. 20744\/2004; Cass. n. 1090\/1995).<br \/><sup>11<\/sup> Si ritiene che il debitore non sia esonerato dall&#8217;adempimento, ne\u0301 legittimato a sospendere l&#8217;esecuzione della prestazione. (C. M. Bianca, <em>Diritto<\/em>, V, 387).<br \/><sup>12<\/sup> N. Crispino &#8211; F. Troncone, <em>Emergenza coronavirus: quali possibili effetti sulla locazione a uso commerciale, in www.ilcaso.it.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-353efd8 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"353efd8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<em>6. La revisione del contratto<\/em><br><br>\n\nAd una analisi attenta i rimedi classici del contratto non consentono, pertanto, di rimediare ai danni economici derivanti dalla chiusura per COVID.\nSi e\u0300 opportunamente richiamata, per trovare una soluzione, la tematica generale del riequilibrio del contratto, ricordando, tuttavia, che l\u2019esistenza di potere-dovere del giudice di revisione del contratto risulta costantemente negato in giurisprudenza<sup>13<\/sup>.\nE\u0300 nota la assenza, all\u2019interno del nostro sistema, di norme finalizzate alla \u201crevisione\u201d del rapporto<sup>14<\/sup>, salva la disciplina di alcuni contratti tipici (es. l\u2019art. 1818 nel contratto di mutuo e l\u2019art. 1664 nel contratto di appalto) la quale, peraltro, non prevede un obbligo di rinegoziare posto in capo alle parti, ma una rideterminazione <em>ex lege<\/em> del contenuto del rapporto contrattuale<sup>15<\/sup>.\nLo stimolo quanto alla tematica della revisione del contratto<sup>16<\/sup> e\u0300 arrivato inizialmente da testi non legislativi come i PICC (Principles of International Commercial Contracts), che contemplano la revisione del contratto nei casi di squilibrio originario o sopravvenuto, nonche\u0301 dai PECL (Principles of European Contract Law), sostanzialmente confermati nel Draft Common Frame of Reference, che prevedono la revisione in caso di errore e di lesione.\nDiversi ordinamenti europei hanno introdotto istituti analoghi. La Germania, con la riforma delle obbligazioni del 2002, recependo una elaborazione della giurisprudenza sulla applicazione della buona fede in senso oggettivo (\u00a7 242 BGB), ha specificamente regolato la revisione del contratto nel \u00a7 313 del BGB. La Francia, in occasione della riforma del codice civile del 2016,\nha espressamente contemplato, modificando l\u2019art. 1195, la sopravvenienza nonche\u0301 la revisione del contratto. In Spagna, invece, l\u2019istituto della revisione del contratto e\u0300 stato introdotto da parte della giurisprudenza.\nL\u2019anticipazione delle riforme da parte della giurisprudenza di tali Stati dimostrerebbe, secondo la dottrina, che non e\u0300 necessaria una modifica legislativa per addivenire in Italia allo stesso risultato<sup>17<\/sup>.\nL\u2019ultimo ventennio e\u0300 stato anche contrassegnato da numerose norme settoriali che consentono, con presupposti, modalita\u0300 e scopi diversi, il riequilibrio delle posizioni contrattuali: la legge \u201cantitrust\u201d del 10-10-1990, n. 287; il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi, al quale fa riferimento ora l\u2019art. 33, 1\u00b0 co., cod. consumo; l\u2019abuso di dipendenza economica nel previsto dall\u2019art. 9 legge 18-6-1998, n. 192; la grave iniquita\u0300 in danno del creditore degli accordi sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento, di cui all\u2019art. 7, D.Lgs. 9-10- 2002, n. 231, in tema di transazioni commerciali.<sup>18<\/sup>.\nAnche l\u2019espansione di tali rimedi, tuttavia, non ha portato la giurisprudenza a rinvenire principi generalizzabili che fondassero un potere del giudice di riequilibrio del contratto.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dd15911 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"dd15911\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9bfa7f4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9bfa7f4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<sup>13<\/sup> A. De Mauro, <em>Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilita\u0300 sopravvenuta della prestazione,<\/em> cit.<br>\n<sup>14<\/sup> M. Mattioni, <em>Sul ruolo dell\u2019equita\u0300 come fonte di diritto nei contratti, in Riv. Dir. Civ.<\/em>, 2014, 3, 567 e ss.<br>\n<sup>15<\/sup> M. Mattioni, <em>Sul ruolo dell\u2019equita\u0300 come fonte di diritto nei contratti, in Riv. Dir. Civ.<\/em>, 2014, 3, 567 e ss.<br>\n<sup>16<\/sup> P. Gallo, <em>Revisione del contratto ed equilibrio sinallagmatico,<\/em> op. cit.<br>\n<sup>17<\/sup> F. Macario, <em>Per un diritto dei contratti piu\u0300 solidale in epoca di \u201cCoronavirus\u201d<\/em>, cit.\n18 F. Volpe, <em>Contratto giusto, in Digesto civile,<\/em> Torino, 2007.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8548c83 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8548c83\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><em>7. La buona fede e il vincolo solidaristico<\/em><br \/><br \/><\/p><p>Piu\u0300 spazio ha avuto, invece, la buona fede<sup>19<\/sup>, quale clausola generale destinata a trovare applicazione in tutte le fasi della vicenda contrattuale (artt. 1175, 1366, 1375 c.c.)<sup>20<\/sup>.<br \/>Essa dimostra di avere la duttilita\u0300 necessaria per essere utilizzata per indirizzare il comportamento delle parti in caso di sopravvenienze eccezionali. E\u0300 noto, tuttavia, che secondo l\u2019opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza<sup>21<\/sup> essa costituisce un criterio regolatore, integrativo o interpretativo di obblighi previsti da disposizioni di legge, ma non e\u0300 in se\u0301 fonte di obblighi negoziali nuovi e diversi rispetto a quelli gia\u0300 introdotti dal legislatore<sup>22<\/sup>.<br \/>Imperniato sulla buona fede in executivis e\u0300 il lodevole tentativo di attribuire al giudice un potere processuale di riequilibrio del contratto: per stare a pronunce piu\u0300 recenti, esso <em>\u201ctrarrebbe linfa da un\u2019applicazione del principio di buona fede di cui all\u2019art. 1375 cod. civ. che regola l\u2019esecuzione dei contratti nell\u2019ottica di un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti contraenti e&#8230;non si presenterebbe distonica, in relazione all\u2019adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta\u0300\u201d<\/em>, trattandosi, si precisa, di limiti compatibili con il ruolo assegnato al giudice dalla C. Cost. (sent. n. 248 del 2013, ord. 77 del 2014.)<sup>23<\/sup>. In particolare, la sentenza n. 248 del 2013 fa riferimento al <em>\u201cprecetto dell\u2019articolo 2 Cost., (per il profilo dell\u2019adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta\u0300) che entra direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, \u00abfunzionalizzando cosi\u0300 il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell\u2019interesse del partner negoziale nella misura in cui non collida con l\u2019interesse proprio dell\u2019obbligato\u00bb\u201d<\/em><sup>24<\/sup>.<br \/>Si tratta di una questione particolarmente delicata in quanto investe il rapporto tra funzione giudiziaria e discrezionalita\u0300 politica che costituisce, a mio avviso, il principale ostacolo individuato dalla dottrina alla introduzione o ricognizione di un potere generale del giudice di riequilibrio del contratto<sup>25<\/sup>.<br \/>Alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno dato ampio spazio argomentativo al principio solidaristico in materia contrattuale. Si e\u0300 affermato, ad esempio che il normale controllo che <em>\u201cl&#8217;ordinamento si e\u0300 riservato sugli atti di autonomia privata. (&#8230;), non puo\u0300 ora non implicare anche un bilanciamento di &#8220;valori&#8221;, (&#8230;) accanto al valore costituzionale della &#8220;iniziativa economica privata&#8221; (sub art. 41) (&#8230;) di un concorrente &#8220;dovere di solidarieta\u0300&#8221; nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.). Dal quale la Corte costituzionale ha gia\u0300, in particolare, desunto &#8220;l&#8217;esistenza di un principio di inesigibilita\u0300 come limite alle pretese creditorie&#8221; (cfr. sent. n.19\/1994). E che, entrando (detto dovere di solidarieta\u0300) in sinergia con il canone generale di buona fede oggettiva e correttezza (artt. 1175, 1337, 1359, 1366, 1375 c.c.), all&#8217;un tempo gli attribuisce una vis normativa e lo arricchisce di contenuti positivi, inglobanti obblighi, anche strumentali, di protezione della persona e delle cose della controparte\u201d<\/em> (Cass. 24 settembre 1999, n. 10511).<br \/>In realta\u0300 la giurisprudenza di legittimita\u0300 e\u0300 nella stragrande maggioranza delle decisioni estremamente cauta nel declinare tali principi, relegati solitamente agli obiter dicta. Si pensi, ad esempio a quanto affermato per negare l\u2019illiceita\u0300 della cd. usura sopravvenuta (Cass. civ. SU del 19 ottobre 2017, n. 24675). Pur ribadendo che il principio di correttezza e buona fede in senso oggettivo impone un dovere di solidarieta\u0300, fondato sull\u2019art. 2 Cost.26, ha cura di precisare, pero\u0300, che <em>\u201cLa violazione del canone di buona fede non e\u0300 riscontrabile nell&#8217;esercizio in se\u0301 considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensi\u0300 nelle particolari modalita\u0300 di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso\u201d.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-825ee0e elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"825ee0e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1861ce6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1861ce6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><sup>19<\/sup> Sulla buona fede v. F. Cattaneo, <em>Buona fede oggettiva e abuso del diritto<\/em>, in Riv. trim., 1971, p.<br \/>613 e ss.; G. Alpa, <em>Pretese del creditore e normativa di correttezza<\/em>, in Riv. dir. comm., 1971, II, p. 277; P. Rescigno, <em>Per una rilettura del codice civile<\/em>, in Giur. it., 1968, p. 224 e ss.; per un orientamento che valorizza la supremazia dei principi costituzionali, P. Perlingieri, <em>Produzione scientifica e realta\u0300 pratica: una frattura da evitare, ora in Scuole, tendenze e metodi. Problemi del diritto civile<\/em>, Napoli, 1988, p. 24 e ss. V. anche F. Benatti, <em>La clausola generale di buona fede, in Banca borsa tit. cred.<\/em>, 2009, 03, 24).<br \/><sup>20<\/sup> Tra le altre, SU del 19 dicembre 2007 n. 26724 e n. 26725): \u201c(&#8230;) <em>e\u0300 sufficiente considerare come dal fondamentale dovere che grava su ogni contraente di comportarsi secondo correttezza e buona fede &#8211; immanente all&#8217;intero sistema giuridico, in quanto riconducibile al dovere di solidarieta\u0300 fondato sull&#8217;art. 2 Cost., e sottostante a quasi tutti i precetti legali di comportamento delle parti di un rapporto negoziale\u201d.<\/em><br \/><sup>21<\/sup> <em>\u201cLe clausole generali &#8230; impartiscono al giudice una misura, una direttiva per la ricerca della norma di decisione\u201d<\/em> (L. Mengoni, <em>Spunti per una teoria delle clausole generali<\/em>, cit., p. 10, 179). V. anche S. Rodota\u0300, <em>Appunti sul principio di buona fede<\/em>, FP, 1964, I, 1283.<br \/><sup>22<\/sup> V. Cass., Sez. I, n. 4239 del 03\/03\/2015.<br \/><sup>23<\/sup> N. Crispino &#8211; F. Troncone, <em>Emergenza coronavirus: quali possibili effetti sulla locazione a uso commerciale<\/em>, cit.<br \/><sup>24<\/sup> Non e\u0300 mancato in dottrina chi ritiene non pertinente o non opportuno il richiamo a norme costituzionali (A. Ravazzoni,<em> La formazione del contratto, II, Le regole di comportamento, Milano, 1974, p. 116; C. Castronovo, Problema e sistema del danno da prodotti,<\/em> Milano, 1979, p. 125 ss.; C.<br \/>Scognamiglio, <em>Interpretazione del contratto ed interessi dei contraenti<\/em>, Padova, 1992, p. 370 ss.).<br \/><sup>25 <\/sup>Preoccupazioni espresse P. Schlesinger, <em>L&#8217;autonomia privata e i suoi limiti<\/em>, in <em>G. it.<\/em>, 1999, c. 231, il quale ha evidenziato il rischio che i giudici si sentano legittimati a sindacare in via pregiudiziale la<em> &#8220;equita\u0300&#8221;<\/em> di qualsiasi pattuizione, auspicando una rapida e rigida tipizzazione del concetto di squilibrio,<br \/>alla quale dovranno provvedere dottrina e giurisprudenza.<br \/><sup>26<\/sup> V. anche Cass. Sez. 3^ 30\/07\/2004, n. 14605; Cass. Sez. 1^ 06\/08\/2008, n. 21250; Cass. Sez. U. 25\/11\/2008, n. 28056; Cass. Sez. 1^ 22\/01\/2009, n. 1618; Cass. Sez. 3^ 10\/11\/2010, n. 22819.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-58f1ab3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"58f1ab3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><em>8. Conclusioni<\/em><br \/><br \/>Le norme introdotte dal Decreto CuraItalia consentono al conduttore di paralizzare la domanda del locatore di risoluzione o di risarcimento per mancato pagamento del canone durante il periodo di chiusura. E\u0300 probabile che questo scudo, non automatico, possa essere esteso, in casi particolari, anche per alcune rate immediatamente successive, in presenza di giustificazioni obiettive. Il canone, tuttavia, resta dovuto e non vi e\u0300 possibilita\u0300 di autosospensione da parte del conduttore.<br \/>Sicuramente opportuna sarebbe l\u2019introduzione di una o piu\u0300 norme specifiche che regolino la distribuzione del danno economico derivante dalla crisi, distribuendolo tra proprietario, conduttore e Stato. Si potrebbe inserire una norma all\u2019interno dell\u2019art. 1467 c.c. la quale disponga che, in caso di eccessiva onerosita\u0300 sopravvenuta per eventi straordinari e imprevedibili, non rientranti nell\u2019alea normale del contratto, entrambe le parti possano chiedere la riconduzione del rapporto a condizioni di nuovo equilibrio, senza dover agire necessariamente per la risoluzione del contratto, facendo salva, tuttavia, la possibilita\u0300 di risoluzione, o di recesso della controparte che non intende aderire al nuovo assetto del rapporto, non potendo quest\u2019ultima essere obbligata a sottostare ad una diversa regolamentazione economica del rapporto. Un alleggerimento del carico fiscale costituirebbe un opportuno incentivo alla rinegoziazione, anche temporanea.<br \/>A legislazione invariata, i giudici potranno attivare sia nei giudizi di risoluzione sia in quelli di pagamento anche i loro poteri ufficiosi, con lo strumento della proposta conciliativa <em>ex<\/em> art. 185- <em>bis<\/em> c.p.c., invitando a suddividere equamente il danno economico connesso alla chiusura dell\u2019attivita\u0300.<br \/>Non manca gia\u0300 ora alla giurisprudenza, operando una sterzata rispetto agli orientamenti attuali, la possibilita\u0300 di trovare nella buona fede e nei vincoli di solidarieta\u0300 sociale il fondamento per una inesigibilita\u0300, almeno parziale, della richiesta di pagamento del canone, tenuto conto anche delle specifiche condizioni soggettive delle parti. Difficile, pero\u0300, una volta aperto il Vaso di Pandora, relegare, senza perdere di coerenza, tale uso della discrezionalita\u0300 del giudicante alla sola fase di emergenza, rinunciando ad applicare i medesimi principi in analoghe condizioni delle parti una volta ritornati alla \u201cnormalita\u0300\u201d. E\u0300 probabile, in definitiva, che neppure l\u2019ombra del <em>Cigno Nero<\/em> del COVID portera\u0300 a riconoscere in capo al giudice italiano, a legislazione invariata, la titolarita\u0300 di un potere generale di riequilibrio del rapporto negoziale.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il riequilibrio contrattuale nelle locazioni ad uso commerciale a seguito delle restrizioni per il Covid-19 1. La ricerca degli strumenti giuridici per una redistribuzione dei costi della crisi Nassim Nicholas Taleb ha negato che il COVID-19 sia il Cigno Nero, l\u2019evento imprevedibile che mette in crisi l\u2019economia globale e che gli analisti economici non sono &#8230; <a title=\"L&#8217; ombra del cigno nero sui rapporti negoziali\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/l-ombra-del-cigno-nero-sui-rapporti-negoziali\/\" aria-label=\"Read more about L&#8217; ombra del cigno nero sui rapporti negoziali\">Read more<\/a><\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"ppma_author":[45],"class_list":["post-2037","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-focus"],"authors":[{"term_id":45,"user_id":4,"is_guest":0,"slug":"pasquale-serrao-daquino","display_name":"Pasquale Serrao d' Aquino","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/d2e4447eef04654d9551ddf3944aa5187fc5659d600efec4a13a0fff0fc4f386?s=96&d=mm&r=g","author_category":"","first_name":"Pasquale","last_name":"Serrao d' Aquino","user_url":"","job_title":"","description":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2037"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2037\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2037"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ssipseminario.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=2037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}